mercoledì 20 luglio 2011

ALL. NR. 59) DENUNCIA "GARUFI DANIELA" GIUDICE TRIB. PISTOIA. "VI°" MAGISTRATO DENUNCIATO, "DIECI PAGINE DI "FALSI".

OGGETTO: Verbale della denuncia sporta dal sottoscritto Masoni Mauro, nato a Pistoia il 5.10.56     
                       ed ivi residente in via di Santomoro nr.313,

                     A carico di: 

                     Garufi Daniela, Giudice presso il Tribunale Civile di Pistoia;

                      Per il delitto di cui all’art.479 c.p. con l’aggravante ad effetto speciale  prevista
                       dal secondo comma dell’art. 476 c.p.-




ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI                                                                    G E N O V A

c.a. Signora Macciò Dr.ssa Maura Sost. 


Premessa // Si tiene a precisare che lo scrivente è ben lungi dal voler mancare di rispetto al Sig. Procuratore Capo di codesta sede il quale decide l’assegnazione dei fascicoli da trattare ma poiché anche la presente denuncia è consequenziale ai fatti già esposti nella denuncia del 17.06.10, nella denuncia del 18.05.11 ed è  stata  ravvisata una tipologia di reato già contestata ad altri “Magistrati” del palazzo di “Giustizia” di Pistoia relativa sempre al medesimo episodio, anche la presente viene inviata alla S.V. in quanto già a conoscenza di tutta la consequenzialità di quanto verificatosi.

     Come già anticipato alla S.V. in sede di altra denuncia e, in modo più specifico negli ultimi fax inviati a codesta A.G., appariva già chiaro l’intento palesemente pregiudizievole della nominata in oggetto relativamente al sx per cui è causa.

     Ciò perché anche questo “Giudice” si è rifiutato costantemente e pervicacemente ( come i colleghi della sede penale), di procedere alla nomina di un suo c.t.u. il quale si potesse pronunciare con competenza e, basandosi su tutti i dati e gli elementi contenuti negli atti (anche il Verbale sempre “Occultato” in sede Penale), per la ricostruzione della dinamica del sx e quindi potesse fornire qualsiasi delucidazione tecnico-scientifica relativa all’evento.

Un Giudice, avendo l’indicata perizia avrebbe potuto procedere legalmente e serenamente all’attribuzione delle rispettive responsabilità

     E già in questo punto è bene tener presente che sicuramente tale decisione avrebbe procurato un certo “Imbarazzo” nella nominata in oggetto la quale, procedendo “Legalmente”, si sarebbe trovata ad avere elementi che avrebbero “Contraddetto” totalmente i “Colleghi” della “Sede Penale” i quali per undici anni hanno continuato ad “Occultare” il noto verbale ed uno dei quali (il g.i.p. Buzzegoli, già segnalato alla S.V.), ebbe a dichiarare, nonché a dimostrare con i fatti di “Non essere interessato all’accertamento della verità”

     La nominata in oggetto ha deciso che è meglio Non far produrre nessun’altra c.t.u. solo ed esclusivamente per non contrapporsi alla chiara volontà di “Qualcuno” che già ha tenuto lo stesso comportamento.

     Dr.ssa Macciò, quanto sopra è “Indegno” nonché “Vergognoso” ed il tutto viene rimesso a codesta A.G. affinchè vi siano tutti gli elementi per trarre le debite conclusioni.

     A tal fine, tengo a fornire alla S.V. ogni minimo dettaglio affinchè sia confermato in modo incontrovertibile che è stata ordita una vera e propria “Trama” volta al tenace “Occultamento” della verità.

     Come la S.V. ha constatato, il noto “Massa”, nella sua “C.t.u., ebbe ad “Escludere” il contatto tra le vetture e per fare ciò ebbe ad “Occultare” il noto Verbale dei rilievi (che il già denunciato dr. “Costantini” “Omise” di leggere o volutamente non ne tenne conto) ove  tale contatto fu immediatamente individuato, descritto e correttamente verbalizzato dal M.llo Nocera Pasquale del  N.O.R.M. di Pistoia.

     Appare lecito puntualizzare che il P.M. ha il “Dovere” di leggere gli atti a lui inviati non essendo prevista nessuna delega e se il citato dr. Costantini non avesse “Omesso” di leggere le due pagine di quel Verbale, relativo ai rilievi di un sx “Mortale” avrebbe immediatamente preso atto del “Falso” prodotto dal “Massa” ed avrebbe dovuto procedere di conseguenza.

     Il citato dr. Costantini potrebbe (e dovrebbe) fornire spiegazioni relative ai fatti indicati.

     Comunque quel Verbale, come Lei ben sa, in seguito è stato più volte “Occultato” dalla locale “Procura” ma la nominata in oggetto non ha potuto esimersi dal doverlo considerare in quanto fornito direttamente dal mio legale.

