martedì 29 maggio 2012

Allegato nr.106) "SIAMO PROPRIO IN ITALIA"

Come oramai sappiamo il noto "Dell'Anno Renzo" non è stato confermato quale Proc. Capo della Repubblica nella sede di Pistoia.
Il C.S.M. nelle sue motivazioni ha evidenziato molte "Pecche" tra le quali le "Gravi carenze ed inadeguatezze del profilo professionale" del citato Dell'Anno.
Sicuramente hanno avuto tanti elementi a seguito dei quali è emerso tale giudizio.
Preso atto che in quelle motivazioni vi sono riassunte tutte le contestazioni che il sottoscritto, a più riprese ha fatto al "Dell'Anno" la domanda è la seguente: "Considerato che il C.S.M. lo ha già "Qualificato", considerato che il sottoscritto, oltre al Dell'Anno ha denunciato altri "Cinque" togati del palazzo di "Giustizia" di Pistoia ed atteso che la Procura competente a procedere (Genova), è rimasta nel silenzio più assoluto da oramai due anni, a chi deve rivolgersi un cittadino affinchè la Legge Penale abbia il suo corso ?Tengo ad evidenziare che tutto quanto contestato è provato sia in modo oggettivo nonchè documentale e quindi, se come si presume non vi sarà nessuna determinazione nei confronti dei soggetti denunciati, ciò starà a significare che tali "Figuri" possono stravolgere a loro piacimento qualsiasi legge restando certi della loro impunità.

mercoledì 16 maggio 2012

All.nr.105) "DELL'ANNO RENZO, IL C.S.M. "NON" RINNOVA LA CARICA DI PROC. CAPO PER "GRAVI CARENZE PROFESSIONALI E QUINDI ? iL SOGGETTO PARE CHE DAL PROSSIMO 18 C.M. INIZI A FARE IL DOCENTE DI "DIRITTO" PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE"

Oramai è difficile stupirsi di qualcosa ma appare del tutto lecito chiedersi se i componenti della commissione esaminatrice di quell' Ateneo abbiano preso atto delle "Motivazioni" a seguito delle quali il C.S.M. non ha rinnovato il mandato al "Dell'Anno".
Si parla, ed in modo esplicito di gravi carenze professionali e di tante altre cose (anche più gravi)  in conseguenza delle quali al soggetto non è stato rinnovato il mandato.
Quelle "Motivazioni" è sufficiente leggerle ed anche abbastanza facile in quanto pubblicate integralmente dal quotidiano "La Repubblica" e diffuse sulla rete fb da "Quarrata-News".
Se poi interessasse la personalità del "Dell'Anno", il sottoscritto, nel suo piccolo, poichè "Purtroppo" ha avuto a che fare con il soggetto e ne ha constatato di persona sia le gravi carenze professionali nonchè la palese "Malafede", non guasterebbe dare un'occhiata ai vari post pubblicati in questo blog.
Inoltre, notizia di questa sera, il soggetto "Dell'Anno" appare ritratto in una foto di una cena dei "Lions Club" quindi  ne consegue che sia in stretta amicizia con alcuni appartenenti a quel "Gruppo".
Quanto sopra, se fosse fine a se stesso come fatto acccaduto ed in modo occasionale non significherebbe assolutamente niente ma, una persona che svolge quella professione (abbastanza delicata), dovrebbe avere la massima cura di apparire sempre "Terzo" e disinteressato di fronte a chiunque ed il fatto di essere invitato (ed accettare l'invito) di determinati "Club", sinceramente può far porre seri dubbi sulla "Imparzialità" (determinante) che un "Magistrato" dovrebbe avere.
E' inutile girarci tanto intorno, nessuno fa niente per niente ed è cosa certa che gli appartenenti a quel club, nel caso di un "Particolare" bisogno avrebbero potuto rivolgersi al "Dell'Anno" avendo sicuramente di fronte una persona che avrebbe ascoltato (e molto attentamente).
Tra le varie denunce presentate dal sottoscritto, è ricompreso anche il sopracitato e considerato che i fatti sono gravissimi ne consegue che il mio pensiero  (e non solo il mio) e che un prossimo docente di "diritto" nell'Ateneo F.no è colui che lo scrivente ha denunciato per falso ideologico nonchè per la reiterata omissione di atti del suo ufficio ed altro. (le chiare responsabilità risultano in modo oggettivo nonchè documentale).
Quello che comunque è importante è che quelli che dovranno essere suoi allievi alla citata università conoscano la "Personalità" di colui che dovrà insegnare loro una materia come il "Diritto" e nel caso si tratti di quello "Penale" si prega di chiedere informazioni al sopracitato C.S.M. in quanto se il soggetto fosse risultato meritevole starebbe ancora espletando le funzioni di Procuratore Capo presso la Procura di Pistoia. 

lunedì 14 maggio 2012

All. nr.104) "AL DOTT. GRIECO GIUSEPPE SOST. PROC. ED ATTUALMENTE FACENTE FUNZIONI DI PROC. CAPO A PISTOIA"

Dr. Grieco buongiorno, in considerazione del fatto che attualmente lei ricopre il ruolo indicato, spero (anzi, vi è certezza) che la sua volontà non è quella di espletare le citate "Funzioni" sulla falsariga del noto Dell'Anno in quanto lo stesso non ha avuto remore a scrivere dei palesi "Falsi" ed omettere di procedere nei confronti dei responsabili di gravi delitti.
Giungendo al punto, perchè non inizia col richiedere la revoca di due "Sentenze"per falso in atti giudiziari ex 630 punto c. del c.p.p.) che altro non sono che dei "Falsi" talmente evidenti tanto da macchiare in modo indelebile chiunque appartenga alla "Magistratura" e presti il suo servizio al palazzo della "Giustizia" di Pistoia.
A prescindere dalle determinazioni della Procura di Genova presso la quale, come lei ben sà, sono stati denunciati sei "Togati" di codesta sede le rammento che le sentenze in parola sono quelle emesse da:
1) Dr.ssa Rosa Selvarolo g.u.p. che, come lei ben sa (in quanto P.M. in quell'udienza), omise di rinviare a giudizio tale Lo Guasto Giovanni, responsabile di un sx "Mortale";
Come lei ben sà la citata Selvarolo si "Volle" pronunciare in giudizio nonostante al fascicolo non avesse il benchè minimo atto relativo al sx ossia ne il Verbale dei rilievi del M.llo dell'Arma Pasquale Nocera e nemmeno il prestampato della Stazione cc. intervenuta ma non solo, la citata "Selvarolo" "Volle" basare la sua decisione sulla C.T.U. del noto Massa massimo Manfredi e cioè un "Infame" falso redatto dal soggetto dopo aver "Occultato" totalmente il verbale dei rilievi del sx.
La citata Selvarolo in atti aveva altri cinque documenti tecnici che si esprimevano in modo contrario nonostante a nessuno di quei professionisti fosse stato consegnato l'oramai noto Verbale (reiteratamente occultato da codesta "Procura") e comunque, come lei ben sa, la citata Selvarolo non avrebbe potuto avere in atti la "Falsa" consulenza del citato "Massa" in quanto quell'atto apparteneva ad altro procedimento e non vi erano i presupposti per acquisirlo (238 c.p.p.).
Dichiarare infine che l'unico documento tecnicamente corretto era quello del "Massa" è oltremodo "Falso" in quanto, come lei ben sa, quel documento è stato redatto da un "Delinquente" (responsabiile di delitti) il quale occultò il ben noto verbale a lui consegnato dal dr. Costantini Luciano il quale ne omise la lettura permettendone l'occultamento.
2) La seconda "Sentenza" per la quale sarebbe oltremodo opportuno richiedere la revoca è quella che fu emessa dal dr. "Tredici Roberto" e cioè l'assoluzione nei confronti del ben noto "Massa".
Si rammenta che nelle motivazioni relative non si è avuto il minimo scrupolo a riportare il "Falso" (Es.: "Il Massa non ha mai dichiarato di essere Ing., erano gli altri a definirlo tale).
Ma ciò che ha molta più rilevanza è la condotta tenuta dal citato "Tredici" il quale, costantemente e pervicacemente vietò qualsiasi domanda e risposta relativa all'imputato contumace.
Infatti impedì tassativamente di parlare del "Verbale" dei rilievi "Occultato" dal Massa e naturalmente impedì anche ad un Dott. in Ing. di evidenziare l'incidenza di tale atto per l'attribuzione delle responsabilità del sx in parola.
Considerato che il noto "Massa" fu "Rinviato a Giudizio" dal Giudice Covini Ernesto (A.G. chiaramente "Frodata" dal Massa il quale, con il ben noto "Falso" consistente nella sua consulenza, indusse in palese errore l'A.G. Giudicante ed a tal proposito si ricorda che nemmeno a corredo atti di quell'A.G. vi era il ben noto verbale dei rilievi altrimenti le sue determinazioni sarebbero state molto diverse e forse, già nel contraddittorio tra i consulenti sarebbe emerso che quel Verbale non fu connsegnato nemmeno al consulente di parte mia così come in seguito la stessa "Procura" omise di consegnare lo stesso atto anche al nuovo C.T.U. nominato), ci si aspettava che il Tredici Roberto volesse acquisire tutti gli elementi validi per emettere la logica, giusta e legale "Condanna" a carico del Massa ma non volle minimamente sapere nemmeno che il soggetto era privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali come ebbe a stabilire il Trib. di Firenze ed a tal proposito si ricorda che la difesa del "Massa", artatamente produsse al "Giudice" Tredici, un'ordinanza proprio a firma di quell'A.G. con la quale il Massa veniva nominato "Perito".
Insomma il Massa fu assolutamente "Intoccabile" e quella che ebbe luogo non fu un'udienza ma una vera e propria "Farsa" e ciò anche a dispetto del fatto che il citato Giudice Covini, all'udienza preliminare nei confronti del "Massa", messo al corrente di tutte le motivazioni, accolse la mia spontanea "Costituzione di Parte Civile" riconoscendo che la condotta del "Massa" aveva danneggiato lo scrivente e pose comunque a mio carico l'onere della prova delle responsabilità del Massa.In un processo serio ciò sarebbe accaduto ed il sottoscritto non avrebbe avuto la minima difficoltà ad elencare e dimostrare in modo documentale, tutte le responsabilità del "Massa" ma, come sopra esposto il processo nei confronti del "Massa" non ebbe luogo ed è inutile ricordare che il citato "Giudice" Tredici, se si fosse comportato come "Imposto" dal codice, non avrebbe avuto la minima difficoltà ad attenersi e rispettare la norma che prevede la "Correzione e Modifica" del capo di imputazione.Ma è evidente che la volontà era esattamente l'opposto.
Per finire si ricorda a codesta A.G. che, oltre alle sopraelencate e chiare responsabilità dei vari soggetti indicati vi sono anche quelle del dr. "Buzzegoli", G.I.P. in codesta sede il quale risultò omissivo anche ai dettami della Giurisprudenza venendo meno ai suoi doveri e dichiarando nonchè dimostrando con i fatti di "Non essere interessato all'accertamento della verità".
Al sopracitato era stato richiesto quanto previsto dalla Legge Penale e cioè l'elemento suppletivo alle Indagini consistente nella nomina di un perito da parte di quell'A.G. il quale si sarebbe potuto pronunciare avendo a disposizione tutti gli atti relativi al sx ( ovviamente anche il verbale sempre tenuto occultato da codesta "Procura) ma il citato dr. Buzzegoli fece chiaramente orecchie da mercante assecondando la richiesta del ben noto "Dell'Anno" anche se si ricorda che tale comportamento è stato dichiarato illegitttimo dalla corte suprema la quale ovviamente definì in tal maniera il comportamento di altro g.i.p. il quale si era comportato in modo "Identico".
In ultimo deve essere segnalata anche la condotta della già denunciata dr.ssa "Garufi" la quale nelle sue dieci pagine di falsi giunse anche a dire che l'oramai ben noto Verbale dei rilievi "NON" fu prodotto in codesta sede penale.Tale affermazione oltre che falsa è anche ridicola in quanto alla sopracitata fu consegnata, unitamente al citato verbale, anche la lettera di trasmissione del N.O.R.M. alla "C.A. del dr. "Costantini Luciano" (già denunciato anch'esso) ma la citata dr.ssa "Garufi" si guardò bene dal chiedersi di quale recondito uso fosse stato fatto di un atto di P.G. relativo ad un sx "Mortale" ed "Incontrovertibile" per le determinazioni che l'A.G. avrebbe dovuto asssumere, molto più facile dichiarare il "Falso" ed asserire che quelll'atto "NON fu prodotto" in sede penale.
Insomma, concludendo e senza remora alcuna si ricorda alla S.V. Ill.ma che tutto quanto è avvenuto può essere palesemente riscompreso in un chiaro "Disegno Criminoso" volto al costante "Occultamento" della Verità e l'unico soggetto giuridico che sinora ne ha tratto vantaggi è una compagnia di Ass. la quale ha tratto un notevole profitto dai vari "Occultamenti" nonchè dai vari "Falsi" e dalle varie "Omissioni.
Dr. Grieco, considerato tutto quanto avvenuto ed in parte esposto nella presente non le nascondo che, la speranza che in codesta sede sia osservata la Legge Penale nonchè i dettami della Giurisprudenza è, per il sottoscritto oltremodo recondita ma, anche se flebile, rimane accesa una piccola luce derivante dalla speranza che "Qualcuno" rechi in se un minimo di "Onestà"
Nel rimanere a totale disposizione si porgono Distinti Saluti.

