lunedì 5 febbraio 2024

NR..36) DENUNCIA "GIUDICE" "COSTANTINI" DEL 18.05.11-----

 NR..Come sappiamo il citato "Giudice Costantini ultimamente è stato anche ricusato dal Proc. Capo di Pistoia per un procedimento che già lo ha visto giudicante in sede preliminare.Inoltre si rappresenta che il Dr. Canessa Proc. Capo, è stato informato nel minimo dettaglio, dal sottoscritto riguardo a tutti i delitti commessi da nr. "SEI" togati di questa sede.Tale memoria fu depositata agli inizi del mese di dicembre '14 e, nell'occasione il sottoscritto dichiarò di essere a totale disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento ma, a tutt'oggi il Dr. Canessa pare non abbia preso in considerazione nessuna delle mie richieste non ultima la richiesta di "Revisione" dei procedimenti ex art. 630 punto c del c.p.p.-E questo anche se tutte le citate denunce sono state "Puntualmente Insabbiate" dal Tribunale di Genova.Infatti si ritiene che un Proc. della Repubblica, a prescindere dalle varie ed eventuali pronunce delle A.G. di altre sedi, "Dovrebbe" prendere atto e tener conto di tutto quantto di Documentale ed oggettivo appare giacente in atti e di conseguenza procedere come previsto per legge, ignorando quella che sinora altro non è stata che la "Volontà" di "Occultare" sia le prove, nonchè le testimonianze nonchè gli atti di P.G.-Si rappresenta infine che, a prescindere dalfatto che non ve ne è affatto bisogno, una ppersona esterna al "Palazzo" è a conoscenza di tutte le motivazioni che hanno dato origine ai "Falsi" in questione ma, sinora non ha manifestato la volontà di proporsi.Nel caso dovesse cambiare idea, tutto il palazzo della "Giustizia" di Pistoia apparirebbe palesemente per quello che è ed un Procuratore Capo serio, non credo che abbia piacere di rappresentare una sede ove operano determinati figuri.-------------------------------------------------------------------------                                             ///////////////////////////////////////////////



oggetto:
 Verbale della denuncia sporta da Masoni Mauro, nato a Pistoia in data 05.10.1956 ed
               ivi residente in via di ------- nr.---- a carico di:
    Costantini Luciano attualmente Giudice Penale presso questo Tribunale, già
    Giudice Civile in questa sede come già Sost. Proc. Della Repubblica sempre in
    questa sede e, nel periodo temporale 99/2000, titolare del fasc. relativo ad un
    incidente stradale Mortale che vide coinvolto e comunque “Cooperante” il
    sottoscritto.

    Per omissione di atti del proprio ufficio (328  c.p.) in relazione 
    ai  doveri dell’A.G. Inquirente, previsti ed indicati dall’Art. 358 c.p.p. –


Come esposto in narrativa della presente nonché nella Denuncia già presentata
 in data 17.06.10, a seguito di tali omissioni seguì l’Occultamento di atto vero” (art. 490 c.p.) da parte del c.t.u. nominato dal Citato Dr. Costantini, il palese “Falso Ideologico” (art. 479 c.p. con l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art.476 c.p. costituito dal documento tecnico redatto da quel c.t.u.) nonché il “Favoreggiamento Personale nei confronti del responsabile del sx (art.378 c.p.), la conseguente “Frode Processuale (art.374 c.p. con l’aggravante di cui al seguente art.375 c.p.) e, come già rappresentato nell’ultimo fax inviato a codesta Sede, anche se non è dimostrato, di fatto ha avuto luogo anche un “Favoreggiamento Reale” in quanto al responsabile civile è stato garantito un più che congruo profitto avendo, sia quel c.t.u. nonché in seguito la Procura medesima, occultato e continuato ad occultare un Verbale nel cui contenuto sono presenti dati determinanti per l’attribuzione delle responsabilità in relazione al sx per cui si procede, Verbale che, come vedremo fu indirizzato alla c.a. del citato Dr. Costantini in quanto all’epoca lo stesso era P.M. titolare di quel Fasc. ed avrebbe avuto il “Dovere” di prendere atto del contenuto delle “Due” pagine del citato Verbale.

  
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI                                 G E N O V A
c.a. Dr.ssa Macciò, Sost.


Premessa: La presente fa seguito all’analogo atto presentato dallo scrivente in data 17.06.10 avverso altri “Togati” di questa sede e delle cui indagini la S.V. è Titolare.