     La “Malafede” della nominata in oggetto, come Lei vedrà, “Travalica” ogni limite perché, dovendo considerare il contatto tra le vetture (causa scatenante del sx), la dr.ssa “Garufi” dismette la veste del “Giudice” per trasformarsi “Artatamente” in un “Patetico” dottore in Ing. Cinematica e quindi, senza remora alcuna riporta il “Falso” dichiarando che ne la velocità della controparte (85 km/h) e nemmeno il citato contatto sono da considerarsi causa del sx.

     Nessun tecnico Onesto e competente avrebbe mai scritto un “Falso” così Infame ed è proprio per questo motivo che tale “Garufi” SI E’ BEN GUARDATA DAL NOMINARE UN SUO C.T.U. (cinque richieste consecutive rigettate).

     La nominata in oggetto, ha quindi posto in essere uno “Stupido tentativo” volto ad escludere le “Gravissime Responsabilità” del citato dr. “Costantini” che “Omise” di tener conto di quel Verbale, nonché le altrettanto gravi Responsabilità del noto “massa” il quale Occultò il contenuto di quel Verbale e scrisse un palese “Falso”.

     E’ da tenere presente che se, sia il “Massa” che la locale “Procura” hanno ripetutamente “Occultato” quel Verbale, già tale condotta è dimostrativa del fatto che, il contenuto di tale atto non è proprio una “Cosa di poco conto” come la nominata in oggetto “Cerca” di far intendere (praticamente l’esatto contrario di quanto già dichiarato, anche per iscritto da tutti i Dott. In Ing. interessati al caso) ed in secondo luogo si rappresenta quanto di più logico e corretto e cioè che la ricostruzione cinematica di un sx sia delegata a Professionisti seri e competenti che si pronuncino avendo a disposizione tutti gli Atti relativi all’evento, naturalmente è altrettanto necessario che una “Procura della Repubblica” cessi di tenere lo stesso “Vergognoso” comportamento sinora ravvisato.

     Per chiudere il periodo si rappresenta che anche la Suprema Corte si è sentita in dovere di sottolineare che si può fare appello al “Libero convincimento del Giudice” solo quando “Manca” la possibilità di verifica ma, come la S.V. sa perfettamente non è questo il caso in quanto ciò che “Vergognosamente” si ravvisa è solo ed esclusivamente la Volontà di evitare strenuamente di dover constatare la realtà dei fatti e senza ritegno alcuno si è giunti a travisare qualsiasi dettaglio relativo alla verità medesima.

     Questo “Giudice” inizia le sue motivazioni (all.nr. 1) facendo riferimento alle sentenze penali a carico del sottoscritto e questa si presume che sarebbe stata cosa da risparmiare poiché come codesta A.G. sà, tali giudizi risultano essere palesemente “viziati” per l’assenza del determinante Verbale dei rilievi del M.llo Nocera del N.O.R.M. di Pistoia.

     In primis, oltre la metà del primo periodo di pag. due, la nominata in oggetto riporta che il Verbale del M.llo Nocera “Non è stato “Prodotto in sede Penale”.

     “NIENTE DI PIU’ FALSO” in quanto come codesta A.G. sà, quel Verbale fu inviato dal locale comando N.O.R.M. alla c.a. del già citato Dr. Costantini il quale lo “Ignorò” e lo consegno al noto “Massa” il quale ne “Occultò” totalmente il contenuto, la nominata in oggetto è in possesso, oltre che del verbale, anche della lettera di trasmissione al citato dr. Costantini.

     Come codesta A.G. potrà constatare, la nominata in oggetto, di seguito a tale Falsa dichiarazione asserisce che l’assenza di quel Verbale aveva “Comportato un giudizio di non procedibilità dell’accusa nei confronti del Lo Guasto”.

     Quindi ciò che emerge da tale dichiarazione è che quel Verbale era, è e resta “Determinante” per la ricostruzione della dinamica del sx e la conseguente attribuzione delle responsabilità.

     La nominata in oggetto, forse nell’estremo tentativo di escludere le “Chiare e gravi Responsabilità” delle varie A.G. della sede Penale ha cercato (vanamente) di “Insinuare” che quel Verbale “Non fu prodotto” in quella sede quando invece la nominata in oggetto è perfettamente a conoscenza che tale atto è stato “Ripetutamente Occultato” in quella sede.

     Dr.ssa Macciò, sono consapevole di correre il rischio di apparire tedioso e logorroico ma ritengo sia opportuno fare un breve riassunto dei fatti che si sono succeduti perché così è stato deciso da “Qualcuno” in sede penale:



                                                 ///////////////



01.01.00; Accadimento del sx;

Rilievi effettuati dall’Arma nell’immediatezza del fatto sia dalla Stazione cc.

