mercoledì 27 dicembre 2017

VERBALE ALL. NR. 16) VERBALE DELLA DENUNCIA AL GIUDICE SELVAROLO ROSA (Più altri tre).


all.nr.-16-) ATTO DI DENUNCIA AL "GIUDICE" SELVAROLO ROSA ed altri tre (purtroppo Togati).

OGGETTO: Verbale della denuncia sporta da:--------------



MASONI Mauro, nato a Pistoia in data 05.10.56

Ivi residente in via-----
Nei confronti di:----------------









OGGETTO: Verbale della denuncia sporta da:--------------



MASONI Mauro, nato a Pistoia in data 05.10.56

Ivi residente in via-----
Nei confronti di:----------------



SELVAROLO Rosa, Giudice delle udienze preliminari

Presso il Tribunale di Pistoia resasi responsabile dei

delitti di “Falso ideologico” ex art. 479 c.p. con

l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art.476

ultimo comma c.p.; “uso di atto falso”, ex art.489 c.p.;

conseguente “Favoreggiamento personale”ex art. 378

c.p. nonché “Calunnia” ex art.368 c.p. nei confronti

dello scrivente.-





Il Sottoscritto MASONI Mauro, meglio in oggetto generalizzato, preso atto delle motivazioni di sentenza relative all’udienza preliminare del 19.05.06 nei confronti di tale LO GUASTO Giovanni (all.nr.-1-), Denuncia quanto segue:-----------------------------------



In data 01.01.00 lo scrivente fu coinvolto in un incidente stradale ( nel quale comunque cooperò (ex art.-113- c.p., come sempre ammesso), quindi furono nominati i consulenti tecnici sia quello di parte che quello d’ufficio.

Preso atto delle risultanze della c.t.u., ove venivo individuato quale unico responsabile, il Giudice condannò il sottoscritto anche se, già nel contradditorio tra i due consulenti ossia, il c.t.p. Dott. Ing. BARSOTTINI Luca, iscritto all’albo periti presso il tribunale di Firenze ed il c.t.u. tale “Massa Massimo Manfredi”, emersero in modo palese delle omissioni relative a calcoli di Ingegneria cinematica che risultarono basilari.

Per precisione si tiene a rappresentare che, considerata la gravità del sinistro occorso, ove perse la vita la Signora CIABATTI Daniela, Donna del sottoscritto e passeggera al momento dell’evento, la Stazione CC. di Capostrada rintracciò immediatamente il M.llo NOCERA Pasquale del locale N.O.R.M. affinchè fossero effettuati, in senso compiuto, i rilievi del sinistro e senza nulla tralasciare al fine di individuare le rispettive responsabilità.

La comunicazione notizia di reato della Stazione cc. ex 347 c.p.p.(all.nr.-2-) fu immediatamente trasmessa all’A.G. mentre il citato verbale ex 354 c.p.p.(all.nr.-3-) fu trasmesso a quel P.M. in data 12.02.00 ed è importante puntualizzare subito che la causa scatenante del sx in parola fu immediatamente individuata, descritta e correttamente verbalizzata.

Quel P.M., come dallo stesso, onestamente ammesso una volta contattato dallo scrivente, non prestò molta attenzione al contenuto di quel Verbale che comunque consegnò immediatamente al c.t.u. Massa il quale ne ebbe contezza come risulta da parole testuali, presenti solo in quel verbale, e che il “Massa” riportò nella sua “consulenza”.

Lo stesso Massa però “Occultò” tutto quanto verbalizzato dall’Arma e cioè il “Contatto” tra le vetture che risultava individuato e ben descritto ma, come risulta in allegato nr.16, la locale Cancelleria Penale attesta che già il fascicolo processuale a carico di chi scrive non ricomprendeva il noto Verbale dei rilievi ove era stato individuato e descritto quel particolare, “Determinante”, che già fu esposto dal sottoscritto nella querela presentata in data 29.02.00 (all.nr.-4-)quando, per le gravissime lesioni riportate si trovava ancora degente nel locale nosocomio e, considerato che non aveva il benché mimo contatto con nessuno tranne che con le persone che prestavano assistenza, era ovviamente all’insaputa di chi avesse provveduto ai rilievi e quali fossero le risultanze dei verbali.



In data 20.02.02, lo scrivente, riconosciuto idoneo ai servizi di istituto, riprese servizio alla Squadra Mobile della Questura di Pistoia ove rivestiva la qualifica di Isp. Sup. e, certo della dinamica relativa al tragico evento, iniziò un’attività di indagine nei confronti del citato “Massa”, nominato c.t.u. dalla locale Procura ed i cui risultati sono riportati nel corpo della presente.

Si da atto, in via preliminare che, una volta venuto a conoscenza del noto verbale, lo scrivente si informò presso il locale N.O.R.M. circa chi avesse effettuato i rilievi del sx. -

Trovata la massima collaborazione da parte dei colleghi dell’Arma di quel Comando, emerse che tutti erano a conoscenza del fatto che, per i rilievi, fu chiamato il M.llo NOCERA Pasquale che, “Purtroppo”, nel novembre 2001 si tolse la vita in ufficio sparandosi con la pistola di ordinanza.

I militari presenti, nella data del 06.07.07, provvedettero comunque a fornire copia autenticata del Verbale ove, lo scrivente prese atto che le risultanze contenute in quel documento erano quelle già esposte dal sottoscritto nella querela di cui sopra e che , nonostante l’ormai noto verbale, fu archiviata.



Nell’anno 2003, per motivi del tutto incidentali, fu richiesto l’intervento di un Giurì d’Onore affinchè si pronunciasse sulla competenza e la professionalità con la quale era stata redatta, dal già citato Ing. BARSOTTINI Luca, la consulenza di parte nonché la corre00ttezza dei calcoli di Ingegneria a seguito dei quali era giunto a riportare la velocità della vettura antagonista. Il tutto veniva totalmente confermato dal citato Giurì d’Onore nominato dal Sig. Presidente del Tribunale di Lucca ed il sottoscritto richiese immediatamente la riapertura delle indagini preliminari alla Dr.ssa CORSINI Rossella Sost.

La stessa, preso atto di tali risultanze emerse dalla richiesta dell’accertamento della verità “Su un fatto determinato” e di conseguenza “Sempre ammessa” nel Processo penale (Art.596 III° comma c.p.), chiese immediatamente l’autorizzazione di cui sopra che fu concessa dall’allora G.I.P. GHELARDINI.

Si puntualizza che la dr.ssa CORSINI, come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio del citato LO GUASTO (All.nr.-21-), prese anch’essa contezza del noto verbale ed ovviamente avrebbe, ben volentieri, interrogato il precitato ma, come di seguito riportato, a seguito di richiesta da parte del legale del LO GUASTO è “Stato fatto apparire” che la stessa dr.ssa CORSINI avrebbe “Omesso” di procedere, la richiesta non era al fascicolo e nessuno si è chiesto perché.