domenica 13 maggio 2012

All. nr. 103) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA EPALAZZO DELLA "GIUSTIZIA" DI PISTOIA -

Com'è oramai noto il C.S.M. "Non" ha riconfermato Renzo Dell'Anno come "Procuratore Capo" della Repubblica a Pistoia e fin quì tutto ok, sicuramente hanno avuto motivazioni più che valide per questa decisione anzi, di ciò vi è la certezza poichè tali motivazioni sono state pubblicate dal quotidiano "La Repubblica" ed ulteriormente diffuse su questa rete da "Quarrata-News".
Il particolare che si tiene a sottolineare ed a porre in evidenza è quello relativo ad altri "Cinque" soggetti "Togati", tutti denunciati dal sottoscritto unitamente con il Dell'Anno medesimo per condotte uguali ed anche più gravi di quella del Dell'Anno medesimo.
Naturalmente il C.S.M. non procede penalmente ma tutto ciò che è stato contestato al Dell'Anno (relativamente ai procedimenti ed alle persone da perseguire) potrebbe essere contestato agli altri "Cinque" i quali, per quanto riguarda la vicenda che mi vede interessato, hanno avuto un ruolo ben preciso nel violare la Legge Penale con le varie Omissioni, i vari Falsi ed i vari e ripetuti Occultamenti di atti veri.
Come risulta dal blog indicato, oramai sono trascorsi già "Due" anni da quando la sede competente a procedere avverso i "Magistrati" di Pistoia è stata fornita delle varie condizioni di procedibilità (Tutte le Denunce) ma la Procura di Genova (questa è la sede), ancora tace.
Quindi, facendo un brevissimo punto sulla situazione abbiamo constatato che il C.S.M. "Non" ha confermato il Dell'Anno" a capo della Procura di Pistoia ma spero che sia lecito chiedere chi dovrà riparare a tutti i danni provocati dal citato Dell'Anno e dagli altri "Cinque" Togati che si ripete sono tutti denunciati. Presto riscriverò nuovamente al Procuratore Capo di Genova e dopo qualche giorno pubblicherò anche quella missiva, nel frattempo chiunque sia interessato può prendere atto, visitando il presente blog, delle citate denunce nonchè di tutto quanto relativo al citato Dell'Anno, al Luogotenente dell'Arma CC. "Paladini Renato" ed al già C.T.U. "Massa Massimo Manfredi", falso Ing. e comunque privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali ma, come sappiamo, al palazzo della "Giustizia" di Pistoia il comportamento è questo e visto che il C.S.M. ha iniziato con il Dell'Anno la speranza è quella che continui anche con gli altri al fine di ristabilire le basi del Diritto Penale nonchè Civile anche in questa sede in attesa comunque, delle determinazioni della citata Procura di Genova.

mercoledì 9 maggio 2012

All. nr. 102) "RENZO DELL'ANNO, SEMPRE INFORMATO E SEMPRE OMISSIVO"

Considerata la decisione del C.S.M. relativa alla "Non" riconferma del sopracitato Dell'Anno come Proc. Capo di Pistoia, nonchè le relative motivazioni: "Gravi carenze ed inadeguatezze del suo profilo professionale" (v. All. nr.101), appare opportuno pubblicare nuovamente "Una parte" di quanto contestato dal sottoscritto (oramai da anni).

Ma considerato il silenzio assoluto della Procura di Genova (sede competente a procedere nei confronti di "Magistrati" di Pistoia), chi provvederà a sanare tutti i danni "Volutamente" provocati dal citato "Dell'Anno" ?