Di Capostrada nonché dal M.llo Nocera del N.O.R.M.;

12.01.00 nomina di c.t.u. da parte dell’allora P.M. Costantini;

12.02.00 trasmissione da parte del N.O.R.M. del verbale dei rilievi

(la comunicazione notizia di reato, unitamente al prestampato fu

inviata il giorno successivo all’evento;

Il P.M. dr. Costantini “Omette” di prendere atto delle due pagine di quel verbale

e lo passa immediatamente al c.t.u. che ne “Occulta” il contenuto;

Il P.M. Costantini omette di consegnare il verbale dei rilievi al consulente di parte mia;

21.02.00 consegna della c.t.u. da parte del noto “Massa”;

29.02.00 presentazione di atto di Querela da parte mia, formalizzata quando ancora ero degente

In ospedale ed all’insaputa di chi avesse effettuato i rilievi e del contenuto dei verbali, già in tale atto tengo ad evidenziare di essere stato toccato nel posteriore dall’altra vettura ma la querela fu “Ovviamente” archiviata;

Marzo 2004 pronuncia di Giurì d’Onore che conferma in toto la mia consulenza di parte;

Aprile 2004 richiesta da parte mia di riapertura indagini preliminari a carico controparte del sx sulla base del precitato verdetto di un Giurì d’Onore;

Ottobre 2004 prima denuncia a carico del “Massa” primo c.t.u.;

Dicembre 2004 concessione riapertura indagini preliminari a carico controparte sx da parte G.I.P. Ghelardini il quale prese atto Verdetto Giurì d’Onore;

Gennaio 2005 Arma cc. delegata Indagini a carico del primo c.t.u. Massa Massimo Manfredi;

Di seguito nuova nomina di altro c.t.u. da parte dr.ssa Corsini Rossella Sost. la quale prese
contezza del noto verbale, ne fece l’uso imposto dalla norma penale come risulta dalla richiesta di rinvio a Giudizio del Lo Guasto Giovanni, proposta in data 04.06.05 dalla citata Dr.ssa Corsini la quale dispose la consegna del “Noto Verbale”  al c.t.u. da Lei nominato;

Nonostante quanto disposto la procura “Omette” di consegnare il verbale al nuovo c.t.u. in quanto, purtroppo la Dr.ssa Corsini era già gravemente ammalata e quindi, nonostante la sua tenacia spesso era assente;

Aprile 2005 consegna di c.t.u. da parte del nuovo consulente nominato nel gennaio precedente;

07.07.07 seconda Denuncia a carico del noto “Massa”  Arbitrariamente archiviata dal Proc. Capo di Pistoia;

14.04.2008 Terza Denuncia a carico del “Massa” con formale diffida al Proc. Capo di procedere ad archiviazione;

Anno 2009 il sottoscritto richiede alla Cancelleria Penale la verifica del contenuto di due

Fascicoli processuali, quello a mio carico e quello a carico della controparte nel sx;

In entrambi manca il verbale dei rilievi anzi, in quello a carico della controparte manca anche il prestampato della Stazione cc.;

Anno 2009, l’archiviazione giunge comunque in quanto il G.I.P. Buzzegoli, non accogliendo la richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini, legalmente richiesto dal sottoscritto (la mera nomina di un perito affinchè quel professionista si pronunciasse sulla base di tutti gli atti compreso il Verbale sino ad allora “Insabbbiato” dalla Procura di Pistoia, contattato il citato dr. Buzzegoli rispose “Candidamente” di "Non essere interessato all’accertamento della verità", cosa che del resto aveva già dimostrato con i fatti;

Anche questo “Giudice Civile” ha avuto ll’identico comportamento e quindi se ne deduce che, l’ordine per tutti è stato di non procedere all’accertamento di una verità che è palese.

 Naturalmente vi è stata unanimità nel non volersi contraddire tra sede penale e sede civile e poco importa se qualsiasi norma è stata violata.

Anche la nominata in oggetto dovrà rispondere della sua condotta ma, in relazione a ciò, forse è stata rassicurata dalla collega G.U.P. Selvarolo, la quale, come già riferito a codesta A.G., dichiarò che comunque a “Genova Archiviano tutto”.

Gennaio 2009 udienza a carico del Massa ma il “Giudice” Tredici Roberto “Impedisce” di fare il benché minimo riferimento al Verbale “Occultato” più volte dalla Procura così come dall’imputato ed assolse il Massa;

Marzo 2010 Richiesta al Proc. Capo Renzo Dell’Anno del sequestro di entrambi i fascicoli in quanto costituenti corpo del reato ma lo stesso “Omette” qualsivoglia intervento;

Di seguito a quanto sopra esposto si deve prendere atto di quanto sia “Falsa” ed “Assurda” la dichiarazione della  dr.ssa Garufi la quale asserisce che quel verbale “Non fu prodotto in sede penale” ed assecondando la condotta dei suoi “Colleghi” della locale  sede penale, anche la nominata in oggetto  stà mancando di rispetto sia alla Signora Corsini Dr.ssa Rossella e sia al M.llo dell’Arma Nocera Pasquale del quale anche il di Lui collega “Paladini Renato” ha chiaramente dimostrato di non avere il minimo rispetto “Omettendo” di considerare il Verbale del suo citato collega Nocera ma questi erano gli “Ordini” della “Procura di Pistoia” e sappiamo che il Massa Massimo Manfredi, “Falso Ing.; Falso c.t.u. che scrisse un “Infame” falso “Occultando” il Verbale del citato M.llo Nocera, è persona “Protetta” da questa sede penale (chissà perché).

