martedì 24 agosto 2010

All.nr.-4-) ATTO DELLA T"ERZA" DENUNCIA AL PRIMO C.T.U. (MASSA MASSIMO MANFREDI).

OGGETTO: Verbale della denuncia sporta da:-----------

MASONI Mauro, nato a Pistoia in data 05

10.1956 ed ivi residente in via ------------

Nei confronti di:-------------

MASSA Massimo Manfredi, nato a Firenze in data

24.09.1955 ed ivi residente in -------------



- In quanto resosi responsabile dei delitti di:-----

1) Occultamento di atto vero art. 490 c.p.

2) Falso ideologico, art.479 c.p., con l’aggravante

Ad effetto speciale di cui all’art.476 c.p. ultimo comma

3) Conseguente Frode processuale artt. 374-375 c.p.

4) Favoreggiamento personale art.378 c.p.

5) Usurpazione di titolo art. 498 c.p.





PREMESSA: La presente non è da ritenersi “Atto Relativo”in quanto il citato

MASSA, Che come codesta A.G. sà perfettamente, non ha alcun

Titolo per assolvere ad incarichi peritali di sorta e quindi ogni

Atto dallo stesso prodotto è assolutamente “NULLO” e quindi

Inutilizzabile.-----------

Ne consegue che il MASSA deve essere giudicato per i delitti di

Cui all’oggetto e dei quali si è reso responsabile; a tal proposito

Si precisa che la “consulenza” dal medesimo redatta e che ebbe

A consegnare in data 20.02.2000 non può e non deve essere

Classificata come un documento “Inficiato nella credibilità”

Ma, come specificato nella memoria del 18.03.09, la medesima

Ricomprende la totalità dei presupposti richiesti dalla Giurispru-

Denza e che impongono la contestazione di falso ideologico in

Atto pubblico nonché di tutto ciò che è conseguente in quanto

Trattasi di “Reato Complesso” ,art.84 c.p.-----------


INOLTRE IL SOGGETTO risulta essersi iscritto all'ordine Ing. di Firenze in data 16.12.14 poichè solo in quella data è entrato in possesso dei titoli di studio validi per l'esercizio della Professione;
Ne consegue che per le decine di anni precedenti, tutti i documenti tecnici firmati dal medesimo         SAREBBERO STATI DA RITENERE NULLI MA.........."






Il giorno 01.01.2000 il sottoscritto rimaneva coinvolto in un grave incidente

stradale, avvenuto tra la mia vettura BMW 318 Coupé ed una Fiat Punto, condotta dal Sig, Lo Guasto Giovanni. Nell'occasione, il sottoscritto riportava gravi lesioni e la mia trasportata, Sig.ra Ciabatti Daniela, decedeva in conseguenza dell'urto.

Si premette che i dovuti rilievi sul posto furono eseguiti da una pattuglia dei Carabinieri di Capostrada (cfr. verbale all. 1) e da una ulteriore pattuglia del NOR - Aliquota operativa di Pistoia (cfr. verbale all. 2).

Per tale evento, il sottoscritto veniva indagato (proc. Penale n. 4/2000 RGNR) per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Nell'ambito delle indagini preliminari, il PM Dott. Costantini, in data 12.1.2000, incaricava per lo svolgimento di perizia volta ad accertare la dinamica dell'incidente il perito Massimo M. Massa. Il CTU nella perizia a sua firma (all. 3) concludeva individuando la responsabilità esclusiva del sottoscritto nella causazione dell'incidente, e segnatamente per la velocità elevata in fase di sorpasso, negando che vi fosse stato un impatto durante il sorpasso che avrebbe fatto perdere al sottoscritto il controllo del mezzo. Il CTU precisava, infatti, che era ravvisabile un'unica collisione tra i due veicoli, successiva allo sbandamento della BMW, in quanto non aveva rilevato tracce di impatto avvenuto presuntivamente durante la fase di sorpasso.

Tali affermazioni venivano altresì confermate in dibattimento, durante l'esame cui il CTU veniva sottoposto all'udienza del 20.4.2001 (cfr. verbale stenotipico all. 4),

Sugli esiti di tale perizia si fondava la sentenza di condanna pronunciata nei miei confronti dal Tribunale di Pistoia (all. 5), oggi definitiva.

Ed è proprio su tale perizia che debbono concentrarsi le attenzioni della S.V.

