martedì 24 agosto 2010

All.nr.-3-) Richiesta di colloquio col Proc. Capo di Pistoia.-

Pistoia 30 Marzo 2009
Oggetto: Richiesta di colloquio

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Presso il tribunale di Pistoia

Il sottoscritto Masoni Mauro nato a Pistoia il 5/10/’56, e qui residente in Via -----


                                      CHIEDE


di poter conferire con la S.V. relativamente alla memoria dal sottoscritto presentata in data 18/03/’09, al fine di fornire alla S.V. quanti più elementi possibile per le determinazioni che riterrà opportune.




                                                                             ___________________

All.nr.-4-) ATTO DELLA T"ERZA" DENUNCIA AL PRIMO C.T.U. (MASSA MASSIMO MANFREDI).

OGGETTO: Verbale della denuncia sporta da:-----------

MASONI Mauro, nato a Pistoia in data 05

10.1956 ed ivi residente in via ------------

Nei confronti di:-------------

MASSA Massimo Manfredi, nato a Firenze in data

24.09.1955 ed ivi residente in -------------



- In quanto resosi responsabile dei delitti di:-----

1) Occultamento di atto vero art. 490 c.p.

2) Falso ideologico, art.479 c.p., con l’aggravante

Ad effetto speciale di cui all’art.476 c.p. ultimo comma

3) Conseguente Frode processuale artt. 374-375 c.p.

4) Favoreggiamento personale art.378 c.p.

5) Usurpazione di titolo art. 498 c.p.





PREMESSA: La presente non è da ritenersi “Atto Relativo”in quanto il citato

MASSA, Che come codesta A.G. sà perfettamente, non ha alcun

Titolo per assolvere ad incarichi peritali di sorta e quindi ogni

Atto dallo stesso prodotto è assolutamente “NULLO” e quindi

Inutilizzabile.-----------

Ne consegue che il MASSA deve essere giudicato per i delitti di

Cui all’oggetto e dei quali si è reso responsabile; a tal proposito

Si precisa che la “consulenza” dal medesimo redatta e che ebbe

A consegnare in data 20.02.2000 non può e non deve essere

Classificata come un documento “Inficiato nella credibilità”

Ma, come specificato nella memoria del 18.03.09, la medesima

Ricomprende la totalità dei presupposti richiesti dalla Giurispru-

Denza e che impongono la contestazione di falso ideologico in

Atto pubblico nonché di tutto ciò che è conseguente in quanto

Trattasi di “Reato Complesso” ,art.84 c.p.-----------


INOLTRE IL SOGGETTO risulta essersi iscritto all'ordine Ing. di Firenze in data 16.12.14 poichè solo in quella data è entrato in possesso dei titoli di studio validi per l'esercizio della Professione;
Ne consegue che per le decine di anni precedenti, tutti i documenti tecnici firmati dal medesimo         SAREBBERO STATI DA RITENERE NULLI MA.........."






Il giorno 01.01.2000 il sottoscritto rimaneva coinvolto in un grave incidente

stradale, avvenuto tra la mia vettura BMW 318 Coupé ed una Fiat Punto, condotta dal Sig, Lo Guasto Giovanni. Nell'occasione, il sottoscritto riportava gravi lesioni e la mia trasportata, Sig.ra Ciabatti Daniela, decedeva in conseguenza dell'urto.

Si premette che i dovuti rilievi sul posto furono eseguiti da una pattuglia dei Carabinieri di Capostrada (cfr. verbale all. 1) e da una ulteriore pattuglia del NOR - Aliquota operativa di Pistoia (cfr. verbale all. 2).

Per tale evento, il sottoscritto veniva indagato (proc. Penale n. 4/2000 RGNR) per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Nell'ambito delle indagini preliminari, il PM Dott. Costantini, in data 12.1.2000, incaricava per lo svolgimento di perizia volta ad accertare la dinamica dell'incidente il perito Massimo M. Massa. Il CTU nella perizia a sua firma (all. 3) concludeva individuando la responsabilità esclusiva del sottoscritto nella causazione dell'incidente, e segnatamente per la velocità elevata in fase di sorpasso, negando che vi fosse stato un impatto durante il sorpasso che avrebbe fatto perdere al sottoscritto il controllo del mezzo. Il CTU precisava, infatti, che era ravvisabile un'unica collisione tra i due veicoli, successiva allo sbandamento della BMW, in quanto non aveva rilevato tracce di impatto avvenuto presuntivamente durante la fase di sorpasso.

Tali affermazioni venivano altresì confermate in dibattimento, durante l'esame cui il CTU veniva sottoposto all'udienza del 20.4.2001 (cfr. verbale stenotipico all. 4),

Sugli esiti di tale perizia si fondava la sentenza di condanna pronunciata nei miei confronti dal Tribunale di Pistoia (all. 5), oggi definitiva.

Ed è proprio su tale perizia che debbono concentrarsi le attenzioni della S.V.

Il presupposto principale è, come riportato in premessa, che il citato MASSA non ha titoli per assolvere a tali incarichi, così ha stabilito la commissione presso l’unica sede competente riguardo il MASSA (Trib.FI), la quale commissione in data 16.12.99 ebbe a rigettare la richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dall’interessato nel precedente mese di giugno e tale “RIGETTO” (all. nr.6-) ebbe luogo per la totale assenza di titoli dai quali si potesse evincere che l’interessato era “fornito di speciale competenza nella materia”. Inoltre lo stesso non risultava nemmeno iscritto a quell’ordine prov. Degli Ingegneri.

Continuando, ed entrando quindi nel merito in senso stretto di questo fatto determinato si tiene a sottolineare che, nell'elaborazione della perizia, il Massa si avvaleva, come espressamente riportato nel testo della stessa, delle informazioni riportate nel verbale di accertamento dei luoghi redatto dai Carabinieri di Capostrada (all. 1), primi intervenuti sul posto, ma Il perito non menzionava il secondo verbale dei Carabinieri del NOR (all. 2), del quale dimostrava di averne avuto contezza in quanto utilizzava comunque, virgolettandole, le stesse parole riportate nel verbale per descrivere lo stato dei luoghi (si vedano gli allegati 2 e 3 nelle parti evidenziate) .

Da un completo esame di tale verbale (all. 2), e segnatamente dalla lettura della sua seconda pagina si ricavava un dato oggettivo particolarmente importante ma tuttavia non considerato dal perito Massa, ed anzi dallo stesso omesso in quanto mai neppure citato in perizia o durante l'esame in aula, seppur sarebbe stato certamente idoneo, ove considerato, a suffragare una ben diversa ricostruzione dei fatti e fondare, quindi, una diversa definizione del procedimento instaurato a carico del sottoscritto.

In dettaglio, il perito ometteva di citare e considerare la circostanza dell'avvenuto ritrovamento, nella parte posteriore destra dell'auto del sottoscritto, di frammenti della freccia anteriore sinistra dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro (Fiat Punto).

Ora, considerando che la (unica) collisione accertata dal Massa tra i due mezzi interessava altre parti delle vetture (frontale della BMW e laterale anteriore destra della Punto), il ritrovamento dei frammenti di freccia in tale posizione è certamente incompatibile con tale impatto, dimostrando quindi l'esistenza di un impatto precedente tra i due mezzi, avvenuto in altro punto compatibile con 1a posizione delle auto nella fase di sorpasso.

Da ciò consegue che l'esistenza di una precedente collisione tra i due veicoli avvenuta durante la fase di sorpasso (come sempre dichiarato dal sottoscritto) non è solo una ipotesi credibile, ma anche provata oggettivamente.

Ma suscita le perplessità di chi scrive anche un altro fatto.

I1 più volte citato verbale del NOR (all. 2), che certamente era a disposizione del perito Massa per quanto sopra esposto, non era stato messo a disposizione del perito di parte nominato dal sottoscritto nell'ambito del proc. Penale 4/2000 RGNR, Ing. Luca Barsottini, il quale si trovava a redigere la propria perizia (all. 7) senza potersi avvalere di tale verbale, come lo stesso potrà confermare.

A tal proposito, per eliminare qualsiasi eventuale dubbio riguardo l’incidenza del verbale “occultato” dal MASSA, per redigere una consulenza tecnica, si allega (all. nr.8), la consulenza che lo scrivente ha richiesto di parte, proprio all’Ing. BARONCINI Claudio, lo stesso Ing. Che all’epoca fu nominato c.t.u. da codesta Procura ma, nonostante ciò, come si dirà in seguito, nemmeno al medesimo fu fornito il verbale del N.O.R.M.-

Si tiene a sottolineare che quel professionista (come gli altri quattro già citati nella memoria del 18.03.09), considerata l’onestà, la correttezza, la competenza e la ventennale esperienza, ebbe a riportare nella c.t.u., le conclusioni che evidenziavano anche e chiaramente le responsabilità della controparte ma, appare logico che giungere a determinate conclusioni a seguito di un ragionamento tecnico-scentifico ha ovviamente il suo valore ma avere a conferma un dato contenuto in un “atto pubblico” e quindi ritenuto prova piena (artt.2699 e 2700 c.c.), esclude ovviamente quel minimo di presunzione da parte dei tecnici operanti e rende incontrovertibile quella che è una prova oggettiva, dai verbalizzanti individuata,descritta e correttamente verbalizzata.

Analogamente, il PM stesso, nell'ambito del procedimento penale a mio carico, e segnatamente nel corso dell'esame del CTU all'udienza del 20.4.2001, sembra non aver avuto modo di esaminare i verbali dei rilievi del Carabinieri (cfr. verbale stenotipico udienza del 20.4.2001 - all. 4: pagina 11 "Quindi ha visto i rilievi dei Carabinieri? Perché io non ho trovato... però può darsi che le mie copie siano assolutamente non...').

Ed ancora, tale verbale non era tra gli atti del procedimento penale n. 4962 / 04 aperto a carico del conducente della Punto Lo Guasto Giovanni: anche in tal caso, il perito incaricato dalla Procura di Pistoia per lo svolgimento di una nuova perizia sulla dinamica dell'incidente Dott. Ing. Claudio Baroncini redigeva la perizia (all, 9) avendo a disposizione solo il verbale dei carabinieri di Capostrada (all, 1) e non quello del NOR (all. 2), di fatto "smarrito". Tale circostanza, peraltro, era già stata oggetto di una specifica denuncia contro ignoti sporta dal sottoscritto in data 28.7.2006 (all. 8).



L'omissione di tale dato oggettivo ( ritrovamento dei frammenti di freccia),che il “perito MASSA” ha sempre taciuto seppur abbia avuto di certo modo di esaminare il verbale dei Carabinieri del NOR che lo certifica, rappresenta un atto grave in quanto ha portato all'elaborazione di una perizia falsata nel suo contenuto dalla mancata considerazione di un elemento oggettivo. Considerando che proprio su quella perizia si fondava un giudizio di responsabilità penale esclusiva a carico del sottoscritto, evidente appare la gravità assoluta di tale comportamento, che si richiede in questa sede di valutare.

Altrettanto degno di attenta valutazione appare la "sparizione" del verbale sia tra le carte del procedimento penale aperto (e concluso) a mio carico, sia nel successivo procedimento a carico del conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente del 1.1.2000.

Tra tutti i periti, nominati dal PM o di parte, che nel corso dei due procedimenti citati hanno redatto perizie sull'incidente, l'unico ad aver avuto visione del verbale del NOR e ad aver potuto e dovuto, quindi, conoscere e valutare la circostanza del ritrovamento dei frammenti di freccia della Punto in un punto della BMW determinante ai fini della ricostruzione dei fatti, é stato il perito Massa, che tuttavia mai ha riferito tale circostanza, non solo non valutandola in sede di perizia, ma anche occultandola a chi di dovere.

Il sottoscritto, dopo aver rinvenuto copia del verbale del NOR ed aver dunque potuto valutarne il contenuto rilevante per la sua posizione, chiede alla SV di valutare la rilevanza penale di quanto sopra riportato.A parere dello scrivente, la condotta sopra esposta del Sig. Massimo M. Massa integrerebbe il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. In primo luogo, si osserva che il CTU, come nel caso del Massa nominato dal PM nell'espletamento delle competenze a lui affidate, acquista la qualifica di pubblico ufficiale in quanto chiamato non a perseguire l'interesse di una parte privata, ma piuttosto a concorrere all'esercizio della funzione giudiziaria (cfr. Cass., 5.12.1995, Tauzelli).

Ciò posto, integra il reato di cui all'art. 479 c.p. il pubblico ufficiale che "omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto é destinato a provare la verità".Nel caso di specie, il pubblico ufficiale perito Massimo M. Massa, incaricato dal PM di eseguire perizia sulla dinamica di un incidente mortale, ometteva di considerare ed utilizzare ai fini della perizia alcune delle circostanze oggettive raccolte dai Carabinieri intervenuti al momento dei rilievi, redigendo pertanto una perizia non idonea a provare la verità in quanto redatta in base a informazioni e circostanze parziali.

In tali casi in cui "il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza", si avrà una incompletezza di attestazione che dà luogo a falsità ideologica (cfr. Cass. Sez, V, 12.12.2000; Cass., 31.1.2001, n. 3898). Analogamente, si ha falso ideologico laddove il pubblico ufficiale rediga "un atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva, nel documentare una certa realtà, ha attestato l'esistenza di una situazione di fatto contraria al vero" (Cass., sez. V, 24.2.2003; Cass., 5.5.2003 n. 20073). Nel caso di specie, l'omissione della circostanza riportata in quella parte del verbale (all. 2) ha consentito al perito Massa di negare l'esistenza di un fatto specifico, ovvero il ritrovamento di frammenti di freccia della Punto nella parte posteriore della BMW. Tale circostanza oggettiva, se debitamente valutata dal perito, avrebbe consentito di accertare l'esistenza di un primo impatto in fase di sorpasso tra i due veicoli, e quindi una diversa dinamica che avrebbe portato a riconoscere una responsabilità non solo esclusivamente del sottoscritto, ma anche concorrente del conducente dell'altra auto coinvolta.