Considerato che tale vicenda si protrae oramai da oltre un decennio e che una delle A.G. già segnalate nel precedente atto di denuncia (il Proc. C.), non ha esitato a porre per iscritto che quanto esposto altro non è che il frutto di “Mie deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito” (dichiarazione vergognosamente “Falsa”), il sottoscritto con la presente, oltre a denunciare il nominato in oggetto per quanto in rubrica, tiene a fornire ulteriori elementi in base ai quali risulti senza dubbio alcuno che non vi è nessuna “Mania di Persecuzione” che induce il sottoscritto a continuare ad adire alle vie Penali in quanto, continuo a ripeterlo, il tutto è oltremodo oggettivo nonché documentale.

Di seguito, come già richiesto al Dr. Buzzegoli, G.I.P. di questa sede (al quale, come già segnalato, non interessa l’accertamento della verità), lo scrivente chiede nuovamente alla S.V. di essere sottoposto a visita psicologica al fine di fugare qualsiasi recondito dubbio relativo ad eventuali “Manie di persecuzione” dalle quali il sottoscritto non riuscirebbe a liberarsi.

La S.V. potrà valutare l’opportunità di procedere o meno all’esame indicato.

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In data 01.01.00, alle ore 02.40 circa, lo scrivente fu coinvolto in un sx stradale ove perse la vita la passeggera della mia vettura Signora Ciabatti Daniela.

L’evento ebbe luogo in questo viale Adua ove intervennero militari dell’Arma cc. della Stazione di Capostrada i quali provvedettero a rintracciare immediatamente anche il M.llo Nocera Pasquale di questo N.O.R.M. affinchè, considerata la gravità fossero esperiti i rilievi con la massima accuratezza ed attenzione.

La Stazione cc. di Capostrada, il giorno successivo trasmise la c.n.r. ex art.347 c.p.p. e, come anzidetto il fascicolo fu preso in carico dal Dott. Costantini Luciano, all’epoca P.M.-

Il già citato M.llo Nocera il quale esperì i rilievi comunque nell’immediatezza del fatto, individuando immediatamente la causa scatenante del sx, continuò anche nei giorni successivi, tutti gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose ex art. 354 c.p.p. provvedendo a trasmettere il relativo Verbale in data 12.02.00 (come risulta dalla lettera di trasmissione già allegata più volte in atti).

Lo stesso Dr. Costantini comunque in data 12.01.00 nominò, quale consulente del P.M. (o c.t.u.), il Sig. MASSA Massimo Manfredi il quale, anche se nominato per decine di volte sia come c.t.u. nonché come perito da questa sede, è oramai noto che non abbia titolo alcuno per assolvere a tali incarichi e di conseguenza i suoi scritti tecnici devono essere considerati nulli e per legge inutilizzabili.

Comunque il citato Massa ebbe a consegnare il suo documento tecnico in data 21.02.00 ed il sottoscritto, meno di due anni or sono, interloquendo con il Dr. Costantini chiese notizie relative al noto Verbale ed il Dr. Costantini rispose di non aver nemmeno letto tale atto e di averlo comunque “Immediatamente” consegnato al c.t.u. Massa.

Considerato il contenuto di quel Verbale, determinante per l’attribuzione delle responsabilità, appare palese che il citato Massa avrebbe avuto, dal 12.02.00 al 21.02.00, tutto il tempo per prendere atto delle “Due” pagine di quel Verbale ed “onestamente” tenerne conto nello stilare la sua c.t.u.-

Ma come sappiamo ciò non avvenne ed il Massa ignorò totalmente quel Verbale riportando nel suo documento l’esatto contrario (infatti il Massa esclude il contatto tra le vetture, contatto chè fu individuato, descritto e correttamente verbalizzato dal M.llo Nocera).

Relativamente a questo punto, si ritiene opportuno sottolineare nuovamente che, il sottoscritto, in data 29.03.00, ancora degente nel locale nosocomio per le gravissime lesioni conseguenti al sx, ebbe a proporre atto di Querela nei confronti di LO GUASTO Giovanni, controparte nel sx in parola.

In tale atto lo scrivente, all’insaputa di chi avesse esperito i rilievi e comunque ignorando il contenuto dei verbali, tenne a puntualizzare che, durante il sorpasso, fu toccato nel posteriore dal citato LO GUASTO Giovanni il quale, allargandosi repentinamente verso sx, con tale condotta fu causa del sinistro in parola.