martedì 24 agosto 2010 All.nr.-7-) RICHIESTA SEQUESTRO DI NR. DUE FASCICOLI PROCESSUALI COSTITUENTI "CORPO DEL REATO" OGGETTO: Il sottoscritto Masoni Mauro, nato a Pistoia in data 05.10.56 ed ivi residenteIn via -----, espone alle SS.LL., quanto segue: Fascicoli Processuali nr. 2231/00 ; nr. 4962/04 e 1763/05 G.I.P. nonché 1114/06 reg. Sent.--------Richiesta di Sequestro- AL SIGNOR PROCURATORE CAPODELLA REPUBBLICA DI P I S T O I Ae per Dovuta Conoscenza AL SIGNOR PRESIDENTEDEL TRIBUNALE DI P I S T O I APreso atto che dai fascicoli in oggetto, come risulta dalle denunce presentate alla s.v. nelle date 28.07.06 e 29.06.09, (all. nr. uno e due ), nonché degli attestati della locale Cancelleria Penale del 06.07.09 e 07.09.09 (all. nr. Tre e quattro ), risultano mancare atti “ DETERMINANTI “Per il “Giudizio” e che è “Incontrovertibile” che tali atti sono basilari per una “Seria” pronuncia del Giudicante, tenuto conto che, come risulta dalle dichiarazioni dei due Professionisti (All.nr. cinque e sei ) , il noto verbale non fu consegnato né al Consulente di parte e nemmeno all’ultimo “c.t.u. Nominato da Codesta Procura”-------------Ritenuto che la “Carenza “ di cui sopra fa apparire “Palesemente Viziate” le pronunce dei vari Giudicanti e che per uno dei casi si procederà a parte poiché quel Giudicante “stranamente” si è voluto pronunciare non solo volendo ignorare tale assenza ma, addirittura riportando il contrario di quanto contenuto in tali atti che, si ricorda sono, “Atti Veri” secondo il C.P. (art.490) ed “Atti Pubblici” nonché “Prove “Piene” secondo il C.C. (artt.2699 / 2700 ) e ciò, nonostante la presenza al fascicolo di:-----1) Rinvio a Giudizio del P.M. che prese contezza del Verbale e riportò parole testuali; 2) Tre documenti tecnici nonché univoci nella “CERTA” individuazione delle responsabilità nonostante l’assenza del verbale in quanto a loro “Non Consegnato”; 3) Documento del c.t. del P.M., quindi Pubblico Ufficiale, atto altrettanto univoco; 4) Documento “Giudiziale” quale è il verdetto di un “Giurì d’Onore”, richiesto per “L’accertamento della verità su un fatto determinato” e che conferma totalmente la Prima consulenza di parte del MASONI Mauro e che (art. 596 c-p-), è “Sempre ammesso in Sede Penale” e che anche tale Precetto “Non fu Rispettato”;In ultimo ma non ultimo si deve procedere anzi, l’A.G. “Inquirente” deve procedere in quanto ne sussistono presupposti incontrovertibili, anche per il delitto di calunnia in quanto quel giudice, sempre in motivazione di sentenza, ha attribuito al sottoscritto cose mai dette anzi, riguardo alle quali, lo scrivente ha dichiarato l’esatto contrario e quindi il giudice ha volutamente simulato tracce di reato a mio carico. Tali dichiarazioni sono ricomprese nel verbale di interrogatorio e relative al procedimento a mio carico e quindi appartenenti ad altro procedimento rispetto a quello presieduto dal giudicante in parola e nei confronti di tale LO GUASTO Giovanni cioè, il “Responsabile” del sinistro come risulta sia dal verbale dei rilievi “occultato” nonché da tutti i documenti tecnici redatti da vari dottori in Ingegneria anche senza l’apporto “Determinante” del citato Verbale.-----In considerazione di quanto esposto nonché di tutto quanto si andrà ad esporre con la presente, in maniera oltremodo diretta si “Puntualizza” il fatto che ci troviamo di fronte a svariati delitti, commessi da più persone e per i quali non manca “Nessun Elemento”, sia tra quelli oggettivi in quanto sono giacenti in atti e nemmeno tra quelli soggettivi poiché, per la compilazione di svariati documenti è necessaria obbligatoriamente la “Coscienza e la Volontà” di comporli in tal maniera essendo consapevoli di riportare il “Falso” e l’inezia da parte dell’ A.G. inquirente farebbe configurare in modo consequenziale, una “ Assolutamente Ingiustificata” volontà di “Omettere” il compimento di atti del proprio Ufficio a meno che la S.V. non ritenga “Lecito”:1) Occultare il verbale dei rilievi e riportare il contrario in consulenza (490 e 479 c.p.); 2) Eludere l’attività investigativa circa le responsabilità di chi ha, di fatto, causato l’evento. (Favoreggiamento personale);3) Indurre in errore un Giudicante tacendogli dei fatti sia oggettivi nonché determinanti. (Frode Processuale);4) Garantire, anche se il nesso non è provato ma, puramente in modo consequenziale, un congruo profitto al responsabile civile;5)Non fornire lo stesso verbale al consulente di parte;6)Non fornire lo stesso verbale al nuovo c.t.u. nominato da codesta Procura;7)Andare a giudizio senza atti “Assolutamente necessari” poiché determinanti;8) Dichiarare che, a fronte di altri cinque documenti tecnici i cui professionisti nonché relatori sono giunti a conclusioni opposte al “Falso” di cui al punto uno pur senza l’apporto “Determinante”del noto verbale, l’unico documento tecnico “Corretto” è quello di cui al punto uno (Quello Vergognosamente FALSO);9) Dichiarare che tale “Massa” non ha mai dichiarato di essere Ing.;10) Nominare lo stesso “Massa” per assolvere ad incarichi per i quali è privo di titoli;11) Dichiarare che il verbale di cui sopra nonché il rigetto del Tribunale di Firenze nonché il Verdetto di un Giurì d’Onore nominato per l’accertamento della verità su un fatto determinato e quindi sempre ammesso in sede penale nonché i due attestati della Cancelleria Penale dai quali risulta la totale assenza dei già citati atti da fascicoli Processuali sono tutte “Mie Deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito” ed a proposito di questo punto che è inqualificabile, sarà ripreso in modo più diretto in narrativa della presente;12) Dichiarare da parte di un G.I.P., di “NON ESSERE INTERESSATO ALL’ACCERTAMENTO DELLA VERITA’ ”, confermato del resto dal suo “Modus Operandi” in ordine all’elemento suppletivo alle indagini, puntualmente e legalmente richiesto ma altrettanto puntualmente negato da quel G.I.P. (La verità non interessa in quanto scomoda”). A tal proposito si tiene a sottolineare che il G.I.P. in parola è stato compiutamente informato di tutto quanto sopra ma, “La Verità” non interessa quel Giudice.Ebbene, se tutto quanto sopra Lei lo ritiene “Lecito” non avrà il minimo problema, dopo aver letto quanto segue, a farmi pervenire risposta scritta che, “Formalmente Le stò richiedendo ma, una cosa resta comunque certa e cioè che il Codice Penale nonché la Procedura Penale si esprimono in altro modo.Nel caso la risposta scritta non pervenga o comunque non sia recapitata a breve, allo scrivente, ciò equivarrà a dare “Totale Assenso” a quanto riportato nella presente poiché, si tiene a precisare ancora una volta che in tutto quanto asserito dal sottoscritto “Non” vi è la minima traccia di un qualcosa che sia “Dedotto” ne insinuato e nemmeno presupposto in quanto ogni dato è ricompreso negli atti contenuti nei vari fascicoli tranne il verbale dei rilievi già “Occultato” dal “Massa” ed un Giudicante si è voluto comunque pronunciare nonostante tale assenza, “Indispensabile” nonché l’assenza anche del prestampato della stazione CC. intervenuta.Atteso che anche l’Uff. di P.G. dell’Arma dei Carabinieri, delegato alle indagini su tale “MASSA” , “Non volle considerare” “Assolutamente” il verbale dei rilievi effettuati dal “Suo Collega”, M.llo NOCERA Pasquale cioè si badi bene, lo stesso verbale già totalmente “occultato” dal “MASSA” medesimo e cioè uno dei motivi per i quali si doveva procedere;Considerato che quanto sopra esposto fa apparire i fascicoli di cui all’oggetto come “Costituenti corpo del reato” e che, i documenti mancanti “N0N” sono stati consegnati (All.nr. cinque e sei ), ne al primo consulente di parte e nemmeno al secondo C.T.U. o c.t. del P.M., nominato da codesta Procura, si chiede espressamente di porre sotto “Sequestro” i due Fascicoli indicati in quanto si ravvisa tutto quanto indicato dall’Art.253 comma II° del c.p.p. e, come risulta dalle denunce in allegato, la Polizia Giudiziaria, ex Art.354 comma II° ha già preso atto delle cose costituenti corpo del reato ed avrebbe potuto, anche d’iniziativa, procedere a Sequestro.Ritenuto che la richiesta è lecita per una corretta applicazione della Legge Penale, pregasi procedere al Sequestro in parola in quanto codesto P.M., all’epoca informato vista la trasmissione alla S.V., delle indicate denunce, non pose attenzione alla “GRAVITA’ “ di quanto in narrativa esposto così come l’ultimo G.I.P. che ha proceduto all’archiviazione della denuncia nei confronti del “MASSA” Il quale G.I.P., “Rifiutandosi di aderire alla richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini ex art. 410 c.p.p. ossia null’altro che la “Nomina di un suo Perito” ha ulteriormente dichiarato di non essere interessato all’accertamento della verità dei fatti e quindi poco importa se tale “MASSA” ha 1) Palesemente occultato il verbale dei rilievi riportando il contrario; 2)Poco importa se il medesimo “MASSA” Non ha titolo alcuno per assolvere ad incarichi Peritali di sorta e 3) Poco importa se Tali atti risultano mancanti dai fascicoli Processuali e se, 4) “Codesta Procura” “NON” li abbia consegnati né al consulente di parte nel primo gado a mio carico e nemmeno al c.t. del P.M. nuovamente nominato ma è inutile fare simili precisazioni considerato che il citato G.I.P., il quale ha dimostrato con i fatti di non essere interessato all’accertamento della verità ha voluto sprecare il suo tempo per cavillare sul fatto che il “MASSA” (che per Legge non poteva essere nominato come codesta A.G. sà) , erroneamente è stato definito dal sottoscritto “c.t.u.” e non c.t. del P.M. E’ stato quindi ricordato a quel “Giudice” che il c.t. del P.M., a seguito di tale nomina, assume la qualifica di Pubblico Ufficiale e, di conseguenza è consuetudine (anche degli Atenei), definire il c.t. nominato dal P.M. come “Consulente Tecnico Ufficiale” in quanto lo stesso è Pubblico Ufficiale.-Inoltre, durante la conversazione con il G.I.P., lo stesso asseriva di non condividere quanto asserito dalla S.V. riguardo a ciò che sono state definite mie “Deduzioni” e di conseguenza il sottoscritto faceva notare che è palese che non sono mie “Deduzioni” ma fatti oggettivi ricompresi in atti sinora “Volutamente” non considerati ma, lo stesso G.I.P. continuava chiedendo al sottoscritto: “Ma che cosa vuole dal MASSA, non viene più nemmeno nominato”.-Venne quindi chiesto se vi era l’intenzione di muovermi a commozione per un “Delinquente” che ha scritto il falso occultando un “atto vero”.-La risposta del G.I.P. fu: “adesso sono impegnato”.-Quindi veniva ricordato a quel “Giudice” che era stato messo al corrente del fatto che il noto Verbale non è in nessun fascicolo Processuale e che non è stato consegnato né al c.t.p. e nemmeno al nuovo c.t.u. e, a tal proposito lo pregai di leggere la dichiarazione dell’Ing. BARONCINI Claudio in quanto indirizzata direttamente al G.I.P. medesimo.-Una volta letto quanto riportato, ovviamente con “Irrisoria sufficienza” aggiunse: “e allora ?, il c.t.u. non ha avuto un verbale determinante ?, “Non mi interessa” !-Seguì diffida formale a far giungere per posta tali documenti.-Visto quanto sopra (già di per se “Inqualificabile), si rappresenta che la Suprema corte si è espressa numerose volte riguardo ai diritti della Parte che Propone Opposizione, naturalmente sempre in modo univoco, (all. nr sette) e di seguito si riporta una sentenza affinchè la S.V. nonché quel G.I.P. ne siate resi edotti: “E’ ILLEGITTIMO il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari, investito dell’opposizione della persona offesa, ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o comunque inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori acquisiti in quanto tale declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla fondatezza della notizia di reato, inibitogli de plano in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della deliberazione di ammissibilità, il Giudice può valutare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità dell’opposizione, solamente la “Specificità e Pertinenza” della richiesta investigativa (nel caso specifico “La Banale Nomina di un Perito”), con riferimento sia al tema che alla fonte di prova , nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma “non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va afffrontata in sede di udienza camerale. Cassazione Penale, sezione V°, 12 ottobre 2006, nr. 34152.”Nella fattispecie si ricorda per l’ennesima volta che la S.V. non ha assolutamente considerato; 1) la presenza in atti di nr. Sei documenti tecnici, ovviamente contrari al “Falso” redatto dal MASSA, tra i quali due “Atti pubblici nonché prove piene”; 2) il Verbale dei rilievi “Occultato” dal MASSA ; 3) il fatto che tale verbale “determinante”, non è stato consegnato, da codesta procura, ne al c.t.p. nel primo grado a mio carico e nemmeno al nuovo c.t.u. nuovamente nominato; 4) che tale verbale determinante per il giudizio, non risulta a corredo atti dei fascicoli processuali in oggetto indicati.Come, in modo consequenziale, quanto sopra non è stato assolutamente considerato nemmeno dal citato G.I.P. dichiaratosi, anche con i fatti, “Disinteressato all’accertamento della verità”.E volendo scendere ancora più in dettaglio, riguardo al fatto che quel giudice ha ritenuto “inammissibile” la mia opposizione, è palese che i delitti di falso sono lesivi in primis della pubblica fede ma, quel giudice va reso edotto di ulteriore e “Specifica” pronuncia della Corte Suprema la quale, dovendo analizzare questo principio generale, è dovuta scendere nel “Particolare” stabilendo che: “ Nei delitti di falso documentale, il pregiudizio “NON” si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all’attestazione della verità e, quindi nella stessa condotta di falso ma, “RICOMPRENDE L’OFFESA DI UNA SPECIFICA SITUAZIONE PROBATORIA DI UN SOGGETTO DETERMINATO”. ( nella fattispecie il sottoscritto) Cass. Pen. Sez. V° del 10.07.84 nr. 1797 Pres. Morellato.-Se quel giudice fosse stato a conoscenza della sentenza di cui sopra avrebbe dovuto “Attenersi” a quanto la “Legge Penale nonché la Giurisprudenza” prevedono nel dettaglio e cioè, la sua pronuncia avrebbe potuto variare nella forma ma assolutamente non nel “Merito quindi la conclusione (ciò che conta), avrebbe dovuto recare il seguente contenuto: “ Il MASONI ha pieno titolo ad opporsi a tale richiesta di archiviazione anzi è l’unico ad averne titolo poiché, come già da quanto si evince dalla sentenza di rinvio a giudizio a carico del Massa, il Masoni risulta danneggiato in quanto inficiata una “Specifica Situazione Probatoria”; il diritto alla “verità” (oltremodo dimostrata) è e rimane inalienabile e qualsiasi pronuncia, la quale non si basi sulla verità dei fatti “Sinora sicuramente sconosciuti”, non avrebbe senso quindi è il caso di valutare “Tutti” gli elementi nella sede opportuna.