Quindi giungiamo all’Udienza Preliminare per la quale si stà procedendo, ove la nominata in oggetto aveva al fascicolo tutti i documenti tecnici che di seguito sono elencati



L’udienza ebbe luogo nella data sopra indicata a seguito di rinvio del precedente mese di dicembre poiché l’indagato fece presente di aver chiesto di essere interrogato ma, come sopra riportato, il P.M. fu fatto apparire inadempiente a tale richiesta.

Si fa presente che, al P.M. dell’udienza fu chiesta la verifica della presenza di tale richiesta al fascicolo ove non fu trovata traccia di tale atto in quanto mai consegnato al P.M. Dr.ssa Corsini Sost. la quale, si ribadisce, ben volentieri avrebbe voluto interrogare il LO GUASTO Giovanni.

Si giunse all’udienza in parola a seguito di concessione riapertura indagini preliminari poiché il G.I.P., correttamente prese atto del verdetto di un “Giurì d’Onore” che confermava in toto la consulenza di parte ed al fascicolo, la nominata in oggetto, relativamente ai documenti tecnici, aveva ciò che di seguito si espone e che avrebbe permesso comunque, una pronuncia adeguata e conseguente all’individuazione del responsabile dell’evento ed a tal proposito si tiene a puntualizzare il fatto che, la nominata in oggetto “Non” aveva al fascicolo Processuale nulla che riguardasse il sinistro occorso relativamente ai rilievi esperiti dall’Arma cc. nell’immediatezza del fatto come risulta dall’attestato di questa cancelleria penale nel quale è certificata tale grave mancanza. (All.nr.17-)



Preso atto che l’effettuazione dei rilievi a seguito di un incidente stradale non risulta essere una cosa così “Strana”, il fatto che la nominata in oggetto non si sia minimamente interessata a tale mancanza altro non è che la “Palese prova del Pregiudizio a cui ha fatto seguito la sentenza per cui si procede e quindi la totale Malafede che ha fatto ignorare a quel giudice, anche tutti gli altri documenti tecnici presenti al fascicolo volendo tenere in considerazione solo ed esclusivamente un atto “Non” appartenente a quel procedimento, compilato da un soggetto ben descritto in narrativa e che occultò il verbale dei rilievi a lui consegnato riportando l’esatto contrario.

“Per la nominata in oggetto tale condotta appare essere il massimo della correttezza”.



Quindi riassumendo emerge quanto segue:



1) In data 01.01.00 ha luogo un incidente stradale ove il sottoscritto viene coinvolto anche se, come sempre ammesso ha “Cooperato” nell’evento anzi, al verificarsi delle c0onseguenze che, come risulta hanno cagionato la morte della Signora CIABATTI Daniela, passeggera dello scrivente che effettuo il sorpasso ma, tale manovra non giunse a termine poiché il sottoscritto fu urtato nel posteriore, dalla vettura sorpassata che inspiegabilmente si allargò verso sinistra, il contatto tra le vetture, già esposto dal sottoscritto in atto di querela presentata il 29.02.00, trova conferma nel verbale dei rilievi eseguiti dal M.llo NOCERA Pasquale del locale N.O.R.M. e questo è proprio l’atto totalmente “Occultato” dal MASSA Massimo Manfredi, primo c.t.u. nominato da questa Procura nonostante la totale assenza di titoli per assolvere ad incarichi peritali, come ha stabilito la commissione presso il Tribunale di Firenze in data 16.12.99 che “Rigettò” la richiesta di iscrizione proposta dal citato MASSA nel giugno 1999.-



2)Considerato che, in particolar modo nella prima parte appare totalmente violato il codice di procedura penale che vieta la comparazione tra due atti pubblici appartenenti ognuno ad un procedimento a se stante, tenuto conto che non sussistono i presupposti di legge che permettono ciò (art.238 c.p.p.; ----------------------------------------------------------



-3)Visto che nella seconda parte sono riportati dati non conformi al vero (condizioni del terreno) sui quali quel giudice non sarebbe stato in grado di pronunciarsi in quanto al fascicolo processuale mancano sia il prestampato della stazione cc. Intervenuta che, atto indispensabile, il verbale dei rilievi del sinistro, redatto dal M.llo NOCERA Pasquale nell’immediatezza dei fatti e nei quali atti è riportato l’esatto contrario di quanto asserito dal giudice in oggetto (all.nr.-2-);------------------------------------------------



4)Atteso che nella terza parte sono stati insinuati fatti a carico dell’Ing. BARONCINI Claudio di Livorno (c.t.u. nominato dalla locale procura il quale, sentito si riserva), fatti che rivestono fattispecie di delitto in particolare poiché il sopracitato non ha, (come il giudice ha scritto) “Voluto presupporre” assolutamente niente ma ha considerato esclusivamente i dati contenuti nel prestampato di cui sopra ove, relativamente alle condizioni del terreno è riportato in stampatello il termine “ASCIUTTO”( il verbale dei rilievi, ovviamente più esplicito ed argomentato, “Non” è stato consegnato, dalla locale “Procura”, ne al citato Ing Baroncini,(all.nr.-5-) nominato c.t.u. a seguito riapertura indagini preliminari a carico del LO GUASTO Giovanni come, lo stesso Verbale non fu consegnato all’Ing. BARSOTTINI Luca,(all.nr.-6-) all’epoca nominato consulente di parte del sottoscritto e quindi nel procedimento a mio carico. Si disconoscono i motivi delle “Omissioni di cui sopra) e per tornare al delitto di cui all’art.368 c.p. si rappresenta che la nominata in oggetto ha palesemente simulato tracce di reato a mio carico attribuendo al sottoscritto dichiarazioni mai fatte anzi, per le quali ebbe a pronunciarsi in modo chiaro riportando l’esatto contrario di quanto a me attribuito dalla nominata in oggetto nelle motivazioni di sentenza.

In sintesi si riassume il punto in questione: Durante il P.P. a mio carico, risalente all’anno 2001, chiesi di essere sottoposto ad interrogatorio il cui verbale (All.nr.18) si trovava a corredo atti del fascicolo Processuale nei confronti di Lo Guasto Giovanni, in oggetto indicato e la nominata Selvarolo ha travisato totalmente quanto da me asserito e cioè, alla domanda del Giudice riguardo al mio rientro nella corsia di marcia il sottoscritto ebbe a rispondere che ciò si rese necessario in quanto la strada era finita “Cominciavano gli Alberi” ed è logico che il sottoscritto, come più avanti meglio evidenziato, si riferiva alla larghezza del rettilineo e non alla sua lunghezza poichè avevo appena detto di aver da poco iniziato quel rettilineo che è lungo quattro chilometri circa.