A proposito della condotta del noto “Massa”, è comunque da “Chiedersi” se quello fu il “Frutto” della sua volontà,  se il soggetto eseguì degli “Ordini” impartiti oppure se fu dato ascolto ad una richiesta proposta da altro soggetto ben noto nella vicenda.

Le ricordo che nella sede penale si sono “Vigliaccamente” approfittati della loro Morte per continuare a tenere “Insabbiato” il noto verbale e la nominata in oggetto stà tenendo mano a questo “Losco Gioco” iniziato da chi, evidentemente aveva interesse a farlo.

Dr.ssa Macciò, Per correttezza è bene ricordare che il Dr. Covini Ernesto, il quale ebbe a condannare il sottoscritto in primo grado basandosi sulla c.t.u. del “Massa” e nemmeno questo Giudice aveva il Verbale dei rilievi a corredo atti (v. Attestato della Cncelleria Penale), in data 16.05.06 ebbe a presiedere l’udienza Preliminare a carico del noto “Massa” ed in quella sede quell’A.G. Accolse la mia “Spontanea” Costituzione di Parte Civile dopo aver appreso tutte le motivazioni, l’esistenza delle “Cinque” consulenze avverse al “Falso” redatto dal “Massa”, l’esistenza del Verdetto del già citato Giurì d’Onore e, di Primaria importanza, l’esistenza del Verbale dei rilievi esperiti dal M.llo Nocera Pasquale del locale N.O.R.M. ove era ben descritta e debitamente verbalizzata la causa scatenante del sx (contatto tra le vettture), Il citato Dr. Covini dispose il rinvio a giudizio del Massa considerando il sottoscritto “Gravemente Danneggiato” dalla condotta del Massa medesimo ed ovviamente pose a carico del sottoscritto l’onere di provare che quanto riportato in denuncia rispondeva al vero ma, come ben sappiamo, il “Giudice” Tredici Roberto, che presiedeva il processo contro il “Massa” Vietò tassativamente ed a tutti di fare il benché minimo accenno al Verbale dei rilievi del M.llo Nocera in quanto il Massa lo aveva “Occultato” ed il “Giudice” tredici avrebbe dovuto procedere a condanna del Massa medesimo ma “L’Intoccabile” Imputato nonostante la commissione di gravissimi Delitti fu “Assolto” in quanto palesemente “Protetto.

Nel riprendere il periodo precedente si rappresenta infine che, a proposito di interesse, a TUTTI viene subito in mente che a seguito di tutti questi falsi, occultamenti ed omissioni di atti del proprio ufficio, diciamo in modo “consequenziale” è stato garantito un più che congruo profitto ad una compagnia di ass., la LLOYD ADRIATICO di cui il cognato del responsabile del sx per cui è causa è il responsabile dell’agenzia in Quarrata di quella compagnia ed il padre del noto “Massa” risulta sia stato tecnico fiduciario di quella compagnia proprio all’epoca del sx per cui si procede.

Ognuno è libero di trarne le conclusioni che ritiene più ovvie se non palesi e consequenziali.



                                                          /////////////



All’inizio di pag. due, questo “Giudice” asserisce che nel giudizio abbreviato a mio carico, tra le basi di prova vi erano gli accertamenti urgenti della P.G. nonché la c.t.u. del noto Massa e la c.t.p. dell’InG. Barsottini Luca;

     Anche questa dichiarazione è “Falsa” poiché come risulta dall’Attestato di Cancelleria, prodotto a codesta A.G.,  a corredo atti di quel Fascicolo mancava proprio il Verbale degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dal M.llo Nocera Pasquale del N.O.R.M. di Pistoia (atto “Occultato” costantemente e da più persone di questa sede penale).

     Questo Giudice si confonde ma la sua “Malafede” è manifesta in quanto tale attestato è stato  fornito dal mio legale anche alla nominata in oggetto.

     Al Fascicolo era presente solo la c.n.r. della Stazione cc. di Capostrada  e la planimetria del sx.

     In via preliminare va sottolineato immediatamente che, ogni riferimento che anche questo “Giudice” vuole fare al documento prodotto dal “Massa” è da ritenersi assolutamente “Insignificante” in quanto oramai è cosa certa che il “Soggetto” (Massa), oltre ad essere privo dei titoli necessari per assolvere a tali incarichi ha anche palesemente “Occultato” tutto il contenuto di quel Verbale.

