giovedì 23 giugno 2011

All. nr. 47) GARUFI DANIELA "GIUDICE "CIVILE" DI PISTOIA"

GARUFI DANIELA "GIUDICE "CIVILE" DEL TRIBUNALE DI PISTOIA"


pubblicata da Mauro Masoni il giorno venerdì 24 giugno 2011 alle ore 1.55

Le tue modifiche sono state salvate.

N.B.: Il termine "Civile" è stato virgolettato in quanto la giusta definizione sarebbe troppo lunga in quanto trattasi di "Soggetto" che si appropria di un lauto (per lei), stipendio per applicare la Legge.
Nel caso che mi riguarda ha fatto esattamente l'opposto ma lo stipendio giunge comunque. Al posto di "Civile" ognuno può usare il termine che ritiene più appropriato.
CHIUNQUE sia interessato può visitare il blog http://moonposter.blogspot.com
OLTREMODO ESAUSTIVO E' L'ALL. NR. 15 QUARTO FAX "MINISTERIALE"
Vergognoso è dire poco ma si deve prendere atto che la citata Signora la quale percepisce uno stipendio da “Giudice” continua anch’essa ad assecondare l’ “Aberrante” comportamento che da ben undici anni è stato tenuto dai suoi colleghi dell’attigua sede penale.

La citata signora deve provare vergogna per quanto dalla medesima asserito nelle sue “Motivazioni” di sentenza.

La signora è giunta a dichiarare che il verbale dei rilievi di un sx “Mortale” (del quale questo giudice, adesso ha preso atto in quanto fornito direttamente dal mio legale) “Non è stato mai prodotto in sede Penale” .

Questa dichiarazione è “Falsa” ma, come si può ben capire è più facile per questo giudice asserire ciò anziché, o astenersi dal fare riferimenti alla sede penale o dire le cose come effettivamente stanno e cioè: Quel Verbale è stato costantemente “Insabbiato dalla sede Pennale” !

Asserire che non è stato mai prodotto starebbe a significare che il N.O.R.M. dei cc. avrebbe “Omesso” la trasmissione di tale atto ma, come risulta dalla lettera di trasmissione di quel Comando, debitamente fornita a questo “Giudice” quel verbale fu trasmesso in data 12.02.00 alla c.a. del dr. “Costantini Luciano” il quale “Omise” di prendere atto del contenuto delle due pagine di quel Verbale e lo passò immediatamente al c.t.u. da lui nominato il quale ne “Occultò “ totalmente il contenuto.

Ma questo “giudice” va ben oltre in quanto, come anzidetto il verbale è stato (come vedremo) costantemente “Occultato dalla sede penale e poiché in tale atto vi è descritto e verbalizzato il contatto tra le vetture, questo “Giudice” non può esimersi dal prenderne atto e quindi, in modo “ridicolo” cerca di “Aggirare” l’ostacolo ossia: Il contatto tra le vetture sussiste in quanto verbalizzato dall’Arma ma, questo giudice, nella sua “Incertezza” non sa di chi sono le responsabilità di tale condotta ossia se sono io che sono andato ad urtare l’altra vettura o viceversa.

Riassumiamo, quel “Giudice” ha di fronte due persone una delle quali (il sottoscritto), stà continuando a ripetere da undici anni di essere stato toccato nel posteriore dall’altra vettura e l’altra (la controparte) che si è sempre ben guardata dal fare riferimento a tale contatto (perché consapevole che è causa scatenante del sx), testimoni non ce ne sono e quindi quel giudice cosa ha stabilito ?
Che il contatto l’avrei provocato io !

Io che da undici anni stò ripetendo di essere stato urtato mentre la controparte non ha mai fatto nessun riferimento a tale contatto.

Un Giudice serio ed onesto, preso atto del verbale e vista la mancanza di testimoni, anche volendo soprassedere alla malafede della controparte (che non ha mai fatto riferimento al contatto) si sarebbe pronunciato in sentenza attribuendo il 50% di responsabilità ad ognuna delle parti ma evidentemente gli ordini erano diversi.



“Giudice” Garufi Daniela, trattasi di un sx ”Mortale” e lei, dopo aver rigettato cinque Istanze del mio Legale, volte alla richiesta della nomina di un c.t.u. da parte di codesto “Giudice” dichiara di ritenere “Superflua” altra c.t.u.-

Bene, e meglio ricordare a codesto “Giudice” che in atti lei ha, oltre al documento emesso da Organo “Giudiziale” (verdetto Giurì d’Onore che è sempre ammesso nella sede Penale art. 596 III°Comma e quindi non è il caso di tenere lo stesso comportamento di tale dr. Tredici Roberto che violò palesemente anche tale norma) che conferma in toto la consulenza di parte del sottoscritto, ha una ulteriore consulenza di parte mia prodotta in codesta sede da un Dott. In Ingegneria il quale è costantemente nominato dai vari palazzi della Giustizia, il quale fu nominato c.t.u. anche da codesta sede penale ma fu ?Omesso” di consegnare il verbale dei rilievi ed ha la c.t.u. del noto “Massa” il quale non ha titoli per assolvere a tali incarichi ed ebbe a produrre un palese “Falso Ideologico” “occultando” il contenuto del verbale dei rilievi che il dr. Costantini “Omise” di leggere (o volutamente non ne prese atto).