Preso atto di quanto sopra esposto pregasi considerare che il giudice in parola ha omesso di considerare che, al fascicolo aveva ben cinque documenti tecnici relativi al sinistro, tutti redatti da Dottori in Ing. di cui tre sono prove documentali ma, gli altri due, in quanto atti pubblici (2699-2700 c.c.), hanno ben altra valenza probatoria in quanto costituiscono “prova piena” e fanno fede fino a querela di falso.-------------





I cinque documenti tecnici di cui sopra si elencano in dettaglio e sono:--------

1°) consulenza di parte del primo grado a carico dello scrivente redatta dal dott. Ing. BARSOTTINI Luca;------

2°) Verdetto del Giurì D’Onore, nominato nell’anno 2003,dal Sig. Presidente del Tribunale di Lucca, Verdetto che, tenuto conto della perizia redatta da uno dei componenti tale giurì d’onore, anch’esso dott. In Ing., ha confermato totalmente quanto esposto dal citato Ing. BARSOTTINI, in particolar modo, come da Lui richiesto, riguardo alla velocità tenuta dalla vettura antagonista.------------

3°) Consulenza di parte redatta dal dott. Ing. BEGANI Filippo, ricercatore universitario nonché docente proprio in cinematica stradale; -------------

4°) Consulenza di parte redatta dal dott. Ing. CIOMPI Paolo con studio in Siena;

5°) Consulenza tecnica ufficiale, redatta dal dott. Ing. BARONCINI Claudio, di Livorno, nominato c.t.u. nell’anno 2005 dalla Procura della Repubblica di Pistoia.----



Tali cinque documenti tecnici sono ricompresi in: (all.nr.-7-)-----------

E’ aberrante prendere atto che questo giudice, non considerando minimamente i cinque documenti di cui sopra di cui due come anzidetto costituiscono prova piena e che uno dei due è stato emesso da organo Giudiziale, previsto e contemplato dal codice penale (art.596) in quanto verdetto irrevocabile, ha voluto asserire, (se ne disconosce il motivo) che l’unico documento tecnicamente corretto è quello redatto dall’”Ing”. Massa Massimo Manfredi il quale, per correttezza si rappresenta che, pur firmandosi come tale, non lo è affatto anzi, oltre ad usurpare tale titolo, si rappresenta che, il soggetto, nel giugno 1999, presentò domanda di iscrizione all’albo Periti presso il Tribunale di Firenze, (unica sede competente per territorio in quanto riguarda il richiedente che risiede dalla nascita in quella città.(art.69 att.c.p.p.)------

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In data 16 12.99 comunque vi fu il “Rigetto” della commissione preposta presso quel tribunale (all.nr.-8-)in quanto, si legge nelle motivazioni, il richiedente non è nemmeno iscritto all’ordine provinciale degli Ing. E, ovviamente non allegò nessun titolo dal quale si potesse evincere che lo stesso fosse, come richiede il C.P.P. (art.221), fornito di particolare o speciale competenza nella materia.------------------------------------------

A tal proposito, per ancor meglio evidenziare la personalità del “reo”, quel c.t.u., è risultato solito anche contraffare di fatto, qualsiasi cosa ritenesse per lui utile, vedasi diffida formale del Preside facoltà Ing. Dell’Ateneo fiorentino (all.nr.-9-), istituto presso il quale quel c.t.u. si era iscritto per la frequentazione di un corso di cinematica stradale.---------

Poiché, tale corso era per soli laureati, titolo da lui mai conseguito e, considerato che la domanda di iscrizione appariva su “Internet”, il soggetto vide bene di contraffarla per ben due volte ma, l’ateneo che ancora aspettava la laurea, resosi conto di tale condotta, lo invitò alla immediata restituzione di quanto a lui consegnato con la conseguente diffida cui sopra si è fatto cenno.(All. nr.9- Ritiro degli attestati di cui sopra e conseguente diffida al Massa da parte del Preside facoltà di Ing. Ateneo F.no)--------------------------------------

Si ritiene che sia utile soffermarsi su questo punto e cioè su quella c.t.u. nonché sul suo autore infatti, tale atto, per i motivi di fatto e di diritto già esposti e che, ancora più in dettaglio si vanno ad esporre è palesemente “NULLO” perché:



1) Tale atto è nullo in quanto appare nulla già la nomina del soggetto che non rispetta i dettami della legge per incaricare qualcuno che non sia iscritto in nessun albo (specificare in dettaglio le motivazioni che hanno indotto a tale scelta. Art.67 att. C.p.p.).----------



2) Quell’atto è un falso e ciò lo si può asserire in modo incontrovertibile in quanto, agli atti, ci sono i documenti di cinque Dott. In Ingegneria che, pur non avendo avuto il citato erbale, si esprimono in modo diametralmente opposto.—



3) Il soggetto, per stilare il suo falso è giunto a nascondere un atto vero (490 c.p.), nonché atto pubblico e cioè il verbale dei rilievi del sinistro che, stranamente solo a lui fù consegnato, riportando poi nella “consulenza”, l’esatto contrario ossia, è “Giunto ad escludere il contatto tra le vettura quando ciò risulta individuato, descritto e correttamente verbalizzato.-



4) Quella c.t.u.,(all.nr.-10-) in quanto, comunque atto pubblico, fa fede fino a querela di falso e, considerato che il “Massa”, risultava denunciato per falso ideologico ed altro (all.nr.-11-) nonché, rinviato a Giudizio (all.nr.-12-) da quel Giudice che, considerati tutti gli atti al fascicolo, accolse (Fatto determinante), la costituzione di parte civile dello scrivente (Annessa in All.nr.-12-) definendolo in sentenza, danneggiato da quel c.t.u. e, pose a mio carico l’onere della prova relativamente all’analisi di quella c.t.u., al fine di dimostrare che il contenuto del documento era frutto della volontà dell’imputato. Quindi, all’epoca dell’emanazione della sentenza della nominata in oggetto, era un atto per la seconda volta nullo in quanto i vari Giudici si sarebbero dovuti pronunciare.



5) Si puntualizza che il citato Giudice dott. Covini Ernesto, il quale accolse la mia spontanea costituzione di parte civile è lo stesso Giudice che, nell’anno 2001, condannò il sottoscritto basandosi esclusivamente sulla C.T.U. del “Massa” in quanto, come risulta dall’allegato nr. 16, anche quel fascicolo non aveva a corredo il Verbale dei rilievi el M.llo Nocera Pasquale del locale N.O.R.M. ma solo il prestampato della Stazione cc. di Capostrada.----------------------------



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N.B.: in allegato undici si inviano tutte e tre le denunce presentate nei confronti del citato Massa che si sono rese necessarie vista la totale assenza di volontà di questo palazzo della “Giustizia” di procedere nei confronti del Massa il quale è assolutamente privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali di sorta e, visto il timore (anche dichiarato) della locale Procura, di essere sommersa da innumerevoli ricorsi nel caso fosse reso pubblico che il soggetto non può essere nominato ne c.t.u. ed ovviamente nemmeno perito, per quanto riguarda la “Prima” denuncia ne conseguì una richiesta di rinvio a giudizio artatamente costruita che non teneva minimamente conto ne del verbale palesemente occultato dal Massa ne del conseguente falso ideologico e nemmeno della ovvia frode processuale ma si tenne conto di una contestazione assolutamente priva dei presupposti per procedere e cioè la “Truffa aggravata in danno dello Stato per le vacazioni percepite dal Massa medesimo. Ne conseguì l’assoluzione ed il giudice Tredici, abrogando di fatto l’art.423 c.p.p. non volle minimamente sentir parlare del verbale dei rilievi consegnato al Massa e dallo stesso occultato, non permise a nessuno di pronunciarsi riguardo al rigetto conseguito dal Massa a seguito della sua domanda di iscrizione all’albo Periti del Tribunale di firenze per la già citata totale assenza di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta e non permise nemmeno all’Ing. BARONCINI Claudio, ultimo c.t.u. nominato dalla procura, di dichiarare di non aver avuto il già citato verbale dei rilievi del M.llo NOCERA Pasquale e quale è l’incidenza del contenuto di quell’atto per l’individuazione e l’attribuzione delle rispettive responsabilità.