In ultimo si rappresenta un altro fatto accaduto, facilmente riscontrabile poiché giacente in atti.

Il riferimento è all’utilizzo legale e corretto da parte del P.M. Dr.ssa CORSINI, del verbale dei rilievi effettuati dal M.llo NOCERA, del quale, detto P.M. ebbe a prendere contezza.

Adesso, considerato che quel P.M. conosceva il contenuto di tale atto, si era palesemente resa conto, leggendo la sua “consulenza”, che il MASSA ne aveva tenuto occultato il contenuto ed aveva riportato il falso in atto pubblico, tenuto conto dell’onestà e della correttezza della Dr.ssa CORSINI, nonché della sua competenza, si presume di non esagerare nel considerare come “inqualificabile” chi voglia soltanto pensare che quel P.M. non abbia voluto usare un dato “oggettivo” per stilare la richiesta di rinvio a giudizio del MASSA, elemento che avrebbe cancellato ( nel caso vi fosse stato), qualsiasi dubbio in merito alle responsabilità del medesimo.

Diciamo che ciò che è avvenuto è da ritenersi del tutto incidentale ma non cancella e non deve cancellare le responsabilità del MASSA che erano, sono e restano le “medesime”.

La perizia frutto di tale omissione, unitamente alla deposizione in aula in cui il Massa decisamente negava un primo impatto durante il sorpasso fra le due auto, si fondano quindi su una situazione di fatto falsa in quanto mancante di un dato oggettivo fondamentale.

In considerazione di quanto sinora esposto, in fatto e in diritto, l'istante come in atti propone formale denuncia e, per quanto occorrer possa, querela e chiede che si proceda formalmente nei confronti del perito Massimo M. Massa, nato a Firenze il 24.9.1955 e residente in Firenze, per aver posto in essere i delitti di cui all’oggetto, evidenziati e descritti in dettaglio nella narrativa del presente atto, e/o quelli che la S.V. vorrà accertare, comportamenti penalmente rilevanti, esposti in premessa e/ o ai sensi di qualunque altra ipotesi di reato che verrà in concreto ravvisata ed accertata sussistere dall'Autorità procedente.

Il presente costituisce atto di denuncia e querela, ove ciò fosse necessario, ai fini dell'esercizio dell'azione penale ai sensi di legge.

Si chiede che vengano sentiti come testimoni sui fatti di cui alla narrativa del presente atto:

- Ing. Luca Barsottini, con studio in Castelfiorentino, piazza Gramsci n. 6

- Ing. Claudio Barboncini, con studio in Livorno, via Acquedotti n. 32

Si allegano i seguenti documenti:

l. verbale Carabinieri Capostrada

2. verbale NOR aliquota operativa

3. copia perizia di Massa nel p.penale 4/ 2000

4. copia verbale in forma stenotipia udienza del 20.4.2001

5. copia sentenza n. 1160/2001 del Tribunale di Pistoia

6. Rigetto Tribunale Firenze

7.copia perizia Ing. Barsottini

8. copia consulenza di parte Ing. Baroncini con apporto verbale rilievi

9.C.T.U. Ing. Baroncini, redatta senza apporto di verbale in quanto non fornito

da parte di codesta Procura, all’atto della di Lui nomina

10. copia denuncia del 28.7.06



Si chiede di essere notiziati, così come per legge, in ordine alle decisioni ed agli atti del presente procedimento, ed in particolare in merito all'eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari, nonché in ordine alla chiusura ed all'archiviazione del procedimento.









Mauro Masoni

All.nr.-6-) Integrazione memoria al proc. Capo di Pistoia.-

Oggetto: Il sottoscritto Masoni Mauro deposita la presente come seguito delle memorie presentate nelle date 18/03/09; 30/03/09; 14/04/09 nonché della denuncia a carico del “noto Massa”, presentata sempre in data 14/04/09.






Alla procura della Repubblica di Pistoia



C.A. Sig. Procuratore Capo











Essendo certi che la volontà di codesta A.G. “inquirente” è quella di perseguire a norma di legge e, vedere condannato il “noto Massa” per tutti i delitti da lui commessi e riportati in dettaglio nella denuncia del 14/04/09, si rappresenta che la prescrizione si sta comunque avvicinando e quindi, onde evitare di lasciare “impunito” il citato Massa e dovere comunque procedere alla revisione ex art 630 cpp che, appare ovvio sarebbe opportuno e corretto fosse richiesto da codesta A.G., onde evitare “malintesi” a seguito di tutto quanto riportato dal sottoscritto, sia in sede di denuncia che nelle memorie alla S.V., appare opportuno procedere per fare in modo che la legge penale abbia il suo corso senza “strane” interruzioni, nei confronti di tutti i responsabili e, visto quanto accaduto, cercando di recuperare il tempo perduto.

Nella certezza che questa è la volontà, “in primis” della S.V., la cui onestà e correttezza sono fuori dubbio, sono certo, non perderà l’occasione, come sempre, di confermare e ribadire il ruolo della A.G. inquirente, nei confronti di tutti i responsabili dei gravi delitti di cui Lei è perfettamente a conoscenza.

Anzi, a tal proposito, saremo in tanti, e in molte sedi che, considerato quanto sopra non sarebbero affatto meravigliati anzi, ben lieti, del fatto che proprio Lei promuovesse l’azione penale nei confronti dei responsabili e, ovviamente, chiedendo una pena esemplare, la Sua persona ancora una volta, confermerebbe tutti i principi a seguito dei quali Lei, sinora, ha svolto la sua professione.

Ciò cancellerebbe totalmente e definitivamente il fatto che all’udienza finale contro il “Massa”, responsabile di tutti i delitti che Lei “ora” conosce nell’interezza, fu inviato un giovane avvocato, nominato P.M. onorario, il quale altro non ebbe da fare che chiedere l’assoluzione per “tale figuro”.

Questo, sinceramente come Lei comprende perfettamente, non si può non classificare, come uno degli aspetti più negativi di tutta la vicenda quindi, niente di più logico nonché lecito nonché giusto e formalmente corretto che sia proprio il sig. Procuratore Capo che, preso atto di tutto, tenga a ricordare a “tutti”, l’obbligatorietà della legge penale nonché la corretta funzione della pubblica accusa e senza discriminazioni di sorta nei confronti di nessuno.

Si porgono





Distinti Saluti.













_______________________

All.nr.-10-) Integrazione g.i.p.-

OGGETTO: Seconda integrazione all’opposizione relativa alla


Richiesta di Archiviazione del P.M., presentata dal

Sottoscritto MASONI Mauro in data 24.06.09.-----









AL TRIBUNALE DI_______________________________P I S T O I A

UFFICIO G.I.P.









Al fine di fornire alla S.V., quanti più elementi che fughino qualsivoglia dubbio in merito a quanto esposto nell’opposizione del 24.06.09, lo scrivente ha provveduto a richiedere all’Ing. BARSOTTINI Luca ( c.t.p. nel I° Grado a mio carico,all.nr.-1-) nonché, all’Ing. BARONCINI Claudio ( già C.T.U. nel Procedimento Penale a carico di LO GUASTO Giovanni, all. nr.-2- ), risposta scritta dalla quale si evince che a nessuno dei due tecnici sopracitati fu consegnato il Verbale dei rilievi esperiti dal M.llo NOCERA Pasquale.-

I due Ing. hanno tenuto a puntualizzare “ l’Incidenza” di tale Verbale, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro.-

In pratica, come già anticipato dallo scrivente, quell’atto è “Determinante” per l’attribuzione delle responsabilità del sx medesimo e si ricorda che l’unico che ne prese contezza è il noto MASSA il quale, come già esposto in denuncia, ha provveduto ad occultarlo totalmente ma di ciò, chi di dovere non ne ha voluto tenere conto anzi, a tal proposito tengo a rappresentare alla S.V. che, di seguito ai due attestati di Cancelleria nonché alle memorie dei due citati Ing., i due fascicoli Processuali oggetto delle esposte verifiche, costituiscono “Corpo del Reato”, ex art. 253 c.p.p.-

Signor Giudice, il comportamento dell’A.G. Inquirente non ha giustificazioni di sorta e giunge ad essere “Vergognoso” tenuto conto che, come riportato nell’opposizione del 24.06.09, la Pubblica Accusa sta continuando ad approfittare, “Indegnamente”, della morte di chi effettuò i rilievi del sx e di chi prese contezza del relativo Verbale.-

Signor Giudice, sarebbe per me, cosa oltremodo gradita quella di poter conferire con Lei, naturalmente alla S.V., la decisione circa la legittimità nonché l’opportunità di quest’ultima richiesta.-

Ricordando poi, che lo scrivente ha provveduto ad allegare all’opposizione in parola, sia la denuncia di assenza atti dal fascicolo Processuale a mio carico, presentata in data 29.06.09 nonché, il relativo attestato della Cancelleria che conferma quanto da me denunciato e, considerato poi, che in data 28.07.06 il sottoscritto presentò altra denuncia perché, a seguito di verifica effettuata in mia presenza, da personale della Cancelleria, risultò la ”Totale assenza”, dal fascicolo Processuale nei confronti di LO GUASTO Giovanni ( il responsabile del sx), di tutti gli atti degli accertamenti ex art.354 c.p.p. ossia, il prestampato della Stazione cc. Di Capostrada ed il Verbale del N.O.R.M., si è provveduto a richiedere ulteriore Attestato relativo alla mancanza di tali atti, alla locale Cancelleria e, come si può constatare, l’Attestato in all. nr.-3-, conferma la totale assenza dal fascicolo in parola, di qualsivoglia atto di cui sopra.-

Signor Giudice, lascio a Lei ogni considerazione relativa a quanto sopra esposto ma, non dimentichiamo che:



1) Quanto verbalizzato dall’Arma dei cc. Fu già esposto nella Querela che il sottoscritto presentò in data 29.02.00, ancora degente in ospedale, immobilizzato ed all’insaputa di chi avesse effettuato i rilievi e quali fossero le risultanze;

2) Il MASSA ebbe il Verbale dei rilievi e ne occultò totalmente il contenuto;

3) Al Dott. Ing. BARSOTTINI Luca, consulente di parte, quel Verbale “Determinante” non fu consegnato. (all. nr.-1-);

4) Al Dott. Ing. BARONCINI Claudio, nominato C.T.U. da questa Procura, lo stesso Verbale non fu consegnato, (all. nr.-2- );

5) Per quanto riguarda le A.G. Giudicanti, la prima non ha potuto prendere contezza del noto Verbale in quanto ne disconosceva l’esistenza ( vedasi mia denuncia del 29.06.09 nonché Attestato di Cancelleria del 06.07.09, allegati all’integrazione del 06.07.09) e l’altra A.G. Giudicante, partendo dal presupposto che non è da ritenersi “Cosa Strana”, il fatto che a seguito di un sinistro stradale siano esperiti dei rilievi, considerata la “ Totale Assenza dal Fascicolo”, (Vedasi mia denuncia del 28.07.06 in all. nr.-13-, all’opposizione del 24.06.09 nonché Attestato di Cancelleria del 07.09.09, in allegato nr. -3- alla presente), di “Qualsivoglia Minimo Accertamento” da parte delle forze di Polizia intervenute, forse, se si fosse posta qualche domanda in più, sarebbe stato più che opportuno anche considerando che l’allora P.M. Dr.ssa CORSINI, nella richiesta di Rinvio a Giudizio del citato LO GUASTO, cita tali atti e ne riporta parole testuali.-



Ma comunque, come Lei può constatare, non vi è traccia di un qualcosa da me asserito che possa definirsi “Mia Deduzione” e se la Pubblica Accusa vorrà continuare a sostenere ciò Lei, Signor Giudice saprà quali domande porsi, quali porre e su cosa chiedere contezza.-



Si porgono Distinti Saluti.-









___________________













All.nr.-1-) Dichiarazione Dott. Ing. BARSOTTINI Luca.-



All.nr.-2-) Dichiarazione Dott. Ing. BARONCINI Claudio.-



All.nr.-3-)Attestato di Cancelleria relativo ad ulteriore verifica e conferma di assenza atti indicati in narrativa, dal fascicolo Proc.le a carico di LO GUASTO Giovanni come da denuncia dello scrivente, del 28.07.06, già allegata all’Opposizione del 24.06.09.-

All.nr.-12-) Primo fax ministeriale.

OGGETTO: Esposto presentato dal sottoscritto MASONI Mauro, nato a Pistoia in data


05.10.56 ed ivi residente in via -----









AL MINISTERO DELLA G I U S T I Z I A



DIREZIONE GENERALE MAGIISTRATI







In data 22.03.10 lo scrivente ha spedito a codesto Ministero quanto in oggetto indicato con annessa richiesta di una Ispezione Ministeriale mirata a prendere atto della condotta tenuta da “Magistrati” sia Inquirenti nonché Giudicanti, appartenenti al palazzo della “Giustizia” di Pistoia.

Il documento è giunto presso codesta sede nella data del 24.03.2010 ed una volta protocollato dall’Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro, è stato smistato, per competenza specifica, a codesta Direzione Generale.