Quindi se lei ritiene superflua un’altra c.t.u. deve obbligatoriamente rifarsi ai documenti legali che lei reca a corredo atti non considerando assolutamente quelli “Inutilizzabili”.



I fatti che si sono susseguiti:



Accadimento del sx;

Rilievi effettuati dall’Arma nell’immediatezza del fatto;

12.01.00 nomina di c.t.u. da parte dell’allora P.M. Costantini;

12.02.00 trasmissione da parte del N.O.R.M. del verbale dei rilievi

(la comunicazione notizia di reato, unitamente al prestampato fu

inviata il giorno successivo all’evento;

Il P.M. dr. Costantini “Omette” di prendere atto delle due pagine di quel verbale

E lo passa immediatamente al c.t.u. che ne “Occulta” il contenuto;

Il P.M. Costantini omette di consegnare il verbale dei rilievi al consulente di parte mia;

21.02.00 consegna della c.t.u.;

29.02.00 presentazione di atto di Querela da parte mia, formalizzata quando ancora ero degente

In ospedale ed all’insaputa di chi avesse effettuato i rilievi e del contenuto dei verbali, già in tale atto tengo ad evidenziare di essere stato toccato nel posteriore dall’altra vettura ma la querela fu “Ovviamente” archiviata;

Marzo 2004 pronuncia di Giurì d’Onore che conferma in toto la mia consulenza di parte;

Ottobre 2004 prima denuncia a carico del primo c.t.u.;

Aprile 2004 richiesta da parte mia di riapertura indagini preliminari a carico controparte sx;

Gennaio 2005 Arma cc. delegata Indagini a carico del primo c.t.u. Massa Massimo Manfredi;

Dicembre 2004 concessione riapertura indagini da parte G.I.P. Ghelardini il quale prese contezza Verdetto Giurì d'Onore;;

Di seguito nuova nomina di altro c.t.u. da parte dr.ssa Corsini Rossella la quale rese contezza del noto verbale ne fece l’uso imposto dalla norma penale e ne dispose la consegna al c.t.u. da Lei nominato;

Nonostante quanto disposto la procura “Omette” di consegnare il verbale al nuovo c.t.u. "Approfittando Vigliaccamente del fatto che la Dr.ssa Corsini Sost, era già gravemente ammalata e spesso era assente;

Aprile 2006 consegna di c.t.u. da parte del nuovo consulente nominato nel gennaio precedente;

Anno 2009 il sottoscritto richiede alla Cancelleria Penale la verifica del contenuto di due
 fascicoli processuali, quello a mio carico e quello a carico della controparte nel sx;

In entrambi manca il verbale dei rilievi anzi, in quello a carico della controparte manca anche il prestampato della Stazione cc.;

Anno 2010 richiesta al Proc. C. del sequestro di entrambi i fascicoli in quanto costituenti corpo del reato ma lo stesso omette qualsivoglia intervento;

07.07.2007 seconda denuncia a carico del noto Massa arbitrariamente archiviata dal Proc. Capo di Pistoia;

14.04.2008 terza denuncia a carico del Massa con formale diffida al Proc. Capo di procedere ad archiviazione;

Anno 2009, l’archiviazione giunge comunque in quanto il G.I.P. Buzzegoli, non accogliendo la richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini, legalmente richiesto dal sottoscritto (la mera nomina di un perito affinchè quel professionista si pronunciasse sulla base di tutti gli atti compreso il Verbale sino ad allora “Insabbbiato” dalla Procura di Pistoia, contattato il citato dr. Buzzegoli rispose candidamente di "Non essere interessato all’accertamento della verità", cosa che del resto aveva già dimostrato con i fatti;
ANCHE LEI GIUDICE GARUFI HA AVUTO L'IDENTICO COMPORTAMENTO!
QUINDI L'ORDINE PER TUTTI E' DI NON PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO
DI UNA VERITA' CHE E' PALESE.
E NATURALMENTE "TRA VOI NON VI MORDETE"
IN SEDE PENALE TUTTI UNANIMI NEL VIOLARE QUALSIASI NORMA E LEI, COME POTEVA OPPORSI A TALE VOLERE ?
ANCHE LEI DOVRA' ASSUMERSI LE RESPONSABILITA' PER LA SUA CONDOTTA MA COMUNQUE PUO' STARE TRANQUILLA, LA SUA COLLEGA SELVAROLO DICHIARO' CHE COMUNQUE A GENOVA "ARCHIVIANO TUTTO".