La “Seconda” denuncia fu archiviata dal proc. Capo poiché dallo stesso ritenuta erroneamente atto relativo e quindi si rese necessaria la presentazione della “Terza” denuncia con formale diffida al proc. Capo ad archiviare autonomamente in quanto, per i delitti commessi dal Massa, lo stesso doveva essere ancora giudicato e condannato. Il Procuratore allora inviò il tutto al g.i.p. con una richiesta di archiviazione “Aberrante” e logicamente quel g.i.p. archiviò (Pregasi leggere quanto ricompreso in allegato nr.13) dichiarando nonché dimostrando con i fatti di “”Non essere assolutamente interessato all’accertamento della verità” e, si badi bene che lo scrivente aveva chiesto, come indicato dal codice di procedura penale ex art.410, un elemento suppletivo alle indagini che consisteva nella mera nomina di un perito da parte di quel g.i.p. affinchè tale professionista con l’apporto “Di tutti i verbali” avesse potuto redarre una Perizia tenendo conto di elementi determinanti ricompresi nel noto verbale che fino a quel momento era stato “Occultato” in primis dal Massa e di seguito dalla Procura medesima che, si ricorda, “Omise” di fornire tale atto al nuovo c.t.u. Ing.BARONCINI Claudio ma quel giudice mi rispose quanto sopra “L’accertamento della verità non mi interessa”(In All.nr.-20- vi è ricompresa l’archiviazione del G.I.P.Buzzegoli nonché Sentenza di Cassazione che definisce “Illegittimo”tale comportamento, analizzando esattamente una condotta identica e preesistente e sempre in allegato -20- è annessa la richiesta di archiviazione del Proc. Capo nella quale si recita che le mie non sono che “Deduzioni determinate da una insostenibile difficoltà psicologica seguita al trauma subito” e basta leggere anche l’annessa opposizione a tale richiesta per comprendere che i “Fatti oggettivi” da me citati e contenuti in vari atti, anche quelli occultati dal “Massa” nonché dalla stessa “Procura” e, considerato che il Proc. Ha fatto vergognosamente riferimento al trauma da me subito, come si può constatare nell’allegata opposizione, ho fatto espressa richiesta al citato G.I.P. Buzzegoli, di essere sottoposto immediatamente a perizia psicologica perché l’unica cosa che non temo è continuare a dire una verità che si è voluta e si vuole tenere nascosta, non sono a conoscenza di eventuali traumi subiti dal Proc. Capo ma una cosa è certa e cioè che per asserire che un verbale dei rilievi è una mia deduzione si deve essere in totale malafede) e non solo, poiché a seguito della mia prima denuncia a carico del Massa il G.I.P. Ghelardini concesse l’apertura delle indagini preliminari nei suoi confronti così come richiesto dalla Dr.ssa Corsini Sost., fu delegato alle indagini il M.llo Paladini Renato, allora comandante della Stazione cc. di Pescia il quale, preso atto dei fatti più salienti, così come emersi, era intenzionato a chiedere (in quanto prevista dalla pena edittale), anche la custodia cautelare per il noto Massa ma, a seguito di confronto con la citata Dr.ssa Corsini (del quale fui messo a conoscenza prima dal citato P.M. e ne ebbi conferma dallo stesso Paladini) fu stabilito che, considerata l’incensuratezza del Massa, tale misura non sarebbe stata concessa e quindi avrebbe, il Paladini, optato per altra misura alternativa.

Improvvisamente e, logicamente per ordine ricevuto, tutto si dissolse ossia: Non più l’occultamento di atto vero; non più il conseguente falso ideologico; non più la frode processuale e non più il conseguente favoreggiamento personale.

Come si può evincere in all. nr.-19-, ciò che fu contestato nella richiesta di rinvio a giudizio fu l’usurpazione del titolo di Ing. e la truffa aggravata in danno dello stato per le vacazioni percepite dal Massa e cioè esattamente quanto rubricato dal Paladini nella sua Informativa di reato (sempre in all.nr.-19-). In pratica altro non era che una richiesta di assoluzione, come del resto e puntualmente avvenne ad opera del citato giudice Tredici il quale non permise a nessuno di eccepire riguardo alle imputazioni ed al verbale “Occultato”.

La mattina in cui fu stilata la già citata richiesta di rinvio a giudizio il Paladini era presente in procura ove giunse mentre lo scrivente stava parlando con la Dr.ssa Corsini.

La stessa, contattata dal sottoscritto, una volta preso atto del contenuto del rinvio a giudizio e ricordato che sino al giorno prima erano ben altre le sue intenzioni (si badi bene, niente di strano, solo la compiuta applicazione della Legge Penale) ebbe a rispondere: Ispettore, così è stato deciso e non “Posso-Voglio” più parlarne.

Per concludere questo passo si ricorda inoltre che, al fine di evitare di dover contestare “Obbligatoriamente”, sia l’occultamento di atto vero nonché il conseguente falso Ideologico, il citato Paladini “Omise Vergognosamente” di considerare il verbale dei rilievi redatto dal “Suo Collega M.llo Nocera approfittando, altrettanto “Vergognosamente” ed in modo “Indegno”, del fatto che il collega aveva perso la vita nel 2001 e quindi non vi era pericolo di testimonianza da parte sua e quindi l’ordine, anche se manifestamente reato o palesemente Illegittimo fu comunque eseguito.-



Di seguito a quanto sopra esposto, al fine di fornire ogni elemento legato a questa vicenda, si rappresenta che nell’anno 2007 fu iniziata la causa civile relativa all’accaduto ed il Giudice che presiede, Dr.ssa Garufi Daniela, alla quale sono stati forniti tutti gli elementi di valutazione contenuti nella presente, una volta acquisita la consulenza del “Massa”, in modo non so quanto corretto dal punto di vista della Procedura Civile, in data 25.05.10, ha rigettato, senza motivazione alcuna, la “Quarta“ istanza prodotta dal mio legale, (All. nr.-22-), con la quale si rinnovava la richiesta della nomina di un perito da parte di quel Giudice il quale perito, avrebbe avuto modo di pronunciarsi avendo a disposizione tutti i dati e tutti gli elementi contenuti nei verbali “Occultati più volte” ma che sono stati correttamente forniti a quella A.G.