-Così avrebbe dovuto pronunciarsi quel giudice, addirittura Giudice per le Indagini Preliminari e cioè la figura giuridica preposta proprio all’accertamento della verità.-Ma, si ribadisce, da un giudice che dichiara, sia verbalmente nonché con i fatti, di “Non essere interessato all’accertamento della verità” ci si deve aspettare ben poco.Ribadisco che, proprio ricordando quanto mi fù raccomandato all’epoca nella quale emersero taluni elementi “Stai lontano dalla stampa”, il mio maggiore impegno, adesso, sarà quello di divulgare quanto più possibile tutti i “COMPORTAMENTI INQUALIFICABILI”tenuti da chi percepisce uno stipendio proprio per, “Rispettare e far Rispettare” la Legge penale.-INOLTRE, nel ribadire quanto disposto dall’art.2699 c.c., la Suprema Corte recita: Sono atti pubblici le attestazioni e i fatti compiuti dal P.U. o caduti sotto la sua immediata percezione. Sent. Nr. 428 del 21.01.82 cass.pen. sez. V° Pres. Cangiano.-Inoltre è “Atto Pubblico”, agli effetti dell’art. 479 c.p., qualsiasi documento formato dal P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, contenente l’attestazione di fatti giuridici dei quali è destinato a “Fornire la prova” . Cass. Pen. Sez. V° del 25.06.88 nr. 7319- Pres. Maligno.-In tema di falsità ideologica in atto pubblico (cioè quanto Commesso da tale “MASSA”), l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione non essendo richiesto ne l’animus nocendi ne l’animus decipiendi in quanto il delitto è “PERFETTO” non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma, addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.- Cass. Pen. sezV° nr.4385 del 08.04.99, Pres. Bellecca.- In questo caso specifico, si disconoscono altre convinzioni del responsabile dei noti Delitti ma, per certo si può asserire che il “MASSA”, con coscienza e volontà, ha “Occultato un Atto Vero” (Verbale dei rilievi) e nel suo documento ha riportato il “Falso”, “Frodando un Giudicante”, eludendo l’attività investigativa” e, garantendo, in modo consequenziale, un “Congruo” profitto al responsabile civile, compagnia presso la quale, il padre del Massa è stato tecnico fiduciario ma, evidentemente per codesto palazzo, (Al corrente di tutto), tale condotta è “Lecita”.-L’altro “Giudicante”, contattato dal sottoscritto nella stessa mattinata in quanto, come ormai noto, si volle pronunciare nonostante l’assenza di atti determinanti ( Verbale N.O.R.M. nonchè Prestampato Stazione CC. di Capostrada), la stessa ebbe a rispondere: “Non avevo gli atti ?, Quelli che avevo erano sufficienti ! .Io) Dottoressa lei si è basata sulla consulenza del “MASSA” il quale ha occultato il Verbale dei rilievi ed ha riportato il falso e poi, quel documento appartiene ad altro Procedimento penale (238 c.p.p.) e lei non poteva averlo.---Giudice) io ce l’ho trovato ed a me “piace” quello! e poi per quanto riguarda il fatto che non ha titoli “Il “MASSA” non viene più nominato !”- Io) Lei aveva altre cinque consulenze tra cui il Verdetto di un Giurì d’Onore !Giudice) “Si ma lasciavano tutte a desiderare !”Io) Signora, lei davvero non sa quello che dice in quanto agli atti aveva anche la richiesta di Rinvio a Giudizio del P.M. che prese contezza dell’’ormai noto Verbale e riportò parole testuali.-Giudice) il P.M. a volte riporta opinioni sue !Io) Asserire ciò è “vergognoso” come è vergognoso asserire che , quelle da lei definite “opinioni del P.M.”, altro non sono che le “risultanze dei Verbali” che lei, cara dottoressa ,non aveva, per la logica comparazione e la conseguente confutazione del falso scritto dal “MASSA”.---Giudice) a me è piaciuta la consulenza del “MASSA”, mi vuole denunciare ? lo faccia ma perderà solo tempo e soldi tanto, a Genova archiviano tutto” ed adesso ho da fare. Naturalmente si deve ricordare che il Giudice che condannò il sottoscritto in data 20.04.01, il seguente 16.05.06, preso atto di tutta la documentazione presentata, “Accolse” la mia “Spontanea” costituzione di parte civile nell’udienza preliminare a carico del noto ”MASSA” riportando in sentenza che il sottoscritto risultava “danneggiato” e dispose che fosse concesso al sottoscritto, “In Udienza”, di poter analizzare la “consulenza” del “MASSA”, al fine di poter dimostrare che quanto riportato in denuncia rispondeva a verità e cioè che il “MASSA” ha scritto il “FALSO” e che solo chi è in palese “MALAFEDE” può crederci e, ”Si Badi Bene”, dagli atti di quel Procedimento, come risulta dalla mia denuncia nonché dall’attestato della cancelleria penale “mancava il noto Verbale” dei rilievi la cui presenza in atti avrebbe “Sicuramente” dato luogo a ben altra Pronuncia del Giudicante, a seguito di ben altra requisitoria del P.M. senza considerare che, in sede di contraddittorio tra i tecnici, l’Ing. Di parte sarebbe stato messo al corrente di dell’esistenza di tale Atto, (Il Verbale dei Rilievi), del suo contenuto e, già in udienza, controllando la consulenza del Massa, quel Giudice avrebbe preso atto dell’ ”occultamento di atto vero” da parte del MASSA, ed avrebbe proceduto sicuramente nei suoi confronti.-Comunque si ricorda anche che durante il processo a carico del “MASSA” non furono accolte (da altro giudice), prove obbligatorie per legge (art. 596 terzo comma c.p.), Quel giudice non ammise domande mirate a fornire alla corte una verità già oltremodo accertata (occultamento di atto vero da parte del “MASSA”) e quel giudice, non permise di parlare nemmeno al Dott. Ing. BARONCINI Claudio, ultimo c.t.u. nominato da codesta procura il quale Ing. Avrebbe voluto informare la corte del fatto che, a seguito della di Lui nomina, “non gli fu consegnato” il verbale dei rilievi del sinistro, esperiti dal M.llo NOCERA Pasquale, intervenuto subito dopo la Stazione cc. Di Capostrada ma comunque sempre nell’immediatezza del fatto. Il citato Ingegnere avrebbe voluto inoltre informare tutti gli astanti e, con la dovuta ed indiscutibile competenza, (conosciuta soprattutto nei “Palazzi di Giustizia”), quale e quanta sarebbe stata (e tuttora è), l’incidenza dei dati contenuti in quel verbale per l’attribuzione delle responsabilità del sinistro.Ma anche quel giudice non era minimamente interessato alla verità dei fatti ed alle “Palesi” responsabilità dell’imputato “MASSA” e Ciò lo si evince chiaramente dal fatto che, quel giudice di seguito ignorò “totalmente” quanto disposto dal suo collega nella sentenza di rinvio a giudizio del “MASSA” anzi (e qui mi riservo), sempre quel giudice ebbe a riportare in motivazioni di sentenza che il “MASSA non ha mai dichiarato di essere Ingegnere”.Non appena il tutto sarà reso noto provvederò a proporre denuncia nei confronti di chi ha asserito il falso in primis tutti i soggetti che, “Vergognosamente” hanno asserito che l’unico documento tecnico corretto è quello del “MASSA” poiché trattasi di un”Palese ed Infame Falso” , redatto da chi non ha titolo alcuno e, nella fattispecie ha occultato il verbale dei rilievi. -----Naturalmente, allo stato è escluso il Giudice del primo grado a mio carico il quale prese per buono il documento del c.t.u. MASSA, costituente Prova Piena poiché in quella sede i documenti tecnici erano solo due, quello sopracitato e quello di parte anche se, in sede di “Contraddittorio” tra i due tecnici, risultò già molto fallace lo scritto del MASSA e ciò fu fatto notare, in requisitoria, dal P.M. e, come sopra riportato, il “Verbale dei Rilievi “NON” era a corredo atti.-Comunque lo stesso Giudice, due anni dopo ha dimostrato con i fatti di porre attenzione agli sviluppi della vicenda, volendo prendere atto della svariata documentazione e, come anzidetto, accogliendo la mia Spontanea Costituzione di Parte Civile.-Altra valutazione invece, va fatta in riferimento all’altro giudice penale, quello dell’U.P. nei confronti di LO GUASTO Giovanni il quale, nonostante la presenza di altri cinque documenti tecnici che recitano l’esatto contrario, tra cui due atti pubblici e quindi prove piene, uno dei quali emesso da organo giudiziale ha “Voluto scegliere” il documento “Falso”, redatto dal MASSA ed appartenente ad altro procedimento” e quindi, già per questo, tale consulenza non poteva essere a corredo atti di quel fascicolo poiché non ricorrono “Assolutamente”, i presupposti indicati dalla Procedura, ex art. 238 c.p.p. e quanto asserito da quel giudice: “Io ce l’ho trovato e a me “Piace quello”, altro non è che una implicita conferma al fatto che sussisteva un totale pregiudizio da parte di chi, in modo assolutamente aprioristico aveva già deciso cosa fare, (in virtù di che cosa si disconosce) e non solo, quel giudice è stato anche gravemente offensivo nei confronti del nuovo c.t.u., asserendo che lo stesso, sempre e solo secondo quel giudice, avrebbe indicato condizioni del terreno non conformi al vero.Asserire ciò, oltre che falso è anche ridicolo in quanto, l’Ing. Baroncini, per il dato di cui sopra si è attenuto a quanto risultante nel prestampato della Stazione cc. ove, accanto ad una delle risposte prestampate è riportato in stampatello il termine “Asciutto” ma questo, per chi è in buona fede, non è nemmeno da porre in discussione in quanto, oltre a quanto verbalizzato dai cc. vi è un dato oggettivo che, per chi ha esperienza ed agisce in buona fede ossia, solo per mera logica è già di per se la prima risposta nonché quella che esclude qualsiasi altra eventuale definizione e cioè i 12.57 metri di frenata “Radente” lasciati dalla vettura condotta dalla controparte e che rimasero in loco per circa un anno e ciò può accadere solo ed esclusivamente in condizioni di terreno “Asciutto”, come verbalizzato da Due Uffici CC.- L’unica persona che avrebbe dovuto “Astenersi” dal voler fare simili precisazioni è proprio quel giudice il quale, come anzidetto e come ulteriormente specificato, si è voluto pronunciare disinteressandosi totalmente della“Mancanza” sia del citato prestampato nonché del noto Verbale dei rilievi del N.O.R.M. ove, per correttezza, il M.llo NOCERA Pasquale riportò le condizioni, in generale, di tutto il viale ove, considerato il periodo e vista l’ora, furono individuate chiazze di brina le quali rendevano viscido “a tratti” il manto stradale ma, scendendo nel particolare, sia nello stesso Verbale nonché dal prestampato della citata Stazione cc. è riportato quanto “assolutamente conforme al vero” e cioè che il tratto di strada teatro del sinistro era totalmente “Asciutto”. Se quel giudice avesse avuto tali atti, come la norma nonché la logica nonché l’onestà e la deontologia professionale prevedono si sarebbe risparmiate tali asserzioni che sono e rimangono inqualificabili e, per puntualizzare ulteriormente, si ricorda che all’Ing. Baroncini Claudio, nominato c.t.u. a seguito riapertura indagini preliminari nei confronti del Lo Guasto Giovanni, “NON FU CONSEGNATO” il Verbale dei rilievi, (quello occultato dal Massa) e, nonostante tutto, considerata l’esperienza, tale Ing. Fu chiarissimo, in consulenza, nell’’esporre e descrivere le rispettive responsabilità così come è stato oltremodo chiaro quando il sottoscritto, resosi conto che non si faceva riferimento alcuno a dati oggettivi “Determinanti”, contenuti nel noto verbale, contattò quel professionista chiedendogli quali erano gli atti a Lui forniti a seguito della di Lui nomina.Ebbene, una volta verificato, prendemmo atto entrambi, nella ovvia sorpresa dell’Ing., che il verbale dei rilievi non era stato a Lui consegnato. Il sottoscritto, fornì il verbale mancante e nominò lo stesso Ing., quale consulente di parte per il procedimento civile.Dal documento tecnico di quell’Ing., con l’apporto “Determinante” dei dati contenuti in quel verbale, tra cui la causa scatenante del sx, emergono palesemente ed in modo incontrovertibile, le responsabilità di chi fu causa del sinistro medesimo e, vi è certezza, ciò accadrebbe, all’identico modo, se anche gli altri quattro dottori in Ing., fossero chiamati a redarre lo stesso documento tecnico con l’apporto del citato verbale.Di quanto sopra, allo stato, ne siete a conoscenza sia Lei Sig. Procuratore, nonché il G.I.P. di cui sopra in quanto vi ho fornito anche tale documento ma, niente è tenuto nella minima considerazione poiché è evidente che nei confronti del Massa, responsabile di svariati e gravi delitti, “Non”si può procedere.In ultimo sì ricorda che sarà perseguito anche l’altro giudice che ha riportato per iscritto che il “MASSA” non ha mai dichiarato di essere Ingegnere, che non ha voluto acquisire prove legali quali quella indicata dall’art.596 c.p. e non intese ammettere domande finalizzate ad evidenziare fatti oggettivi già presenti in atti come il verbale “Occultato” dal Massa nonché l’incidenza di tale atto per ala ricostruzione del sx e la conseguente attribuzione delle responsabilità, infatti l’Ing. Baroncini non fu fatto parlare.-----Riguardo a questo punto tengo a precisare che sono certo che il Giudice Titolare del fascicolo in sede civile ha preso atto di tutto quanto già era ai fascicoli e di ciò che è stato fornito ( Verbale Rilievi N.O.R.M. ), quindi quel Giudicante ha contezza del fatto che il “MASSA” è privo di titolo alcuno, che il medesimo ha occultato il verbale dei rilievi riportando “Vergognosamente” il “Falso” ed infine ha preso atto che quel Verbale non è stato fornito né al c.t.p. del primo grado a mio carico e nemmeno al c.t.u. nuovamente nominato dalla Procura.Ne consegue che quel giudice è a conoscenza del fatto che, a prescindere dal contenuto, il documento del “MASSA”, oltre che vergognosamente falso è da considerarsi atto “nullo” quindi “Inutilizzabile” (vedasi rigetto Trib. FI, unica sede competente per territorio relativamente al MASSA).-----A tal proposito sarà nuovamente richiesta, dal mio Legale, la nomina di un perito da parte di quel Giudice e ciò non tanto per l’accertamento della verità che appare già “Cristallina” ed incontrovertibile ma, per una ulteriore conferma da parte di un Perito nominato da un Giudice il quale perito, con l’apporto di tutti gli atti, non avrà problemi di sorta a ricostruire la dinamica del sinistro dalla quale emergeranno in modo conseguente, le rispettive responsabilità in quanto è ovvio chi ha causato l’evento come è ovvio chi ha cooperato alle conseguenze ma, di un evento già posto in essere.