Come si può constatare, in particolare dall’allegato nr. -8- del citato esposto-denuncia, appare evidente la condotta da vari “Togati” di questa sede i quali stanno “Proteggendo” tale MASSA Massimo Manfredi, nominato c.t.u. in data 12.01.00 il quale è responsabile di “occultamento di atto vero”; “Falso ideologico” e quant’altro risulta dagli attti inviati.

Da tali atti risulta altresì che, il verbale già “Occultato” dal citato MASSA è stato “Insabbiato” anche dalla locale procura in quanto, come risulta, a seguito della riapertura indagini preliminari fu nominato un altro c.t.u., individuato nella persona dell’Ing. BARONCINI Claudio di Livorno ma, al citato professionista non fu consegnato il verbale dei rilievi esperiti dal M.llo NOCERA Pasquale appartenente al locale N.O.R.M.

Lo stesso verbale, come risulta, fu estrapolato dal fascicolo Processuale relativo all’udienza preliminare nei confronti del responsabile del sinistro in parola, udienza presieduta dalla Dr.ssa SELVAROLO Rosa in data 19.05.06 la quale, al fascicolo non aveva nemmeno il prestampato della Stazione cc. di Capostrada e comunque si pronunciò riportando il contrario di quanto contenuto negli “Atti Veri” a lei mancanti.

Il Procuratore Capo Renzo DELL’ANNO, messo costantemente a conoscenza di tutto, ha voluto continuare a proteggere il citato MASSA poiché, come risulta, il soggetto è assolutamente privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta ed è giunto a riportare per iscritto, nella sua vergognosa richiesta di archiviazione, che si “Esclude qualsiasi dubbio di falsità a carico del MASSA”.

Il MASSA ha avuto ed “Occultato” il verbale dei rilievi che riportava la causa scatenante del sinistro ove una persona ha perso la vita, come risulta, quanto contenuto in quel verbale era già stato esposto dal sottoscritto, ancora degente in ospedale, nella data del 29.02.00.

L’ultimo G.I.P. che per “dovere” d’ufficio ha preso atto della vicenda, come risulta in al. Nr.-8-, ha dichiarato di “Non essere Interessato all’accertamento della Verità” e ciò lo ha dimostrato con i fatti rifiutandosi di accogliere la mia lecita richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini e cioè la “Semplice” nomina di un perito da parte di quel G.I.P. dott. BUZZEGOLI il quale non è interessato alla verità.

Da una attenta e tranquilla lettura di tutto quanto da me inviato emergerà palesemente la condotta “Aberrante” tenuta da quattro togati di questa sede e per questo si richiede l’intervento di codesto Ministero affinchè siano presi i provvedimenti dovuti, nei confronti dei sopracitati “Magistrati” ed al fine di far in modo che determinati “Inqualificabili”comportamenti abbiano a ripetersi nel minor numero possibile.

Il sottoscritto, consapevole di aver fornito tutto quanto ritenuto utile per una serena valutazione dei vari comportamenti, resta in attesa, fiducioso di essere contattato da codesta Sede alla quale colgo l’occasione per dire che cercherò di fare tutto quanto possibile al fine di rendere pubblica la sopracitata condotta ed inoltre, a breve provvederò a depositare una ulteriore memoria alla segreteria del citato dr. DELL’ANNO poiché, di seguito alla precedente (All.Nr.-8-) non è giunta nessuna risposta e come riportato, ciò sarebbe equivalso ad un tacito assenso a tutto quanto da me contestato a quella sede penale e quindi, nella prossima memoria le “Accuse” saranno oltremodo dirette in primis al già citato dr. DELL’ANNO.

Nel caso codesto Ministero fosse interessato anche al citato ultimo documento, in caso di richiesta da parte di codesta Sede, il sottoscritto lo farà pervenire al più presto.

Certo dell’interessamento da parte di codesta Sede si porgono “Distinti Saluti”









_______________

All.nr.-13-)Secondo fax ministeriale.

OGGETTO: Esposto presentato dal sottoscritto MASONI Mauro, nato a Pistoia in data

05.10.56 ed ivi residente in via -----







AL MINISTERO DELLA G I U S T I Z I A



DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI

(c.a. Dott. Ciani)





Il Presente segue al fax inviato in data 18.04.10 ove venne anticipato che sarebbe stata presentata una ulteriore memoria diretta al Procuratore della repubblica di Pistoia dr. DELL’ANNO Renzo.

Nella memoria di cui sopra, che si invia in allegato, sono state mosse accuse dirette al sopracitato nonché ad altri togati di questa sede poiché tutti responsabili di quanto risulta dagli allegati all’esposto in oggetto indicato.



Nella speranza di un celere intervento da parte di codesto Ministero, al quale è stato fornito anche il seppur minimo dettaglio affinchè sia valutata l’aberrante condotta tenuta da questo palazzo della “Giustizia” si invia anche quanto in allegato al presente affinchè vi sia prova certa circa la compiuta informazione e ciò per quanto già accaduto e per quanto, eventualmente potrà accadere.



Inoltre chi scrive rimane speranzoso di essere contattato al fine di poter tenere un confronto diretto con chi ha in carico il fascicolo relativo ai fatti esposti o comunque si fa richiesta di essere informato circa l’iter dell’esposto in parola.

Viene spontaneo fare riferimento anche alle parole del Sig. Presidente della Repubblica che in data 27-04.10 ha esortato i “Magistrati” ad una seria autocritica al fine di recuperare la fiducia dei cittadini, come si può constatare, al palazzo della Giustizia di Pistoia, i Magistrati indicati hanno fatto l’esatto contrario.



Si porgono Distinti saluti.







__________________

All.nr.-15-) QUARTO FAX MINISTERIALE. (c.a. Dott. "Ciani")

OGGETTO: Esposto presentato dal sottoscritto MASONI Mauro, nato a Pistoia in data05.10.56 ed ivi residente in via-----


AL MINISTERO DELLA G I U S T I Z I A

DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI

UFFICIO PRIMO
(c.a. Dott.Ciani)

Preso atto che codesto Ministero, nonostante sia stato compiutamente informato riguardo alla “Aberrante” condotta tenuta da vari “Magistrati” di questa sede;

Atteso che, nonostante sia stato ripetutamente ed espressamente richiesto, codesto Ministeso pare non ravvisi i presupposti per nessuna determinazione in particolare riguardo alla “Ispezione Ministeriale” richiesta nell’esposto;

Visto che lo scrivente ancora non è a conoscenza del fatto che il Signor Ministro sia stato Doverosamente” messo al corrente di quanto accaduto;
Considerato quanto sopra si ritiene quantomeno “Scorretto” far si che il Signor Ministro apprenda dalla stampa, (molto presto), tutto quanto già inviato ai vari operatori di codesto Ministero, si presume che ciò non farebbe piacere al Sig. Ministro e comunque, considerata la “Risposta” del dott. Ciani, giunta in data 11.06.2010, la quale risposta naturalmente prescinde dall’azione Penale nei confronti dei vari “Togati” responsabili di tutto quanto già segnalato a codesto Ministero e che sarà presentata previa pubblicazione di tutto quanto accaduto, si deve trarre la seguente conclusione:

1) Codesto Ministero ritiene Legittimo che un c.t.u. “Occulti” totalmente il contenuto di un “Atto Vero”, (art.490 c.p.) e riporti palesemente il “Falso” nella conseguente c.t.u. (Art.479 con aggravante ad effetto speciale di cui all’ultimo comma art.476 c.p.); che quel soggetto sia stato nominato c.t.u. nonostante il Tribunale competente abbia a suo tempo Rigettato la domanda di iscrizione a quell’albo periti visto che l’interessato è risultato totalmente privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta;

2) Codesto Ministero ritiene del tutto Legittimo che i vari “Togati” che hanno preso atto di quanto sopra non intendano minimamente procedere nei confronti di quel c.t.u.;
3) Codesto ministero ritiene del tutto Legittimo che non si tenga minimamente conto del fatto che, a seguito del “Falso” di cui sopra, una A.G. Giudicante sia stata palesemente “Frodata” in quanto indotta in errore da quel “Falso” medesimo;

4) Codesto Ministero ritiene del tutto Legittimo che il Verbale di cui sopra, già occultato da quel c.t.u., non ebbe ad essere consegnato, da parte di questa Procura, al consulente di Parte nel primo grado a carico di chi scrive;

5) Codesto Ministero ritiene del tutto Legittimo che, ovviamente e legalmente riaperte le Indagini Preliminari a carico del responsabile del sx e quindi nominato un nuovo c.t.u., la Procura medesima abbia “Omesso” di consegnare a quel professionista, lo stesso Verbale già “Occultato” da tale MASSA Massimo Manfredi, il primo c.t.u. già responsabile di Occultamento di atto Vero, conseguente Falso Ideologico ed altro;

6) Codesto Ministero ritiene del tutto Legittimo che, come risulta dall’ attestato della locale Cancelleria Penale, a corredo atti del Fascicolo Processuale a carico dello scrivente sia stata riscontrata “l’assenza” di un atto determinante nonché “Indispensabile” per il giudizio quale è il Verbale dei rilievi su un incidente stradale Mortale, (Accertamenti Urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose ex art. 354 c.p.p.); Quel Giudice aveva a disposizione esclusivamente la Comunicazione Notizia di Reato ex art.347 c.p.p., consistente nel Prestampato della Stazione cc. intervenuta. Quel Giudice sicuramente ignorava l’esistenza del sopracitato Verbale a firma del M.llo NOCERA Pasquale del locale N.O.R.M. ove risulta individuata descritta e correttamente verbalizzata la causa scatenante del sx ossia il contatto tra le vetture ben occultato da l citato Massa, primo c.t.u.

Lo stesso Giudice infatti, nel presiedere l’udienza preliminare nei confronti del citato Massa, lo rinviò a giudizio(16.05.06), accogliendo la mia spontanea costituzione di parte civile (in allegato all’esposto in parola) ritenendo il sottoscritto Danneggiato dal comportamento del Massa medesimo;

7) Codesto Ministero ritiene del tutto”Legittimo” il fatto che, come risulta da altro attestato della locale Cancelleria Penale, a corredo atti del Fascicolo Processuale a carico del responsabile del sx,(19.05.06), sia stata riscontrata l’assenza non solo del verbale “Indispensabile” di cui sopra ma anche del già citato Prestampato della Stazione cc.-

In pratica quel Giudice” si pronunciò in giudizio nonostante la totale “Assenza” di atti determinanti per tale pronuncia basandosi, “Si badi bene” sulla c.t.u. del citato MASSA il quale, come già ampiamente riportato scrisse il “Falso” occultando il già citato verbale dei rilievi e non solo, è da tenersi presente che quella c.t.u. non faceva parte di tale procedimento e, considerata la totale assenza dei presupposti di Legge (Art.238 c.p.p.), non poteva essere assolutamente acquisito, inoltre quel “Giudice” aveva in atti nr. cinque documenti tecnici i cui professionisti, nonostante l’assenza del noto Verbale, sono giunti a conclusioni diametralmente opposte a quelle del MASSA che, si ricorda, oltre ad essere stato dichiarato da un Tribunale “Assolutamente Incompetente” per assolvere a tali incarichi occultò Totalmente tale atto.

Dei citati cinque documenti tecnici al fascicolo di quel “Giudice”, si rappresenta che tre sono prove documentali ma gli altri due sono Atti Pubblici nonché Prove Piene (artt. 2699 e 2700 c.c.) di cui uno, il Verdetto di un Giurì d’Onore (Organo Giudiziale), nominato dal Presidente del Tribunale della Repubblica, per l’accertamento della verità su un fatto determinato conferma “Totalmente” la consulenza di Parte nel primo grado a carico dello scrivente ma quel “Giudice” ebbe a rispondere al sottoscritto:
Non potevo avere quella c.t.u.? Io ce l’ho trovata ed a me “Piace” quella;

Il Massa non ha titoli? Infatti non viene più nominato;
Non avevo nessun verbale? Non importa, i dati li ho presi dalla “C.T.U. del Massa”;

Mi vuole denunciare? Lo faccia ma perderà tempo e soldi tanto a Genova archiviano tutto !- (Tutto ciò risulta in esposto).-

8) Codesto ministero ritiene del tutto Legittimo che un G.I.P., figura Giuridica preposta proprio a quello, possa rispondere: “A me l’accertamento della verità non interessa” (a quel soggetto era stato richiesto, come per Legge, un elemento suppletivo alle indagini ex 410 c.p.p., consistente nella mera nomina di un Perito che si potesse pronunciare avendo “Tutti gli Atti” a disposizione ma evidentemente gli ordini erano e sono di far si che non sussista nessun altro documento che contraddica lo scritto del Massa, persona palesemente Protetta.

Ritenuto Legittimo, nonché conforme al vero, tutto quanto sopra esposto, è d’obbligo ricordare che in una delle esternazioni del Signor Presidente del Consiglio, alcuni “Magistrati” sono stati definiti una “Banda” nonché appartenenti ad una “Casta” di intoccabili ebbene, tutto quanto riguarda l’esposto in parola altro non è che un fatto oggettivo che “Conferma” tali dichiarazioni.

Inoltre, il Signor Presidente della Repubblica, non molto tempo fa ha richiamato tutti i Magistrati affinchè si adoperassero per recuperare la fiducia dei cittadini.

Inutile sottolineare che, sia i “Magistrati” di Pistoia nonché Lei, Dott. Ciani, siete sordi a tali richiami e quindi la Legge penale può essere palesemente violata proprio da chi “Dovrebbe” farla rispettare.