Appare oltremodo logica l’assoluta “Mancanza di Volontà” di procedere secondo Legge, da parte di questo “Palazzo della Giustizia” ove le varie A.G. si oppongono costantemente a qualsivoglia richiesta mirata ad ottenere quanto previsto dalla legge e cioè niente di più che un documento tecnico che, con l’apporto dei vari dati più volte “Occultati”, ricostruisca la dinamica del sinistro per cui è causa ma, ciò che si vuole assolutamente evitare è che, oltre a tutto quanto allegato anche alla presente, vi sia anche la Perizia richiesta da un Giudice e ciò perché tale documento giungerebbe a conclusioni diametralmente opposte a quelle contenute nel “Falso” documento redatto dal “Massa” ed appare evidente che si dovrebbe procedere nei suoi confronti ma “Il Palazzo” ha deciso, (chissà per quali motivi od interessi) di far in modo che ciò non accada assolutamente.

Come riportato nel corpo della presente, lo scrivente ha rappresentato che già un G.I.P. in sede penale (Dott. Buzzegoli) ha dichiarato nonché dimostrato con i fatti di non essere interessato “All’accertamento della Verità” e speravo che di Magistrati che tengono tale condotta, uno fosse più che sufficiente ma, considerato quanto deciso dalla citata dr.ssa Garufi mi sbagliavo e con tutto il rispetto per quest’ultima A.G., allo stato si deve trarre la seguente conclusione:



Visto che alla precitata sono stati forniti tutti gli elementi a seguito dei quali emerge senza tema di smentita che il noto “Massa” ha redatto un “Falso Ideologico” dopo aver “Occultato” il Verbale dei rilievi, preso atto che il “Soggetto” è privo di titoli per assolvere a tali incarichi, considerato che la dr.ssa Garufi ha in atti la c.t.p. del dott. Ing. Baroncini Claudio, già c.t.u. al quale di seguito e, “Dallo scrivente”, è stato fornito il Verbale dei rilievi come, la suddetta in atti ha anche il Verdetto di un Giurì d’Onore, che ebbe a confermare in toto la c.t.p. nel primo grado a mio carico, sarebbe assolutamente ingenuo pensare che la precitata tenga minimamente conto di tutto quanto sopra esposto e non solo ma, come risulta, è ben lungi dalla Sua volontà il nominare un “Suo Perito” perché così facendo si renderebbero ancor più evidenti le varie omissioni di tutte le varie A.G. così come ancor più determinante sarebbe la Perizia di un professionista nominato da parte del “Giudice” dr.ssa Garufi, ed infatti tale richiesta è stata sempre “Rigettata” dalla medesima nonostante si sia specificato di porre l’onere della spesa a mio carico“La Verità” appare una sola, anche alla dr.ssa Garufi non conviene contrapporsi con nessuno dei suoi “Colleghi” e di conseguenza si può affermare che “Una ulteriore conferma della Verità”, alla quale qualsiasi professionista “Serio”, con l’apporto dei verbali sinora più volte “Occultati”, può giungere facilmente “NON INTERESSA A QUESTO PALAZZO” ed a tal proposito vedasi, in All.nr.-23-, la memoria riassuntiva e cronologica dei fatti che si sono susseguiti che il sottoscritto ha provveduto a comporre a seguito del “Quarto” rigetto del Giudice civile a seguito di quanto richiesto a quell’A.G. in allegato -22- e relativo alla richiesta della nomina di un perito da parte Sua a meno che, come specificato in all.-23-, la Dr.ssa Garufi esaminando gli atti abbia constatato che il noto “Massa” ha effettivamente occultato il verbale dei rilievi, appare essere il soggetto ben descritto anche nella presente e di conseguenza quel Giudice non intende procedere alla nomina di un suo c.t.u. in quanto ritiene sufficienti e più che esaustivi gli atti sinora assunti e forniti, per emettere un sereno e corretto giudizio.-







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Ne consegue che tale atto (la c.t.u- del Massa) è da ritenersi assolutamente ininfluente nell’azione penale ma, al contempo, in quanto giacente in atti, non si può non prendere atto che trattasi di un falso.-------------------------------------------

Ne consegue altresì che, la nominata in oggetto, tutto avrebbe potuto-dovuto fare tranne che voler acquisire “Illegalmente” un atto appartenente ad altro procedimento e che avverso il quale, oltre a tutto il resto, si stava separatamente procedendo, atto che, si ribadisce, è nullo già dalla nomina per il rigetto di cui sopra e, ancor più grave, addirittura “Voler” qualificare come unica c.t.u. “Tecnicamente Corretta” un “documento redatto da chi ha “Occultato un atto vero”, ha riportato il contrario in consulenza”falso Ideologico” ed ha di conseguenza frodato l’A.G. Giudicante, nel caso proprio quell’A.G. che ebbe ad accogliere la mia “Spontanea” costituzione di parte civile ritenendomi danneggiato da Tale “Massa” , per correttezza si ricorda che in all.nr.-13 e 15 - sono riportate in ordine cronologico le gravi accuse mosse direttamente al Procuratore Capo nonché a tutti gli attori di questa vicenda.----------------



Ora, riassumendo quanto sopra, considerato che anche quel documento, in quanto atto pubblico fa fede fino a querela di falso, preso atto che in data 16.05.06, tre giorni prima dell’udienza oggetto di questa denuncia, il Massa risultava rinviato a giudizio per truffa agg. In danno dello stato in quanto il suo documento è apparso palesemente “inficiato nella credibilità”, (parole testuali contenute nella richiesta di rinvio a Giudizio del Massa (All.nr. -19-) ed è palese che, per obbedire ad un ordine mirato ad evitare il rischio dei ricorsi di cui sopra, quel P.M.(o chi per Lei) si dovette arrampicare nel lessico italiano e trovare un’altra definizione per classificare un atto che comunque resta un “Falso Ideologico”), preso atto che quel Giudice accettò la costituzione di parte civile del Sottoscritto in quanto risultavo danneggiato come risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio, perché sulla base di quella consulenza seguì una sentenza penale di condanna e, quel Giudice, proprio quello che emise tale sentenza, preso atto di tutta la documentazione, nel dispositivo di Rinvio a Giudizio, oltre ad accettare la mia Costituzione di Parte Civile (elemento assolutamente non secondario) dispose di concedere alla Parte Civile medesima, di analizzare nel “merito”, la consulenza del c.t.u. imputato, al fine di provare che quanto contenuto in tale documento fosse stato frutto del comportamento diretto di quel c.t.u.-----------------------------------