-----Per quanto riguarda la citata nomina, si ricorderà che già in sede penale un G.I.P., ha dimostrato con i fatti nonché dichiarato di non essere interessato all’accertamento della verità e, considerando inqualificabile un comportamento del genere, si presume sia più che lecito rappresentare che “Di comportamenti del genere, uno sia più che sufficiente”.----Comunque vi è certezza che ciò non accadrà nuovamente in sede civile anche di seguito al fatto che è stato reso noto che in sede penale si è andati a giudizio in assenza di atti “Determinanti” che sarebbero stati logicamente necessari per la comparazione e la conseguente confutazione del “Falso” redatto dal MASSA.-----In ultimo, si ribadisce la necessità nonché l’obbligatorietà di procedere al sequestro di quanto in oggetto indicato al fine di tenere quel materiale, a disposizione per una “Eventuale Ispezione Ministeriale” nel corso della quale saranno poste alla S.V. numerose domande relativamente al modo in cui viene amministrata la “Giustizia” in codesta sede preso atto che:1) “Atti Determinanti” per il “Giudizio” risultano “Occultati”;2) Nonostante si sia a conoscenza di colui che è il primo ad aver occultato il Verbale dei rilievi relativi ad un sinistro dove una persona ha perso la vita, non si ravvisa la minima volontà, da parte di codesta A.G.”Inquirente”, di procedere nei suoi confronti;3) Lo stesso soggetto non ha titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta come ha stabilito la Commissione presso “L’unica sede competente per territorio”, riguardo al Massa e cioè il trib. Di FI.-;4) Dai fascicoli Processuali risultano, “per certo”, mancare proprio gli Atti che devono essere qualificati come “Determinanti” per il Giudizio e quindi le varie pronunce sono da considerarsi “Nulle”. ;5) L’ormai “Famoso” verbale dei rilievi non fu consegnato al consulente di parte, nel primo grado a mio carico così come, “Codesta Procura”, non lo consegnò nemmeno al C.T.U., nuovamente nominato a seguito di riapertura indagini preliminari nei confronti del “Responsabile” del sinistro, riapertura richiesta dal P.M. Dr.ssa CORSINI e concessa dall’allora G.I.P. Dott. GHELARDINI il quale prese atto del Verdetto di un Giurì d’Onore richiesto per l’accertamento della verità su un “fatto determinato” etc. etc.-;In pratica tutte le domande che il sottoscritto porrà alla S.V. sia a mezzo stampa nonchè col mezzo televisivo e ciò, anche in considerazione del fatto che codesta A.G. non si è mai degnata di ricevere il sottoscritto nonostante le varie richieste sia a voce che per iscritto e, oltre a quanto già esposto, per cui non vi è la minima esitazione nel definirlo conseguente ad una condotta “Aberrante” sarà ricordato quanto esposto nel finale della presente e cioè che, l’unica “Persona Giuridica” che trae un vantaggio non indifferente da questa “Vergogna” è il “Responsabile Civile” considerato che il “Profitto garantito” non è assolutamente “Indifferente” e, ovviamente, a nulla varrà il fatto che la “Richiesta” della S.V. sia stata accettata dal già citato G.I.P. il quale, anch’esso dovrà spiegare per quale recondito motivo 1) non ha voluto accertare la verità dei fatti; 2) Disinteressandosi totalmente dell’obbligatorietà dell’azione penale, non ha “Voluto” procedere nei confronti del soggetto che è, palesemente responsabile di tutti i gravi Delitti a lui contestati.Quindi, a proposito di obbligatorietà della legge penale che, si ricorda, deve essere applicata e non interpretata già nei suoi Precetti, ogni qualvolta è accaduto il verificarsi di una mala interpretazione da parte delle varie A.G., la Corte di cassazione è immediatamente intervenuta per chiarire “L’applicazione obbligatoria di alcuni Precetti” e, una volta che, relativamente ad un fatto, “La Giurisprudenza” si è pronunciata, a quei dettami ci si deve “Attenere Obbligatoriamente”.La premessa di cui sopra appare necessaria in quanto, diverse Pronunce della Corte Suprema, (che sono riportate nel contenuto della presente) “Attengono Strettamente” alla vicenda che vede coinvolto il sottoscritto, non ultimo come si vedrà, il “comportamento” dell’ultimo G.I.P., comportamento che, visto un precedente specifico, la Suprema Corte ha già provveduto a “Qualificare”.-Si presume che l’Obbligatorietà” della Legge Penale sia un principio valido anche per codesta sede e quindi appare altrettanto obbligatorio procedere penalmente nei confronti di tutti coloro che:1) hanno occultato atti; 2) hanno scritto il falso etc. e procedere comunque nei confronti di qualsiasi attore della vicenda a prescindere dalla carica rivestita.-----Nel caso si volesse continuare a fare riferimento alle varie pronunce relative a questa vicenda, anche della “Corte Suprema”, si puntualizza immediatamente che, la cassazione che riporta in motivazioni di sentenza, di essere stata messa debitamente al corrente del fatto che il giudice non aveva atti determinanti ma che i dati li ha estrapolati dalla consulenza di tale “MASSA” (e qui i supremi rasentano lo sfottò puntualizzando “Falso Ingegnere”) ebbene, asserendo ciò, quei supremi, altro non hanno fatto che “Ratificare” che il Giudicante in questione ha scritto il falso in quanto il “MASSA”, nei cui confronti “Lei”, ancora “Deve” procedere, altro non ha fatto se non scrivere il “FALSO” occultando un atto vero e frodando un Giudicante, ciò è incontrovertibile e chiunque asserisse qualcosa di diverso “Dichiarerebbe il falso” (a questo punto non so più se per ordine o per abitudine).-----E nemmeno si può fare riferimento, per evitare una figura ancor più grama, alla pronuncia del G.I.P. che ha archiviato in quanto, a dispetto della miriade di elementi che dimostrano che l’opposizione alla richiesta di archiviazione non solo non è inammissibile anzi, nella sua richiesta di archiviazione, il P.M., è stato gravemente lesivo ed offensivo della mia persona e, preso atto di quanto esposto, il rinvio a giudizio del MASSA appare logico ed altrettanto obbligatorio, a tal proposito tengo in modo particolare, a precisare alla S.V. che “lei” si è “Permesso” di definire mie deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito i seguenti “Atti”, tutti giacenti nei vari fascicoli:1) Verbale dei rilievi del sinistro a firma M.llo NOCERA Pasquale;2) Rigetto del Tribunale di Firenze, alla richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dal Massa;3)Verdetto di un Giurì d’Onore richiesto per l’accertamento della verità su un fatto determinato e quindi sempre ammesso in sede Penale, (art.596 c.p.).4)Un Ufficiale di P.G. ha ignorato l’esistenza del verbale dei rilievi espletati da un suo collega;5)Dichiarazione scritta da un giudicante il quale asserisce che il MASSA non ha mai dichiarato di essere Ing.;6)Pronunce di giudizi nonostante l’assenza di atti “Indispensabili”;7) Atti di denuncia da me proposti, per informare la S.V. della gravissima assenza di determinati atti, da fascicoli Processuali, il tutto confermato da conseguenti “Attestati di Cancelleria;8) In atti è presente anche l’affermazione secondo la quale l’unica “consulenza tecnicamente corretta” è quella del MASSA (Ossia l’unico e palese “Falso”).-Adesso, nel ribadire che in quanto sopra non esiste una “virgola” che sia o si possa definire una “Mia Deduzione”, il sottoscritto, riferendosi a “Lei medesimo” tiene a precisare che, il trauma da me subito, nonostante la gravità, non è stato sufficiente a farmi riportare “il Falso” in niente da me asserito, altri giudicheranno invece, chi ha asserito che gli atti di cui sopra, nonché il loro contenuto, sono mie “Deduzioni”.-Ma non ci si può attendere più di tanto da un palazzo ove è presente un “Giudice” che dichiara: “L’accertamento della verità non mi interessa”! -----Tale dichiarazione è stata fatta a voce al sottoscritto ma è palesemente confermata ed in modo incontrovertibile, dalla condotta di quel G.I.P. il quale, volendo ignorare quanto legalmente richiesto dal sottoscritto ossia l’elemento suppletivo alle indagini e cioè, niente di strano anzi, una richiesta più che ordinaria e cioè la nomina di un perito affinchè fosse ulteriormente confermata la verità dei fatti già presente in nr. “Sei Documenti Tecnici dai quali emerge palesemente il “Contrario della verità riportato dal “MASSA” nel suo documento ma, evidentemente, per chissà quale “OCCULTO MOTIVO”, non si può.Di conseguenza a quanto esposto nella presente, l’unica “Deduzione” che appare chiara a tutti e comunque “del tutto lecita” e “non fuori luogo” è che, viste le pronunce della Suprema corte, a seguito delle quali “Doveva” aver luogo l’udienza camerale, può darsi che ciò sia stato evitato per far in modo che “Lei”, (Pubblica accusa), non dovesse affrontare nessun contraddittorio con lo scrivente in quanto sempre “Lei”, Sig. Procuratore, non avrebbe potuto fornire (in quanto inesistente), nessuna prova oggettiva, relativamente a quanto da “Lei”, per distrazione asserito nella “Sua Richiesta di Archiviazione” ed il sottoscritto non avrebbe mancato di dimostrare che quanto asserito e riportato in opposizione è “Tutto conforme al Vero” e provato oggettivamente. Tutti ne siete a conoscenza e quindi è stato deciso di evitare il conseguente “Imbarazzo” alla S.V.-----La legge Penale nonché la costante Giurisprudenza, si esprimono in modo diametralmente opposto a quello da “Voi” adottato in codesta sede.-A tal proposito si richiama ad esempio, poiché oltremodo calzante, il delitto di Garlasco ove quel G.U.P. Stefano VITELLI, assolutamente “Non Convinto” delle conclusioni alle quali erano pervenuti gli inquirenti, definendo “Incomplete” (in questo caso sono inesistenti, vedasi elemento suppletivo alle indagini, non accordato e che già da solo sarebbe stato più che sufficiente per la condanna del Massa se unito a tutta la serie di elementi oggettivi, “Presenti in Atti” ma, assolutamente non considerati.), le indagini della Procura, poiché “Interessato”all’accertamento della verità”, non ha esitato ad adempiere ai suoi doveri affidando l’incarico a suoi “Periti”, quanto emerso è a conoscenza di tutta la pubblica opinione e, a prescindere dall’esito dei conseguenti gradi di giudizio, allo stato, una persona che rischiava trent’anni di carcere appare innocente e, si badi bene che la complessità di quegli accertamenti, è ben lontana da quella che è una ricostruzione di Ingegneria cinematica in quanto purtroppo, chi è preposto a tali incarichi, deve assolvervi con cadenza quotidiana o quasi, tanto da farlo considerare un compito “Ordinario”, naturalmente se eseguito da persone “Serie”, “Competenti” e che si basino sulla completezza dei dati e degli elementi contenuti in atti, in pratica il contrario di ciò che è il MASSA e di quella che è stata la sua “Aberrante Condotta” e nel caso in parola, la conferma di una “Verità” già oltremodo accertata “equivarrebbe” a “Dover Procedere” penalmente nei confronti del MASSA ma, “Chissà perché”non si può o meglio, non si vuole anzi, “In codesta sede, come risulta dagli allegati nr. 1-2-3-4-5-6-, si è voluti andare tranquillamente a giudizio nonostante l’assenza di “Atti Determinanti” dai Fascicoli Processuali e, nemmeno questa è una mia “Deduzione”.----Quindi le due pronunce di cui sopra, per esempio, non fanno assolutamente testo e preso atto che sono abbastanza vergognose torniamo a parlare di cose serie e cioè il sequestro dei fascicoli indicati, sui quali ed a mezzo dei quali, sono stati commessi svariati delitti.-----La legge penale va applicata, MASSA ha dimostrato di essere un delinquente (colui che commette delitti) e deve essere perseguito, ripeto, già troppe risultano essere le”Omissioni”, è il caso di procedere nei confronti di chiunque ha asserito il falso e di chiunque voglia continuare a difendere a spada tratta il MASSA, i delitti da lui commessi sono ben a conoscenza, in primis della S.V. come la S.V. sa perfettamente che lo stesso MASSA, con quel “Falso” ha garantito il profitto (ha fatto risparmiare) alla compagnia di assicurazione presso la quale il padre era Consulente fiduciario, circa tre miliardi delle vecchie lire e di ciò le varie A.G., in un modo o nell’altro, hanno ben contezza.-----Si ricorda “Nuovamente” che l’eventuale richiesta di revisione ex 630/c del c.p.p. sarebbe più che “Opportuno” fosse richiesta da codesta A.G. poiché la S.V. è al corrente di tutto quanto è accaduto, cioè dei vari e “Gravi Delitti Commessi” nonché da “Chi li ha commessi”.-Nel caso continui a mancare la “Volontà” di perseguire determinati soggetti responsabili di determinati delitti si prega sin d’ora la S.V., di procedere ad immediata comunicazione al sottoscritto affinchè chi di dovere sia messo a conoscenza di tutte le motivazioni di “MERITO” a seguito delle quali codesta A.G. “Inquirente” risulta assolutamente “DISINTERESSATA” di tutto quanto esposto nella presente e, a tal proposito si ricorda che, relativamente all’ultima archiviazione del G.I.P., avvenuta in data 12.08.09 e comunque “INSPIEGABILMENTE RICHIESTA dalla S.V.”, il sottoscritto ebbe a saperlo casualmente alla metà del mese di settembre quando si stava accingendo a fornire la seconda integrazione all’opposizione in parola, integrazione contenente ulteriori elementi utili per la condanna del responsabile di svariati delitti e cioè MASSA Massimo Manfredi ma fornire elementi a codesta sede è inutile poiché a seconda dei casi i verbali, come nella fattispecie, vengono tenuti ben “Nascosti” ed un soggetto che percepisce lo stipendio per assolvere ai “DOVERI” propri del “Giudice per le Indagini Preliminari”, informato personalmente di quanto accaduto, una volta letta la dichiarazione a Lui medesimo inviata da parte del Dott. Ing. BARONCINI Claudio, rispose come indicato in narrativa e che si ricorda: “Al c.t.u. non è stato consegnato il verbale dei rilievi ?, “Non mi interessa”. Seguì la diffida a far pervenire per posta tale documentazione e, si ricorda, di seguito ad un falso tanto chiaro quanto infame, una compagnia di Assicurazione ha “RISPARMIATO” tre miliardi delle vecchie lire e “Lei” è stato messo a conoscenza anche di questo particolare.-In pratica altro non si fa che chiedere di “Applicare la Legge Penale” a chi, ogni fine mese, “Percepisce uno Stipendio proprio per fare esclusivamente ciò”.----Grazie.-_______________ All. nr.-1-) Denuncia del 28.07.06 relativa alla mancanza di atti determinanti da un Fascicolo Processuale.-All.nr.-2-) Denuncia del 29.06.09 relativa alla mancanza di atti determinanti da unFascicolo Processuale.-All.nr.-3-) Attestato di cancelleria del 06-07-09.-All.nr.-4-) Attestato di cancelleria del 07.09.09.-All.nr.-5-) Dichiarazione Ing. BARSOTTINI Luca.-All.nr.-6-) Dichiarazione Ing. BARONCINI Claudio.-All.nr.-7-) Varie pronunce della Suprema Corte.-        