Lei, dott. Ciani, ha scritto che nessuna iniziativa disciplinare è “Scaturita” a seguito di quanto da me esposto, ne prendo atto ma, il fatto che non sia scaturita, per certo non è dovuto all’assenza dei relativi presupposti ma all’assoluta mancanza di volontà da parte di chi è preposto a procedere-

Quelli di cui sopra sono delitti ed omissioni “Incontrovertibili” e se lei, “Dott.Ciani”, in qualità di operatore appartenente a codesto Ministero ritiene lecita la condotta di tali “Magistrati” (Ammesso che ne abbia preso atto analizzando nel merito ogni dettaglio della vicenda), non avrà difficoltà a mettere per iscritto che tutto quanto sopra esposto, “Per Lei” è del tutto “Lecito”.

Lo scrivente non ha la minima difficoltà a definire “Vergognoso” il solo pensare che lo sia e

quindi lei non lo farà perché presumo sia a conoscenza che è un “Delitto” occultare un atto; omettere di consegnarlo a chi di “Dovere” e pronunciarsi in Giudizio nonostante la totale assenza di atti “Indispensabili” i quali atti sarebbero serviti per la “Lecita” comparazione e conseguente “Confutazione” del “Falso” riportato dal noto Massa nella sua c.t.u. ma evidentemente gli ordini erano quelli e furono eseguiti. Tengo a ricordarle che a seguito di quel “Vergognoso Falso”, ad una compagnia di assicurazione è stato garantito un più che lauto profitto ed anche questo particolare risulta nell’esposto presentato come nel medesimo esposto sono riportati a chiare note (Per chi non è in malafede), tutti i comportamenti “Vergognosi” tenuti da vari “Togati” nonché da un appartenente all’Arma dei cc., mi riferisco al fatto (Tutto riportato in esposto) che tale Paladini Renato, il M.llo di cui sopra, nella sua informativa a seguito delle indagini esperite a carico del Massa ha “Vergognosamente” “Omesso” di fare riferimento al Verbale dei rilievi esperiti dal “SUO Collega”, il Verbale già “Occultato” dal Massa al fine di non dover contestare il falso ideologico al Massa medesimo e nel tenere tale condotta, questi “Figuri” si sono “Vigliaccamente” approfittati del fatto che il M.llo Nocera Pasquale che effettuò i rilievi, dal 2001 non è più in vita cosi come non è più in vita il P.M. Signora Corsini Dr.ssa Rossella la quale prese contezza del verbale come risulta dalla richiesta di rinvio a Giudizio del responsabile del sinistro e quindi non deve esserci remora alcuna nel definire “Infame” tale condotta, sia quella del citato Paladini nonché dei vari “Togati” che sono a conoscenza di quanto sopra a cominciare dal Procuratore capo di Pistoia il quale ha ampiamente dimostrato che con una “Toga” indossata si può inventare il falso o qualsiasi altra sciocchezza che, in quanto proveniente da tal soggetto, è assolutamente non degna di nota, qui di seguito vi è riportato un elenco di fatti oggettivi nonché documentali e confermati per iscritto da più persone che sono stati definiti, dal citato procuratore capo: “Mie deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito”!

Lo scrivente disconosce se e quale trauma abbia subito il citato procuratore ma una cosa è certa, tali dichiarazioni denotano la palese “Malafede” di chi si esprime in tal senso.

Lei dott. Ciani, è a conoscenza che quanto sopra esposto è tutto provato in modo “Documentale” anche se il sopracitato procuratore, con dichiarazioni “Vergognose” è giunto a riportare per iscritto che:

L’occultamento del verbale, da parte del Massa è una mia deduzione (Basta leggere la sua c.t.u. per verificare che il “Soggetto” ha avuto quel verbale e ne ha totalmente occultato il contenuto);

Il fatto che quel verbale non sia stato debitamente consegnato al c.t.p. è una mia deduzione (Vedasi dichiarazione di quel dott. In Ingegneria);

Il fatto che la locale Procura abbia “Omesso” di consegnare quel Verbale al nuovo c.t.u. è una mia deduzione (Vedasi dichiarazione di quel dott, in Ingegneria);

Il fatto che dal fascicolo Processuale a mio carico sia stata verificata l’assenza di quel Verbale è una mia deduzione (Vedasi attestato di Cancelleria);

Il fatto che dal Fascicolo Processuale a carico del responsabile del sx in parola sia stata riscontrata l’assenza sia del prestampato Stazione cc. nonché del Verbale dei rilievi del N.O.R.M. è una mia deduzione (Vedasi altro attestato di Cancelleria);

Il fatto che tale Massa è privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali di sorta è una mia deduzione (Vedasi Rigetto Tribunale Firenze del 16.12.99).

Ma lei, dott. Ciani, nonostante quanto sopra mi comunica che “Nessuna iniziativa disciplinare è “Scaturita” a seguito degli esposti presentati.

Domanda: Affinchè si possa decidere di procedere, dal punto di vista disciplinare, di cosa deve rendersi responsabile un “Magistrato” oltre che proteggere un Delinquente (il Massa); continuare ad occultare il Verbale già occultato dal sopracitato omettendo di consegnarlo a chi di dovere e scrivere il falso?

Domanda: Lei percepisce uno stipendio presumo proprio per verificare eventuali condotte illegali tenute da “Magistrati” quindi “Le chiedo ufficialmente una Risposta “A Sua Firma” nella quale sia riportato, senza mezzi termini, che tutto quanto sopra esposto, “A Lei Risulta del tutto legale”.

Ma sicuramente nessuna risposta giungerà poiché lei dott. Ciani si sente protetto dalle mura Ministeriali ove si trova arroccato ma comunque è importante sapere il suo nome e, nel caso poter riferire chi ha trattato la pratica e cioè una persona alla quale manca sicuramente il “Coraggio” di asserire senza mezzi termini ed in forma scritta che tutto quanto sopra riportato, (svariati Delitti), è “Tutto Legale” anche perché ciò equivarrebbe a “Dichiarare palesemente il Falso” ed è assolutamente inconcepibile che, a quanto risulta, il personale di codesto Ministero rimanga assolutamente indifferente nonché inerte di fronte a condotte tanto “Evidenti” quanto “Vergognose” e, poiché vi è certezza assoluta che il Signor Ministro non è stato minimamante informato si tenga ben presente che, in un modo o nell’altro anche questo sarà fatto ed essendo oltremodo sicuri che tutte le dichiarazioni del Signor Ministro (Persona Seria, Onesta,competente, diretta ed attenta) non fanno parte di una “Farsa”, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità che, allo stato risultano essere gravissime.

Se fosse a conoscenza di quanto sopra sicuramente, il Signor Presidente della Repubblica non mancherebbe di inviare i suoi complimenti per cotanto zelo poiché più volte, invano, a fatto appello alla “Buonafede” della “Magistratura” Italiana e ciò al fine di recuperare la “Credibilità” dei cittadini;

Inoltre non mancherebbero sicuramente i complimenti del Signor Presidente del Consiglio in quanto, alla “Banda” da Lui citata appartiene un numero esiguo di “Magistrati” (Io, in questa vicenda li ho incontrati tutti);

Le invio infine i miei più sentiti complimenti poiché tali comportamenti sono meritevoli del più alto encomio (Se nei miei trenta anni e sei mesi di servizio nella Polizia di Stato avessi incontrato solo tali “Figuri”, sicuramente il disgusto mi avrebbe fatto desistere dal rimanere in quell’Amministrazione) ed a tal proposito le ricordo che tutta la serie di “Gravi” accuse ricomprese nel testo del presente, sono già state mosse in forma scritta al procuratore capo di Pistoia (Quantomeno lo stipendio lo percepisce per tale ruolo) ma, anche a lei, non suggerisce niente il fatto che nessuna azione Penale sia stata avviata nei miei confronti ? Sarebbe la cosa oltre che logica addirittura consequenziale nel caso quanto da me asserito non fosse conforme al vero ma proprio questa inerzia da parte di quell’A.G. altro non è che una risposta limpida ed incontrovertibile al fatto che quei “Soggetti” sono effettivamente responsabili di tutto quanto a loro contestato dal sottoscritto ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Dott. Ciani comunica che nessuna iniziativa “Disciplinare” è scaturita dal contenuto dell’esposto in parola.

Con questa frase lei, “Dott. Ciani” ha “ratificato” palesemente che i “Magistrati” possono continuare a “Proteggere” i “Delinquenti” che occultano atti Processuali; Possono continuare ad “Occultarli” a loro volta; Possono continuare a “Non consegnare” tali Verbali a chi, per Legge “Deve” averli (il nuovo c.t.u. nominato); Possono continuare ad avere i Fascicoli Processuali privi di atti “Indispensabili” per il Giudizio e possono continuare a “Scrivere Vergognosamente il Falso” , inoltre possono tranquillamente esimersi dall’adempiere ai doveri previsti dalla Legge, nella fattispecie , come elemento suppletivo alle indagini (ex 410 c.p.p.), era stata espressamente la nomina di un Perito ma il G.I.P. Buzzegoli ha dichiarato (nonché dimostrato con i fatti, di “Non essere interessato all’accertamento della verità”.-

Forse perché oberato da “Tanto lavoro”, le è sfuggito un particolare che non mancherò di ricordarle e cioè che, a seguito di un documento “Falso ed Infame”, ottenuto con l’Occultamento del verbale dei rilievi del sx, (la c.t.u. del “Noto Massa”), al responsabile civile (Una compagnia di assicurazione), in modo consequenziale è stato garantito un più che congruo profitto consistente in circa tre miliardi delle vecchie lire e spero che le sovvenga che potrebbero configurarsi “Anche” gli estremi del “Favoreggiamento Reale” e di conseguenza a questo Modus Operandi può darsi che le varie Compagnie non “Dimentichino” di essere “Riconoscenti” (chissà quante volte), a tutti questi operatori (c.t.u. e Magistrati) i quali, con tanto zelo, hanno garantito il Risparmio di cui sopra, basta nascondere alcuni atti approfittando del fatto che, sia il redattore (M.llo NOCERA Pasquale dei cc.) nonché chi ne ha preso atto (Quel P.M. Signora CORSINI Dr.ssa Rossella), non sono più in vita e non possono testimoniare e non solo, adesso che vi è contezza del verbale sinora “Occultato”, un G.I.P. si è indebitamente ed illegalmente opposto alla richiesta della nomina di un suo Perito affinchè potesse pronunciarsi con la totalità dei dati e degli elementi raccolti nel noto Verbale.

Che tale comportamento sia “Illegale” la ha stabilito la Corte Suprema dovendo giudicare un comportamento identico tenuto da altro G.I.P. (In allegato nr.-7- all’esposto in parola è stata annessa la sopracitata sentenza che lei,dott. Ciani, sicuramente non ha letto).

Ma questo G.I.P. è andato oltre dichiarando al sottoscritto, (nonché dimostrandolo con i fatti) che “L’accertamento della verità non lo interessava”.

Questo comportamento lo si può tenere in quanto si è a conoscenza che, tra gli operatori Ministeriali preposti al controllo di tali condotte ci sono i vari “Dottori Ciani” che riferiscono che “Nessuna iniziativa disciplinare è scaturita a seguito degli esposti presentati”.

L’esposto è uno, scritto in lingua italiana ed integrato da nr. tre fax, di elementi per procedere, da qualsiasi punto di vista, non ne manca nemmeno uno, basterebbe avere la volontà di leggerne il contenuto per evitare di asserire che tali comportamenti sono “Leciti” in quanto non perseguibili nemmeno dal punto di vista disciplinare,questo può dirlo una persona che non ha letto nemmeno una riga di tale esposto oppure è assolutamente “Incompetente” o in totale malafede.

Ne consegue che, evidentemente, anche lei dott. Ciani, avrebbe protetto un delinquente, (il Massa), avrebbe a sua volta continuato ad occultare il noto verbale omettendone la consegna al nuovo c.t.u. , non avrebbe avuto difficoltà a scrivere il “Falso”, anche lei non avrebbe minimamente tenuto conto del fatto che due Fascicoli Processuali sono privi di atti indispensabili per il Giudizio ed anche lei, come il G.I.P. di cui sopra, avrebbe “Omesso” di procedere alla banalissima nomina di un suo perito.

Dott. Ciani, “Complimenti”.

Nel rimanere in attesa della “Sua” risposta si porgono Distinti Saluti
________________

all.nr.-16-) ATTO DI DENUNCIA AL "GIUDICE" SELVAROLO ROSA ed altri tre (purtroppo Togati).

all.nr.-16-) ATTO DI DENUNCIA AL "GIUDICE" SELVAROLO ROSA ed altri tre (purtroppo Togati).

OGGETTO: Verbale della denuncia sporta da:--------------



MASONI Mauro, nato a Pistoia in data 05.10.56

Ivi residente in via-----
Nei confronti di:----------------









OGGETTO: Verbale della denuncia sporta da:--------------



MASONI Mauro, nato a Pistoia in data 05.10.56

Ivi residente in via-----
Nei confronti di:----------------



SELVAROLO Rosa, Giudice delle udienze preliminari

Presso il Tribunale di Pistoia resasi responsabile dei

delitti di “Falso ideologico” ex art. 479 c.p. con

l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art.476

ultimo comma c.p.; “uso di atto falso”, ex art.489 c.p.;

conseguente “Favoreggiamento personale”ex art. 378

c.p. nonché “Calunnia” ex art.368 c.p. nei confronti

dello scrivente.-





Il Sottoscritto MASONI Mauro, meglio in oggetto generalizzato, preso atto delle motivazioni di sentenza relative all’udienza preliminare del 19.05.06 nei confronti di tale LO GUASTO Giovanni (all.nr.-1-), Denuncia quanto segue:-----------------------------------



In data 01.01.00 lo scrivente fu coinvolto in un incidente stradale ( nel quale comunque cooperò (ex art.-113- c.p., come sempre ammesso), quindi furono nominati i consulenti tecnici sia quello di parte che quello d’ufficio.

