sabato 19 novembre 2011

All.nr.82) UNDICESIMO FAX ALLA PROCURA DI GENOVA -

OGGETTO: Procedimenti Penali a carico dei nr. “Sei” “Magistrati del palazzo della “Giustizia” di

                     Pistoia.

       ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI                                    G E NO OV A
c.a.  Signora Macciò Dr.ssa Maura Sost.


     Dr.ssa Macciò buongiorno, relativamente alle denunce di cui all’oggetto, presentate sia nell’anno 2010 nonché nell’anno 2011, considerato il tempo trascorso lo scrivente ritiene che codesta A.G. avrà oramai certamente preso atto della veridicità di quanto denunciato e quindi, conseguentemente, anche di tutti i delitti effettivamente commessi dai soggetti denunciati.

     Considerato quanto sopra ed essendo certo che tutte le persone denunciate saranno state ovviamente iscritte a codesto R.G.N.R. si invia la presente al fine di richiedere di poter conferire con la S.V. per eventuali ulteriori chiarimenti anche se il sottoscritto ritiene di aver fornito ogni seppur minimo elemento al fine di procedere nei corpi delle denunce presentate confermati peraltro da tutti gli allegati che sono stati posti a corredo delle citate condizioni di procedibilità.
     Riassumendo brevemente si ricorda che;

1)     Il già “Denunciato” Dr. “Costantini Luciano”, all’epoca P.M., omise palesemente di leggere il Verbale dei rilievi di un sx “Mortale” consentendo così, al “C.T.U.” nominato, di “Occultare” totalmente quell’Atto di P.G. che fu indirizzato alla c.a. del citato Costantini;

2) Il Dr. “Tredici”, giudice dell’Udienza Preliminare nei confronti del noto “Massa Massimo Manfredi” violò chiaramente la procedura penale non “Volendo” accogliere in atti il Verdetto di un Giurì d’Onore che è sempre ammesso in sede penale quando è mirato all’accertamento della verità su un fatto determinato (ex art.596 III° c. del C.P.), inoltre il citato Tredici scrisse palesemente il falso dichiarando in motivazioni di sentenza che il citato “Massa” non aveva mai dichiarato di essere “Ingegnere” (si ricorda che quel soggetto forniva i suoi “Documenti TTecnici” su carta “Intestata” recante tale titolo peraltro mai conseguito dal soggetto);

3)     Il Dr. Dell’Anno, Proc. Capo in questa sede ebbe a scrivere che quanto da me riportato nelle varie memorie, denunce ed opposizioni alle varie “Archiviazioni”, altro non erano che “Mie Deduzioni “ prive di fondamento e conseguenti al trauma subito.

          Si ricorda che tra quelle definite “Mie Deduzioni” vi è il Verbale del M.lllo Nocera Pasquale del N.O.R.M. di Pistoia il quale all’epoca effettuò i rilievi del sx ed ebbe a redarne il Verbale indirizzato, come sappiamo al citato dr. “Costantini” il quale, in concorso col citato “Massa” lo occultò; Di seguito anche il “Rigetto” del Trib. di FI a seguito della domanda di iscrizione a quell’albo Periti, presentata dal Massa “Non” è una mia deduzione ed il noto soggetto è tuttora privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali si sorta;

4)     La Dr.ssa Selvarolo, giudice dell’Udienza Preliminare nei confronti del LO Guasto Giovanni (il responsabile del sx), oltre a tutto quanto contestato nella denuncia presentata a suo carico, non aveva al fascicolo processuale un atto “Determinante” per un Serio e Corretto giudizio e cioè il già citato Verbale dei rilievi del M.llo Nocera ed inoltre la stessa ebbe a riportare nelle sue motivazioni di sentenza di Non Luogo a Procedere, che l’unica “Consulenza” tecnicamente corretta era quelle del citato “Massa”.
     Dr.ssa Macciò, voler asserire quanto sopra, come la S.V. sa perfettamente è oltremodo “Falso” in quanto trattasi di un documento tecnico redatto da chi aveva “Occultato” il verbale dei rilievi e tali comportamenti sono oltremodo gravi in quanto tutti relativi ad un evento ove una Persona ha perso la Vita a seguito delle responsabilità oltremodo chiare della controparte pur se, tengo a precisare di aver comunque cooperato in quanto occorso  (ex art. 113 c.p.) ma tale cooperazione è palesemente conseguente alla condotta posta in essere dal responsabile del sx.
     Non vi è dubbio che “Occultando” atti di P.G. le cose possono essere “Travisate” a piacimento facendo risultare quanto si desidera e questo per tanti e svariati motivi ma la S.V. converrà che è effettivamente “Penoso” prendere atto dei citati comportamenti tenuti da chi avrebbe dovuto “Amministrare” correttamente la “Giustizia”.

          Il Soggetto “Massa” oramai lo conosciamo ma inoltre quell’atto, poiché appartenente ad altro Proc. Pen., non poteva e non doveva, per nessun motivo consentito dalla Legge, trovarsi nel fascicolo del procedimento presieduto dalla citata “Selvarolo” (ex art. 238 c.p.p.);

5)     Il Dr. Buzzegoli, G.I.P., a seguito della “Terza” denuncia a carico del noto “Massa”, oltre a dichiarare (e dimostrare con i fatti) di non essere assolutamente interessato all’accertamento della Verità, omise di accogliere quanto previsto e consentito dalla Legge Penale e cioè rimase assolutamente noncurante dell’elemento suppletivo alle indagini richiesto dal sottoscritto (la mera nomina di un perito da parte di quell’A.G. il quale si potesse pronunciare avendo a disposizione anche il Verbale dei rilievi già “Occultato” dalle varie A.G. denunciate per ben “Cinque volte.

A codesta A.G. è stata fornita annche la Sentenza della Suprema Corte la quale ebbe a stabilire che comportamenti esattamente “Uguali” a quelli  del citato dr. “Buzzegoli” sono da ritenersi “Illegali;

6) La Dr.ssa Garufi, giudice civile di questa sede, come già esposto in denuncia a suo carico ha scritto delle motivazioni di sentenza che risultano essere un “Falso” dietro l’altro giungendo all’apice nel dichiarare che il Verbale del M.llo Nocera non fu prodotto in sede Penale.
     Si ricorda che la sopracitata aveva anche la lettera di trasmissione alla c.a. del citato dr. “Costantini Luciano. (il quale, in concorso col già citato “Massa” ne “Occultò” il contenuto).

     Dr.ssa Macciò, considerato il tutto vi è certezza che codesta A.G. Inquirente ha ogni elemento per procedere nei confronti delle persone denunciate e lo scrivente non nutre assolutamente il minimo  dubbio circa la “Volontà” della S.V. di applicare correttamente e compiutamente la Legge Penale.

In attesa di essere convocato da codesta A.G. si richiede nuovamente copia del Verbale delle S.I.T. fornite in data 12.01.11 alla Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso codesto Tribunale.
Si porgono     Distinti Saluti –





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