domenica 6 maggio 2012

All. nr. 101) "DELL'ANNO RENZO, QUARRATA-NEWS E QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"

Meno male che sia il quotiidiano La Repubblica ed anche Quarrata-News hanno contribuito a diffondere, entrando nel merito, le motivazioni che hanno indotto il C.S.M. a "NON" riconfermare il citato "Dell'Anno" come Procuratore Capo della Repubblica presso la Procura di Pistoia.
La domanda da porsi, ovviamente non è: "Perchè non è stato riconfermato" ?
Ma bensì: " Come è stato possibile che un soggetto del genere sia stato messo a Capo di una Procura dellla Repubblica.
Il sottoscritto, come è oramai noto, ha avuto a che fare non poco con tale soggetto relativamente al suo modus operandi che è stato costantemente e puntualmente contestato dallo scrivente ed a tal proposito viene riportato di seguito, il contenuto di uno dei tantissimi fax inviati alla Procura di Genova che, si ricorda, è la sede che "Deve" procedere sia nei confronti del "Dell'Anno" nonchè nei confronti di altri "Cinque" "Magistrati" della stessa sede, tutti denunciati dal sottoscritto e per delitti gravissimi.
Quanto segue è stato pubblicato sia dal quotidiano indicato nonchè ulteriormente diffuso in via telematica da Quarrata-News e trattasi delle motivazioni che hanno indotto il C.S.M. a "NON" riconfermare il soggetto in questa sede e con tale incarico.
Per quanto riguarda il profilo del Dell'Anno evidentemente è ben conosciuto in quanto tra i quindici membri del C.S.M., nove sono stati favorevoli alla "Non" riconferma e sei si sono astenuti.
"Nella motivazione sono evidenziate: "nell’esercizio delle funzioni direttive di Dell’Anno, «gravi carenze e inadeguatezze del suo profilo professionale»".

Gli viene riconosciuto «impegno fuori del comune» sull’arretrato. Ma gli viene contestato di aver adottato «iniziative poco rigorose sotto il profilo del rispetto dei principi del corretto esercizio dell’azione penale».

Dell’Anno è accusato, in pratica, di non aver favorito «l’autonomia e l’indipendenza dei sostituti» facendo esplicito riferimento all’introduzione di «obblighi» e «vincoli procedimentali» in materia di misure cautelari.

Dell’Anno, in pratica, voleva essere informato preventivamente, dai sostituti, sulle misure che loro intendevano richiedere: e le autorizzava solo «a seguito di accertata convergenza di opinioni» con lui stesso. Sarebbe stato, in pratica, secondo quanto ha ravvisato il Csm, l’ultimo a dire l’ultima e definitiva parola.

Per il Csm le disposizioni date da Dell’Anno sono state attuate «con modalità che si prestano alla elusione delle garanzie previste dalla legge a tutela della sfera di autonomia professionale e operativa dei sostituti», il che non ha deposto affatto a suo favore nella decisione dell’organo di autotutela dei magistrati.

Si fa poi l’esempio del cosiddetto «modello 45», quello in cui vengono iscritti i cosiddetti atti non costituenti reato.

A Pistoia erano 878 nel 2003 e sono costantemente saliti fino al tetto di 1.531 nel 2008. Sempre concentrati nelle mani del Procuratore Capo con ricadute sul «corretto e puntuale esercizio dell’azione penale».

A dire tutto questo non siamo noi: è stato l’organo di autotutela della magistratura.

Ma leggete la Repubblica.
Per quanto riguarda le gravi carenze ed inadeguatezze indicate dal C.S.M. il sottoscritto tiene ad evidenziare che il "Soggetto", certo del suo "Potere", non ha esitato ad eludere l'attività investigativa relativamente al noto "Massa Massimo Manfredi".
Il Dell'Anno infatti è sempre stato informato del Verbale totalmente "Occultato" dal sopracitato in concorso con l'allora P.M. dr. Costantini e non contento ha continuato spudoratamente a non volerne prendere atto giungendo a dichiarare, nella sua vergognosa richiesta di archiviazione della mia terza denuncia che: "Nella "Consulenza" del Massa non viene riscontrato in pratica niente di falso e per quanto riguarda il soggetto, le mie non sono che deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito.
Quì di seguito viene riportata parte del testo di uno degli undici fax inviati alla Procura di Genova (sede competente per territorio a procedere nei confronti di magistrati di Pistoia).
Leggendone il testo si può evincere chiaramente che il sottoscritto si è sempre basato su fatti oggettivi nonchè su prove documentali.

Oggetto: Denuncia presentata in data 17.06.10 da Masoni Mauro nato a Pistoia in data
05.10.56, ivi residente in via di Santomoro nr.-313- .

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI G E N O V A

Omissis;
A tal proposito, brevemente si riassumono tutti i fatti oggettivi che il citato Dr. Dell’anno ha voluto definire come “Mie deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito”.-
Nel ribadire nuovamente che i sottoscritto disconosce di quali traumi, nel caso, abbia sofferto il citato Proc. Capo di una cosa vi è l’assoluta certezza e cioè che il citato Renzo Dell’anno ha scritto il “Falso” poiché quelle da lui definite “Mie deduzioni” altro non sono che i seguenti fatti “Oggettivi” nonché “Documentali” i quali sono stati correttamente posti in allegato alla denuncia in parola da Lei trattata:

1)Il Verbale dei rilievi del M.llo NOCERA Pasquale, “Occultato” la prima volta dal “Massa” e per altre due volte sia dalla “Procura” nonché dal “Tribunale” non è una mia “Deduzione”;

2)Il Verdetto di un Giurì d’Onore (sempre ammesso in sede Penale, 596 c.p. non è una mia “Deduzione”;

3)Il “Rigetto” del Tribunale di Firenze alla richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dal “Massa” non è una mia “Deduzione”;

4)Che un Uff. di P.G. appartenente all’Arma cc., abbia “Ignorato” l’esistenza del Verbale dei rilievi redatto da un “Suo Collega” non è una mia “Deduzione”;

5)Che qualcuno abbia scritto che il “Massa” non ha mai dichiarato di essere Ingegnere non è una mia “Deduzione”;

6)Che qualcun altro si sia voluto pronunciare in Giudizio, nonostante l’assenza dal Fascicolo, non solo dell’ormai noto Verbale ma anche del Prestampato della Stazione cc. non è una mia “Deduzione”;

7)Che il sottoscritto, con atto di denuncia del 29.07.06, abbia messo al corrente di ciò il Sig. Proc. C. non è una mia “Deduzione”;

8)Che qualcuno ha scritto che l’unica “Consulenza” tecnicamente corretta è quella “dell’Ing. Massa”, (all’epoca ancora veniva definito così) a fronte delle altre cinque (di cui due sono
atti pubblici) che, nonostante l’assenza del Verbale dei rilievi riportano comunque il contrario non è una mia “Deduzione”.-

9)Che la “Procura” di Pistoia abbia “Omesso” di consegnare il noto Verbale all’Ing. Barsottini Luca, nominato c.t.p. nell’immediatezza del ffatto non è una mia deduzione;

10) Che la “Procura” di Pistoia abbia“Omesso” di consegnare il noto Verbale all’Ing. Baroncini Claudio a seguito della di lui nomina a c.t.u. non è una mia deduzione.

Considerato quanto sopra si ribadisce la totale “Malafede” da parte del Proc. Capo il quale, evidentemente ritenendosi “Intoccabile”, come già esposto, non dispose nemmeno, come avrebbe dovuto per “Dovere del suo Ufficio”, il Sequestro di nr. “Due” Fascicoli Processuali che risultarono, da controllo della locale Cancelleria Penale (vedasi attestati in allegato), mancanti dei già citati atti (il Sequestro fu richiesto, come risulta, dal sottoscritto).-

Ne consegue che il soggetto DELL'ANNO non ha esitato minimamente ad asserire fatti non confrormi al vero avvalendosi del potere scaturente dalla carica ricoperta e come si può ben capire, il danno provocato è inenarrrabile.