Preso atto delle risultanze della c.t.u., ove venivo individuato quale unico responsabile, il Giudice condannò il sottoscritto anche se, già nel contradditorio tra i due consulenti ossia, il c.t.p. Dott. Ing. BARSOTTINI Luca, iscritto all’albo periti presso il tribunale di Firenze ed il c.t.u. tale “Massa Massimo Manfredi”, emersero in modo palese delle omissioni relative a calcoli di Ingegneria cinematica che risultarono basilari.

Per precisione si tiene a rappresentare che, considerata la gravità del sinistro occorso, ove perse la vita la Signora CIABATTI Daniela, Donna del sottoscritto e passeggera al momento dell’evento, la Stazione CC. di Capostrada rintracciò immediatamente il M.llo NOCERA Pasquale del locale N.O.R.M. affinchè fossero effettuati, in senso compiuto, i rilievi del sinistro e senza nulla tralasciare al fine di individuare le rispettive responsabilità.

La comunicazione notizia di reato della Stazione cc. ex 347 c.p.p.(all.nr.-2-) fu immediatamente trasmessa all’A.G. mentre il citato verbale ex 354 c.p.p.(all.nr.-3-) fu trasmesso a quel P.M. in data 12.02.00 ed è importante puntualizzare subito che la causa scatenante del sx in parola fu immediatamente individuata, descritta e correttamente verbalizzata.

Quel P.M., come dallo stesso, onestamente ammesso una volta contattato dallo scrivente, non prestò molta attenzione al contenuto di quel Verbale che comunque consegnò immediatamente al c.t.u. Massa il quale ne ebbe contezza come risulta da parole testuali, presenti solo in quel verbale, e che il “Massa” riportò nella sua “consulenza”.

Lo stesso Massa però “Occultò” tutto quanto verbalizzato dall’Arma e cioè il “Contatto” tra le vetture che risultava individuato e ben descritto ma, come risulta in allegato nr.16, la locale Cancelleria Penale attesta che già il fascicolo processuale a carico di chi scrive non ricomprendeva il noto Verbale dei rilievi ove era stato individuato e descritto quel particolare, “Determinante”, che già fu esposto dal sottoscritto nella querela presentata in data 29.02.00 (all.nr.-4-)quando, per le gravissime lesioni riportate si trovava ancora degente nel locale nosocomio e, considerato che non aveva il benché mimo contatto con nessuno tranne che con le persone che prestavano assistenza, era ovviamente all’insaputa di chi avesse provveduto ai rilievi e quali fossero le risultanze dei verbali.



In data 20.02.02, lo scrivente, riconosciuto idoneo ai servizi di istituto, riprese servizio alla Squadra Mobile della Questura di Pistoia ove rivestiva la qualifica di Isp. Sup. e, certo della dinamica relativa al tragico evento, iniziò un’attività di indagine nei confronti del citato “Massa”, nominato c.t.u. dalla locale Procura ed i cui risultati sono riportati nel corpo della presente.

Si da atto, in via preliminare che, una volta venuto a conoscenza del noto verbale, lo scrivente si informò presso il locale N.O.R.M. circa chi avesse effettuato i rilievi del sx. -

Trovata la massima collaborazione da parte dei colleghi dell’Arma di quel Comando, emerse che tutti erano a conoscenza del fatto che, per i rilievi, fu chiamato il M.llo NOCERA Pasquale che, “Purtroppo”, nel novembre 2001 si tolse la vita in ufficio sparandosi con la pistola di ordinanza.

I militari presenti, nella data del 06.07.07, provvedettero comunque a fornire copia autenticata del Verbale ove, lo scrivente prese atto che le risultanze contenute in quel documento erano quelle già esposte dal sottoscritto nella querela di cui sopra e che , nonostante l’ormai noto verbale, fu archiviata.



Nell’anno 2003, per motivi del tutto incidentali, fu richiesto l’intervento di un Giurì d’Onore affinchè si pronunciasse sulla competenza e la professionalità con la quale era stata redatta, dal già citato Ing. BARSOTTINI Luca, la consulenza di parte nonché la corre00ttezza dei calcoli di Ingegneria a seguito dei quali era giunto a riportare la velocità della vettura antagonista. Il tutto veniva totalmente confermato dal citato Giurì d’Onore nominato dal Sig. Presidente del Tribunale di Lucca ed il sottoscritto richiese immediatamente la riapertura delle indagini preliminari alla Dr.ssa CORSINI Rossella Sost.

La stessa, preso atto di tali risultanze emerse dalla richiesta dell’accertamento della verità “Su un fatto determinato” e di conseguenza “Sempre ammessa” nel Processo penale (Art.596 III° comma c.p.), chiese immediatamente l’autorizzazione di cui sopra che fu concessa dall’allora G.I.P. GHELARDINI.

Si puntualizza che la dr.ssa CORSINI, come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio del citato LO GUASTO (All.nr.-21-), prese anch’essa contezza del noto verbale ed ovviamente avrebbe, ben volentieri, interrogato il precitato ma, come di seguito riportato, a seguito di richiesta da parte del legale del LO GUASTO è “Stato fatto apparire” che la stessa dr.ssa CORSINI avrebbe “Omesso” di procedere, la richiesta non era al fascicolo e nessuno si è chiesto perché.



Quindi giungiamo all’Udienza Preliminare per la quale si stà procedendo, ove la nominata in oggetto aveva al fascicolo tutti i documenti tecnici che di seguito sono elencati



L’udienza ebbe luogo nella data sopra indicata a seguito di rinvio del precedente mese di dicembre poiché l’indagato fece presente di aver chiesto di essere interrogato ma, come sopra riportato, il P.M. fu fatto apparire inadempiente a tale richiesta.

Si fa presente che, al P.M. dell’udienza fu chiesta la verifica della presenza di tale richiesta al fascicolo ove non fu trovata traccia di tale atto in quanto mai consegnato al P.M. Dr.ssa Corsini Sost. la quale, si ribadisce, ben volentieri avrebbe voluto interrogare il LO GUASTO Giovanni.

Si giunse all’udienza in parola a seguito di concessione riapertura indagini preliminari poiché il G.I.P., correttamente prese atto del verdetto di un “Giurì d’Onore” che confermava in toto la consulenza di parte ed al fascicolo, la nominata in oggetto, relativamente ai documenti tecnici, aveva ciò che di seguito si espone e che avrebbe permesso comunque, una pronuncia adeguata e conseguente all’individuazione del responsabile dell’evento ed a tal proposito si tiene a puntualizzare il fatto che, la nominata in oggetto “Non” aveva al fascicolo Processuale nulla che riguardasse il sinistro occorso relativamente ai rilievi esperiti dall’Arma cc. nell’immediatezza del fatto come risulta dall’attestato di questa cancelleria penale nel quale è certificata tale grave mancanza. (All.nr.17-)



Preso atto che l’effettuazione dei rilievi a seguito di un incidente stradale non risulta essere una cosa così “Strana”, il fatto che la nominata in oggetto non si sia minimamente interessata a tale mancanza altro non è che la “Palese prova del Pregiudizio a cui ha fatto seguito la sentenza per cui si procede e quindi la totale Malafede che ha fatto ignorare a quel giudice, anche tutti gli altri documenti tecnici presenti al fascicolo volendo tenere in considerazione solo ed esclusivamente un atto “Non” appartenente a quel procedimento, compilato da un soggetto ben descritto in narrativa e che occultò il verbale dei rilievi a lui consegnato riportando l’esatto contrario.

“Per la nominata in oggetto tale condotta appare essere il massimo della correttezza”.



Quindi riassumendo emerge quanto segue:



1) In data 01.01.00 ha luogo un incidente stradale ove il sottoscritto viene coinvolto anche se, come sempre ammesso ha “Cooperato” nell’evento anzi, al verificarsi delle c0onseguenze che, come risulta hanno cagionato la morte della Signora CIABATTI Daniela, passeggera dello scrivente che effettuo il sorpasso ma, tale manovra non giunse a termine poiché il sottoscritto fu urtato nel posteriore, dalla vettura sorpassata che inspiegabilmente si allargò verso sinistra, il contatto tra le vetture, già esposto dal sottoscritto in atto di querela presentata il 29.02.00, trova conferma nel verbale dei rilievi eseguiti dal M.llo NOCERA Pasquale del locale N.O.R.M. e questo è proprio l’atto totalmente “Occultato” dal MASSA Massimo Manfredi, primo c.t.u. nominato da questa Procura nonostante la totale assenza di titoli per assolvere ad incarichi peritali, come ha stabilito la commissione presso il Tribunale di Firenze in data 16.12.99 che “Rigettò” la richiesta di iscrizione proposta dal citato MASSA nel giugno 1999.-



2)Considerato che, in particolar modo nella prima parte appare totalmente violato il codice di procedura penale che vieta la comparazione tra due atti pubblici appartenenti ognuno ad un procedimento a se stante, tenuto conto che non sussistono i presupposti di legge che permettono ciò (art.238 c.p.p.; ----------------------------------------------------------



-3)Visto che nella seconda parte sono riportati dati non conformi al vero (condizioni del terreno) sui quali quel giudice non sarebbe stato in grado di pronunciarsi in quanto al fascicolo processuale mancano sia il prestampato della stazione cc. Intervenuta che, atto indispensabile, il verbale dei rilievi del sinistro, redatto dal M.llo NOCERA Pasquale nell’immediatezza dei fatti e nei quali atti è riportato l’esatto contrario di quanto asserito dal giudice in oggetto (all.nr.-2-);------------------------------------------------



4)Atteso che nella terza parte sono stati insinuati fatti a carico dell’Ing. BARONCINI Claudio di Livorno (c.t.u. nominato dalla locale procura il quale, sentito si riserva), fatti che rivestono fattispecie di delitto in particolare poiché il sopracitato non ha, (come il giudice ha scritto) “Voluto presupporre” assolutamente niente ma ha considerato esclusivamente i dati contenuti nel prestampato di cui sopra ove, relativamente alle condizioni del terreno è riportato in stampatello il termine “ASCIUTTO”( il verbale dei rilievi, ovviamente più esplicito ed argomentato, “Non” è stato consegnato, dalla locale “Procura”, ne al citato Ing Baroncini,(all.nr.-5-) nominato c.t.u. a seguito riapertura indagini preliminari a carico del LO GUASTO Giovanni come, lo stesso Verbale non fu consegnato all’Ing. BARSOTTINI Luca,(all.nr.-6-) all’epoca nominato consulente di parte del sottoscritto e quindi nel procedimento a mio carico. Si disconoscono i motivi delle “Omissioni di cui sopra) e per tornare al delitto di cui all’art.368 c.p. si rappresenta che la nominata in oggetto ha palesemente simulato tracce di reato a mio carico attribuendo al sottoscritto dichiarazioni mai fatte anzi, per le quali ebbe a pronunciarsi in modo chiaro riportando l’esatto contrario di quanto a me attribuito dalla nominata in oggetto nelle motivazioni di sentenza.

In sintesi si riassume il punto in questione: Durante il P.P. a mio carico, risalente all’anno 2001, chiesi di essere sottoposto ad interrogatorio il cui verbale (All.nr.18) si trovava a corredo atti del fascicolo Processuale nei confronti di Lo Guasto Giovanni, in oggetto indicato e la nominata Selvarolo ha travisato totalmente quanto da me asserito e cioè, alla domanda del Giudice riguardo al mio rientro nella corsia di marcia il sottoscritto ebbe a rispondere che ciò si rese necessario in quanto la strada era finita “Cominciavano gli Alberi” ed è logico che il sottoscritto, come più avanti meglio evidenziato, si riferiva alla larghezza del rettilineo e non alla sua lunghezza poichè avevo appena detto di aver da poco iniziato quel rettilineo che è lungo quattro chilometri circa.



