venerdì 10 giugno 2011

All. nr. 39) Sesto Fax alla Procura di Genova

Oggetto: Denuncia presentata in data 17.06.2010 dal sottoscritto Masoni Mauro, nato a Pistoia in
               Data 05.10.56, ivi residente in via di Santomoro nr.313, reperibile all’utenza Tel. nr.
               335-8251013.-


ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI                             G E N O V A
c.a. Dr.ssa Macciò Sost.



       Conseguentemente a tutto quanto fornito alla S.V. appare logico che tutto quanto avvenuto non è assolutamente frutto di casualità alcuna ma ogni accadimento è stato disposto ex-ante da qualcuno che, evidentemente aveva interesse  a far in modo che le chiare responsabilità relative al sx in argomento non emergessero assolutamente.

       Lo scrivente afferma quanto sopra perché non è possibile che lo stesso “Verbale” scompaia ripetutamente da più fascicoli e non sia stato fornito, in tempi diversi, a chi per legge avrebbe dovuto obbligatoriamente averlo.

       Ciò che toglie ogni dubbio è proprio la perseveranza con la quale si vuol continuare a non considerare il “Verbale” di cui sopra atteso che, il contenuto di tale atto è “Determinante” proprio per l’attribuzione delle già citate responsabilità.

       Ciò può essere fermamente asserito in quanto, il comportamento di cui sopra è continuato anche quando il sottoscritto ebbe ad acquisire copia autenticata di quel Verbale fornendolo a chi di dovere e sottolineando tale evidenza a più riprese.

       Naturalmente si disconosce chi abbia avuto interesse ad assumere tale comportamento e quale sia l’interesse che spinge strenuamente i vari “Attori” a disconoscere vergognosamente determinate evidenze.

       Nel fax del 30 c.m. sono stati evidenziati uno per uno tutti i punti che costituiscono palese motivo di contestazione a tutte le A.G. indicate che, imperterrite vogliono continuare a tenere un comportamento “Inqualificabile”.

       A tal proposito, considerato il tutto, anche il Dr. Costantini Luciano, all’epoca P.M. del fascicolo relativo al sx di cui trattasi, non può esimersi dal fornire chiare spiegazioni relative allo “Strano” comportamento tenuto anche da quella A.G.-

A parere di chi scrive non appare sufficiente che il Dr. Costantini, interloquendo col sottoscritto (due anni or sono), si sia voluto “Giustificare” asserendo di non aver letto quel Verbale che consegnò immediatamente al c.t.u. da lui nominato. (che ne occultò il contenuto).-

       Come già riferito, il dr. Costantini, pochi giorni or sono, ha negato il tutto ed ha reagito come riportato nel fax precedente.

Trattasi di un verbale dei rilievi relativi ad un sx stradale ove una persona ha perso la vita, due pagine di verbale indirizzate a quella A.G. la quale avrebbe dovuto “Obbligatoriamente” prendere atto del contenuto e così facendo sarebbe stata individuata immediatamente la causa scatenante del sx che  risulta ben descritta in tale atto.

       Di seguito sarebbe stata immediatamente confutata la c.t.u. del noto “Massa” ed a quel c.t.u. sarebbe stato contestato tutto quanto rilevato da quella A.G.-

Ma, come sappiamo, ciò non accadde e, nel contempo quel Verbale non fu consegnato nemmeno al Consulente di parte Ing. Barsottini Luca.

       Inutile ribadire che, una volta emerso che il citato “Massa” è totalmente privo di titoli per assolvere a tali incarichi e che quindi la sua ct.u. è da considerarsi atto “Nullo” ed “Inutilizzabile”, nessuna delle A.G. interessate ha voluto tenere conto di ciò anzi, a quanto risulta, continuando a tenere lo stesso “Inqualificabile” comportamento, nonostante i numerosi documenti tecnici in atti e la pronuncia di un Giurì d’Onore che confermava totalmente la c.t.p. del citato Ing. Barsottini Luca, l’unico documento del quale si “Vuol” continuare a tenere conto è la c.t.u. del citato “Massa” nonostante quanto sopra e nonostante lo stesso abbia palesemente “Occultato” il noto Verbale dei rilievi dell’Arma cc.



