mercoledì 9 maggio 2012

All. nr. 102) "RENZO DELL'ANNO, SEMPRE INFORMATO E SEMPRE OMISSIVO"

Considerata la decisione del C.S.M. relativa alla "Non" riconferma del sopracitato Dell'Anno come Proc. Capo di Pistoia, nonchè le relative motivazioni: "Gravi carenze ed inadeguatezze del suo profilo professionale" (v. All. nr.101), appare opportuno pubblicare nuovamente "Una parte" di quanto contestato dal sottoscritto (oramai da anni).

Ma considerato il silenzio assoluto della Procura di Genova (sede competente a procedere nei confronti di "Magistrati" di Pistoia), chi provvederà a sanare tutti i danni "Volutamente" provocati dal citato "Dell'Anno" ?

martedì 24 agosto 2010 All.nr.-7-) RICHIESTA SEQUESTRO DI NR. DUE FASCICOLI PROCESSUALI COSTITUENTI "CORPO DEL REATO" OGGETTO: Il sottoscritto Masoni Mauro, nato a Pistoia in data 05.10.56 ed ivi residenteIn via -----, espone alle SS.LL., quanto segue: Fascicoli Processuali nr. 2231/00 ; nr. 4962/04 e 1763/05 G.I.P. nonché 1114/06 reg. Sent.--------Richiesta di Sequestro- AL SIGNOR PROCURATORE CAPODELLA REPUBBLICA DI P I S T O I Ae per Dovuta Conoscenza AL SIGNOR PRESIDENTEDEL TRIBUNALE DI P I S T O I APreso atto che dai fascicoli in oggetto, come risulta dalle denunce presentate alla s.v. nelle date 28.07.06 e 29.06.09, (all. nr. uno e due ), nonché degli attestati della locale Cancelleria Penale del 06.07.09 e 07.09.09 (all. nr. Tre e quattro ), risultano mancare atti “ DETERMINANTI “Per il “Giudizio” e che è “Incontrovertibile” che tali atti sono basilari per una “Seria” pronuncia del Giudicante, tenuto conto che, come risulta dalle dichiarazioni dei due Professionisti (All.nr. cinque e sei ) , il noto verbale non fu consegnato né al Consulente di parte e nemmeno all’ultimo “c.t.u. Nominato da Codesta Procura”-------------Ritenuto che la “Carenza “ di cui sopra fa apparire “Palesemente Viziate” le pronunce dei vari Giudicanti e che per uno dei casi si procederà a parte poiché quel Giudicante “stranamente” si è voluto pronunciare non solo volendo ignorare tale assenza ma, addirittura riportando il contrario di quanto contenuto in tali atti che, si ricorda sono, “Atti Veri” secondo il C.P. (art.490) ed “Atti Pubblici” nonché “Prove “Piene” secondo il C.C. (artt.2699 / 2700 ) e ciò, nonostante la presenza al fascicolo di:-----1) Rinvio a Giudizio del P.M. che prese contezza del Verbale e riportò parole testuali; 2) Tre documenti tecnici nonché univoci nella “CERTA” individuazione delle responsabilità nonostante l’assenza del verbale in quanto a loro “Non Consegnato”; 3) Documento del c.t. del P.M., quindi Pubblico Ufficiale, atto altrettanto univoco; 4) Documento “Giudiziale” quale è il verdetto di un “Giurì d’Onore”, richiesto per “L’accertamento della verità su un fatto determinato” e che conferma totalmente la Prima consulenza di parte del MASONI Mauro e che (art. 596 c-p-), è “Sempre ammesso in Sede Penale” e che anche tale Precetto “Non fu Rispettato”;In ultimo ma non ultimo si deve procedere anzi, l’A.G. “Inquirente” deve procedere in quanto ne sussistono presupposti incontrovertibili, anche per il delitto di calunnia in quanto quel giudice, sempre in motivazione di sentenza, ha attribuito al sottoscritto cose mai dette anzi, riguardo alle quali, lo scrivente ha dichiarato l’esatto contrario e quindi il giudice ha volutamente simulato tracce di reato a mio carico. Tali dichiarazioni sono ricomprese nel verbale di interrogatorio e relative al procedimento a mio carico e quindi appartenenti ad altro procedimento rispetto a quello presieduto dal giudicante in parola e nei confronti di tale LO GUASTO Giovanni cioè, il “Responsabile” del sinistro come risulta sia dal verbale dei rilievi “occultato” nonché da tutti i documenti tecnici redatti da vari dottori in Ingegneria anche senza l’apporto “Determinante” del citato Verbale.-----In considerazione di quanto esposto nonché di tutto quanto si andrà ad esporre con la presente, in maniera oltremodo diretta si “Puntualizza” il fatto che ci troviamo di fronte a svariati delitti, commessi da più persone e per i quali non manca “Nessun Elemento”, sia tra quelli oggettivi in quanto sono giacenti in atti e nemmeno tra quelli soggettivi poiché, per la compilazione di svariati documenti è necessaria obbligatoriamente la “Coscienza e la Volontà” di comporli in tal maniera essendo consapevoli di riportare il “Falso” e l’inezia da parte dell’ A.G. inquirente farebbe configurare in modo consequenziale, una “ Assolutamente Ingiustificata” volontà di “Omettere” il compimento di atti del proprio Ufficio a meno che la S.V. non ritenga “Lecito”:1) Occultare il verbale dei rilievi e riportare il contrario in consulenza (490 e 479 c.p.); 2) Eludere l’attività investigativa circa le responsabilità di chi ha, di fatto, causato l’evento. (Favoreggiamento personale);3) Indurre in errore un Giudicante tacendogli dei fatti sia oggettivi nonché determinanti. (Frode Processuale);4) Garantire, anche