Preso atto di quanto sopra esposto pregasi considerare che il giudice in parola ha omesso di considerare che, al fascicolo aveva ben cinque documenti tecnici relativi al sinistro, tutti redatti da Dottori in Ing. di cui tre sono prove documentali ma, gli altri due, in quanto atti pubblici (2699-2700 c.c.), hanno ben altra valenza probatoria in quanto costituiscono “prova piena” e fanno fede fino a querela di falso.-------------





I cinque documenti tecnici di cui sopra si elencano in dettaglio e sono:--------

1°) consulenza di parte del primo grado a carico dello scrivente redatta dal dott. Ing. BARSOTTINI Luca;------

2°) Verdetto del Giurì D’Onore, nominato nell’anno 2003,dal Sig. Presidente del Tribunale di Lucca, Verdetto che, tenuto conto della perizia redatta da uno dei componenti tale giurì d’onore, anch’esso dott. In Ing., ha confermato totalmente quanto esposto dal citato Ing. BARSOTTINI, in particolar modo, come da Lui richiesto, riguardo alla velocità tenuta dalla vettura antagonista.------------

3°) Consulenza di parte redatta dal dott. Ing. BEGANI Filippo, ricercatore universitario nonché docente proprio in cinematica stradale; -------------

4°) Consulenza di parte redatta dal dott. Ing. CIOMPI Paolo con studio in Siena;

5°) Consulenza tecnica ufficiale, redatta dal dott. Ing. BARONCINI Claudio, di Livorno, nominato c.t.u. nell’anno 2005 dalla Procura della Repubblica di Pistoia.----



Tali cinque documenti tecnici sono ricompresi in: (all.nr.-7-)-----------

E’ aberrante prendere atto che questo giudice, non considerando minimamente i cinque documenti di cui sopra di cui due come anzidetto costituiscono prova piena e che uno dei due è stato emesso da organo Giudiziale, previsto e contemplato dal codice penale (art.596) in quanto verdetto irrevocabile, ha voluto asserire, (se ne disconosce il motivo) che l’unico documento tecnicamente corretto è quello redatto dall’”Ing”. Massa Massimo Manfredi il quale, per correttezza si rappresenta che, pur firmandosi come tale, non lo è affatto anzi, oltre ad usurpare tale titolo, si rappresenta che, il soggetto, nel giugno 1999, presentò domanda di iscrizione all’albo Periti presso il Tribunale di Firenze, (unica sede competente per territorio in quanto riguarda il richiedente che risiede dalla nascita in quella città.(art.69 att.c.p.p.)------

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In data 16 12.99 comunque vi fu il “Rigetto” della commissione preposta presso quel tribunale (all.nr.-8-)in quanto, si legge nelle motivazioni, il richiedente non è nemmeno iscritto all’ordine provinciale degli Ing. E, ovviamente non allegò nessun titolo dal quale si potesse evincere che lo stesso fosse, come richiede il C.P.P. (art.221), fornito di particolare o speciale competenza nella materia.------------------------------------------

A tal proposito, per ancor meglio evidenziare la personalità del “reo”, quel c.t.u., è risultato solito anche contraffare di fatto, qualsiasi cosa ritenesse per lui utile, vedasi diffida formale del Preside facoltà Ing. Dell’Ateneo fiorentino (all.nr.-9-), istituto presso il quale quel c.t.u. si era iscritto per la frequentazione di un corso di cinematica stradale.---------

Poiché, tale corso era per soli laureati, titolo da lui mai conseguito e, considerato che la domanda di iscrizione appariva su “Internet”, il soggetto vide bene di contraffarla per ben due volte ma, l’ateneo che ancora aspettava la laurea, resosi conto di tale condotta, lo invitò alla immediata restituzione di quanto a lui consegnato con la conseguente diffida cui sopra si è fatto cenno.(All. nr.9- Ritiro degli attestati di cui sopra e conseguente diffida al Massa da parte del Preside facoltà di Ing. Ateneo F.no)--------------------------------------

Si ritiene che sia utile soffermarsi su questo punto e cioè su quella c.t.u. nonché sul suo autore infatti, tale atto, per i motivi di fatto e di diritto già esposti e che, ancora più in dettaglio si vanno ad esporre è palesemente “NULLO” perché:



1) Tale atto è nullo in quanto appare nulla già la nomina del soggetto che non rispetta i dettami della legge per incaricare qualcuno che non sia iscritto in nessun albo (specificare in dettaglio le motivazioni che hanno indotto a tale scelta. Art.67 att. C.p.p.).----------



2) Quell’atto è un falso e ciò lo si può asserire in modo incontrovertibile in quanto, agli atti, ci sono i documenti di cinque Dott. In Ingegneria che, pur non avendo avuto il citato erbale, si esprimono in modo diametralmente opposto.—



3) Il soggetto, per stilare il suo falso è giunto a nascondere un atto vero (490 c.p.), nonché atto pubblico e cioè il verbale dei rilievi del sinistro che, stranamente solo a lui fù consegnato, riportando poi nella “consulenza”, l’esatto contrario ossia, è “Giunto ad escludere il contatto tra le vettura quando ciò risulta individuato, descritto e correttamente verbalizzato.-



4) Quella c.t.u.,(all.nr.-10-) in quanto, comunque atto pubblico, fa fede fino a querela di falso e, considerato che il “Massa”, risultava denunciato per falso ideologico ed altro (all.nr.-11-) nonché, rinviato a Giudizio (all.nr.-12-) da quel Giudice che, considerati tutti gli atti al fascicolo, accolse (Fatto determinante), la costituzione di parte civile dello scrivente (Annessa in All.nr.-12-) definendolo in sentenza, danneggiato da quel c.t.u. e, pose a mio carico l’onere della prova relativamente all’analisi di quella c.t.u., al fine di dimostrare che il contenuto del documento era frutto della volontà dell’imputato. Quindi, all’epoca dell’emanazione della sentenza della nominata in oggetto, era un atto per la seconda volta nullo in quanto i vari Giudici si sarebbero dovuti pronunciare.



5) Si puntualizza che il citato Giudice dott. Covini Ernesto, il quale accolse la mia spontanea costituzione di parte civile è lo stesso Giudice che, nell’anno 2001, condannò il sottoscritto basandosi esclusivamente sulla C.T.U. del “Massa” in quanto, come risulta dall’allegato nr. 16, anche quel fascicolo non aveva a corredo il Verbale dei rilievi el M.llo Nocera Pasquale del locale N.O.R.M. ma solo il prestampato della Stazione cc. di Capostrada.----------------------------



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N.B.: in allegato undici si inviano tutte e tre le denunce presentate nei confronti del citato Massa che si sono rese necessarie vista la totale assenza di volontà di questo palazzo della “Giustizia” di procedere nei confronti del Massa il quale è assolutamente privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali di sorta e, visto il timore (anche dichiarato) della locale Procura, di essere sommersa da innumerevoli ricorsi nel caso fosse reso pubblico che il soggetto non può essere nominato ne c.t.u. ed ovviamente nemmeno perito, per quanto riguarda la “Prima” denuncia ne conseguì una richiesta di rinvio a giudizio artatamente costruita che non teneva minimamente conto ne del verbale palesemente occultato dal Massa ne del conseguente falso ideologico e nemmeno della ovvia frode processuale ma si tenne conto di una contestazione assolutamente priva dei presupposti per procedere e cioè la “Truffa aggravata in danno dello Stato per le vacazioni percepite dal Massa medesimo. Ne conseguì l’assoluzione ed il giudice Tredici, abrogando di fatto l’art.423 c.p.p. non volle minimamente sentir parlare del verbale dei rilievi consegnato al Massa e dallo stesso occultato, non permise a nessuno di pronunciarsi riguardo al rigetto conseguito dal Massa a seguito della sua domanda di iscrizione all’albo Periti del Tribunale di firenze per la già citata totale assenza di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta e non permise nemmeno all’Ing. BARONCINI Claudio, ultimo c.t.u. nominato dalla procura, di dichiarare di non aver avuto il già citato verbale dei rilievi del M.llo NOCERA Pasquale e quale è l’incidenza del contenuto di quell’atto per l’individuazione e l’attribuzione delle rispettive responsabilità.

La “Seconda” denuncia fu archiviata dal proc. Capo poiché dallo stesso ritenuta erroneamente atto relativo e quindi si rese necessaria la presentazione della “Terza” denuncia con formale diffida al proc. Capo ad archiviare autonomamente in quanto, per i delitti commessi dal Massa, lo stesso doveva essere ancora giudicato e condannato. Il Procuratore allora inviò il tutto al g.i.p. con una richiesta di archiviazione “Aberrante” e logicamente quel g.i.p. archiviò (Pregasi leggere quanto ricompreso in allegato nr.13) dichiarando nonché dimostrando con i fatti di “”Non essere assolutamente interessato all’accertamento della verità” e, si badi bene che lo scrivente aveva chiesto, come indicato dal codice di procedura penale ex art.410, un elemento suppletivo alle indagini che consisteva nella mera nomina di un perito da parte di quel g.i.p. affinchè tale professionista con l’apporto “Di tutti i verbali” avesse potuto redarre una Perizia tenendo conto di elementi determinanti ricompresi nel noto verbale che fino a quel momento era stato “Occultato” in primis dal Massa e di seguito dalla Procura medesima che, si ricorda, “Omise” di fornire tale atto al nuovo c.t.u. Ing.BARONCINI Claudio ma quel giudice mi rispose quanto sopra “L’accertamento della verità non mi interessa”(In All.nr.-20- vi è ricompresa l’archiviazione del G.I.P.Buzzegoli nonché Sentenza di Cassazione che definisce “Illegittimo”tale comportamento, analizzando esattamente una condotta identica e preesistente e sempre in allegato -20- è annessa la richiesta di archiviazione del Proc. Capo nella quale si recita che le mie non sono che “Deduzioni determinate da una insostenibile difficoltà psicologica seguita al trauma subito” e basta leggere anche l’annessa opposizione a tale richiesta per comprendere che i “Fatti oggettivi” da me citati e contenuti in vari atti, anche quelli occultati dal “Massa” nonché dalla stessa “Procura” e, considerato che il Proc. Ha fatto vergognosamente riferimento al trauma da me subito, come si può constatare nell’allegata opposizione, ho fatto espressa richiesta al citato G.I.P. Buzzegoli, di essere sottoposto immediatamente a perizia psicologica perché l’unica cosa che non temo è continuare a dire una verità che si è voluta e si vuole tenere nascosta, non sono a conoscenza di eventuali traumi subiti dal Proc. Capo ma una cosa è certa e cioè che per asserire che un verbale dei rilievi è una mia deduzione si deve essere in totale malafede) e non solo, poiché a seguito della mia prima denuncia a carico del Massa il G.I.P. Ghelardini concesse l’apertura delle indagini preliminari nei suoi confronti così come richiesto dalla Dr.ssa Corsini Sost., fu delegato alle indagini il M.llo Paladini Renato, allora comandante della Stazione cc. di Pescia il quale, preso atto dei fatti più salienti, così come emersi, era intenzionato a chiedere (in quanto prevista dalla pena edittale), anche la custodia cautelare per il noto Massa ma, a seguito di confronto con la citata Dr.ssa Corsini (del quale fui messo a conoscenza prima dal citato P.M. e ne ebbi conferma dallo stesso Paladini) fu stabilito che, considerata l’incensuratezza del Massa, tale misura non sarebbe stata concessa e quindi avrebbe, il Paladini, optato per altra misura alternativa.

Improvvisamente e, logicamente per ordine ricevuto, tutto si dissolse ossia: Non più l’occultamento di atto vero; non più il conseguente falso ideologico; non più la frode processuale e non più il conseguente favoreggiamento personale.

Come si può evincere in all. nr.-19-, ciò che fu contestato nella richiesta di rinvio a giudizio fu l’usurpazione del titolo di Ing. e la truffa aggravata in danno dello stato per le vacazioni percepite dal Massa e cioè esattamente quanto rubricato dal Paladini nella sua Informativa di reato (sempre in all.nr.-19-). In pratica altro non era che una richiesta di assoluzione, come del resto e puntualmente avvenne ad opera del citato giudice Tredici il quale non permise a nessuno di eccepire riguardo alle imputazioni ed al verbale “Occultato”.

La mattina in cui fu stilata la già citata richiesta di rinvio a giudizio il Paladini era presente in procura ove giunse mentre lo scrivente stava parlando con la Dr.ssa Corsini.

La stessa, contattata dal sottoscritto, una volta preso atto del contenuto del rinvio a giudizio e ricordato che sino al giorno prima erano ben altre le sue intenzioni (si badi bene, niente di strano, solo la compiuta applicazione della Legge Penale) ebbe a rispondere: Ispettore, così è stato deciso e non “Posso-Voglio” più parlarne.

Per concludere questo passo si ricorda inoltre che, al fine di evitare di dover contestare “Obbligatoriamente”, sia l’occultamento di atto vero nonché il conseguente falso Ideologico, il citato Paladini “Omise Vergognosamente” di considerare il verbale dei rilievi redatto dal “Suo Collega M.llo Nocera approfittando, altrettanto “Vergognosamente” ed in modo “Indegno”, del fatto che il collega aveva perso la vita nel 2001 e quindi non vi era pericolo di testimonianza da parte sua e quindi l’ordine, anche se manifestamente reato o palesemente Illegittimo fu comunque eseguito.-



Di seguito a quanto sopra esposto, al fine di fornire ogni elemento legato a questa vicenda, si rappresenta che nell’anno 2007 fu iniziata la causa civile relativa all’accaduto ed il Giudice che presiede, Dr.ssa Garufi Daniela, alla quale sono stati forniti tutti gli elementi di valutazione contenuti nella presente, una volta acquisita la consulenza del “Massa”, in modo non so quanto corretto dal punto di vista della Procedura Civile, in data 25.05.10, ha rigettato, senza motivazione alcuna, la “Quarta“ istanza prodotta dal mio legale, (All. nr.-22-), con la quale si rinnovava la richiesta della nomina di un perito da parte di quel Giudice il quale perito, avrebbe avuto modo di pronunciarsi avendo a disposizione tutti i dati e tutti gli elementi contenuti nei verbali “Occultati più volte” ma che sono stati correttamente forniti a quella A.G.



Appare oltremodo logica l’assoluta “Mancanza di Volontà” di procedere secondo Legge, da parte di questo “Palazzo della Giustizia” ove le varie A.G. si oppongono costantemente a qualsivoglia richiesta mirata ad ottenere quanto previsto dalla legge e cioè niente di più che un documento tecnico che, con l’apporto dei vari dati più volte “Occultati”, ricostruisca la dinamica del sinistro per cui è causa ma, ciò che si vuole assolutamente evitare è che, oltre a tutto quanto allegato anche alla presente, vi sia anche la Perizia richiesta da un Giudice e ciò perché tale documento giungerebbe a conclusioni diametralmente opposte a quelle contenute nel “Falso” documento redatto dal “Massa” ed appare evidente che si dovrebbe procedere nei suoi confronti ma “Il Palazzo” ha deciso, (chissà per quali motivi od interessi) di far in modo che ciò non accada assolutamente.