     In riferimento a questo particolare si rappresenta che questo “Giudice” civile ha ritenuto “Fuori luogo” la domanda formulata dal mio Legale e relativa appunto alla “Nullità” della c.t.u. del Massa,

     La nominata in oggetto cerca di “Liquidare” il punto dichiarando che ogni vizio che avesse “Inficiato” quella consulenza doveva essere fatto valere in sede penale.

     Dr.ssa Macciò, a parte il fatto che sono tre le denunce sporte a carico del “Massa” medesimo e questa sede Penale ha sempre “Omesso” di procedere nonostante l’esubero di elementi idonei per l’accusa, nessuno ha chiesto a questo “Giudice Civile” di procedere nei confronti del “Massa” ma è stata solo ricordata la “Nullità” del suo documento tecnico e quindi la sua “Inutilizzabilità” come previsto dalla norma Penale.

     Inoltre è stato fatto notare che il Massa ha tenuto “Occultati” elementi “Determinanti” contenuti in quel Verbale quindi, se un documento è per legge “Nullo” nonché “Falso” lo è in ogni dove, la sede civile di un Tribunale “Non è portofranco” per ogni illegalità.

     A proposito del noto “Massa”, per correttezza ed al fine che codesta A.G. sia compiutamente informata di ogni particolare si rappresenta che il soggetto indicato (Massa), in data 02.12.2010 è riuscito ad ottenere dal Ministero della Giustizia, la ratifica dei “Titoli di Studio” da lui “Conseguiti” in Inghilterra ed in all. nr.-2- è presente il decreto.

     In tale atto viene disposto che il soggetto potrà fregiarsi del titolo di Ing. anche nello stato Italiano dopo che avrà, a sua scelta, o superato una prova attitudinale consistente in 5 esami scritti ed il conseguente esame orale da darsi in un Ateneo Italiano o, se preferirà, dopo anni “Tre” di tirocinio presso uno studio Ingegneristico di Firenze per “Ampliare” le sue conoscenze in materia a seguito di accettazione scritta dell’Ing. che accetterà di fare da Tutor.

    Viene disposto altresì che il citato tirocinio sia vigilato dal Pres. Nazionale dell’ordine degli Ingegneri tramite il Presidente provinciale di quei professionisti.

     Inoltre, come risultante dal “Decreto” (all. nr.-2-), deve prendersi atto del parere negativo espresso sia dal rappresentante del M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca), nonché dal rappresentante del consiglio nazionale degli Ing. il quale si è espressamente riservato il diritto di proporre tale contestazione in ogni sede competente. (gli ultimi due Presidenti, viste le loro qualifiche può darsi che conoscano molto bene quei “Titoli di Studio” nonché il modo per ottenerli.

     Comunque, per quanto riguarda quest’ultimo elemento, da  considerarsi sopravvenuto e risalente al 2 dicembre del 2010, esso non è che una chiara conferma al fatto che il noto “Massa” nell’anno duemila (ed ancor prima) non aveva titolo ne per firmarsi Ing. nello stato Italiano (così come per i prossimi tre anni) e ne tantomeno aveva titolo per assolvere ad incarichi peritali come stabilito dal Tribunale di Firenze in data 16.12.99. In quella sede venne rilevato che il richiedente era privo di titoli e, comunque non era nemmeno iscritto all’ordine provinciale degli Ingegneri.

     Codesta A.G. è a conoscenza del fatto che, nonostante la citata pronuncia del Tribunale Competente per territorio (Firenze), il Palazzo di “Giustizia” di Pistoia per anni ha proceduto a nominare “Illegalmente” il “Massa” affidandogli incarichi peritali ai quali, per Legge non poteva assolvere.

     Allo stato dei fatti il “Massa”, quando avrà superato gli esami indicati o avrà frequentato i tre anni di tirocinio potrà esercitare tale professione e, se vorrà potrà proporre nuovamente la domanda di iscrizione all’albo periti del Trib. di Firenze il quale Tribunale sarà comunque libero di valutare e tener conto della personalità del soggetto, della sua pregressa condotta (nessuna remora a scrivere il falso dopo aver contribuito ad occultare un atto vero) e tutto questo a prescindere dalle svariate Omissioni ed ulteriori Occultamenti che hanno avuto luogo nel palazzo di “Giustizia” di Pistoia, fatti che sono stati compiutamente e puntualmente esposti a codesta A.G. sia nella presente come negli altri due atti di Denuncia presentati.

     Si disconoscono le capacità intellettive di questo “Giudice Civile” ma poiché la dr.ssa Garufi si è voluta inerpicare in ragionamenti tecnico-scientifici, viene ricordato che, il tratto di strada teatro del sx, come verbalizzato dalla Stazione cc. di Capostrada era “ASCIUTTO” e nessuno dei cinque Ing. che hanno redatto i loro documenti tecnici ha mai posto in dubbio questo particolare in quanto, oltre ad essere verbalizzato dall’Arma, sull’asfalto erano presenti i 12.57 metri di frenata “Radente” lasciati impressi dalla vettura antagonista e ciò si può verificare solo ed esclusivamente in condizioni di asfalto “ASCIUTTO”.