Di conseguenza a ciò, la Dott.ssa SELVAROLO non avrebbe dovuto giungere ad ignorare che, allo stato, la consulenza di quel c.t.u. ( che nemmeno avrebbe potuto acquisire poiché vi è l’assenza dei presupposti stabiliti dall’art.238 c.p.p.) era da considerarsi “atto nullo” poichè si trovava nel limbo Giudiziale e la dott.ssa SELVAROLO tutto avrebbe potuto fare tranne che 1°) Acquisirla; 2°) sostituirsi al Giudice naturale che di li a poco si sarebbe dovuto pronunciare 3°) Influenzare palesemente quel Giudicante definendo il documento in parola come unico Tecnicamente corretto a fronte di nr.cinque documenti tecnici che si esprimono in modo diametralmente opposto (Nonostante l’assenza del Verbale dei rilievi), di cui tre sono prove documentali (234 c.p.p.) fornite da Dottori in Ingegneria e le altre due sono da considerarsi prove piene ( art.2700 c.c.) di cui una emessa da organo Giudiziale e sempre ammessa in sede penale.(art.596 c.p.)---------------

Da non dimenticare poi, che quel documento era, è e rimane un falso ideologico per il quale, il responsabile ancora deve essere giudicato (allo stato, preso atto della totale assenza di volontà di procedere, da parte della locale A.G., si procederà con l’istituto della revisione ex art.630 punto “C” del c.p.p.) e, per stilare il quale, il responsabile è giunto ad occultare un atto vero (art.490 c.p.) quale è il verbale dei rilievi del sinistro, a lui consegnato all’atto della nomina e che riporta esplicitamente un dato fondamentale per la ricostruzione cinematica della dinamica del sinistro e cioè il contatto tra le vetture anzi, a tal proposito quel c.t.u. giunge a riportare in consulenza che “esclude il contatto”.---------

Tale comportamento è stato ritenuto “Corretto” dalla nominata in oggetto la quale si ricorda, si è voluta pronunciare nonostante l’assenza dal Fascicolo Processuale, di atti “determinanti” nonché “Indispensabili” quali sono i verbali dei rilievi del sx (all.nr.-17-) i quali atti sarebbero stati utilizzati, da un Giudice “corretto”, per la comparazione di quanto risultante nella c.t.u. e, nel caso specifico, avrebbe avuto luogo la conseguente confutazione del “Falso” redatto dal “Massa” e si sarebbe dovuto procedere di conseguenza. La nominata in oggetto dovrà rispondere di ciò anche di fronte a precedenti specifici che appaiono in Giurisprudenza e che si riportano per intero: Sentenza nr.4385 del 17.04.91, Cass. Sez.V°, presidente Montalbano—La Suprema Corte, nello sfaccettare in dettaglio estremo questo delitto, ha disposto che necessitano obbligatoriamente “ DUE MOMENTI” per procedere alla contestazione del 479, 1°) attestare un fatto non vero; 2°) l’occultamento di quello vero.---------------

Una delle cose non vere, attestate da quel c.t.u. è, per esempio, la velocità di una delle due vetture che, si discosta di ben il 26.48 % da quello reale con un margine di errore che, lo scrivente ha provveduto a chiedere a vari professionisti e, che risulta, per questo caso determinato, assolutamente ricompresso entro il 5% ma alla nominata in oggetto và bene così.---------------------

Occultare un fatto vero, ebbene, quel c.t.u. non si è limitato ad occultare un dato ma ha provveduto a tenere nascosto tutto il verbale dei rilievi del sinistro (490 c.p.) in quanto tale atto riporta esplicitamente un dato che non avrebbe permesso a quel c.t.u. di redarre quel falso poiché trattasi della verbalizzazione del contatto tra le vetture e ciò è riportato in modo esplicito ma il c.t.u. giunge ad escludere il contatto e la nominata in oggetto ne apprezza la “correttezza”, complimenti !.---------------------

Si ricorda che la nominata in oggetto “Ha Voluto” pronunciarsi in giudizio nonostante l’assenza di ciò che, ad una persona seria ed attenta sicuramente non sarebbe sfuggito e cioè sia il prestampato Stazione cc. nonché il Verbale dei rilievi del N.O.R.M. che, in questo fatto determinato sarebbero serviti sia per la logica comparazione e, per la conseguente confutazione del “Falso” del citato c.t.u.-------

Poiché la Suprema Corte ha sentenziato che anche l’atto dispositivo è suscettibile di falsità ideologica se ha come elemento necessario l’attestata esistenza di una situazione di fatto, con l’obbligo per il P.U. di indicarla nell’atto stesso e tale attestazione non è conforme al vero.( Cass. Pen. VI° sezione 17.10.88 nr. 10032 Pres. D’INCECCO). Nonchè, precedente ancora più specifico, sentenza nr.9867 del 17.09.87, Cass. Pen. Sez. v° Pres.Malanca: Perché possa configurarsi l’ipotesi di falsità ideologica mediante induzione di autore esterno, a norma degli artt. 48-479 c.p., è necessario che la falsa attestazione del dichiarante abbia rilievo nella parte a contenuto narrativo dell’atto come documentazione di fatti i di situazioni influenti sulla decisione e, che vi sia l’obbligo giuridico di veridica esposizione senza possibilità di verifica da parte dell’organo decidente. Nel nostro caso l’organo decidente aveva a disposizione (per la verifica), nr tre prove documentali (234 c.p.p.) nonché due prove legali, atti pubblici (2699 c.c.) che costituiscono prova piena (2700 c.c.)---------------------------------

Appare quindi aberrante che la nominata in oggetto, di fronte a ciò, illegalmente acquisisca altro atto, già definito “inficiato nella credibilità” da questa Procura e si esponga fino al punto di definire un “falso” come unica consulenza tecnicamente corretta.---------------------------------------------------

Cass. Sez. Riunite 24.002.95 nr. 1827; Nell’atto dispositivo che consiste nell’atto della manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta e, più precisamente in relazione all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenza di una data situazione costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale poiché quando una determinata attività del P.U., non menzionata nell’atto costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso con la conseguente irrilevanza dell’omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica.------------------------

Nel ribadire quanto disposto dall’art.2699 c.c., la suprema Corte recita: Sono atti Pubblici le attestazioni di fatti compiuti dal P.U. o caduti sotto la sua immediata percezione. Sent. nr. 428 del 21.01.82 Cass.pen. sez. V° Pres. Cangiano.----------------

Inoltre, è atto pubblico agli effetti dell’art. 479 c.p., qualsiasi documento formato dal P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, contenente l’attestazione di fatti giuridici dei quali è destinato a fornire la prova. Cass. Pen. Sez. V° del 25.06.88 nr. 7319.Pres. Maligno ----



In tema di falsità ideologica in atto pubblico, l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione non essendo richiesto ne l’animus nocendi ne l’animus decipiendi in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma, addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.---------------cass. Pen. Sez. V° nr.4385 del 08.04.99, Pres. Bellecca.---------------------------------------

Nei delitti di falso documentale, il pregiudizio non si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all’attestazione della verità e, quindi alla stessa condotta di falso ma, comprende l’offesa di una specifica situazione probatoria di un soggetto determinato. Cass.Pen., sez. V° del 10.07.84 nr. 1797 Pres. Morellato.----------