Come riportato nel corpo della presente, lo scrivente ha rappresentato che già un G.I.P. in sede penale (Dott. Buzzegoli) ha dichiarato nonché dimostrato con i fatti di non essere interessato “All’accertamento della Verità” e speravo che di Magistrati che tengono tale condotta, uno fosse più che sufficiente ma, considerato quanto deciso dalla citata dr.ssa Garufi mi sbagliavo e con tutto il rispetto per quest’ultima A.G., allo stato si deve trarre la seguente conclusione:



Visto che alla precitata sono stati forniti tutti gli elementi a seguito dei quali emerge senza tema di smentita che il noto “Massa” ha redatto un “Falso Ideologico” dopo aver “Occultato” il Verbale dei rilievi, preso atto che il “Soggetto” è privo di titoli per assolvere a tali incarichi, considerato che la dr.ssa Garufi ha in atti la c.t.p. del dott. Ing. Baroncini Claudio, già c.t.u. al quale di seguito e, “Dallo scrivente”, è stato fornito il Verbale dei rilievi come, la suddetta in atti ha anche il Verdetto di un Giurì d’Onore, che ebbe a confermare in toto la c.t.p. nel primo grado a mio carico, sarebbe assolutamente ingenuo pensare che la precitata tenga minimamente conto di tutto quanto sopra esposto e non solo ma, come risulta, è ben lungi dalla Sua volontà il nominare un “Suo Perito” perché così facendo si renderebbero ancor più evidenti le varie omissioni di tutte le varie A.G. così come ancor più determinante sarebbe la Perizia di un professionista nominato da parte del “Giudice” dr.ssa Garufi, ed infatti tale richiesta è stata sempre “Rigettata” dalla medesima nonostante si sia specificato di porre l’onere della spesa a mio carico“La Verità” appare una sola, anche alla dr.ssa Garufi non conviene contrapporsi con nessuno dei suoi “Colleghi” e di conseguenza si può affermare che “Una ulteriore conferma della Verità”, alla quale qualsiasi professionista “Serio”, con l’apporto dei verbali sinora più volte “Occultati”, può giungere facilmente “NON INTERESSA A QUESTO PALAZZO” ed a tal proposito vedasi, in All.nr.-23-, la memoria riassuntiva e cronologica dei fatti che si sono susseguiti che il sottoscritto ha provveduto a comporre a seguito del “Quarto” rigetto del Giudice civile a seguito di quanto richiesto a quell’A.G. in allegato -22- e relativo alla richiesta della nomina di un perito da parte Sua a meno che, come specificato in all.-23-, la Dr.ssa Garufi esaminando gli atti abbia constatato che il noto “Massa” ha effettivamente occultato il verbale dei rilievi, appare essere il soggetto ben descritto anche nella presente e di conseguenza quel Giudice non intende procedere alla nomina di un suo c.t.u. in quanto ritiene sufficienti e più che esaustivi gli atti sinora assunti e forniti, per emettere un sereno e corretto giudizio.-







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Ne consegue che tale atto (la c.t.u- del Massa) è da ritenersi assolutamente ininfluente nell’azione penale ma, al contempo, in quanto giacente in atti, non si può non prendere atto che trattasi di un falso.-------------------------------------------

Ne consegue altresì che, la nominata in oggetto, tutto avrebbe potuto-dovuto fare tranne che voler acquisire “Illegalmente” un atto appartenente ad altro procedimento e che avverso il quale, oltre a tutto il resto, si stava separatamente procedendo, atto che, si ribadisce, è nullo già dalla nomina per il rigetto di cui sopra e, ancor più grave, addirittura “Voler” qualificare come unica c.t.u. “Tecnicamente Corretta” un “documento redatto da chi ha “Occultato un atto vero”, ha riportato il contrario in consulenza”falso Ideologico” ed ha di conseguenza frodato l’A.G. Giudicante, nel caso proprio quell’A.G. che ebbe ad accogliere la mia “Spontanea” costituzione di parte civile ritenendomi danneggiato da Tale “Massa” , per correttezza si ricorda che in all.nr.-13 e 15 - sono riportate in ordine cronologico le gravi accuse mosse direttamente al Procuratore Capo nonché a tutti gli attori di questa vicenda.----------------



Ora, riassumendo quanto sopra, considerato che anche quel documento, in quanto atto pubblico fa fede fino a querela di falso, preso atto che in data 16.05.06, tre giorni prima dell’udienza oggetto di questa denuncia, il Massa risultava rinviato a giudizio per truffa agg. In danno dello stato in quanto il suo documento è apparso palesemente “inficiato nella credibilità”, (parole testuali contenute nella richiesta di rinvio a Giudizio del Massa (All.nr. -19-) ed è palese che, per obbedire ad un ordine mirato ad evitare il rischio dei ricorsi di cui sopra, quel P.M.(o chi per Lei) si dovette arrampicare nel lessico italiano e trovare un’altra definizione per classificare un atto che comunque resta un “Falso Ideologico”), preso atto che quel Giudice accettò la costituzione di parte civile del Sottoscritto in quanto risultavo danneggiato come risulta dalla sentenza di rinvio a giudizio, perché sulla base di quella consulenza seguì una sentenza penale di condanna e, quel Giudice, proprio quello che emise tale sentenza, preso atto di tutta la documentazione, nel dispositivo di Rinvio a Giudizio, oltre ad accettare la mia Costituzione di Parte Civile (elemento assolutamente non secondario) dispose di concedere alla Parte Civile medesima, di analizzare nel “merito”, la consulenza del c.t.u. imputato, al fine di provare che quanto contenuto in tale documento fosse stato frutto del comportamento diretto di quel c.t.u.-----------------------------------

Di conseguenza a ciò, la Dott.ssa SELVAROLO non avrebbe dovuto giungere ad ignorare che, allo stato, la consulenza di quel c.t.u. ( che nemmeno avrebbe potuto acquisire poiché vi è l’assenza dei presupposti stabiliti dall’art.238 c.p.p.) era da considerarsi “atto nullo” poichè si trovava nel limbo Giudiziale e la dott.ssa SELVAROLO tutto avrebbe potuto fare tranne che 1°) Acquisirla; 2°) sostituirsi al Giudice naturale che di li a poco si sarebbe dovuto pronunciare 3°) Influenzare palesemente quel Giudicante definendo il documento in parola come unico Tecnicamente corretto a fronte di nr.cinque documenti tecnici che si esprimono in modo diametralmente opposto (Nonostante l’assenza del Verbale dei rilievi), di cui tre sono prove documentali (234 c.p.p.) fornite da Dottori in Ingegneria e le altre due sono da considerarsi prove piene ( art.2700 c.c.) di cui una emessa da organo Giudiziale e sempre ammessa in sede penale.(art.596 c.p.)---------------

Da non dimenticare poi, che quel documento era, è e rimane un falso ideologico per il quale, il responsabile ancora deve essere giudicato (allo stato, preso atto della totale assenza di volontà di procedere, da parte della locale A.G., si procederà con l’istituto della revisione ex art.630 punto “C” del c.p.p.) e, per stilare il quale, il responsabile è giunto ad occultare un atto vero (art.490 c.p.) quale è il verbale dei rilievi del sinistro, a lui consegnato all’atto della nomina e che riporta esplicitamente un dato fondamentale per la ricostruzione cinematica della dinamica del sinistro e cioè il contatto tra le vetture anzi, a tal proposito quel c.t.u. giunge a riportare in consulenza che “esclude il contatto”.---------

Tale comportamento è stato ritenuto “Corretto” dalla nominata in oggetto la quale si ricorda, si è voluta pronunciare nonostante l’assenza dal Fascicolo Processuale, di atti “determinanti” nonché “Indispensabili” quali sono i verbali dei rilievi del sx (all.nr.-17-) i quali atti sarebbero stati utilizzati, da un Giudice “corretto”, per la comparazione di quanto risultante nella c.t.u. e, nel caso specifico, avrebbe avuto luogo la conseguente confutazione del “Falso” redatto dal “Massa” e si sarebbe dovuto procedere di conseguenza. La nominata in oggetto dovrà rispondere di ciò anche di fronte a precedenti specifici che appaiono in Giurisprudenza e che si riportano per intero: Sentenza nr.4385 del 17.04.91, Cass. Sez.V°, presidente Montalbano—La Suprema Corte, nello sfaccettare in dettaglio estremo questo delitto, ha disposto che necessitano obbligatoriamente “ DUE MOMENTI” per procedere alla contestazione del 479, 1°) attestare un fatto non vero; 2°) l’occultamento di quello vero.---------------

Una delle cose non vere, attestate da quel c.t.u. è, per esempio, la velocità di una delle due vetture che, si discosta di ben il 26.48 % da quello reale con un margine di errore che, lo scrivente ha provveduto a chiedere a vari professionisti e, che risulta, per questo caso determinato, assolutamente ricompresso entro il 5% ma alla nominata in oggetto và bene così.---------------------

Occultare un fatto vero, ebbene, quel c.t.u. non si è limitato ad occultare un dato ma ha provveduto a tenere nascosto tutto il verbale dei rilievi del sinistro (490 c.p.) in quanto tale atto riporta esplicitamente un dato che non avrebbe permesso a quel c.t.u. di redarre quel falso poiché trattasi della verbalizzazione del contatto tra le vetture e ciò è riportato in modo esplicito ma il c.t.u. giunge ad escludere il contatto e la nominata in oggetto ne apprezza la “correttezza”, complimenti !.---------------------

Si ricorda che la nominata in oggetto “Ha Voluto” pronunciarsi in giudizio nonostante l’assenza di ciò che, ad una persona seria ed attenta sicuramente non sarebbe sfuggito e cioè sia il prestampato Stazione cc. nonché il Verbale dei rilievi del N.O.R.M. che, in questo fatto determinato sarebbero serviti sia per la logica comparazione e, per la conseguente confutazione del “Falso” del citato c.t.u.-------

Poiché la Suprema Corte ha sentenziato che anche l’atto dispositivo è suscettibile di falsità ideologica se ha come elemento necessario l’attestata esistenza di una situazione di fatto, con l’obbligo per il P.U. di indicarla nell’atto stesso e tale attestazione non è conforme al vero.( Cass. Pen. VI° sezione 17.10.88 nr. 10032 Pres. D’INCECCO). Nonchè, precedente ancora più specifico, sentenza nr.9867 del 17.09.87, Cass. Pen. Sez. v° Pres.Malanca: Perché possa configurarsi l’ipotesi di falsità ideologica mediante induzione di autore esterno, a norma degli artt. 48-479 c.p., è necessario che la falsa attestazione del dichiarante abbia rilievo nella parte a contenuto narrativo dell’atto come documentazione di fatti i di situazioni influenti sulla decisione e, che vi sia l’obbligo giuridico di veridica esposizione senza possibilità di verifica da parte dell’organo decidente. Nel nostro caso l’organo decidente aveva a disposizione (per la verifica), nr tre prove documentali (234 c.p.p.) nonché due prove legali, atti pubblici (2699 c.c.) che costituiscono prova piena (2700 c.c.)---------------------------------

Appare quindi aberrante che la nominata in oggetto, di fronte a ciò, illegalmente acquisisca altro atto, già definito “inficiato nella credibilità” da questa Procura e si esponga fino al punto di definire un “falso” come unica consulenza tecnicamente corretta.---------------------------------------------------

Cass. Sez. Riunite 24.002.95 nr. 1827; Nell’atto dispositivo che consiste nell’atto della manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta e, più precisamente in relazione all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenza di una data situazione costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale poiché quando una determinata attività del P.U., non menzionata nell’atto costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso con la conseguente irrilevanza dell’omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica.------------------------

Nel ribadire quanto disposto dall’art.2699 c.c., la suprema Corte recita: Sono atti Pubblici le attestazioni di fatti compiuti dal P.U. o caduti sotto la sua immediata percezione. Sent. nr. 428 del 21.01.82 Cass.pen. sez. V° Pres. Cangiano.----------------

Inoltre, è atto pubblico agli effetti dell’art. 479 c.p., qualsiasi documento formato dal P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, contenente l’attestazione di fatti giuridici dei quali è destinato a fornire la prova. Cass. Pen. Sez. V° del 25.06.88 nr. 7319.Pres. Maligno ----



In tema di falsità ideologica in atto pubblico, l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione non essendo richiesto ne l’animus nocendi ne l’animus decipiendi in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma, addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.---------------cass. Pen. Sez. V° nr.4385 del 08.04.99, Pres. Bellecca.---------------------------------------

Nei delitti di falso documentale, il pregiudizio non si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all’attestazione della verità e, quindi alla stessa condotta di falso ma, comprende l’offesa di una specifica situazione probatoria di un soggetto determinato. Cass.Pen., sez. V° del 10.07.84 nr. 1797 Pres. Morellato.----------