     Il M.llo Nocera, che ebbe a redarre il suo verbale di accertamenti, oltre a confermare che l’asfalto era Asciutto (in quel tratto di strada), molto correttamente descrisse le condizioni di tutto il viale riportando che erano presenti dei tratti resi viscidi dalla brina.

     Che il “Massa” abbia “Voluto Considerare” solo questa frase, “Estrapolandola” dall’intierezza del contesto del Verbale è oramai cosa certa e nota ma che un “Giudice” voglia tener conto di questa ridicola “Inesattezza” è ancor più grave.

     Altra cosa certa ma non “Voluta Considerare” da questo “Giudice” è la velocità della fiat punto, calcolata da “cinque” Dott. In Ingegneria, di cui uno componente un Giurì d’Onore in 85 Km/h ma a questo “Giudice” non interessa, secondo la nominata in oggetto non cambia la dinamica del sx il fatto che una vettura viaggi a 62.5 Km/h o ad 85 Km/h.

     La velocità era più che sufficiente ed il sottoscritto sicuramente lucido come dichiarato dalle persone che si trovavano in mia compagnia fino a dieci minuti prima del sx e, per quanto riguarda l’ora tarda, considerata la professione dello scrivente, all’epoca era normalissimo, per motivi di servizio, essere svegli e vigili anche in ora più avanzata, la controparte è muratore e non so se anche per lui possono valere le conclusioni di cui sopra.

     Inoltre al sottoscritto, considerato lo stato di coma, fu logicamente effettuato un prelievo del sangue a cui seguirono tutti gli esami che furono naturalmente negativi.

     Lo stesso non si può dire della controparte della quale, relativamente alla serata, nulla è stato dato a sapersi e cioè dove e con chi abbia trascorso la serata e naturalmente non fu fatto neppure l’alcool test che, vista la gravità dell’evento non avrebbe guastato.

Per tornare alla dinamica del sx, se lo scrivente decise di sorpassare è perché nella condotta di guida della controparte Lo Guasto Giovanni qualcosa lo fece decidere in tal senso come spiegato nel verbale di Interrogatorio ma anche di questo punto non si è voluto tener conto.

     Questo “Giudice” definisce “Più che verosimile” il contatto tra le vetture alla fine del sorpasso ed anche questo punto non è solo più che verosimile ma “Cosa Certa” contenuta nel verbale dei rilievi più volte occultato.

     Quel contatto, del quale adesso questo “Giudice” deve prendere atto perché il Verbale è stato da noi fornito, fu la causa del sx ed anche (e non solo) l’Ing. Baroncini l’ha considerata tale.

     Questo “Giudice” definisce modo “Apodittico” tale considerazione dell’Ing. Baroncini e non conoscendo cosa significhi per la “Garufi” questo termine si ricorda che il vero significato è “Dimostrativo” e “Necessario”.

     Infatti, un particolare così importante “Dimostra” la veridicità delle mie dichiarazioni (già dal 29.02.00) ed allo stesso tempo è “Necessario” per la ricostruzione della dinamica del sx.

     Questo Giudice fa riferimento anche alle mie dichiarazioni e, considerato che  il contatto tra le vetture sempre asserito dallo scrivente, adesso è cosa certa il sottoscritto disse “Può darsi” che tale contatto sia stato sufficiente a far “Fulcrare” la mia vettura su se stessa facendole perdere aderenza.

     In pratica il sottoscritto si ricorda perfettamente di aver perso il controllo della vettura a seguito del contatto coll’anteriore sinistro della punto sorpassata durante il “Forzato” rientro verso destra in quanto la “Larghezza” della strada era terminata e fu sfruttata tutta dal sottoscritto per cercare di evitare proprio l’urto della punto che inspiegabilmente si allargò in modo repentino verso sx.

 Comunque sarebbe onesto tener presenti anche le condizioni sia fisiche che morali del sottoscritto nell’anno 2001  quando fu reso l’interrogatorio, fisiche in quanto persisteva ancora la paresi totale dei nervi cranio-facciali e sopratutto quelle morali che, chi è in buona fede può comprendere benissimo.

     E’ inutile ripetersi ma, quel “Può darsi” (che non era relativo all’avvenuto contatto che avevo appena dichiarato), altro non era che una velata sicurezza, solo per logica, che dei professionisti competenti ne traessero, come avvenuto, le debite conclusioni potendo spiegarle in modo tecnico-scientifico.