Il presupposto principale è, come riportato in premessa, che il citato MASSA non ha titoli per assolvere a tali incarichi, così ha stabilito la commissione presso l’unica sede competente riguardo il MASSA (Trib.FI), la quale commissione in data 16.12.99 ebbe a rigettare la richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dall’interessato nel precedente mese di giugno e tale “RIGETTO” (all. nr.6-) ebbe luogo per la totale assenza di titoli dai quali si potesse evincere che l’interessato era “fornito di speciale competenza nella materia”. Inoltre lo stesso non risultava nemmeno iscritto a quell’ordine prov. Degli Ingegneri.

Continuando, ed entrando quindi nel merito in senso stretto di questo fatto determinato si tiene a sottolineare che, nell'elaborazione della perizia, il Massa si avvaleva, come espressamente riportato nel testo della stessa, delle informazioni riportate nel verbale di accertamento dei luoghi redatto dai Carabinieri di Capostrada (all. 1), primi intervenuti sul posto, ma Il perito non menzionava il secondo verbale dei Carabinieri del NOR (all. 2), del quale dimostrava di averne avuto contezza in quanto utilizzava comunque, virgolettandole, le stesse parole riportate nel verbale per descrivere lo stato dei luoghi (si vedano gli allegati 2 e 3 nelle parti evidenziate) .

Da un completo esame di tale verbale (all. 2), e segnatamente dalla lettura della sua seconda pagina si ricavava un dato oggettivo particolarmente importante ma tuttavia non considerato dal perito Massa, ed anzi dallo stesso omesso in quanto mai neppure citato in perizia o durante l'esame in aula, seppur sarebbe stato certamente idoneo, ove considerato, a suffragare una ben diversa ricostruzione dei fatti e fondare, quindi, una diversa definizione del procedimento instaurato a carico del sottoscritto.

In dettaglio, il perito ometteva di citare e considerare la circostanza dell'avvenuto ritrovamento, nella parte posteriore destra dell'auto del sottoscritto, di frammenti della freccia anteriore sinistra dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro (Fiat Punto).

Ora, considerando che la (unica) collisione accertata dal Massa tra i due mezzi interessava altre parti delle vetture (frontale della BMW e laterale anteriore destra della Punto), il ritrovamento dei frammenti di freccia in tale posizione è certamente incompatibile con tale impatto, dimostrando quindi l'esistenza di un impatto precedente tra i due mezzi, avvenuto in altro punto compatibile con 1a posizione delle auto nella fase di sorpasso.

Da ciò consegue che l'esistenza di una precedente collisione tra i due veicoli avvenuta durante la fase di sorpasso (come sempre dichiarato dal sottoscritto) non è solo una ipotesi credibile, ma anche provata oggettivamente.

Ma suscita le perplessità di chi scrive anche un altro fatto.

I1 più volte citato verbale del NOR (all. 2), che certamente era a disposizione del perito Massa per quanto sopra esposto, non era stato messo a disposizione del perito di parte nominato dal sottoscritto nell'ambito del proc. Penale 4/2000 RGNR, Ing. Luca Barsottini, il quale si trovava a redigere la propria perizia (all. 7) senza potersi avvalere di tale verbale, come lo stesso potrà confermare.

A tal proposito, per eliminare qualsiasi eventuale dubbio riguardo l’incidenza del verbale “occultato” dal MASSA, per redigere una consulenza tecnica, si allega (all. nr.8), la consulenza che lo scrivente ha richiesto di parte, proprio all’Ing. BARONCINI Claudio, lo stesso Ing. Che all’epoca fu nominato c.t.u. da codesta Procura ma, nonostante ciò, come si dirà in seguito, nemmeno al medesimo fu fornito il verbale del N.O.R.M.-

Si tiene a sottolineare che quel professionista (come gli altri quattro già citati nella memoria del 18.03.09), considerata l’onestà, la correttezza, la competenza e la ventennale esperienza, ebbe a riportare nella c.t.u., le conclusioni che evidenziavano anche e chiaramente le responsabilità della controparte ma, appare logico che giungere a determinate conclusioni a seguito di un ragionamento tecnico-scentifico ha ovviamente il suo valore ma avere a conferma un dato contenuto in un “atto pubblico” e quindi ritenuto prova piena (artt.2699 e 2700 c.c.), esclude ovviamente quel minimo di presunzione da parte dei tecnici operanti e rende incontrovertibile quella che è una prova oggettiva, dai verbalizzanti individuata,descritta e correttamente verbalizzata.