I "Magistrati" denunciati sinora sono comunque "Sei" e la Procura di Genova tace.
Ne consegue quindi che il soggetto Dell'Anno non ha remore a scrivere il "Falso" ed a proposito del noto "Massa", il citato Dell'Anno sa perfettamente che esiste quel Verbale del M.llo Nocera e sa che il Massa ne occultò totalmente il contenuto rendendosi responsabile di Falso Ideologico ed Occultamento di Atto Vero ma evidentemente il Massa è persona "Protetta e si deve ricordare anche che, considerato che il soggetto è privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta, come stabilì il Tribunale di Firenze nel dicembre del 1999, ne consegue che tutti i documenti tecnici prodotti dal soggetto sono da considerarsi per Legge atti "Nulli" e quindi "Inutilizzabili".Per quanto riguarda il processo (o presunto tale), nei confronti del Massa medesimo quella non fu altro che una "Farsa" in quanto il "Giudice" Tredici Roberto che avrebbe dovuto giudicare e condannare l'imputato Massa per i delitti da lui commessi non ammise nessuna domanda e nessuna risposta relativa al verbale "Occultato" dal Massa e vietò anche, ad un dott. in Ing. di esporre quale e quanta fosse stata l'incidenza di quel verbale per stilare una valida e corretta consulenza.
Si ricorda che il Massa è privo di titoli anche se "Falsamente" si firmava Ingegnere e fu sufficiente che il suo avv. dimostrasse che una delle svariate nomine del Massa era proprio a firma di quel "Giudice" tredici Roberto e quel "Giudice", anche per quello, si comportò come sopra anzi, si ricorda ulteriormente che quel "Giudice", Tredici Roberto, nelle sue motivazioni di sentenza di "Assoluzione" ebbe a scrivere che il "Massa" non aveva mai dichiarato di essere Ing. ma che erano gli altri a definirlo tale.
Non so come definire tale affermazione, se comica, stupida o cos'altro ma stà di fatto che , ripeto, il Massa presentava i suoi "Scritti" su carta intestata recante il titolo di Ing. e li firmava dopo aver apposto il timbro recante tale qualifica.
Naturalmente in tutta la vicenda, la contestazione dell'esercizio abusivo della professione è l'ultima cosa che interessa lo scrivente in quanto è inutile ricordare che l'occultamento del Verbale dell'Arma ed il conseguente falso ideologico di cui il Massa è responsabile, oltre ad essere delitti ben più gravi sono proprio quelli che hanno creato un danno inenarrabile al sottoscritto ma tali figuri, nel palazzo della "Giustizia" di Pistoia sono ben protetti e Dell'Anno era a capo dell'A.G. Inquirente.
Comunque il sottoscritto ha proceduto alla denuncia del noto "Massa" per ben tre volte in quanto a seguito della prima, ove comunque veniva contestato chiaramente il falso ideologico di cui il Massa è responsabile fu artatamente costruito un capo di imputazione nel quale veniva ravvisata la truffa aggravata ai danni dello stato per le vacazioni percepite dal Massa e ne seguì ovviamente l'assoluzione da parte del "Giudice" Tredici Roberto come poc'anzi descritto.Di seguito a quel processo "Farsa" il sottoscritto presentò la seconda denuncia che fu immediatamente archiviata dal procuratore capo Dell'Anno.
Ovviamente seguì la terza denuncia con formale diffida al Dell'Anno medesimo ad archiviare autonomamente tale atto in quanto la Procedura vuole che sia interessato il Giudice delle Indagini Preliminari il quale valuta gli atti nel merito e decide.Infatti il Dell'Anno (Capo dell'A.G. Inquirente) fu costretto a redigere quella richiesta di "Archiviazione esponendo falsamente i fatti come già sopra riportato.
Il sottoscritto presentò immediatamente l'opposizione alla richiesta del Dell'Anno chiedendo comunque quanto previsto dal codice e cioè l'elemento suppletivo alle Indagini ossia la nomina, da parte di quel g.i.p., di un suo Perito il quale si sarebbe potuto pronunciare avendo a disposizione tutti gli atti compreso il Verbale più volte occultato dalla "Procura" ed il tutto sarebbe poi stato valutato nell'udienza camerale che quel G.I.P. avrebbe dovuto fissare.
Ma non accadde niente di tutto questo ed anche il giovane "G.I.P. Buzzegoli archiviò immediatamente il tutto.Lo stesso fu immediatamente contattato dal sottoscritto e gli fu ricordato che quanto richiesto era più che legittimo ora che era disponibile anche il noto Verbale.Ma il dr. Buzzegoli, come già aveva dimostrato con i fatti dichiarò al sottoscritto di "Non essere interessato all'accertamento della verità". (Si, a Pistoia un "Giudice" può giungere a dire: "La Verità Non mi interessa").In una delle denunce depositate alla Procura di Genova è riportato anche il comportamento del citato dr. Buzzegoli, comportamento che la suprema corte, per altro fatto non solo analogo ma identico ha già definito "Illegittimo" ed anche tale sentenza fu allegata in atti.
Altra "Sentenza" della quale fu interessato il Dell'Anno affinchè, come previsto ne richiedesse la revoca è quella emessa da tale Selvarolo Rosa, G.U.P. presso il tribunale di Pistoia la quale, come risulta non aveva assolutamente nessun atto relativo al sx ma si pronunciò comunque con un Non Luogo a Procedere basandosi sulla "C.T.U." del "Massa" che, si ricorda trattasi di palese "Falso" e la citata Selvarolo (già denunciata) nelle sue motivazioni ebbe la sfrontatezza di asserire che l'unica "Consulenza" corretta era quella del Massa cioè di colui che "Occultò" il noto Verbale e scrisse un infame "Falso".
La citata Selvarolo in atti aveva comunque altre quattro Consulenze redatte da Dottori in Ing. i quali, nonostante non avessero avuto il noto verbale erano comunque giunti a conclusioni chiaramente opposte a quelle el Massa ed inoltre aveva anche il Verdetto di un Giurì d'Onore nominato dal presidente di un Tribunale per l'accertamento della verità su un fatto determinato il quale Verdetto confermava totalmente la Consulenza di parte mia nel primo grado a mio carico.

Continuando a leggere le motivazioni del C.S.M. si nota che, senza tanti giri di parole è stato appurato e scritto che il Dell'Anno non solo non ha curato il buon funzionamento della Procura che dirigeva ma l'azione penale molto spesso non è stata esercitata correttamente proprio per le iniziative del Dell'Anno che sono state poco rigorose proprio relativamente al rispetto dei principi del corretto esercizio dell'azione penale.Il C.S.M. fa inoltre presente che il Dell'Anno "Pretendeva" di essere informato di qualsiasi decisione i vari P.M. volessero prendere e comunque doveva essere fatto sempre e solo esclusivamente quello che lui aveva deciso, l'ultima parola era sempre la sua.Anche a tal proposito si deve ricordare che un Magistrato è soggetto soltanto alla Legge e la sua sfera di autonomia decisionale non può essere lesa o addirittura annullata come in questo caso.
Per quanto riguarda l'A.G. Inquirente esiste il principio di "Avocazione" ossia, il Proc. Capo, in casi validi e per particolari motivi può avocare a se un fascicolo e procedere come meglio crede apponendo la sua firma ed assumendosi ovviamente le responsabilità del suo operato.
Ben altra cosa si è ravvisata invece nel comportamento del Dell'Anno il quale "Imponeva" ai vari P.M. di agire secondo quella che era solo ed esclusivamente la sua volontà infatti nelle motivazioni si legge che l'ultima parola era sempre la sua ed i P.M. dovevano firmare delle decisioni che magari non condividevano affatto in quanto prese dal Dell'Anno che però non appariva poichè i firmatari erano altri.Naturalmente un confronto sereno con il capo di un Ufficio è sempre costruttivo ma in questo caso praticamente era solo ed esclusivamente una dittatura.
Dittatura poi da parte di chi ?
Da parte di un soggetto che, come si è visto (e come segue) non ha avuto remore a scrivere il falso nonchè a rendersi chiaramente omissivo di atti del suo Ufficio.Il riferimento è alla richiesta di sequestro di nr. "Due" fascicoli Processuali i quali, per quanto in narrativa esposto, costituiscono "Corpo del Reato" (assenza di atti determinanti) ma il Dell'Anno ovviamente ha fatto "orecchie da mercante".
Il C.S.M. ha comunque riconosciuto al Dell'Anno l'evasione di gran parte dell'arretrato esistente ma anche a tal proposito è il caso di fare una precisazione e cioè quella relativa a "fatti reato" ascritti nel modello "21" ed i "fatti non costituenti reato" ascritti nel modello "45".Bene, considerato tutto quanto sopra esposto e quello che seguirà si può chiaramente comprendere che "Un fatto" diventava "Reato" solo ed esclusivamente se lo decideva il Dell'Anno altrimenti finiva ascritto nei citati modelli "45".Non dimentichiamo che stiamo parlando di un soggetto il quale, approfittando della "Morte" del M.llo Nocera il quale esperì i rilievi del sx e ne redasse il verbale, ha continuato imperterrito a "Voler Ignorare" l'esistenza di tale atto di P.G. già occultato anche dal Massa e così facendo ha continuato la strada imboccata dal dr. Costantini Luciano (già denunciato).
Ma non solo, la "Procura" si è approfittata "Vigliaccamente" anche della morte della Sig.ra Corsini Dr.ssa Rossella la quale prese contezza del citato verbale e come risulta ne fece correttamente l'uso previsto nonchè imposto dalla "Legge Penale".
In ultimo vengono riportati per intero il fax nr. -9- ed il fax nr.-11- inviati alla Procura di Genova i quali fax sono abbastanza riassuntivi della condotta tenuta da tutti e sei i "Magistrati" denunciati e si coglie l'occasione per invitare a leggere anche la Denuncia a carico di tale "Garufi Daniela", "Giudice" civile nella sede di Pistoia la quale, nelle sue "Dieci" pagine di "Falsi", nel tentativo di ergersi a "Paladino della difesa" dell'attigua sede penale è giunta a scrivere che il Verbale dei rilievi del M.llo Nocera "Non fu prodotto nella sede penale".Anche questo "Giudice" è inqualificabile in quanto alla stessa Garufi fu da me consegnato sia il Verbale (del quale anche lei non tenne conto per non contraddire i suoi "Colleghi") e fu consegnata anche la lettera di trasmissione di quel Verbale alla "C.A. del dr. Costantini Luciano Sost." e firmata dall'allora comandante del N.O.R.M. dell'Arma CC. di Pistoia.