Gennaio 2009 udienza a carico del Massa ma il “Giudice” Tredici Roberto impedisce di fare il benché minimo riferimento al Verbale “Occultato” più volte dalla Procura così come dall’imputato ed assolse il Massa;



Di seguito a quanto sopra esposto lei, dr.ssa Garufi Daniela deve prendere atto di quanto sia “Falsa” ed “Assurda” la sua dichiarazione che quel verbale non fu prodotto nella sede penale.



Assecondando la condotta dei suoi “Colleghi” della sede penale, anche lei stà mancando di rispetto sia alla Signora Corsini Dr.ssa Rossella e sia al M.llo dell’Arma Nocera Pasquale del quale anche il di Lui collega “Paladini Renato” ha chiaramente dimostrato di non avere il minimo rispetto “Omettendo” di considerare il Verbale del suo citato collega Nocera ma questi erano gli “Ordini” della “Procura di Pistoia” e sappiamo che il Massa Massimo Manfredi, “Falso Ing.; Falso c.t.u. che scrisse un “Infame” falso “Occultando” il Verbale del citato M.llo Nocera, è persona “Protetta” da questa sede penale (chissà perché).

A proposito della condotta del noto “Massa”, è comunque da chiedersi se quello fu il frutto della sua volontà o se il soggetto eseguì degli “Ordini” impartiti da altro soggetto ben noto nella vicenda.



Le ricordo che nella sede penale si sono “Vigliaccamente” approfittati della loro Morte per continuare a tenere “Insabbiato” il noto verbale e lei stà tenendo mano a questo losco “Gioco” iniziato da chi, evidentemente aveva interesse a farlo.


Per correttezza è bene che lei sappia che il Dr. Covini Ernesto, il quale ebbe a condannare il sottoscritto in primo grado basandosi sulla c.t.u. del “Massa” e nemmeno questo Giudice aveva il Verbale dei rilievi a corredo atti (v. Attestato della Cncelleria Penale), in data 16.05.06 ebbe a presiedere l’udienza Preliminare a carico del noto “Massa” ed in quella sede quell’A.G. accolse la mia “Spontanea” Costituzione di Parte Civile dopo aver appreso tutte le motivazioni, l’esistenza delle “Cinque” consulenze avverse al “Falso” redatto dal “Massa”, l’esistenza del Verdetto del già citato Giurì d’Onore e, di primaria importanza, l’esistenza del Verbale dei rilievi esperiti dal M.llo Nocera Pasquale del locale N.O.R.M. ove era ben descritta e debitamente verbalizzata la causa scatenante del sx (contatto tra le vettture), Il citato Dr. Covini dispose il rinvio a giudizio del Massa considerando il sottoscritto “Gravemente Danneggiato” dalla condotta del Massa medesimo ed ovviamente pose a carico del sottoscritto l’onere di provare che quanto riportato in denuncia rispondeva al vero ma, come ben sappiamo, il “Giudice” Tredici Roberto, che presiedeva il processo contro il “Massa” vietò tassativamente ed a tutti di fare il benché minimo accenno al Verbale dei rilievi del M.llo Nocera in quanto il Massa lo aveva “Occultato” ed il “Giudice” tredici avrebbe dovuto procedere a condanna del Massa medesimo ma “L’Intoccabile” Imputato nonostante la commissione di gravissimi Delitti fu “Assolto” in quanto palesemente “rotetto.



Nel riprendere il periodo precedente si rappresenta infine che, a proposito di interesse a TUTTI viene subito in mente che a seguito di tutti questi falsi ed omissioni di atti del proprio ufficio, diciamo in modo “consequenziale” è stato garantito un più che congruo profitto ad una compagnia di ass., la LLOYD ADRIATICO di cui il cognato del responsabile del sx per cui è causa è il responsabile dell’agenzia in Quarrata di quella compagnia ed il padre del noto “Massa” risulta sia stato tecnico fiduciario di quella compagnia proprio all’epoca del sx per cui si procede.

Ognuno è libero di trarne le conclusioni che ritiene più ovvie se non palesi e consequenziali.

Dr.ssa Garufi, unitamente alla LLOYD ADRIATICO le faccio anch’io i miei complimenti davvero vivissimi.