In ultimo si rappresenta che il comportamento della nominata in oggetto non trova giustificazione alcuna poiché la medesima, non avendo cognizione alcuna di una materia così complessa come l’Ing. Cinematica, ha omesso di considerare gli atti giacenti nel suo fascicolo, è stata non poco offensiva nei confronti dell’ultimo c.t.u. nominato dalla Procura in quanto lo stesso, non ha “voluto presupporre” assolutamente niente ma si è attenuto ai dati a lui forniti e cioè solo il prestampato, visto che il verbale dei rilievi, “nascosto” dall’altro c.t.u., il MASSA, “scelto” dalla nominata in oggetto, non è stato a lui consegnato e, di seguito si è voluta pronunciare in “ Giudizio” pur essendo in mancanza di atti “indispensabili” quali sono sia il verbale dei rilievi che il citato prestampato e, non solo, la nominata in oggetto ha riportato il “contrario” di quanto in tali verbali contenuto.------------------------

Per quanto riguarda poi, l’accenno che la nominata in oggetto ha voluto fare circa le mie dichiarazioni, tengo a precisare anzi a ribadire quanto già asserito. La strada stava terminando ma non certamente nella lunghezza, come da me medesimo precisato poiché avevo appena detto di aver iniziato un rettilineo lungo circa quattro chilometri quindi corre l’obbligo di rendere edotta la nominata in oggetto che un rettilineo è costituito da una lunghezza e da una larghezza. Quest’ultima, come da me asserito stava terminando considerato che mi allargai per quanto possibile per evitare l’urto con l’altra vettura che inspiegabilmente e repentinamente si era allargata. La nominata in oggetto ha invece riportato che il sottoscritto avrebbe dichiarato che il rettilineo era terminato nella lunghezza e questo è “falso” come si può evincere palesemente dal verbale di interrogatorio in all. nr.18.-

Il Dott. Ing. BARONCINI, ultimo c.t.u., considerata la sua esperienza, ha attribuito, così come gli altri, il repentino “Intraversamento” della mia vettura ad una turbativa esterna perché ciò non trova giustificazione alcuna ne dal punto di vista logico ne, tantomeno da quello tecnico-scientifico.---------------------

Se anche l’Ing. BARONCINI, così come l’Ing. BARSOTTINI, consulente di parte nel primo grado dello scrivente, avessero avuto quel verbale tenuto nascosto dal c.t.u. “Scelto”” dalla nominata in oggetto, non vi sarebbero stati problemi in quanto il contatto tra le vetture è stato correttamente verbalizzato.

In merito a ciò corre l’obbligo di puntualizzare che il comportamento dei Vari “Magistrati” è “Assolutamente inqualificabile” poiché si “Ci si stà approfittando Vigliaccamente del fatto che, sia il M.llo Nocera che eseguì i rilievi nonché la Dr.ssa Corsini Sost., la quale prese contezza del noto verbale non possono essere chiamati a testimoniare poiché entrambi, purtroppo hanno perso la vita e quindi, niente di più facile che continuare ad “Insabbiare” un atto determinante quale è il citato verbale dei rilievi.

A tal proposito si rappresenta che, (vedi allegato n°14) il citato Ing. Baroncini, come richiesto dallo scrivente, ha provveduto a stilare una nuova consulenza con l’apporto “determinante” del contenuto del citato verbale dei rilievi, non consegnato a quel professionista all’atto della nomina a c.t.u.-

L’ing. Baroncini aveva provveduto, nella c.t.u. ad individuare e sottolineare adeguatamente tutte le motivazioni dell’evento e riguardo alle responsabilità della controparte “nulla” appariva insufficiente, contradditorio o inidoneo, ora nella consulenza redatta a richiesta, quel verbale conferma in modo oggettivo ed incontrovertibile le conclusioni alle quali già era giunto sia l’Ing. Baroncini nonché gli altri quattro Dottori in ingegneria.

Per quanto riguarda poi, le condizioni del terreno, si tiene a rendere edotta la nominata in oggetto (per l’ennesima volta) che, come da verbale e come da prestampato dei Carabinieri, quel tratto di strada era totalmente “Asciutto”.------------



A tal proposito si rappresenta che, considerati i 12,57 metri di frenata radente, rimasti sull’asfalto per oltre un anno, nessun consulente tecnico, ingegnere o meno, avrebbe preso in considerazione qualsiasi altro dato, diverso da quello riportato nei verbali poiché tale frenata radente, costituisce di fatto la risposta più convincente riguardo le condizioni del terreno che, vista la frenata, non poteva essere che totalmente asciutto come riportato correttamente dall’arma ma, la nominata in oggetto afferma il contrario volendo continuare ad inerpicarsi nella valutazione di coefficienti di attrito diversi da quelli effettivi.-

Per quanto riguarda poi, la presenza e la posizione delle citate frenate, non è vero che queste sono al centro della corsia di marcia e comunque sono palesemente convergenti verso destra. A tal proposito si rappresenta che , tenuto conto della velocità di quella vettura, nel tempo di “Un secondo”, sono percorsi ventitre metri quindi nulla osta ad un repentino rientro in corsia e successiva frenata come è avvenuto.-

Considerato quanto esposto in narrativa e, relativo a dati oggettivi di cui vi sono tutte le prove documentali che si allegano;

Atteso che determinate violazioni sono già state oggetto di analisi da parte della corte suprema, le cui sentenze sono riportate per intero , si invia la presente per i delitti di cui agli artt. 479 ultimo comma, in relazione alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.476 c.p. ultimo comma, per il delitto di cui all’art. 489 c.p. nonché per il delitto di cui all’art.368 c.p. avendo, la nominata in oggetto, voluto simulare tracce di reato a mio carico e per quant’altro codesta A.G. vorrà rilevare anche relativamente alla condotta di altri “Togati” i quali risultano responsabili di altre omissioni nonché di altri falsi come risulta dagli all. nr.13 e nr.15 che recano tali gravi accuse e sono stati indirizzati al Procuratore Capo il quale, consapevole che tali accuse sono “Tutte conformi al vero” non ha promosso nessuna azione penale nei confronti del sottoscritto il quale, se anche una minima parte delle accuse mosse non rispondesse a verità sarebbe palesemente passibile di una azione penale ed a proposito di ciò si ricorda quanto contenuto in all.nr. 13- ove è riportato quanto dichiarato dalla nominata in oggetto una volta contattata di persona dallo scrivente e cioè: Non potevo avere al fascicolo la consulenza del Massa? Io ce l’ho trovata ed a me è “Piaciuta quella”.-

Si faceva quindi presente che quel soggetto, oltre a non avere alcun titolo per assol=

vere a tali incarichi aveva palesemente scritto un falso dopo aver occultato il verbale dei rilievi, verbale che “Stranamente” non era al fascicolo per una comparazione ed una logica nonché conseguente confutazione di quanto riportato dal Massa nella sua c.t.u. !



E quindi veniva risposto dalla nominata in oggetto: il Massa non ha titoli ed infatti non viene più nominato; per quanto riguarda il fatto che non avevo atti, quelli che avevo erano più che sufficienti (Assolutamente niente); ha occultato il verbale? A me è piaciuta quella c.t.u. mi vuole denunciare? Lo faccia pure “Tanto a “Genova” archiviano tutto e lei perderà solo tempo e soldi”, adesso ho da fare.



Si invia la presente per quanto in rubrica contestato e per quant’altro codesta A.G. vorrà ravvisare a carico dei vari responsabili per quanto riguarda le varie violazioni alla Legge Penale nonché per il consequenziale giudizio dal punto di vista sia “Morale” nonché “Etico” nonchè “Professionale” e “Deontoligico”, riguardo alle ultime “Penose” dichiarazioni della nominata in oggetto.



Il sottoscritto, senza la minima remora definisce “Penosi” tali comportamenti e tornando al costante rifiuto della nomina di un perito da parte del citato Giudice civile, ebbene, a meno che non accada quanto indicato in all.nr.-23-, ciò sarebbe la prova più lampante e piena riguardo al fatto che il noto “Massa” è responsabile di tutto quanto a lui contestato e la perizia di cui sopra lo confermerebbe ulteriormente ma questo palazzo della “Giustizia”, sede penale, chissà perché non può o non vuole procedere nei suoi confronti. Il “Massa” è il signor “nessuno” ma è palesemente protetto, perché ?

Le motivazioni si disconoscono e viene inviata la presente per tutto quanto ascritto e per quant’altro codesta A.G. vorrà rilevare e ciò, nonostante la nominata in oggetto, contattata, (All.nr.-13-), si sia detta certa che “Codesta Sede archivierà tutto” ed ovviamente in modo aprioristico nonché pregiudiziale.-



Si allegano gli atti assunti.-



p.s.: Il sottoscritto chiede di essere notiziato, cosi come per legge, in ordine alle decisioni ed agli atti del presente procedimento.







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All.nr.1) Sentenza della nominata in oggetto.-



All.nr.2) Prestampato Stazione cc. Di Capostrada (PT)



All.nr.3)Verbale rilievi del sinistro redatto dal M.llo Nocera del N.O.R.M. di Pistoia.

-

All.nr.4) Querela presentata dal sottoscritto in data 29.02.00, ancora degente in ospedale.



All.nr5) Dichiarazione dell’Ing. Baroncini Claudio relativa alla omessa consegna, da parte della Procura,del verbale dei rilievi del sinistro.-



All.nr.6) Dichiarazione dell’Ing. Barsottini Luca relativa alla omessa consegna, da parte della Procura, del verbale dei rilievi del sinistro.-



All.nr.7) Tutti i documenti tecnici redatti da dottori in Ingegneria e relativi alla ricostruzione cinematica della dinamica ddel sinistro senza il determinante apporto del verbale dei rilievi.-

All.nr.8) Rigetto del Tribunale di Firenze, conseguente alla richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dal Massa.

-

All.nr.9) Diffida dell’Ateneo Fiorentino e diretta al Massa.-



All.nr.10) c.t.u. del Massa.-



All.nr.11) Denunce a carico del Massa.



All.nr.12) Rinvio a giudizio del Massa da parte del

Giudice Covini con annessa cost. di parte civile dello

Scrivente, accettata dal Giudice Covini medesimo.



All.nr.13) Richiesta di sequestro dei fascicoli Processuali

carenti di atti determinanti per il giudizio con annesse

svariate memorie e denunce indirizzate a quella A.G. prima che

apparisse incontrovertibile “l’assoluta mancanza di volontà

di voler procedere nei confronti dei responsabili di gravi delitti.-



All.nr.14) Consulenza dell’Ing. Baroncini Claudio, dopo aver

Consegnato a quel professionista, il verbale dei rilievi

Che la locale Procura, all’atto della nomina a c.t.u. aveva

“Omesso” di consegnare.-



All. nr.15) Ultima memoria al Procuratore Capo.-



All.nr. 16) Attestato della cancelleria Penale dal quale si evince che il Verbale

dei rilievi esperiti dal M.llo Nocera non era a corredo atti del fascicolo

Processuale del procedimento a carico di chi scrive e presieduto dal Giudice

Covini il quale, dopo cinque anni, presiedendo l’’udienza Preliminare nei

confronti del Massa, preso atto dell’esistenza di quel Verbale e che nella

c.t.u. del Massa non si faceva il minimo riferimento alla causa scatenante del

sinistro era contenuta proprio in quel Verbale, respingendo tutte le

opposizioni della difesa del Massa, accettò la mia spontanea costituzione di

parte civile disponendo di concedere al sottoscritto, nel dibattimento, di

analizzare la c.t.u. del Massa per poter dimostrare che quanto riportato in sede

di denuncia rispondeva a verità ma ciò non accadde, anzi fu vietato dal

Giudice Tredici, come già esposto in narrativa della presente.



All.nr.17) Attestato della Cancelleria Penale dal quale si evince che i fascicoli

Processuali del procedimento presieduto dalla nominata in oggetto

erano privi di tutto quanto riguardasse i rilievi del sinistro e cioè sia

del Prestampato della Stazione cc. di Capostrada nonché del Verbale

dei rilievi effettuati dal M.llo Nocera del locale N.O.R.M.-



All.nr.18) Verbale dell’interrogatorio a cui fu sottoposto lo scrivente nell’anno 2001 ed è

da tenere presente che, all’epoca, per parlare dell’evento il sottoscritto doveva

ovviamente far fronte allo stato commotivo ed emotivo dal quale era coinvolto

ed inoltre, considerata l’allora totale paralisi dei nervi cranio-facciali per il

fortissimo trauma subito, per parlare lo scrivente doveva sopportare il fortis=

simo dolore ma, nonostante ciò, ad ogni domanda fu data una risposta chiara

ed esaustiva.-



All.nr.19) Richiesta di rinvio a giudizio del noto “Massa” la quale ricalca solo ed esclu=

sivamente quanto rubricato nell’annessa Informativa del citato M.llo Paladini.



All.nr.20) Richiesta di archiviazione del Proc. Capo; Opposizione dello scrivente;

Decreto di archiviazione del G.I.P. Buzzegoli con annessa sentenza di

Cassazione che definisce “Illegittimo” un comportamento pregresso ed

Analogo a quello del citato dott. Buzzegoli.-



All. nr.21) Richiesta di rinvio a Giudizio del citato Lo Guasto Giovanni dal quale si

evince che la Dr.ssa Corsini prese contezza del “noto Verbale”, il contenuto

fu adoperato per le contestazioni (Il verbale ricomprendeva la causa

scatenante del sx) e quindi fu allegato per l’invio al G.U.P. al quale però,

non giunse mai, come certificato dalla Cancelleria Penale in All.nr.-17-.-



All. nr.22) Ultima Istanza “Rigettata” dal citato Giudice Civile.-



All.nr.23) Memoria riassuntiva e cronologica dei fatti che si sono susseguiti.-