In ultimo si rappresenta che il comportamento della nominata in oggetto non trova giustificazione alcuna poiché la medesima, non avendo cognizione alcuna di una materia così complessa come l’Ing. Cinematica, ha omesso di considerare gli atti giacenti nel suo fascicolo, è stata non poco offensiva nei confronti dell’ultimo c.t.u. nominato dalla Procura in quanto lo stesso, non ha “voluto presupporre” assolutamente niente ma si è attenuto ai dati a lui forniti e cioè solo il prestampato, visto che il verbale dei rilievi, “nascosto” dall’altro c.t.u., il MASSA, “scelto” dalla nominata in oggetto, non è stato a lui consegnato e, di seguito si è voluta pronunciare in “ Giudizio” pur essendo in mancanza di atti “indispensabili” quali sono sia il verbale dei rilievi che il citato prestampato e, non solo, la nominata in oggetto ha riportato il “contrario” di quanto in tali verbali contenuto.------------------------

Per quanto riguarda poi, l’accenno che la nominata in oggetto ha voluto fare circa le mie dichiarazioni, tengo a precisare anzi a ribadire quanto già asserito. La strada stava terminando ma non certamente nella lunghezza, come da me medesimo precisato poiché avevo appena detto di aver iniziato un rettilineo lungo circa quattro chilometri quindi corre l’obbligo di rendere edotta la nominata in oggetto che un rettilineo è costituito da una lunghezza e da una larghezza. Quest’ultima, come da me asserito stava terminando considerato che mi allargai per quanto possibile per evitare l’urto con l’altra vettura che inspiegabilmente e repentinamente si era allargata. La nominata in oggetto ha invece riportato che il sottoscritto avrebbe dichiarato che il rettilineo era terminato nella lunghezza e questo è “falso” come si può evincere palesemente dal verbale di interrogatorio in all. nr.18.-

Il Dott. Ing. BARONCINI, ultimo c.t.u., considerata la sua esperienza, ha attribuito, così come gli altri, il repentino “Intraversamento” della mia vettura ad una turbativa esterna perché ciò non trova giustificazione alcuna ne dal punto di vista logico ne, tantomeno da quello tecnico-scientifico.---------------------

Se anche l’Ing. BARONCINI, così come l’Ing. BARSOTTINI, consulente di parte nel primo grado dello scrivente, avessero avuto quel verbale tenuto nascosto dal c.t.u. “Scelto”” dalla nominata in oggetto, non vi sarebbero stati problemi in quanto il contatto tra le vetture è stato correttamente verbalizzato.

In merito a ciò corre l’obbligo di puntualizzare che il comportamento dei Vari “Magistrati” è “Assolutamente inqualificabile” poiché si “Ci si stà approfittando Vigliaccamente del fatto che, sia il M.llo Nocera che eseguì i rilievi nonché la Dr.ssa Corsini Sost., la quale prese contezza del noto verbale non possono essere chiamati a testimoniare poiché entrambi, purtroppo hanno perso la vita e quindi, niente di più facile che continuare ad “Insabbiare” un atto determinante quale è il citato verbale dei rilievi.

A tal proposito si rappresenta che, (vedi allegato n°14) il citato Ing. Baroncini, come richiesto dallo scrivente, ha provveduto a stilare una nuova consulenza con l’apporto “determinante” del contenuto del citato verbale dei rilievi, non consegnato a quel professionista all’atto della nomina a c.t.u.-

L’ing. Baroncini aveva provveduto, nella c.t.u. ad individuare e sottolineare adeguatamente tutte le motivazioni dell’evento e riguardo alle responsabilità della controparte “nulla” appariva insufficiente, contradditorio o inidoneo, ora nella consulenza redatta a richiesta, quel verbale conferma in modo oggettivo ed incontrovertibile le conclusioni alle quali già era giunto sia l’Ing. Baroncini nonché gli altri quattro Dottori in ingegneria.

Per quanto riguarda poi, le condizioni del terreno, si tiene a rendere edotta la nominata in oggetto (per l’ennesima volta) che, come da verbale e come da prestampato dei Carabinieri, quel tratto di strada era totalmente “Asciutto”.------------



A tal proposito si rappresenta che, considerati i 12,57 metri di frenata radente, rimasti sull’asfalto per oltre un anno, nessun consulente tecnico, ingegnere o meno, avrebbe preso in considerazione qualsiasi altro dato, diverso da quello riportato nei verbali poiché tale frenata radente, costituisce di fatto la risposta più convincente riguardo le condizioni del terreno che, vista la frenata, non poteva essere che totalmente asciutto come riportato correttamente dall’arma ma, la nominata in oggetto afferma il contrario volendo continuare ad inerpicarsi nella valutazione di coefficienti di attrito diversi da quelli effettivi.-

Per quanto riguarda poi, la presenza e la posizione delle citate frenate, non è vero che queste sono al centro della corsia di marcia e comunque sono palesemente convergenti verso destra. A tal proposito si rappresenta che , tenuto conto della velocità di quella vettura, nel tempo di “Un secondo”, sono percorsi ventitre metri quindi nulla osta ad un repentino rientro in corsia e successiva frenata come è avvenuto.-

Considerato quanto esposto in narrativa e, relativo a dati oggettivi di cui vi sono tutte le prove documentali che si allegano;

Atteso che determinate violazioni sono già state oggetto di analisi da parte della corte suprema, le cui sentenze sono riportate per intero , si invia la presente per i delitti di cui agli artt. 479 ultimo comma, in relazione alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.476 c.p. ultimo comma, per il delitto di cui all’art. 489 c.p. nonché per il delitto di cui all’art.368 c.p. avendo, la nominata in oggetto, voluto simulare tracce di reato a mio carico e per quant’altro codesta A.G. vorrà rilevare anche relativamente alla condotta di altri “Togati” i quali risultano responsabili di altre omissioni nonché di altri falsi come risulta dagli all. nr.13 e nr.15 che recano tali gravi accuse e sono stati indirizzati al Procuratore Capo il quale, consapevole che tali accuse sono “Tutte conformi al vero” non ha promosso nessuna azione penale nei confronti del sottoscritto il quale, se anche una minima parte delle accuse mosse non rispondesse a verità sarebbe palesemente passibile di una azione penale ed a proposito di ciò si ricorda quanto contenuto in all.nr. 13- ove è riportato quanto dichiarato dalla nominata in oggetto una volta contattata di persona dallo scrivente e cioè: Non potevo avere al fascicolo la consulenza del Massa? Io ce l’ho trovata ed a me è “Piaciuta quella”.-

Si faceva quindi presente che quel soggetto, oltre a non avere alcun titolo per assol=

vere a tali incarichi aveva palesemente scritto un falso dopo aver occultato il verbale dei rilievi, verbale che “Stranamente” non era al fascicolo per una comparazione ed una logica nonché conseguente confutazione di quanto riportato dal Massa nella sua c.t.u. !