Masoni Mauro
Vergognoso è dire poco ma si deve prendere atto che la citata Signora la quale percepisce uno stipendio da “Giudice” continua anch’essa ad assecondare l’ “Aberrante” comportamento che da ben undici anni è stato tenuto dai suoi colleghi dell’attigua sede penale.
La citata signora deve provare vergogna per quanto dalla medesima asserito nelle sue “Motivazioni” di sentenza.
La signora è giunta a dichiarare che il verbale dei rilievi di un sx “Mortale” (del quale questo giudice, adesso ha preso atto in quanto fornito direttamente dal mio legale) “Non è stato mai prodotto in sede Penale” .
Questa dichiarazione è “Falsa” ma, come si può ben capire è più facile per questo giudice asserire ciò anziché, o astenersi dal fare riferimenti alla sede penale o dire le cose come effettivamente stanno e cioè: Quel Verbale è stato costantemente “Insabbiato dalla sede Pennale” !
Asserire che non è stato mai prodotto starebbe a significare che il N.O.R.M. dei cc. avrebbe “Omesso” la trasmissione di tale atto ma, come risulta dalla lettera di trasmissione di quel Comando, debitamente fornita a questo “Giudice” quel verbale fu trasmesso in data 12.02.00 alla c.a. del dr. “Costantini Luciano” il quale “Omise” di prendere atto del contenuto delle due pagine di quel Verbale e lo passò immediatamente al c.t.u. da lui nominato il quale ne “Occultò “ totalmente il contenuto.
Ma questo “giudice” va ben oltre in quanto, come anzidetto il verbale è stato (come vedremo) costantemente “Occultato dalla sede penale e poiché in tale atto vi è descritto e verbalizzato il contatto tra le vetture, questo “Giudice” non può esimersi dal prenderne atto e quindi, in modo “ridicolo” cerca di “Aggirare” l’ostacolo ossia: Il contatto tra le vetture sussiste in quanto verbalizzato dall’Arma ma, questo giudice, nella sua “Incertezza” non sa di chi sono le responsabilità di tale condotta ossia se sono io che sono andato ad urtare l’altra vettura o viceversa.
Riassumiamo, quel “Giudice” ha di fronte due persone una delle quali (il sottoscritto), stà continuando a ripetere da undici anni di essere stato toccato nel posteriore dall’altra vettura e l’altra (la controparte) che si è sempre ben guardata dal fare riferimento a tale contatto (perché consapevole che è causa scatenante del sx), testimoni non ce ne sono e quindi quel giudice cosa ha stabilito ?
Che il contatto l’avrei provocato io !
Io che da undici anni stò ripetendo di essere stato urtato mentre la controparte non ha mai fatto nessun riferimento a tale contatto.
Un Giudice serio ed onesto, preso atto del verbale e vista la mancanza di testimoni, anche volendo soprassedere alla malafede della controparte (che non ha mai fatto riferimento al contatto) si sarebbe pronunciato in sentenza attribuendo il 50% di responsabilità ad ognuna delle parti ma evidentemente gli ordini erano diversi.

“Giudice” Garufi Daniela, trattasi di un sx ”Mortale” e lei, dopo aver rigettato cinque Istanze del mio Legale, volte alla richiesta della nomina di un c.t.u. da parte di codesto “Giudice” dichiara di ritenere “Superflua” altra c.t.u.-
Bene, e meglio ricordare a codesto “Giudice” che in atti lei ha, oltre al documento emesso da Organo “Giudiziale” (verdetto Giurì d’Onore che è sempre ammesso nella sede Penale art. 596 III°Comma e quindi non è il caso di tenere lo stesso comportamento di tale dr. Tredici Roberto che violò palesemente anche tale norma) che conferma in toto la consulenza di parte del sottoscritto, ha una ulteriore consulenza di parte mia prodotta in codesta sede da un Dott. In Ingegneria il quale è costantemente nominato dai vari palazzi della Giustizia, il quale fu nominato c.t.u. anche da codesta sede penale ma fu ?Omesso” di consegnare il verbale dei rilievi ed ha la c.t.u. del noto “Massa” il quale non ha titoli per assolvere a tali incarichi ed ebbe a produrre un palese “Falso Ideologico” “occultando” il contenuto del verbale dei rilievi che il dr. Costantini “Omise” di leggere (o volutamente non ne prese atto).
Quindi se lei ritiene superflua un’altra c.t.u. deve obbligatoriamente rifarsi ai documenti legali che lei reca a corredo atti non considerando assolutamente quelli “Inutilizzabili”.

I fatti che si sono susseguiti:

Accadimento del sx;
Rilievi effettuati dall’Arma nell’immediatezza del fatto;
12.01.00 nomina di c.t.u. da parte dell’allora P.M. Costantini;
12.02.00 trasmissione da parte del N.O.R.M. del verbale dei rilievi
(la comunicazione notizia di reato, unitamente al prestampato fu
inviata il giorno successivo all’evento;
Il P.M. dr. Costantini “Omette” di prendere atto delle due pagine di quel verbale
E lo passa immediatamente al c.t.u. che ne “Occulta” il contenuto;
Il P.M. Costantini omette di consegnare il verbale dei rilievi al consulente di parte mia;
21.02.00 consegna della c.t.u.;
29.02.00 presentazione di atto di Querela da parte mia, formalizzata quando ancora ero degente
In ospedale ed all’insaputa di chi avesse effettuato i rilievi e del contenuto dei verbali, già in tale atto tengo ad evidenziare di essere stato toccato nel posteriore dall’altra vettura ma la querela fu “Ovviamente” archiviata;
Marzo 2004 pronuncia di Giurì d’Onore che conferma in toto la mia consulenza di parte;
Ottobre 2004 prima denuncia a carico del primo c.t.u.;
Gennaio 2005 Arma cc. delegata Indagini a carico del primo c.t.u. Massa Massimo Manfredi;
anno 2005 richiesta da parte mia di riapertura Indagini preliminari a carico controparte del sx;
Dicembre 2005 concessione riapertura indagini da parte G.I.P.;
Di seguito nuova nomina di altro c.t.u. da parte dr.ssa Corsini Rossella la quale rese
Contezza del noto verbale ne fece l’uso imposto dalla norma penale e ne dispose la consegna al c.t.u. da Lei nominato;
Nonostante quanto disposto la procura “Omette” di consegnare il verbale al nuovo c.t.u.;
Aprile 2006 consegna di c.t.u. da parte del nuovo consulente nominato nel gennaio precedente;
Anno 2006 il sottoscritto richiede alla Cancelleria Penale la verifica del contenuto di due
Fascicoli processuali, quello a mio carico e quello a carico della controparte nel sx;
In entrambi manca il verbale dei rilievi anzi, in quello a carico della controparte manca anche il prestampato della Stazione cc.;
Anno 2006 richiesta al Proc. C. del sequestro di entrambi i fascicoli in quanto costituenti corpo del reato ma lo stesso omette qualsivoglia intervento;
07.07.2007 seconda denuncia a carico del noto Massa arbitrariamente archiviata dal Proc. Capo di Pistoia;
14.04.2008 terza denuncia a carico del Massa con formale diffida al Proc. Capo di procedere ad archiviazione;
Anno 2009, l’archiviazione giunge comunque in quanto il G.I.P. Buzzegoli, non accogliendo la richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini, legalmente richiesto dal sottoscritto (la mera nomina di un perito affinchè quel professionista si pronunciasse sulla base di tutti gli atti compreso il Verbale sino ad allora “Insabbbiato” dalla Procura di Pistoia, contattato il citato dr. Buzzegoli rispose candidamente di non essere interessato all’accertamento della verità, cosa che del resto aveva già dimostrato con i fatti;
Gennaio 2009 udienza a carico del Massa ma il “Giudice” Tredici Roberto impedisce di fare il benché minimo riferimento al Verbale “Occultato” più volte dalla Procura così come dall’imputato ed assolse il Massa;

Di seguito a quanto sopra esposto lei, dr.ssa Garufi Daniela deve prendere atto di quanto sia “Falsa” ed “Assurda” la sua dichiarazione che quel verbale non fu prodotto nella sede penale.

Assecondando la condotta dei suoi “Colleghi” della sede penale, anche lei stà mancando di rispetto sia alla Signora Corsini Dr.ssa Rossella e sia al M.llo dell’Arma Nocera Pasquale del quale anche il di Lui collega “Paladini Renato” ha chiaramente dimostrato di non avere il minimo rispetto “Omettendo” di considerare il Verbale del suo citato collega Nocera ma questi erano gli “Ordini” della “Procura di Pistoia” e sappiamo che il Massa Massimo Manfredi, “Falso Ing.; Falso c.t.u. che scrisse un “Infame” falso “Occultando” il Verbale del citato M.llo Nocera, è persona “Protetta” da questa sede penale (chissà perché).
A proposito della condotta del noto “Massa”, è comunque da chiedersi se quello fu il frutto della sua volontà o se il soggetto eseguì degli “Ordini” impartiti da altro soggetto ben noto nella vicenda.

Le ricordo che nella sede penale si sono “Vigliaccamente” approfittati della loro Morte per continuare a tenere “Insabbiato” il noto verbale e lei stà tenendo mano a questo losco “Gioco” iniziato da chi, evidentemente aveva interesse a farlo.