       Il riferimento, oltre all’ultimo Giudice in sede penale, il G.I.P. Buzzegoli il quale asserì e dimostrò con i fatti di “Non essere interessato all’accertamento della Verità” è anche al Giudice Civile Dr.ssa Garufi Daniela alla quale il mio legale, per ben “cinque volte” (quattro Istanze e la Conclusionale presentata da pochi giorni), a seguito di quanto emerso e chiaramente prospettato, ha costantemente richiesto la nomina di un Consulente da parte di quel Giudice ma ogni richiesta è stata immediatamente rigettata.



       Inutile anticipare che il sottoscritto procederà penalmente nei confronti di chiunque dichiari ancora che l’unico documento “Tecnicamente corretto” è la c.t.u. del “Massa” o comunque voglia prenderne atto in quanto il “Soggetto” è responsabile di tutto quanto contestato nelle varie denuncie.



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       In riferimento a quanto sopra, tengo ad informare la S.V. che in data odierna 02.04.11 ho potuto prendere atto della “Conclusionale” del difensore civile del LO GUASTO Giovanni.

       Niente di nuovo in quanto, consapevoli tutti di essere autorizzati a dichiarare il “Falso” anche per iscritto, tale legale ha evitato di fare il benché minimo riferimento al contatto tra le vetture che risulta dal noto Verbale; Con una discreta “Sfacciataggine” ha continuato a definire “Ingegnere” il noto “Massa” incurante del fatto che è oramai cosa certa che mai è stato conseguito quel titolo da quel soggetto il quale, per mancanza di titoli non è stato iscritto all’albo periti del Trib. di Firenze ove aveva presentato la domanda.

       Inoltre, noncurante delle “Cinque”  consulenze, sia di parte che disposte dalla A.G., tutte redatte da Dott. In Ing. ben conosciti nei vari palazzi di Giustizia in quanto costantemente nominati ed uno dei quali è anche Ricercatore universitario e docente proprio di cinematica stradale presso l’Ateneo Fiorentino nonché del verdetto del Giurì d’Onore nominato dal Sig. Presidente del Trib. di Lucca, verdetto che confermò in toto la consulenza di parte dell’Ing. Barsottini Luca, oltre a voler tenere conto della c.t.u. del noto “Massa” (che ha occultato il verbale dei rilievi ed ha scritto il contrario) riportando inoltre il valore di velocità della controparte “Volutamente” erroneo e facendolo apparire in 65 km/h anziché negli effettivi 85 km/h risultanti a tutti i professionisti di cui sopra.

       Per fare ciò, al “Massa” fu sufficiente “Omettere” di considerare i 12.57 metri di frenata radente, su fondo asciutto come risulta dal prestampato e dal Verbale dell’Arma cc. e per quando riguarda il fondo, verbalizzato come asciutto, ne è prova incontrovertibile che tale frenata è rimasta impressa sull’asfalto per oltre un anno dall’evento.



       Inoltre lo scrivente, considerando comunque come focale il fattore di velocità della controparte, come risulta in atti, fece calcolare anche il margine di errore esistente comunque per tale calcolo.

       L’Ing. Ciompi di Siena, professionista con esperienza trentennale, rispondendo alla domanda ha posto per iscritto che, considerati tutti i dati e tutti gli elementi a disposizione, il margine di errore per tale calcolo è “Ricompreso” entro il 5% (cinque per cento) e, come risulta, il “Massa” ha voluto riportare un fattore tale che, anche se superiore al limite, potesse essere ritenuto ininfluente per quanto accaduto e cioè 62,5 km/h anziché gli effettivi 85 km/h ossia, considerato il sopracitato margine di errore, (5%) se ne volle discostare di ben il 26.48 %.



Tale legale ha definito “Polverone”  alzato dal sottoscritto tutti quelli che sono stati i risultati dell’indagine a carico del “Massa” per altro confermati anche nell’informativa dell’Arma cc. e, non contento quel “Legale” non ha esitato a definire “Bugiardo” il sottoscritto addebitandomi una cosa “Mai detta” e cioè che durante il sorpasso dovetti rientrare perché la strada era finita.

       La S.V. ha in atti anche il Verbale del mio interrogatorio e come può tranquillamente verificare sono assolutamente scevro da tale dichiarazione.