Anni dopo il sottoscritto ha potuto constatare che quanto esposto in atto di querela (già all. in atti) risultava anche nel Verbale dei rilievi esperiti dal M.lllo Nocera Pasquale e tale Verbale fu trasmesso dal locale comando N.O.R.M. alla C.A. del Dr. Costantini Sost., in data 12.02.00.-

A questo punto, considerato che quel Verbale non è risultato presente in nessun fascicolo Processuale e non è stato fornito a chi, per legge avrebbe dovuto averlo come già più volte esposto a codesta A.G., si tiene a sottolineare che la prima A.G. che ignorò totalmente il contenuto delle due pagine di quel Verbale è proprio il Dr. Costantini Luciano.

Come la S.V. sa perfettamente il citato Dr. Costantini avrebbe avuto il “Dovere” di prendere contezza del merito del Verbale di un sx “Mortale” e così facendo avrebbe avuto elementi di comparazione utili per la susseguente confutazione della c.t.u. del “Massa” con tutto quello che ne sarebbe conseguito.

Inutile sottolineare che la richiesta di rinvio a giudizio di quell’A.G. sarebbe stata nei confronti di entrambe le parti e, in un dibattimento “Serio”, con la dovuta “Correttezza” sarebbe stata tranquillamente ben definita nonché quantificata la responsabilità di chi produsse l’evento e di chi vi cooperò.

Il Dr. Costantini, che non lesse quel Verbale (ammesso che effettivamente non lo abbia letto), con tale omissione ha dato il via ad una serie di procedimenti palesemente “Viziati” poiché tutti si basano sul palese “Occultamento della prova” ed il fatto che nessuna A.G. abbia voluto prendere atto dell’esistenza di quel Verbale, in seguito più volte fornito dallo scrivente, induce a ritenere che persiste la volontà di tutti, di assecondare la decisione di chi ha avuto interesse ad occultare tale atto.

Il comportamento delle varie A.G. di cui all’atto di denuncia del 17.06.10 infatti, non fa che confermare quanto il sottoscritto stà asserendo, se ne disconoscono i motivi ma tutti i fatti oggettivi che si sono susseguiti confermano quello che oramai non può più essere definito un dubbio, vi è certezza che si è “Voluto Procedere” esclusivamente nei confronti del sottoscritto trasformando il responsabile del sx in parte lesa tenendo costantemente occultato il Verbale dei rilievi ed approfittando vigliaccamente della morte del M.llo Nocera firmatario di tale atto nonché della ignora Corsini Dr.ssa Rossella la quale prese contezza di quel Verbale che usò, allegandolo anche alla richiesta di rinvio a Giudizio del LO GUASTO che fu inviata al G.U,P.  Selvarolo Rosa e di seguito si ricordano nuovamente i vari passaggi:

01.01.00; accadimento dell’evento;

Intervento Stazione cc. Capostrada e locale N.O.R.M., nell'immediatezza del fatto;

02.01.00; trasmissione della c.n.r. alla Procura da parte dellla Stazione cc. intervenuta;

12.01.00; Nomina del c.t.u. Massa da parte del Dr. Costantini;

12.02.00; Trasmissione del Verbale ex 354 c.p.p. da parte del N.O.R.M., alla c.a. del Dr. Costantini il quale consegnò tale atto al c.t.u. Massa ma non si preoccupò comunque di farlo recapitare al c.t.p. Ing. Barsottini Luca di Firenze;

21.02.00; Consegna della c.t.u. da parte del “Massa”;

21.03.04; Verdetto di un Giurì d’Onore che conferma in toto la consulenza di parte nel primo grado a carico di chi scrive (pronuncia di Organo Giudiziale che, nel caso sia richiesto l’accertamento della verità su un fatto determinato (come nel caso specifico) è sempre ammesso nel Processo Penale (art.596 III° comma c.p. ma il già citato Giudice Tredici, nell’udienza a carico del Massa non ne volle sentir parlare e, contravvenendo alla norma non lo acquisì;

Ottobre 2004: Prima denuncia a carico del noto Massa Massimo Manfredi;

16.12.04; Riapertura Indagini Preliminari a carico del LO GUASTO Giovanni;

Gennaio 2005; Dr.ssa Corsini Rossella Sost. delega M.llo Paladini Renato ad attività di indagine a carico del Massa;

04.10.2005; Consegna Informativa cc. relativa ad esiti indagini su Massa;