Per correttezza è bene che lei sappia che il Dr. Covini Ernesto, il quale ebbe a condannare il sottoscritto in primo grado basandosi sulla c.t.u. del “Massa” e nemmeno questo Giudice aveva il Verbale dei rilievi a corredo atti (v. Attestato della Cncelleria Penale), in data 16.05.06 ebbe a presiedere l’udienza Preliminare a carico del noto “Massa” ed in quella sede quell’A.G. accolse la mia “Spontanea” Costituzione di Parte Civile dopo aver appreso tutte le motivazioni, l’esistenza delle “Cinque” consulenze avverse al “Falso” redatto dal “Massa”, l’esistenza del Verdetto del già citato Giurì d’Onore e, di primaria importanza, l’esistenza del Verbale dei rilievi esperiti dal M.llo Nocera Pasquale del locale N.O.R.M. ove era ben descritta e debitamente verbalizzata la causa scatenante del sx (contatto tra le vettture), Il citato Dr. Covini dispose il rinvio a giudizio del Massa considerando il sottoscritto “Gravemente Danneggiato” dalla condotta del Massa medesimo ed ovviamente pose a carico del sottoscritto l’onere di provare che quanto riportato in denuncia rispondeva al vero ma, come ben sappiamo, il “Giudice” Tredici Roberto, che presiedeva il processo contro il “Massa” vietò tassativamente ed a tutti di fare il benché minimo accenno al Verbale dei rilievi del M.llo Nocera in quanto il Massa lo aveva “Occultato” ed il “Giudice” tredici avrebbe dovuto procedere a condanna del Massa medesimo ma “L’Intoccabile” Imputato nonostante la commissione di gravissimi Delitti fu “Assolto” in quanto palesemente “rotetto.

Nel riprendere il periodo precedente si rappresenta infine che, a proposito di interesse a TUTTI viene subito in mente che a seguito di tutti questi falsi ed omissioni di atti del proprio ufficio, diciamo in modo “consequenziale” è stato garantito un più che congruo profitto ad una compagnia di ass., la LLOYD ADRIATICO di cui il cognato del responsabile del sx per cui è causa è il responsabile dell’agenzia in Quarrata di quella compagnia ed il padre del noto “Massa” risulta sia stato tecnico fiduciario di quella compagnia proprio all’epoca del sx per cui si procede.
Ognuno è libero di trarne le conclusioni che ritiene più ovvie se non palesi e consequenziali.
Dr.ssa Garufi, unitamente alla LLOYD ADRIATICO le faccio anch’io i miei complimenti davvero vivissimi.

                                                                                                        Masoni Mauro



























Vergognoso è dire poco ma si deve prendere atto che la citata Signora la  quale percepisce uno stipendio da “Giudice” continua anch’essa ad assecondare l’ “Aberrante” comportamento che da ben undici anni è stato tenuto dai suoi colleghi dell’attigua sede penale.

La citata signora deve provare vergogna per quanto dalla medesima asserito nelle sue “Motivazioni” di sentenza.

La signora è giunta a dichiarare che il verbale dei rilievi di un sx “Mortale” (del quale questo giudice, adesso ha preso atto in quanto fornito direttamente dal mio legale) “Non è stato mai prodotto in sede Penale” .

Questa dichiarazione è “Falsa” ma, come si può ben capire è più facile per questo giudice asserire ciò anziché, o astenersi dal fare riferimenti alla sede penale o dire le cose come effettivamente stanno e cioè: Quel Verbale è stato costantemente “Insabbiato dalla sede Pennale” !

Asserire che non è stato mai prodotto starebbe a significare che il N.O.R.M. dei cc. avrebbe “Omesso” la trasmissione di tale atto ma, come risulta dalla lettera di trasmissione di quel Comando, debitamente fornita a questo “Giudice” quel verbale fu trasmesso in data 12.02.00 alla c.a. del dr. “Costantini Luciano” il quale “Omise” di prendere atto del contenuto delle due pagine di quel Verbale e lo passò immediatamente al c.t.u. da lui nominato il quale ne “Occultò “ totalmente il contenuto.

Ma questo “giudice” va ben oltre in quanto, come anzidetto il verbale è stato (come vedremo) costantemente “Occultato dalla sede penale e poiché in tale atto vi è descritto e verbalizzato il contatto tra le vetture, questo “Giudice” non può esimersi dal prenderne atto e quindi, in modo “ridicolo” cerca di “Aggirare” l’ostacolo ossia: Il contatto tra le vetture sussiste in quanto verbalizzato dall’Arma ma, questo giudice, nella sua “Incertezza” non sa di chi sono le responsabilità di tale condotta ossia se sono io che sono andato ad urtare l’altra vettura o viceversa.

Riassumiamo, quel “Giudice” ha di fronte due persone una delle quali (il sottoscritto), stà continuando a ripetere da undici anni di essere stato toccato nel posteriore dall’altra vettura e l’altra (la controparte) che si è sempre ben guardata dal fare riferimento a tale contatto (perché consapevole che è causa scatenante del sx), testimoni non ce ne sono e quindi quel giudice cosa ha stabilito ?
Che il contatto l’avrei provocato io !

Io che da undici anni stò ripetendo di essere stato urtato mentre la controparte non ha mai fatto nessun riferimento a tale contatto.

Un Giudice serio ed onesto, preso atto del verbale e vista la mancanza di testimoni, anche volendo soprassedere alla malafede della controparte (che non ha mai fatto riferimento al contatto) si sarebbe pronunciato in sentenza attribuendo il 50% di responsabilità ad ognuna delle parti ma evidentemente gli ordini erano diversi.