NONO FAX ALLA PROCURA DI GENOVA OGGETTO: Dr. Costantini Luciano attuale "Giudice" Penale, già Giudice Civile e nell'anno 2000 P.M. presso la Procura della Repubblica di Pistoia. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... G E N O V A c.a. Sig.ra Macciò Dr.ssa Maura Sost. Dr.ssa Macciò buongiorno, sicuramente codesta A.G. ha preso atto della condotta tenuta dal nominato in oggetto, relativamente al fatto per cui si procede. Tali "Omissioni" di cui il nominato in oggetto è responsabile sono state da imput a tutto ciò che ne è conseguito. 1) Al dr. Costantini fu trasmesso il Verbale dei rilievi di un sx "Mortale" e codesta A.G. in atti ha la lettera di trasmissione del locale N.O.R.M. alla c.a. del nominato in oggetto; 2) Il dr.Costantini "Omise" di prendere atto del contenuto di quel Verbale che comunque consegnò "Immediatamente" al consulente da lui nominato; 3) Quel consulente, tale "Massa Massimo Manfredi" che comunque è privo dei titoli di legge per assolvere a tali incarichi, "Occultò" totalmente il contenuto di quel verbale; 4) Il dr. Costantini "Omise" di consegnare quel Verbale all'Ing. consulente di parte mia; 5) Una volta riaperte le Ind. Prel. a carico del responsabile del sx, fu nominato altro c.t.u. da altro P.M. ma la "Procura" omise" nuovamente di consegnare lo stesso Verbale del quale questo P.M. aveva preso contezza (risulta in atti) e quindi disposto la conseguente consegna al professionista nominato; 6) Al Fascicolo Proc.le a mio carico è mancante quel Verbale (v. Attestato di Cancelleria Penale) ;7) Al Fascicolo Proc.le a carico del LO GUASTO Giovanni, responsabile del sx, è mancante sia lo stesso Verbale nonchè il prestampato della Stazione cc. intervenuta; Dr.ssa Macciò, il Verbale del M.llo Nocera fu inviato alla c.a. dl nominato in oggetto il quale è e resta l'unico responsabile dei reiterati "Insabbiamenti" di tale atto. IL DR. COSTANTINI CHE NE HA FATTO DI UN ATTO DI P.G. A LUI INDIRIZZATO ? Lo consegnò al suo c.t.u. "Massa" il quale ne opccultò il contenuto e quindi, la prima A.G. a dover procedere penalmente nei confronti del "Massa" è proprio il nominato dr. Costantini ma, come si può evincere dagli atti, non solo non fu iniziata tale l'azione penale ma al contrario la locale A.G. si è strenuamente adoperata per "Proteggere" il noto "Massa" e questo a seguito delle "tre" denunce mosse dallo scrivente a suo carico. L'unica volta che il "Massa", contumace, andò in "Giudizio" si dovette assistere ad una vera e propria "Farsa" durante la quale il "Giudice" Tredici, già segnalato, impedì "Tassativamente" (chissà perché) di parlare del noto Verbale già più volte "Occultato", sia dal citato "Massa", sia dalla locale "Procura" e sia dal locale "Tribunale". Appare improponibile voler asserire che l'occultamento di quel Verbale sia frutto della esclusiva volontà del "Massa", personaggio che, si ricorda era nominato nonostante il Trib. di Fi avesse già dichiarato che il soggetto è privo di titoli per assolvere a tali incarichi e quindi l'unico soggetto che "Deve" obbligatoriamente fornire tutte le spiegazioni del caso è il nominato dr. COSTANTINI Luciano in quanto primo destinatario di tale atto. In ultimo ricordo a codesta A.G. che il nominato dr. Costantini ebbe a ritenere una "Minaccia" il solo aver fatto presente la lettera di trasmissione di quel Verbale alla su c.a.- Allo stato il tutto è stato formalizzato ed inviato a codesta A.G. quindi, nel ribadire che il dr. COSTANTINI Luciano appare l'unico responsabile dell'occultamento di quel verbale, lo stesso ha il "Dovere" di fornire dettagliate nonchè chiare nonchè persuasive informazioni circa l'uso (o il non uso) da lui fatto di quel verbale. Nel caso, per "Distrazione" non abbia letto le due pagine del Verbale relativo ai rilievi di un sx "Mortale" dovrà spiegare a codesta A.G. il motivo a seguito del quale non ha proceduto nei confronti del noto "Massa". Dr,ssa Macciò, quel Verbale, come Lei ha preso atto risulta "Occultato" per ben "Cinque" volte ma non si può dimenticare che IL PRIMO DESTINATARIO E QUINDI L'UNICO RESPONSABILE IL QUALE DOVRA' RENDERNE CONTO E' IL DR. COSTANTINI LUCIANO AL QUALE IL CITATO VERBALE FU INVIATO. Dr,ssa Macciò, onde evitare equivoci di sorta tengo a sottolineare che, relativamente ai fatti esposti a codesta A.G. nessuno si è "Fissato" su di un iter procedurale dei fatti anzichè sull'altro. A codesta A.G. sono state fornite tutte le prove "Documentali" dalle quali emerge chiaramente la volontà di tenere e continuare a tenere "Occultata" la verità sui fatti occorsi. La precisazione appare doverosa in quanto, nel recente passato è già accaduto che il Proc. C. di questa sede, Dell'Anno Renzo, abbia voluto "Insinuare" che, i fatti da me esposti in modo chiaro ed esaustivo, erano da ritenere “Mie “Deduzioni” prive di fondamento e “Conseguenti al trauma subito". Ribadisco nuovamente di disconoscere i "Traumi" eventualmente subiti da quest'ultima A.G. ma una cosa è certa, la sua "Malafede" poichè un Verbale "Occultato" per "Cinque" volte “non” è una mia deduzione così come non sono mie deduzioni tutte le "Omissioni" delle varie A.G. denunciate nonchè i falsi da loro più volte riportati. Una delle "Omissioni" del citato dr. Dell'Anno è proprio quella di non aver proceduto al sequestro dei due fascicoli processuali costituenti corpo del reato come del resto, già segnalato a codesta A.G. Comunque, nel concludere si rappresenta nuovamente che le spiegazioni dell'evolversi dei fatti "Devono" obbligatoriamente essere fornite dal nominato in oggetto il quale con la sua condotta ha dato l'imput a tutto quanto ne è conseguito. Dr.ssa Macciò, i fatti sono oltremodo chiari quindi appare assurdo che il citato dr. Costantini Luciano, anche con rara “Tracotanza” intenda voler continuare a “Lavarsene le mani” essendo proprio il soggetto che ha gravi e chiare responsabilità nella vicenda. Quindi, “Dopo undici anni” non è proprio più il caso di permettere al nominato in oggetto di cercare di trarsi d’impaccio asserendo tutto ed il contrario di tutto (per esempio la dichiarazione di aver consegnato quel Verbale al noto “Massa” a cui, dopo qualche mese seguì il rifiuto di porre per iscritto tale avvenuta consegna e ciò perché consapevole che il consulente nominato aveva occultato il contenuto di tale atto peraltro “Non letto” dal dr. Costantini ed a seguito dei delitti commessi dal “Massa”, come codesta A.G. oramai sa perfettamente, si è “Omesso” di procedere). Tale comportamento è proprio di una persona la quale sa di essere con le spalle al muro ed è consapevole che solo cercando di approfittare della sua posizione può sperare di non essere perseguito come previsto dalla norma penale per quanto da lui commesso ma i fatti stanno a dimostrare che è “Impossibile” il solo tentare di eludere anche uno solo degli elementi a carico del nominato in oggetto i quali elementi sono stati forniti nella loro intierezza a codesta A.G.- Dr.ssa Macciò, la S.V. è al corrente anche degli inqualificabili tentativi di non far emergere quanto sopra in uno dei quali, il già segnalato dr. “Buzzegoli”, contravvenendo anche alla sentenza della Cassazione posta in allegato, “omise” sia di fissare l’udienza camerale nonché, ancor più grave, “Omise” di procedere alla nomina di un suo Perito in quanto dichiarò (e dimostrò con i fatti) di “Non essere interessato all’accertamento della verità”. Così come lo stesso atteggiamento è stato tenuto dal “Giudice” civile dr.ssa “Garufi” la quale, come la S.V. ha preso atto, in primis si è rifiutata per cinque volte di nominare un suo perito volendo ignorare anche che, l’onere di tale spesa poteva essere messo a carico di chi scrive e di seguito, tra i tanti “Falsi” riportati dalla citata dr.ssa “Garufi” vi è anche quello forse più “Vergognoso” consistente nella chiara dichiarazione da parte di questa A.G. che l’ormai “Famoso Verbale” “Non fu prodotto in sede Penale” quando il Giudice in parola aveva anche la già più volte citata lettera di trasmissione alla c.a. del dr. Costantini Luciano alla quale, come risulta a codesta A.G., seguono le dichiarazioni scritte di due Ing. (c.t.p. e nuovo c.t.u.) relative alla “Omessa” consegna del Verbale a quei professionisti e seguono anche gli attestati di Cancelleria Penale dai quali si evince l’assenza del noto atto da nr. “Due” fascicoli Processuali. Dr.ssa Macciò, sono certo di non esagerare nell’affermare che oltre non si può andare comunque: Il Dr. COSTANTINI LUCIANO E' IL PRIMO DESTINATARIO DI QUEL VERBALE OCCULTATO PER UN TOTALE DI CINQUE VOLTE. Nel proporre nuovamente la richiesta di copia delle s.i.t. fornite dallo scrivente in data 12.01.11 Si porgono distinti saluti.
UNDICESIMO FAX ALLA PROCURA DI GENOVA
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OGGETTO: Procedimenti Penali a carico dei nr. “Sei” “Magistrati del palazzo della “Giustizia” di
Pistoia.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI G E NO OV A
c.a. Signora Macciò Dr.ssa Maura Sost.
Dr.ssa Macciò buongiorno, relativamente alle denunce di cui all’oggetto, presentate sia nell’anno 2010 nonché nell’anno 2011, considerato il tempo trascorso lo scrivente ritiene che codesta A.G. avrà oramai certamente preso atto della veridicità di quanto denunciato e quindi, conseguentemente, anche di tutti i delitti effettivamente commessi dai soggetti denunciati.
Considerato quanto sopra ed essendo certo che tutte le persone denunciate saranno state ovviamente iscritte a codesto R.G.N.R. si invia la presente al fine di richiedere di poter conferire con la S.V. per eventuali ulteriori chiarimenti anche se il sottoscritto ritiene di aver fornito ogni seppur minimo elemento al fine di procedere nei corpi delle denunce presentate confermati peraltro da tutti gli allegati che sono stati posti a corredo delle citate condizioni di procedibilità.
Riassumendo brevemente si ricorda che;
1) Il già “Denunciato” Dr. “Costantini Luciano”, all’epoca P.M., omise palesemente di leggere il Verbale dei rilievi di un sx “Mortale” consentendo così, al “C.T.U.” nominato, di “Occultare” totalmente quell’Atto di P.G. che fu indirizzato alla c.a. del citato Costantini;
2) Il Dr. “Tredici”, giudice dell’Udienza Preliminare nei confronti del noto “Massa Massimo Manfredi” violò chiaramente la procedura penale non “Volendo” accogliere in atti il Verdetto di un Giurì d’Onore che è sempre ammesso in sede penale quando è mirato all’accertamento della verità su un fatto determinato (ex art.596 III° c. del C.P.), inoltre il citato Tredici scrisse palesemente il falso dichiarando in motivazioni di sentenza che il citato “Massa” non aveva mai dichiarato di essere “Ingegnere” (si ricorda che quel soggetto forniva i suoi “Documenti TTecnici” su carta “Intestata” recante tale titolo peraltro mai conseguito dal soggetto);
3) Il Dr. Dell’Anno, Proc. Capo in questa sede ebbe a scrivere che quanto da me riporto nelle varie memorie, denunce ed opposizioni alle varie “Archiviazioni”, altro non erano che “Mie Deduzioni “ prive di fondamento e conseguenti al trauma subito.
Si ricorda che tra quelle definite “Mie Deduzioni” vi è il Verbale del M.lllo Nocera Pasquale del N.O.R.M. di Pistoia il quale all’epoca effettuò i rilievi del sx ed ebbe a redarne il Verbale indirizzato, come sappiamo al citato dr. “Costantini” il quale, in concorso col citato “Massa” lo occultò; Di seguito anche il “Rigetto” del Trib. di FI a seguito della domanda di iscrizione a quell’albo Periti, presentata dal Massa “Non” è una mia deduzione ed il noto soggetto è tuttora privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali si sorta;
4) La Dr.ssa Selvarolo, giudice dell’Udienza Preliminare nei confronti del LO Guasto Giovanni (il responsabile del sx), oltre a tutto quanto contestato nella denuncia presentata a suo carico, non aveva al fascicolo processuale un atto “Determinante” per un Serio e Corretto giudizio e cioè il già citato Verbale dei rilievi del M.llo Nocera ed inoltre la stessa ebbe a riportare nelle sue motivazioni di sentenza di Non Luogo a Procedere, che l’unica “Consulenza” tecnicamente corretta era quelle del citato “Massa”.
Dr.ssa Macciò, voler asserire quanto sopra, come la S.V. sa perfettamente è oltremodo “Falso” in quanto trattasi di un documento tecnico redatto da chi aveva “Occultato” il verbale dei rilievi e tali comportamenti sono oltremodo gravi in quanto tutti relativi ad un evento ove una Persona ha perso la Vita a seguito delle responsabilità oltremodo chiare della controparte pur se, tengo a precisare di aver comunque cooperato in quanto occorso (ex art. 113 c.p.) ma tale cooperazione è palesemente conseguente alla condotta posta in essere dal responsabile del sx.
Non vi è dubbio che “Occultando” atti di P.G. le cose possono essere “Travisate” a piacimento facendo risultare quanto si desidera e questo per tanti e svariati motivi ma la S.V. converrà che è effettivamente “Penoso” prendere atto dei citati comportamenti tenuti da chi avrebbe dovuto “Amministrare” correttamente la “Giustizia”.
Il Soggetto “Massa” oramai lo conosciamo ma inoltre quell’atto, poiché appartenente ad altro Proc. Pen., non poteva e non doveva, per nessun motivo consentito dalla Legge, trovarsi nel fascicolo del procedimento presieduto dalla citata “Selvarolo” (ex art. 238 c.p.p.);
5) Il Dr. Buzzegoli, G.I.P., a seguito della “Terza” denuncia a carico del noto “Massa”, oltre a dichiarare (e dimostrare con i fatti) di non essere assolutamente interessato all’accertamento della Verità, omise di accogliere quanto previsto e consentito dalla Legge Penale e cioè rimase assolutamente noncurante dell’elemento suppletivo alle indagini richiesto dal sottoscritto (la mera nomina di un perito da parte di quell’A.G. il quale si potesse pronunciare avendo a disposizione anche il Verbale dei rilievi già “Occultato” dalle varie A.G. denunciate per ben “Cinque volte.
A codesta A.G. è stata fornita annche la Sentenza della Suprema Corte la quale ebbe a stabilire che comportamenti esattamente “Uguali” a quelli del citato dr. “Buzzegoli” sono da ritenersi “Illegali;
6) La Dr.ssa Garufi, giudice civile di questa sede, come già esposto in denuncia a suo carico ha scritto delle motivazioni di sentenza che risultano essere un “Falso” dietro l’altro giungendo all’apice nel dichiarare che il Verbale del M.llo Nocera non fu prodotto in sede Penale.
Si ricorda che la sopracitata aveva anche la lettera di trasmissione alla c.a. del citato dr. “Costantini Luciano. (il quale, in concorso col già citato “Massa” ne “Occultò” il contenuto).
Dr.ssa Macciò, considerato il tutto vi è certezza che codesta A.G. Inquirente ha ogni elemento per procedere nei confronti delle persone denunciate e lo scrivente non nutre assolutamente il minimo dubbio circa la “Volontà” della S.V. di applicare correttamente e compiutamente la Legge Penale.
In attesa di essere convocato da codesta A.G. si richiede nuovamente copia del Verbale delle S.I.T. fornite in data 12.01.11 alla Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso codesto Tribunale.
Si porgono Distinti Saluti –Si da atto che dopo due anni dalla presentazione delle varie denunce di cui la titolare delle indagini era la Dr.ssa Macciò Maura Sost., quest'ultima è stata trasferita al Tribunale dei minori e l'unica cosa che è stata fatta in questi due anni è quella di delegare la P.G. presso quel Tribunale per escutere a Verbale il Sottoscritto e la cosa avvenne in data 12.01.11, poi il silenzio più totale ed ora i fascicoli passeranno ad altro P.M. il quale sarà a digiuno di tutta la vicenda e si dovrà cominciare da capo.Presto scriverò al Sig. Procuratore Capo di Genova ed in seguito pubblicherò anche tale missiva sia in questa rete nonchè sul mio blog http://moonposter.blogspot.com -
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