     La parola “Deve” passare necessariamente ai tecnici specializzati in cinematica stradale, il sottoscritto ha sempre riportato il vero e, si ricorda che, nonostante l’assenza del noto Verbale, i cinque Ing. avevano unanimemente ipotizzato una sorta di turbativa esterna non essendoci altra spiegazione al fatto che una vettura che procede in modo rettilineo si trovi “Repentinamente” posta in modo trasversale rispetto al senso di marcia.

     Avendo fornito quel verbale ciò è divenuta una certezza per l’individuazione della causa scatenante del sx.

     Altresì è bene ricordare che questo “Giudice” asserisce (metà secondo periodo pag. 2), che il Proc. Pen. A carico del LO GUASTO Giovanni iniziò a seguito di querela presentata dal sottoscritto e nemmeno questo è conforme al vero in quanto, la Querela da me presentata in data 29.02.00 fu immediatamente archiviata dal gia denunciato dr. Costantini Luciano e tale P.P. ebbe inizio, come anzidetto, a seguito di mia richiesta di riapertura Indagini Preliminari conseguente al citato Verdetto del Giurì d’onore.

     La nominata in oggetto, a pag. 4, secondo periodo, continua a fare riferimento alle mie dichiarazioni ma le stravolge palesemente perché io, in interrogatorio dissi che fu comunque “Necessario” il mio rientro verso destra in quanto la “Larghezza” della strada era finita e nel tentato rientro il posteriore della mia vettura fece fulcro sull’anteriore sx della punto che, invadendo la corsia di sorpasso costrinse il sottoscritto ad allargarsi verso sx.

     Che il viale Adua fosse ancora lungo oltre tre chilometri non occorre che mi sia detto dalla nominata in oggetto ma purtroppo la “larghezza era terminata” e le deduzioni di questo “Giudice” sono chiaramente prive di senso.

     Altro punto che la nominata in oggetto ha voluto artatamente ricostruire e stravolgere è la costante accelerazione della Fiat punto che, secondo lei non ha prova alcuna.

     Per scrivere determinate cose non so se solo la malafede sia sufficiente perché, preso atto della effettiva velocità della punto al momento del sx e considerato che erano stati percorsi poco più di duecento metri dall’inizio el citato viale, solo per logica si comprende che quella vettura, per raggiungere tale velocità (85 Km/h) in quel poco spazio si è dovuta tenere necessariamente in costante accelerazione.

     Nessun tecnico ha fatto riferimento al “punto” accelerazione in quanto cosa talmente logica (anche per profani), che non necessita di dimostrazione alcuna.

     Infatti in questo ci si impegnano tutti coloro (questo Giudice compreso), i quali hanno come obiettivo quello di cercare strenuamente di travisare i fatti.

     Questo Giudice fa continui riferimenti alle aggravanti a mio carico, il sottoscritto è a conoscenza delle proprie responsabilità ma non viene fatto il benché minimo riferimento al fatto che, a prescindere dalle rispettive velocità (entrambe ampiamente superiori al limite), la vettura sorpassata deve quantomeno, mantenere la stessa velocità per facilitare il più possibile il sorpasso medesimo ma anche questa “Sciocchezza” è “Sfuggita” alla dr.ssa Garufi.

     A fine pag. 4, la nominata in oggetto si supera in quanto, il contatto tra le vetture adesso è cosa certa anche per questo “Giudice” e quindi la medesima, dimostrando tutta la sua malafede adduce che: “Rimane non provato a chi debba addebitarsi la responsabilità del contatto, nulla prova che sia stato il Lo Guasto a stringere sulla sx il Masoni e non piuttosto il contrario”.

     In ultimo la nominata in oggetto “Decide” che, ne la velocità del Lo Guasto (85 Km/h) ne il leggero urto della fiat con la bmw abbiano avuto alcuna efficacia causale rispetto allo sbandamento della bmw.

     Per questo “Giudice” il responsabile sono io che, se ritenevo insufficiente la strada per terminare il sorpasso sarei dovuto rientrare.

     Nell’analisi di questi ultimi punti ciò che emerge è nuovamente la “Malafede” della nominata in oggetto perché:

     Questo Giudice dichiara che l’avvenuto contatto sussiste ma non vi è prova che sia stata la controparte a causarlo o viceversa; (si ricorda che se la prova è “Mancante” lo è per “Entrambe le ipotesi” e non come questo “Giudice” vuol far intendere, “Per una sola”).

     Bene, questo “Giudice” ha di fronte due persone, la prima (il sottoscritto) che da Undici anni continua a ripetere in ogni dove, di essere stato toccato nel posteriore dalla vettura antagonista;

     La seconda (il Lo Guasto), che si è sempre ben guardato dal fare il benché minimo riferimento a tale contatto (perché consapevole che è la causa scatenante del sx di cui è responsabile) ed ove il sottoscritto ha comunque esclusivamente cooperato 113 c.p.;

     Il primo c.t.u. (Massa), e la “Procura” a più riprese hanno costantemente “Occultato” il verbale dei rilievi omettendone la consegna sia al mio consulente di parte nel primo grado nonché al nuovo c.t.u. nominato.