“Giudice” Garufi Daniela, trattasi di un sx ”Mortale” e lei, dopo aver rigettato cinque Istanze del mio Legale, volte alla richiesta della nomina di un c.t.u. da parte di codesto “Giudice” dichiara di ritenere “Superflua” altra c.t.u.-

Bene, e meglio ricordare a codesto “Giudice” che in atti lei ha, oltre al documento emesso da Organo “Giudiziale” (verdetto Giurì d’Onore che è sempre ammesso nella sede Penale art. 596 III°Comma e quindi non è il caso di tenere lo stesso comportamento di tale dr. Tredici Roberto che violò palesemente anche tale norma) che conferma in toto la consulenza di parte del sottoscritto, ha una ulteriore consulenza di parte mia prodotta in codesta sede da un Dott. In Ingegneria il quale è costantemente nominato dai vari palazzi della Giustizia, il quale fu nominato c.t.u. anche da codesta sede penale ma fu ?Omesso” di consegnare il verbale dei rilievi ed ha la c.t.u. del noto “Massa” il quale non ha titoli per assolvere a tali incarichi ed ebbe a produrre un palese “Falso Ideologico” “occultando” il contenuto del verbale dei rilievi che il dr. Costantini “Omise” di leggere (o volutamente non ne prese atto).

Quindi se lei ritiene superflua un’altra c.t.u. deve obbligatoriamente rifarsi ai documenti legali che lei reca a corredo atti non considerando assolutamente quelli “Inutilizzabili”.



I fatti che si sono susseguiti:



Accadimento del sx;

Rilievi effettuati dall’Arma nell’immediatezza del fatto;

12.01.00 nomina di c.t.u. da parte dell’allora P.M. Costantini;

12.02.00 trasmissione da parte del N.O.R.M. del verbale dei rilievi

(la comunicazione notizia di reato, unitamente al prestampato fu

inviata il giorno successivo all’evento;

Il P.M. dr. Costantini “Omette” di prendere atto delle due pagine di quel verbale

E lo passa immediatamente al c.t.u. che ne “Occulta” il contenuto;

Il P.M. Costantini omette di consegnare il verbale dei rilievi al consulente di parte mia;

21.02.00 consegna della c.t.u.;

29.02.00 presentazione di atto di Querela da parte mia, formalizzata quando ancora ero degente

In ospedale ed all’insaputa di chi avesse effettuato i rilievi e del contenuto dei verbali, già in tale atto tengo ad evidenziare di essere stato toccato nel posteriore dall’altra vettura ma la querela fu “Ovviamente” archiviata;

Marzo 2004 pronuncia di Giurì d’Onore che conferma in toto la mia consulenza di parte;

Ottobre 2004 prima denuncia a carico del primo c.t.u.;

Gennaio 2005 Arma cc. delegata Indagini a carico del primo c.t.u. Massa Massimo Manfredi;
anno 2005 richiesta da parte mia di riapertura Indagini preliminari a carico controparte del sx;

Dicembre 2005 concessione riapertura indagini da parte G.I.P.;

Di seguito nuova nomina di altro c.t.u. da parte dr.ssa Corsini Rossella la quale rese

Contezza del noto verbale ne fece l’uso imposto dalla norma penale e ne dispose la consegna al c.t.u. da Lei nominato;

Nonostante quanto disposto la procura “Omette” di consegnare il verbale al nuovo c.t.u.;

Aprile 2006 consegna di c.t.u. da parte del nuovo consulente nominato nel gennaio precedente;

Anno 2006 il sottoscritto richiede alla Cancelleria Penale la verifica del contenuto di due

Fascicoli processuali, quello a mio carico e quello a carico della controparte nel sx;

In entrambi manca il verbale dei rilievi anzi, in quello a carico della controparte manca anche il prestampato della Stazione cc.;
Anno 2006 richiesta al Proc. C. del sequestro di entrambi i fascicoli in quanto costituenti corpo del reato ma lo stesso omette qualsivoglia intervento;

07.07.2007 seconda denuncia a carico del noto Massa arbitrariamente archiviata dal Proc. Capo di Pistoia;

14.04.2008 terza denuncia a carico del Massa con formale diffida al Proc. Capo di procedere ad archiviazione;

Anno 2009, l’archiviazione giunge comunque in quanto il G.I.P. Buzzegoli, non accogliendo la richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini, legalmente richiesto dal sottoscritto (la mera nomina di un perito affinchè quel professionista si pronunciasse sulla base di tutti gli atti compreso il Verbale sino ad allora “Insabbbiato” dalla Procura di Pistoia, contattato il citato dr. Buzzegoli rispose candidamente di "Non essere interessato all’accertamento della verità", cosa che del resto aveva già dimostrato con i fatti;
ANCHE LEI GIUDICE GARUFI HA AVUTO L'IDENTICO COMPORTAMENTO!
QUINDI L'ORDINE PER TUTTI E' DI NON PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO
DI UNA VERITA' CHE E' PALESE.
E NATURALMENTE "TRA VOI NON VI MORDETE"
IN SEDE PENALE TUTTI UNANIMI NEL VIOLARE QUALSIASI NORMA E LEI, COME POTEVA OPPORSI A TALE VOLERE ?
ANCHE LEI DOVRA' ASSUMERSI LE RESPONSABILITA' PER LA SUA CONDOTTA MA COMUNQUE PUO' STARE TRANQUILLA, LA SUA COLLEGA SELVAROLO DICHIARO' CHE COMUNQUE A GENOVA "ARCHIVIANO TUTTO".