Analogamente, il PM stesso, nell'ambito del procedimento penale a mio carico, e segnatamente nel corso dell'esame del CTU all'udienza del 20.4.2001, sembra non aver avuto modo di esaminare i verbali dei rilievi del Carabinieri (cfr. verbale stenotipico udienza del 20.4.2001 - all. 4: pagina 11 "Quindi ha visto i rilievi dei Carabinieri? Perché io non ho trovato... però può darsi che le mie copie siano assolutamente non...').

Ed ancora, tale verbale non era tra gli atti del procedimento penale n. 4962 / 04 aperto a carico del conducente della Punto Lo Guasto Giovanni: anche in tal caso, il perito incaricato dalla Procura di Pistoia per lo svolgimento di una nuova perizia sulla dinamica dell'incidente Dott. Ing. Claudio Baroncini redigeva la perizia (all, 9) avendo a disposizione solo il verbale dei carabinieri di Capostrada (all, 1) e non quello del NOR (all. 2), di fatto "smarrito". Tale circostanza, peraltro, era già stata oggetto di una specifica denuncia contro ignoti sporta dal sottoscritto in data 28.7.2006 (all. 8).



L'omissione di tale dato oggettivo ( ritrovamento dei frammenti di freccia),che il “perito MASSA” ha sempre taciuto seppur abbia avuto di certo modo di esaminare il verbale dei Carabinieri del NOR che lo certifica, rappresenta un atto grave in quanto ha portato all'elaborazione di una perizia falsata nel suo contenuto dalla mancata considerazione di un elemento oggettivo. Considerando che proprio su quella perizia si fondava un giudizio di responsabilità penale esclusiva a carico del sottoscritto, evidente appare la gravità assoluta di tale comportamento, che si richiede in questa sede di valutare.

Altrettanto degno di attenta valutazione appare la "sparizione" del verbale sia tra le carte del procedimento penale aperto (e concluso) a mio carico, sia nel successivo procedimento a carico del conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente del 1.1.2000.

Tra tutti i periti, nominati dal PM o di parte, che nel corso dei due procedimenti citati hanno redatto perizie sull'incidente, l'unico ad aver avuto visione del verbale del NOR e ad aver potuto e dovuto, quindi, conoscere e valutare la circostanza del ritrovamento dei frammenti di freccia della Punto in un punto della BMW determinante ai fini della ricostruzione dei fatti, é stato il perito Massa, che tuttavia mai ha riferito tale circostanza, non solo non valutandola in sede di perizia, ma anche occultandola a chi di dovere.

Il sottoscritto, dopo aver rinvenuto copia del verbale del NOR ed aver dunque potuto valutarne il contenuto rilevante per la sua posizione, chiede alla SV di valutare la rilevanza penale di quanto sopra riportato.A parere dello scrivente, la condotta sopra esposta del Sig. Massimo M. Massa integrerebbe il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. In primo luogo, si osserva che il CTU, come nel caso del Massa nominato dal PM nell'espletamento delle competenze a lui affidate, acquista la qualifica di pubblico ufficiale in quanto chiamato non a perseguire l'interesse di una parte privata, ma piuttosto a concorrere all'esercizio della funzione giudiziaria (cfr. Cass., 5.12.1995, Tauzelli).

Ciò posto, integra il reato di cui all'art. 479 c.p. il pubblico ufficiale che "omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto é destinato a provare la verità".Nel caso di specie, il pubblico ufficiale perito Massimo M. Massa, incaricato dal PM di eseguire perizia sulla dinamica di un incidente mortale, ometteva di considerare ed utilizzare ai fini della perizia alcune delle circostanze oggettive raccolte dai Carabinieri intervenuti al momento dei rilievi, redigendo pertanto una perizia non idonea a provare la verità in quanto redatta in base a informazioni e circostanze parziali.