E quindi veniva risposto dalla nominata in oggetto: il Massa non ha titoli ed infatti non viene più nominato; per quanto riguarda il fatto che non avevo atti, quelli che avevo erano più che sufficienti (Assolutamente niente); ha occultato il verbale? A me è piaciuta quella c.t.u. mi vuole denunciare? Lo faccia pure “Tanto a “Genova” archiviano tutto e lei perderà solo tempo e soldi”, adesso ho da fare.



Si invia la presente per quanto in rubrica contestato e per quant’altro codesta A.G. vorrà ravvisare a carico dei vari responsabili per quanto riguarda le varie violazioni alla Legge Penale nonché per il consequenziale giudizio dal punto di vista sia “Morale” nonché “Etico” nonchè “Professionale” e “Deontoligico”, riguardo alle ultime “Penose” dichiarazioni della nominata in oggetto.



Il sottoscritto, senza la minima remora definisce “Penosi” tali comportamenti e tornando al costante rifiuto della nomina di un perito da parte del citato Giudice civile, ebbene, a meno che non accada quanto indicato in all.nr.-23-, ciò sarebbe la prova più lampante e piena riguardo al fatto che il noto “Massa” è responsabile di tutto quanto a lui contestato e la perizia di cui sopra lo confermerebbe ulteriormente ma questo palazzo della “Giustizia”, sede penale, chissà perché non può o non vuole procedere nei suoi confronti. Il “Massa” è il signor “nessuno” ma è palesemente protetto, perché ?

Le motivazioni si disconoscono e viene inviata la presente per tutto quanto ascritto e per quant’altro codesta A.G. vorrà rilevare e ciò, nonostante la nominata in oggetto, contattata, (All.nr.-13-), si sia detta certa che “Codesta Sede archivierà tutto” ed ovviamente in modo aprioristico nonché pregiudiziale.-



Si allegano gli atti assunti.-



p.s.: Il sottoscritto chiede di essere notiziato, cosi come per legge, in ordine alle decisioni ed agli atti del presente procedimento.







___________________







All.nr.1) Sentenza della nominata in oggetto.-



All.nr.2) Prestampato Stazione cc. Di Capostrada (PT)



All.nr.3)Verbale rilievi del sinistro redatto dal M.llo Nocera del N.O.R.M. di Pistoia.

-

All.nr.4) Querela presentata dal sottoscritto in data 29.02.00, ancora degente in ospedale.



All.nr5) Dichiarazione dell’Ing. Baroncini Claudio relativa alla omessa consegna, da parte della Procura,del verbale dei rilievi del sinistro.-



All.nr.6) Dichiarazione dell’Ing. Barsottini Luca relativa alla omessa consegna, da parte della Procura, del verbale dei rilievi del sinistro.-



All.nr.7) Tutti i documenti tecnici redatti da dottori in Ingegneria e relativi alla ricostruzione cinematica della dinamica ddel sinistro senza il determinante apporto del verbale dei rilievi.-

All.nr.8) Rigetto del Tribunale di Firenze, conseguente alla richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dal Massa.

-

All.nr.9) Diffida dell’Ateneo Fiorentino e diretta al Massa.-



All.nr.10) c.t.u. del Massa.-



All.nr.11) Denunce a carico del Massa.



All.nr.12) Rinvio a giudizio del Massa da parte del

Giudice Covini con annessa cost. di parte civile dello

Scrivente, accettata dal Giudice Covini medesimo.



All.nr.13) Richiesta di sequestro dei fascicoli Processuali

carenti di atti determinanti per il giudizio con annesse

svariate memorie e denunce indirizzate a quella A.G. prima che

apparisse incontrovertibile “l’assoluta mancanza di volontà

di voler procedere nei confronti dei responsabili di gravi delitti.-



All.nr.14) Consulenza dell’Ing. Baroncini Claudio, dopo aver

Consegnato a quel professionista, il verbale dei rilievi

Che la locale Procura, all’atto della nomina a c.t.u. aveva

“Omesso” di consegnare.-



All. nr.15) Ultima memoria al Procuratore Capo.-



All.nr. 16) Attestato della cancelleria Penale dal quale si evince che il Verbale

dei rilievi esperiti dal M.llo Nocera non era a corredo atti del fascicolo

Processuale del procedimento a carico di chi scrive e presieduto dal Giudice

Covini il quale, dopo cinque anni, presiedendo l’’udienza Preliminare nei

confronti del Massa, preso atto dell’esistenza di quel Verbale e che nella

c.t.u. del Massa non si faceva il minimo riferimento alla causa scatenante del

sinistro era contenuta proprio in quel Verbale, respingendo tutte le

opposizioni della difesa del Massa, accettò la mia spontanea costituzione di

parte civile disponendo di concedere al sottoscritto, nel dibattimento, di

analizzare la c.t.u. del Massa per poter dimostrare che quanto riportato in sede

di denuncia rispondeva a verità ma ciò non accadde, anzi fu vietato dal

Giudice Tredici, come già esposto in narrativa della presente.



All.nr.17) Attestato della Cancelleria Penale dal quale si evince che i fascicoli

Processuali del procedimento presieduto dalla nominata in oggetto

erano privi di tutto quanto riguardasse i rilievi del sinistro e cioè sia

del Prestampato della Stazione cc. di Capostrada nonché del Verbale

dei rilievi effettuati dal M.llo Nocera del locale N.O.R.M.-



All.nr.18) Verbale dell’interrogatorio a cui fu sottoposto lo scrivente nell’anno 2001 ed è

da tenere presente che, all’epoca, per parlare dell’evento il sottoscritto doveva

ovviamente far fronte allo stato commotivo ed emotivo dal quale era coinvolto

ed inoltre, considerata l’allora totale paralisi dei nervi cranio-facciali per il

fortissimo trauma subito, per parlare lo scrivente doveva sopportare il fortis=

simo dolore ma, nonostante ciò, ad ogni domanda fu data una risposta chiara

ed esaustiva.-



All.nr.19) Richiesta di rinvio a giudizio del noto “Massa” la quale ricalca solo ed esclu=

sivamente quanto rubricato nell’annessa Informativa del citato M.llo Paladini.



All.nr.20) Richiesta di archiviazione del Proc. Capo; Opposizione dello scrivente;

Decreto di archiviazione del G.I.P. Buzzegoli con annessa sentenza di

Cassazione che definisce “Illegittimo” un comportamento pregresso ed

Analogo a quello del citato dott. Buzzegoli.-



All. nr.21) Richiesta di rinvio a Giudizio del citato Lo Guasto Giovanni dal quale si

evince che la Dr.ssa Corsini prese contezza del “noto Verbale”, il contenuto

fu adoperato per le contestazioni (Il verbale ricomprendeva la causa

scatenante del sx) e quindi fu allegato per l’invio al G.U.P. al quale però,

non giunse mai, come certificato dalla Cancelleria Penale in All.nr.-17-.-



All. nr.22) Ultima Istanza “Rigettata” dal citato Giudice Civile.-



All.nr.23) Memoria riassuntiva e cronologica dei fatti che si sono susseguiti.-

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