Gennaio 2006; Nomina da parte della Dr.ssa Corsini di nuovo  c.t.u. Ing. Baroncini Claudio di Livorno al quale la Dr.ssa Corsini dispose di consegnare anche il noto Verbale del quale aveva preso atto;

Aprile 2006; Consegna della c.t.u. da parte dell’Ing. Baroncini sulla base della quale ebbe luogo l'mmediata richiesta di rinvio a Giudizio del LO GUASTO Giovanni;

16.05.06; Udienza preliminare nei confronti del Massa che fu rinviato a giudizio dal Giudice Covini Il quale condannò il sottoscritto nel primo grado, lo stesso Giudice Covini, preso atto della documentazione, accolse la mia spontanea costisuzione di parte civile definendo il sottoscritto gravemente danneggiato dalla condotta del Massa e ponendo a mio carico l’onere della prova relativamente a quanto riportato in denuncia;

19.05.06; Udienza Preliminare a carico del LO GUASTO Giovanni, il Giudice Selvarolo Rosa accoglie la correzione e modifica del capo di imputazione (ex 423 c.p.p.) da parte del P.M. il quale formulò due ulteriori aggravanti, quel giudice pur non accogliendo l’opposizione della difesa del LO GUASTO,  dopo dieci minuti si pronunciò con un Non Luogo a  Procedere;

Di seguito il sottoscritto chiese contezza ai professionisti interessati, riguardo agli atti a loro consegnati e come risulta dalle loro dichiarazioni scritte, (in atti conegnati a codesta A.G.) a nessuno dei due (c.t.p. e c.t.u.) non fu consegnato il Verbale dei rilievi;

Il Sottoscritto effettuò una ulteriore verifica chiedendo alla locale Cancelleria Penale di verificare il contenuto dei Fascicoli Processuali relativi al procedimento a mio carico ed al procedimento a carico del LO GUASTO Giovanni.

Come risulta dai già forniti attestati, in entrambi i fascicoli è risultato mancante il noto Verbale e non solo, la già citata Dr.ssa Selvarolo non aveva nemmeno il prestampato dellla Stazione cc. intervenuta;

Gennaio 2007; Udienza preliminare a carico del “Massa”, presieduta dal Giudice Tredici Roberto il quale assolse il Massa perché il fatto non sussiste.

Anche quell’A.G. non volle minimamente sentir parlare dell’esistenza di quel Verbale, del suo contenuto e non permise nemmeno all’Ing. Baroncini di sottolineare la rilevanza di tale atto per l’attribuzione delle responsabilità.

Quel Giudice dichiarò in premessa di non essere interessato  al fatto che il documento prodotto dal Massa fosse falso scorretto o quant’altro ed ignorando volutamente quanto disposto dal “Suo” Collega, Giudice Covini (che accolse la mia cost. di parte civile), vietò a tutti di parlare del Verbale occultato dal Massa medesimo;

07-07-2007; presentazione seconda denuncia a carico del Massa, indebitamente archiviata dal Proc. Capo di questa sede;

14.04.09; presentazione terza denuncia a carico del Massa con formale diffida a procedere ad archiviazione e richiesta di trasmettere gli atti al G.I.P.

12.08.09; Il risultato fu il medesimo in quanto il già segnalato G.I.P. Buzzegoli archiviò il tutto rimanendo totalmente incurante dell’elemento suppletivo alle indagini lecitamente richiesto dal sottoscritto ossia la mera nomina di un Perito da parte di quel G.I.P. affinchè quel professionista si potesse pronunciare avendo a disposizione tutti gli atti del sx ma, come già dimostrato con i fatti, quel Giudice dichiarò al sottoscritto di non essere interessato all’accertamento della verità.

Inoltre c’è da aggiungere che anche le sezioni di P.G. presso il Tribunale, a richiesta dello scrivente si rifiutarono per due volte di prendere contezza dell’assenza del noto Verbale dai citati fascicoli, fascicoli che, poiché mancanti di un atto determinante costituiscono corpo del reato ex art. 253 c.p.p. anzi, a tal proposito si rappresenta che un Uff. di P.G. di questa sede, informato dei fatti di cui sopra, invitò il sottoscritto a non chiedere nemmeno il suo intervento per la ricezione della denuncia.

Gli atti di denuncia (due, allegati in atti il 17.06.10) furono comunque presentati dal sottoscritto e, anche se quanto riportato era suffragato dagli attestati della locale Cancelleria Penale, nessun accertamento ebbe luogo da parte della P.G.