In tali casi in cui "il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza", si avrà una incompletezza di attestazione che dà luogo a falsità ideologica (cfr. Cass. Sez, V, 12.12.2000; Cass., 31.1.2001, n. 3898). Analogamente, si ha falso ideologico laddove il pubblico ufficiale rediga "un atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva, nel documentare una certa realtà, ha attestato l'esistenza di una situazione di fatto contraria al vero" (Cass., sez. V, 24.2.2003; Cass., 5.5.2003 n. 20073). Nel caso di specie, l'omissione della circostanza riportata in quella parte del verbale (all. 2) ha consentito al perito Massa di negare l'esistenza di un fatto specifico, ovvero il ritrovamento di frammenti di freccia della Punto nella parte posteriore della BMW. Tale circostanza oggettiva, se debitamente valutata dal perito, avrebbe consentito di accertare l'esistenza di un primo impatto in fase di sorpasso tra i due veicoli, e quindi una diversa dinamica che avrebbe portato a riconoscere una responsabilità non solo esclusivamente del sottoscritto, ma anche concorrente del conducente dell'altra auto coinvolta.

In ultimo si rappresenta un altro fatto accaduto, facilmente riscontrabile poiché giacente in atti.

Il riferimento è all’utilizzo legale e corretto da parte del P.M. Dr.ssa CORSINI, del verbale dei rilievi effettuati dal M.llo NOCERA, del quale, detto P.M. ebbe a prendere contezza.

Adesso, considerato che quel P.M. conosceva il contenuto di tale atto, si era palesemente resa conto, leggendo la sua “consulenza”, che il MASSA ne aveva tenuto occultato il contenuto ed aveva riportato il falso in atto pubblico, tenuto conto dell’onestà e della correttezza della Dr.ssa CORSINI, nonché della sua competenza, si presume di non esagerare nel considerare come “inqualificabile” chi voglia soltanto pensare che quel P.M. non abbia voluto usare un dato “oggettivo” per stilare la richiesta di rinvio a giudizio del MASSA, elemento che avrebbe cancellato ( nel caso vi fosse stato), qualsiasi dubbio in merito alle responsabilità del medesimo.

Diciamo che ciò che è avvenuto è da ritenersi del tutto incidentale ma non cancella e non deve cancellare le responsabilità del MASSA che erano, sono e restano le “medesime”.

La perizia frutto di tale omissione, unitamente alla deposizione in aula in cui il Massa decisamente negava un primo impatto durante il sorpasso fra le due auto, si fondano quindi su una situazione di fatto falsa in quanto mancante di un dato oggettivo fondamentale.

In considerazione di quanto sinora esposto, in fatto e in diritto, l'istante come in atti propone formale denuncia e, per quanto occorrer possa, querela e chiede che si proceda formalmente nei confronti del perito Massimo M. Massa, nato a Firenze il 24.9.1955 e residente in Firenze, per aver posto in essere i delitti di cui all’oggetto, evidenziati e descritti in dettaglio nella narrativa del presente atto, e/o quelli che la S.V. vorrà accertare, comportamenti penalmente rilevanti, esposti in premessa e/ o ai sensi di qualunque altra ipotesi di reato che verrà in concreto ravvisata ed accertata sussistere dall'Autorità procedente.

Il presente costituisce atto di denuncia e querela, ove ciò fosse necessario, ai fini dell'esercizio dell'azione penale ai sensi di legge.

Si chiede che vengano sentiti come testimoni sui fatti di cui alla narrativa del presente atto:

- Ing. Luca Barsottini, con studio in Castelfiorentino, piazza Gramsci n. 6

- Ing. Claudio Barboncini, con studio in Livorno, via Acquedotti n. 32

Si allegano i seguenti documenti:

l. verbale Carabinieri Capostrada

2. verbale NOR aliquota operativa

3. copia perizia di Massa nel p.penale 4/ 2000

4. copia verbale in forma stenotipia udienza del 20.4.2001

5. copia sentenza n. 1160/2001 del Tribunale di Pistoia

6. Rigetto Tribunale Firenze

7.copia perizia Ing. Barsottini

8. copia consulenza di parte Ing. Baroncini con apporto verbale rilievi

9.C.T.U. Ing. Baroncini, redatta senza apporto di verbale in quanto non fornito

da parte di codesta Procura, all’atto della di Lui nomina

10. copia denuncia del 28.7.06



Si chiede di essere notiziati, così come per legge, in ordine alle decisioni ed agli atti del presente procedimento, ed in particolare in merito all'eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari, nonché in ordine alla chiusura ed all'archiviazione del procedimento.









Mauro Masoni

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