       Quello che io tenni a precisare è che fui costretto a rientrare in quanto la vettura da me sorpassata si allargò repentinamente verso sx costringendo lo scrivente a fare altrettanto per cercare di evitare l’urto ma, gioco forza dovetti rientrare verso dx perché la “Larghezza” della carreggiata era terminata (in interrogatorio precisai anche: “Cominciavano gli alberi” e mi riferivo ovviamente ai filari posti ai due margini della carreggiata medesima).

       Il sottoscritto è nato a Pistoia e conosce perfettamente il viale Adua, è consapevole che è un viale totalmente rettilineo lungo circa quattro km e sarebbe stato ridicolo affermare l’esistenza della fine del viale dopo percorsi appena quattrocento metri o comunque inventarsi una inesistente curva.



        Per asserire ciò, quell’avvocato non ha minimamente verificato il mio interrogatorio ma si è rifatta alla dichiarazione medesima che all’epoca fu fatta anche dal G.U.P. Selvarolo Rosa e poiché trattasi di un falso altro non è che uno dei motivi per i quali è stata sporta la denuncia per la quale Lei è titolare delle indagini.



       Il tutto appare sempre più frutto di  una “Regia” oramai non so quanto occulta a seguito della quale, anche in sede civile, oltre ad esserci il Giudice che si è rifiutato strenuamente di nominare un consulente di sua fiducia il quale, allo stato si sarebbe potuto esprimere sulla base di tutti gli elementi contenuti in atti, il legale difensore della controparte non può fare altro che continuare a citare le sentenze penali naturalmente omettendo di dire che quei “Giudizi” sono palesemente viziati poiché i fascicoli, come la S.V. ha preso atto, sono privi degli atti non solo utili ma determinanti per la pronuncia.

       Il giudice civile, considerato il tutto, ha la possibilità di pronunciarsi basandosi sulle risultanze di un documento tecnico-scientifico veritiero ma, allo stato non sembra sia questa la sua intenzione.

       “Ordini di Palazzo” ?

Lo scrivente evita di fare una affermazione del genere ma, sinceramente il cumulo dei dubbi altro non fa che aumentare.



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       Dott.ssa Macciò, la S.V. certamente avrà preso atto che il sottoscritto, nell’esporre i fatti si è basato esclusivamente su fatti oggettivi evitando scrupolosamente di riportare deduzioni o presunzioni di sorta.



       Atteso quanto sopra il riferimento è alla totale mancanza di testimoni al momento dell’evento e, considerato che la mia passeggera perse la vita sul colpo e che il sottoscritto era in stato di coma dal quale, i medici informarono i familiari difficilmente mi sarei risvegliato, quello che appare è che per il “Massa”, che aveva quella volontà, non vi era niente di più facile che occultare il verbale e riportare il contrario nella sua c.t.u. così come è avvenuto.

       Il punto “Strano”è relativo alla domanda conseguente e cioè:Per quale motivo la locale A.G. vuole proteggere così strenuamente il Massa ?



       Premesso quanto sopra e, continuando a non voler insinuare assolutamente niente si rappresenta comunque e solo a titolo informativo che, in modo consequenziale al “Falso” prodotto dal Massa, al responsabile civile è stato garantito un profitto che può ritenersi più che congruo.

       Il padre del Massa fino all’anno duemila è stato tecnico fiduciario proprio presso quella compagnia ed il LO GUASTO Giovanni (controparte responsabile nel sx) aveva il cognato (Fratello della di lui moglie), responsabile dell’agenzia sita in Quarrata (PT), proprio di quella compagnia, nulla osta quindi al fatto che Vannucci Manfredi, cognato di Lo Guasto Giovanni, responsabile dell’agenzia di quell’assicurazione e che conosceva il Massa padre, potesse aver conosciuto anche il MASSA figlio anche perché nonostante il fatto che si firmasse Ing. non essendolo e nonostante il “Rigetto” del Trib. di Firenze ha comunque operato molto nel territorio pistoiese essendo stato nominato per decine e decine di volte sia come c.t.u. dalla locale Procura nonché come Perito dal locale Tribunale.

Tanto si riferisce comunque per doverosa notizia e per completezza di informazione.



Si porgono Distinti Saluti.-



                                                                                                        Masoni Mauro



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