Come risulta dagli atti forniti alla S.V., il sequestro dei fascicoli fu comunque richiesto dal sottoscritto direttamente al Procuratore Capo di Pistoia il quale, come al solito ignorò il tutto definendo tutti i fatti oggettivi e provati in modo documentale “Mie Deduzioni”.

A tal proposito si richiede l’intervento di codesta A.G. affinchè i fascicoli indicati che erano, sono e rimangono corpo del reato, siano comunque posti sotto sequestro a prescindere dal comportamento chiaramente “Omissivo” di questo Procuratore Capo.

Preso atto di quanto sopra, il tutto viene rimesso all’attenzione di codesta A.G. rinnovando l’invito di chiedere cortesemente al Dr. Costantini quale uso abbia fatto del Verbale dei rilievi di un sx “Mortale” poiché oltre a risultare palesemente dalla c.t.u. del Massa, quell’atto fu effettivamente consegnato a quel c.t.u. ed inoltre, per quanto possa valere, si ribadisce che circa due anni or sono il nominato in oggetto Dr. ostantini dichiarò al sottoscritto di non aver assolutamente letto quel Verbale e di averlo immediatamente consegnato al Massa.

A parere di chi scrive, il comportamento del Dr. Costantini fa ravvisare gli estremi di una grave omissione consistente nell’aver ignorato un atto di P.G. di tale rilevanza e comunque non si comprende per quale motivo il Dr. Costantini non voglia confermare di aver consegnato quel Verbale al c.t.u. da lui nominato.

Dr.ssa Macciò, a questo punto è lecito chiedersi se la condotta tenuta dal Massa è stata frutto della sua volontà o se qualcuno gli ha "Gentilmente richiesto" di ignorare il contenuto di quel Verbale.

Un’ultima cosa ma non ultima, che induce in ulteriori riflessioni e conseguenti convincimenti del fatto che siano stati impartiti degli ordini per tenere la stessa linea di condotta ed in modo univoco è il fatto che il già citato M.llo Paladini Renato, che fu delegato ad eseguire le indagini sul Massa, per evitare di dover contestare il palese falso ideologico conseguente all’occultamento di atto vero, nella sua informativa omette di fare il benché  minimo riferimento al Verbale del “Suo” collega M.llo Nocera Pasquale.

Anche tale comportamento non ha la minima giustificazione ed il M.llo Paladini tutto può dire tranne di non essere a conoscenza del fatto che quella notte, per i rilievi del sx, fu chiamato a casa il citato M.llo Nocera in quanto il sottoscritto, nel 2007 si recò presso quel Comando per chiedere copia autenticata di quel Verbale e prese atto che tutti gli appartenenti a quell’ufficio erano a conoscenza che quella notte i rilievi li effettuò il M.llo Nocera.

Dr.ssa Macciò, perché approfittarsi così vigliaccamente della morte di un  collega che non può essere chiamato a testimoniare ?

Appare ovvio che a cose normali non vi sarebbe stata la minima esitazione a considerare l’esistenza di tale atto e conseguentemente procedere a tutte le contestazioni del caso ma, evidentemente qualcuno ha chiesto (o ordinato) di soprassedere e come ben si capisce, questa, per certo non sarebbe stata ne iniziativa e nemmeno volontà del M.llo Paladini.

Di seguito a quanto esposto viene confermata la “Omissione” di cui è palesemente responsabile il Dr. Costantini Luciano allorquando il medesimo ebbe ad “Ignorare” totalmente il contenuto del già citato Verbale  a seguito della cui lettura avrebbe avuto luogo il “Dovere” di procedere  nei confronti del responsabile del sx ed in modo consequenziale, il Dr. Costantini medesimo è venuto meno anche a quanto disposto dall’art. 358 c.p.p. in quanto i “fatti” e le “circostanze” a favore della persona indagata (il sottoscritto), sono contenuti chiaramente nel più volte citato Verbale che fu indirizzato alla “c.a. del Dott. Costantini Luciano Sost.” il quale non può cercare di trarsi dall’impaccio prima asserendo al sottoscritto di non aver letto quel verbale (e la sua condotta è una palese conferma che, effettivamente quel P.M. non prese minimamente atto di quel Verbale in quanto tale LO GUASTO Giovanni, il responsabile del sx non è stato perseguito come la legge penale impone) e poi, ritrattando quanto in precedenza asserito anzi dichiarando di non ricordare di aver parlato col sottoscritto di quel Verbale e, addirittura definendo una “Minaccia” da parte mia il solo aver ricordato, con pacatezza e cortesia che, dalla lettera di trasmissione del N.O.R.M., risulta che quel Verbale fu inviato alla sua cortese attenzione in quanto titolare di quel fascicolo e nemmeno può asserire “Io il Verbale non lo lessi, il M.llo Nocera è morto e comunque sono altri i colleghi (di Pistoia) che devono procedere (cioè, come è accaduto, evitando di “Toccare” il “Massa” e continuando ad occultare un atto di P.G. chissà perché).