     Considerata la totale assenza di testimoni, un “Giudice serio”, preso atto dei verbali e delle consulenze (quelle legittime ed utilizzabili), anche volendo soprassedere alla chiara malafede del Lo Guasto ( che non ha mai fatto riferimento all’avvenuto contatto in quanto da lui causato), si sarebbe pronunciato con l’addebito del 50% di responsabilità per ognuna delle parti.



     Per quanto riguarda l’incidenza dei vari fattori che hanno fatto si che l’evento si verificasse, sarebbe stato il caso comunque che questo “Giudice” avesse provveduto alla nomina di un suo c.t.u. il quale non avrebbe avuto problemi di sorta per l’individuazione delle responsabilità.

     Ma evidentemente si è dovuta assecondare la volontà di “Qualcuno” che ha sempre avuto interesse a far si che in questa vicenda la verità rimanesse costantemente nascosta.

     Infatti, di seguito a quanto sopra, si tiene a sottolineare che la nominata in oggetto non ha esitato a definire “Superflua” ogni altra c.t.u.

      Preso atto di questo comportamento “Vergognoso”, tenuto dalla nominata in oggetto, il sottoscritto rappresenta che questo “Giudice” in atti ha il già citato verdetto di un Giurì d’Onore che conferma la consulenza di parte mia, ha la consulenza di parte redatta dall’Ing. Baroncini,già c.t.u. all’epoca nominato ed al quale questa “Procura”  “Omise”  di consegnare il noto verbale.

     A seguito della nomina da parte mia, lo scrivente ha provveduto a consegnare personalmente quel verbale al citato professionista.

     Ed inoltre questo “Giudice” ha voluto acquisire la c.t.u. del noto “Massa”.

     Considerato che , come già ampiamente esposto il documento tecnico del “Massa” è, per legge da considerarsi atto ”Nullo” oltre che palesemente “Falso”, a questo “Giudice” sarebbero rimasti, quali elementi di valutazione, il citato Verdetto e la c.t.p. dell’Ing. Baroncini.

     Ma la nominata in oggetto non ha voluto tenere minimamente conto degli atti indicati e, non contenta non ha voluto nominare nessun c.t.u. –

     Dr.ssa Macciò il pregiudizio è palese e come appare evidente, la richiesta di nomina “Rigettata” per cinque volte fa pensare gioco forza, al fatto che sarebbe stato difficile per questo “Giudice”, trovare un Professionista disposto a condividere e confermare il “Falso” del noto “Massa” e quindi si è assistito all’immobilismo assoluto da parte di questo “Giudice” il quale, così facendo ha evitato di correre il rischio di “Doversi pronunciare” sulla base di una ulteriore “Conferma” della “Già emersa” verità dei fatti.

     Dr.ssa Macciò, nel chiudere, con il Massimo Rispetto per Codesta A.G. si tiene a ricordare il Sequestro a cui sottoporre i due Fascicoli Processuali già indicati in quanto, certo della condivisione da parte della S.V., il fatto che trattasi di “Corpi di Reato” non è assolutamente un’affermazione interpretativa ma basata su fatti oggettivi (assenza di atti), dei quali codesta A.G. non mancherà di farne debito conto.

     Con la dovuta correttezza si richiede nuovamente il Verbale delle S.I.T rilasciate dal sottoscritto in data 12.01.2011 presso la Sezione di P.G. della P. di S. di codesto Tribunale.

     Si ricorda infine che se il già denunciato Dr. Costantini Luciano non avesse “Omesso” di leggere il verbale dei rilievi a lui inviato ed il Massa non ne avesse “Occultato” il contenuto, il tutto sarebbe terminato nel 2001 ma evidentemente qualcuno aveva altri interessi.

     A proposito di interessi si ricorda nuovamente che, a seguito di tutti questi falsi, occultamenti ed omissioni, ad una compagnia di Ass. è stato garantito un profitto più che congruo.

     Presso questa compagnia il padre del noto “Massa” era tecnico fiduciario proprio all’epoca dell’evento ed il cognato del Lo Guasto è responsabile dell’agenzia lloyd adriatico sita in Quarrata.

     Dr.ssa Macciò, a Lei trarre le debite conclusioni relativamente a tali condotte.

     Il sottoscritto è disgustato da tali comportamenti e continuerà nella speranza di “Serbare” ancora un pò della “Pazienza” che mi ha accompagnato per questi lunghi “Undici” anni.

Tanto si riferisce per quanto in rubrica ascritto e per quant’altro codesta A.G. vorrà rilevare.





                                                                                                              ____________________




All.nr. -1-) Motivazioni sentenza emessa dalla nominata in oggetto.

All.nr. -2-) Decreto del Ministero della Giustizia relativo a tale “Massa”.

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