Gennaio 2009 udienza a carico del Massa ma il “Giudice” Tredici Roberto impedisce di fare il benché minimo riferimento al Verbale “Occultato” più volte dalla Procura così come dall’imputato ed assolse il Massa;



Di seguito a quanto sopra esposto lei, dr.ssa Garufi Daniela deve prendere atto di quanto sia “Falsa” ed “Assurda” la sua dichiarazione che quel verbale non fu prodotto nella sede penale.



Assecondando la condotta dei suoi “Colleghi” della sede penale, anche lei stà mancando di rispetto sia alla Signora Corsini Dr.ssa Rossella e sia al M.llo dell’Arma Nocera Pasquale del quale anche il di Lui collega “Paladini Renato” ha chiaramente dimostrato di non avere il minimo rispetto “Omettendo” di considerare il Verbale del suo citato collega Nocera ma questi erano gli “Ordini” della “Procura di Pistoia” e sappiamo che il Massa Massimo Manfredi, “Falso Ing.; Falso c.t.u. che scrisse un “Infame” falso “Occultando” il Verbale del citato M.llo Nocera, è persona “Protetta” da questa sede penale (chissà perché).

A proposito della condotta del noto “Massa”, è comunque da chiedersi se quello fu il frutto della sua volontà o se il soggetto eseguì degli “Ordini” impartiti da altro soggetto ben noto nella vicenda.



Le ricordo che nella sede penale si sono “Vigliaccamente” approfittati della loro Morte per continuare a tenere “Insabbiato” il noto verbale e lei stà tenendo mano a questo losco “Gioco” iniziato da chi, evidentemente aveva interesse a farlo.


Per correttezza è bene che lei sappia che il Dr. Covini Ernesto, il quale ebbe a condannare il sottoscritto in primo grado basandosi sulla c.t.u. del “Massa” e nemmeno questo Giudice aveva il Verbale dei rilievi a corredo atti (v. Attestato della Cncelleria Penale), in data 16.05.06 ebbe a presiedere l’udienza Preliminare a carico del noto “Massa” ed in quella sede quell’A.G. accolse la mia “Spontanea” Costituzione di Parte Civile dopo aver appreso tutte le motivazioni, l’esistenza delle “Cinque” consulenze avverse al “Falso” redatto dal “Massa”, l’esistenza del Verdetto del già citato Giurì d’Onore e, di primaria importanza, l’esistenza del Verbale dei rilievi esperiti dal M.llo Nocera Pasquale del locale N.O.R.M. ove era ben descritta e debitamente verbalizzata la causa scatenante del sx (contatto tra le vettture), Il citato Dr. Covini dispose il rinvio a giudizio del Massa considerando il sottoscritto “Gravemente Danneggiato” dalla condotta del Massa medesimo ed ovviamente pose a carico del sottoscritto l’onere di provare che quanto riportato in denuncia rispondeva al vero ma, come ben sappiamo, il “Giudice” Tredici Roberto, che presiedeva il processo contro il “Massa” vietò tassativamente ed a tutti di fare il benché minimo accenno al Verbale dei rilievi del M.llo Nocera in quanto il Massa lo aveva “Occultato” ed il “Giudice” tredici avrebbe dovuto procedere a condanna del Massa medesimo ma “L’Intoccabile”  Imputato nonostante la commissione di gravissimi Delitti fu “Assolto” in quanto palesemente “rotetto.



Nel riprendere il periodo precedente si rappresenta infine che, a proposito di interesse a TUTTI viene subito in mente che a seguito di tutti questi falsi ed omissioni di atti del proprio ufficio, diciamo in modo “consequenziale” è stato garantito un più che congruo profitto ad una compagnia di ass., la LLOYD ADRIATICO di cui il cognato del responsabile del sx per cui è causa è il responsabile dell’agenzia in Quarrata di quella compagnia ed il padre del noto “Massa” risulta sia stato tecnico fiduciario di quella compagnia proprio all’epoca del sx per cui si procede.

Ognuno è libero di trarne le conclusioni che ritiene più ovvie se non palesi e consequenziali.

Dr.ssa Garufi, unitamente alla LLOYD ADRIATICO  le faccio anch’io i miei complimenti davvero vivissimi.



                                                                                                      Masoni Mauro

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