Il sottoscritto, come risulta ha sempre vanamente sperato nell’intervento della susseguente A.G. che è stata interessata e nel frattempo presumo siano decorsi i termini prescrittivi per quanto contestato al nominato in oggetto (che comunque potrebbero essere rinunciati) anche se, il numero dei soggetti che vi hanno preso parte  è palesemente più di tre con il medesimo intento di occultare un atto di P.G. e riportare il “Falso” nei vari atti che sono stati forniti, nella loro intierezza a codesta A.G. ma anche nel corpo della presente sono ben descritti i comportamenti di tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella vicenda e lo scrivente non esiterà a denunciare a codesta A.G. chiunque, nel prossimo futuro voglia basare qualsivoglia Pronuncia sulla “Falsa” c.t..u. del noto “Massa”.

Tutta questa vicenda ha avuto inizio proprio dal comportamento e dalla condotta del Dr. Costantini ed il fatto che nessun altro “Magistrato” di Pistoia abbia mai voluto sentir parlare del Verbale “Ignorato” dal Dr. Costantini, sinceramente fa sorgere forti dubbi ma resta il fatto che il Dr. costantini medesimo avrebbe avuto il dovere di prendere atto del contenuto di quel Verbale e comportarsi di conseguenza.

Di seguito a quanto sopra si rinnova la richiesta di chiedere al nominato in oggetto notizie riguardo all’uso da lui fatto, del noto Verbale a lui diretto ossia:

1) il Dr. Costantini non prende atto del contenuto e lo consegna immediatamente al c.t.u. da lui nominato ( come già riferito allo scrivente circa due anni or sono dal dr. Costantini medesimo), in tal caso il dr. Costantini sarebbe responsabile di quanto in rubrica ascritto in quanto il P.M. ha il dovere di verificare il contenuto dei vari verbali non potendo delegare a ciò una terza persona (che nel caso specifico è priva di titoli e ne occulta il contenuto);

2)     il Dr. Costantini prende atto del contenuto del verbale, lo consegna al c.t.u. il quale ne occulta il contenuto.
In tal caso la posizione del Dr. Costantini sarebbe ancor più grave essendo il medesimo a conoscenza di fatti e circostanze che avrebbero obbligatoriamente fatto confutare la c.t.u. del suo consulente;

3)     Il Dr. Costantini non ricorda (ultima versione fornita), di fronte a tale dichiarazione viene richiesto a codesta A.G. di porre all’attenzione del Dr. Costantini, la lettera di trasmissione di tale atto, indirizzata alla c.a. di quella A.G., il Verbale in parola nonché la Richiesta di rinvio a Giudizio firmata dal Dr. Costantini medesimo ed in base alla quale è palese nonché oggettivo il fatto che quel P.M. ha ignorato tale Verbale a lui indirizzato, il c.t.u. ha scritto il “Falso” ”Stranamente”, a dispetto delle tre denunce proposte avverso quel c.t.u., non si è voluto procedere nei suoi confronti;

4)      il Dr. Costantini ha letto quel Verbale e lo ha voluto ignorare.

In tal caso lo scrivente lascia a codesta A.G. le deduzioni e le conclusioni che comunque, in questo fatto determinato, appaiono chiare nell’evidenziare l’assoluta inapplicazione  di svariate norme sia Penali nonché della Procedura a seguito di un comportamento che risulta in netto contrasto con la deontologia professionale in quanto sprezzante anche di quel minimo di etica che avrebbe dovuto “Imporre” ai vari “Magistrati” il “Rispetto” di quella “Legge” che, in quanto chiamati a farla rispettare, avrebbero dovuto, loro per primi, evitare di violarne tutti i precetti che comunque sono indicati in modo chiaro, oggettivo e documentale all'attenzione della S.V.

Tanto si riferisce per quanto in rubrica ascritto e per quant’altro codesta A.G. vorrà rilevare.



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