se il nesso non è provato ma, puramente in modo consequenziale, un congruo profitto al responsabile civile;5)Non fornire lo stesso verbale al consulente di parte;6)Non fornire lo stesso verbale al nuovo c.t.u. nominato da codesta Procura;7)Andare a giudizio senza atti “Assolutamente necessari” poiché determinanti;8) Dichiarare che, a fronte di altri cinque documenti tecnici i cui professionisti nonché relatori sono giunti a conclusioni opposte al “Falso” di cui al punto uno pur senza l’apporto “Determinante”del noto verbale, l’unico documento tecnico “Corretto” è quello di cui al punto uno (Quello Vergognosamente FALSO);9) Dichiarare che tale “Massa” non ha mai dichiarato di essere Ing.;10) Nominare lo stesso “Massa” per assolvere ad incarichi per i quali è privo di titoli;11) Dichiarare che il verbale di cui sopra nonché il rigetto del Tribunale di Firenze nonché il Verdetto di un Giurì d’Onore nominato per l’accertamento della verità su un fatto determinato e quindi sempre ammesso in sede penale nonché i due attestati della Cancelleria Penale dai quali risulta la totale assenza dei già citati atti da fascicoli Processuali sono tutte “Mie Deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito” ed a proposito di questo punto che è inqualificabile, sarà ripreso in modo più diretto in narrativa della presente;12) Dichiarare da parte di un G.I.P., di “NON ESSERE INTERESSATO ALL’ACCERTAMENTO DELLA VERITA’ ”, confermato del resto dal suo “Modus Operandi” in ordine all’elemento suppletivo alle indagini, puntualmente e legalmente richiesto ma altrettanto puntualmente negato da quel G.I.P. (La verità non interessa in quanto scomoda”). A tal proposito si tiene a sottolineare che il G.I.P. in parola è stato compiutamente informato di tutto quanto sopra ma, “La Verità” non interessa quel Giudice.Ebbene, se tutto quanto sopra Lei lo ritiene “Lecito” non avrà il minimo problema, dopo aver letto quanto segue, a farmi pervenire risposta scritta che, “Formalmente Le stò richiedendo ma, una cosa resta comunque certa e cioè che il Codice Penale nonché la Procedura Penale si esprimono in altro modo.Nel caso la risposta scritta non pervenga o comunque non sia recapitata a breve, allo scrivente, ciò equivarrà a dare “Totale Assenso” a quanto riportato nella presente poiché, si tiene a precisare ancora una volta che in tutto quanto asserito dal sottoscritto “Non” vi è la minima traccia di un qualcosa che sia “Dedotto” ne insinuato e nemmeno presupposto in quanto ogni dato è ricompreso negli atti contenuti nei vari fascicoli tranne il verbale dei rilievi già “Occultato” dal “Massa” ed un Giudicante si è voluto comunque pronunciare nonostante tale assenza, “Indispensabile” nonché l’assenza anche del prestampato della stazione CC. intervenuta.Atteso che anche l’Uff. di P.G. dell’Arma dei Carabinieri, delegato alle indagini su tale “MASSA” , “Non volle considerare” “Assolutamente” il verbale dei rilievi effettuati dal “Suo Collega”, M.llo NOCERA Pasquale cioè si badi bene, lo stesso verbale già totalmente “occultato” dal “MASSA” medesimo e cioè uno dei motivi per i quali si doveva procedere;Considerato che quanto sopra esposto fa apparire i fascicoli di cui all’oggetto come “Costituenti corpo del reato” e che, i documenti mancanti “N0N” sono stati consegnati (All.nr. cinque e sei ), ne al primo consulente di parte e nemmeno al secondo C.T.U. o c.t. del P.M., nominato da codesta Procura, si chiede espressamente di porre sotto “Sequestro” i due Fascicoli indicati in quanto si ravvisa tutto quanto indicato dall’Art.253 comma II° del c.p.p. e, come risulta dalle denunce in allegato, la Polizia Giudiziaria, ex Art.354 comma II° ha già preso atto delle cose costituenti corpo del reato ed avrebbe potuto, anche d’iniziativa, procedere a Sequestro.Ritenuto che la richiesta è lecita per una corretta applicazione della Legge Penale, pregasi procedere al Sequestro in parola in quanto codesto P.M., all’epoca informato vista la trasmissione alla S.V., delle indicate denunce, non pose attenzione alla “GRAVITA’ “ di quanto in narrativa esposto così come l’ultimo G.I.P. che ha proceduto all’archiviazione della denuncia nei confronti del “MASSA” Il quale G.I.P., “Rifiutandosi di aderire alla richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini ex art. 410 c.p.p. ossia null’altro che la “Nomina di un suo Perito” ha ulteriormente dichiarato di non essere interessato all’accertamento della verità dei fatti e quindi poco importa se tale “MASSA” ha 1) Palesemente occultato il verbale dei rilievi riportando il contrario; 2)Poco importa se il medesimo “MASSA” Non ha titolo alcuno per assolvere ad incarichi Peritali di sorta e 3) Poco importa se Tali atti risultano mancanti dai fascicoli Processuali e se, 4) “Codesta Procura” “NON” li abbia consegnati né al consulente di parte nel primo gado a mio carico e nemmeno al c.t. del P.M. nuovamente nominato ma è inutile fare simili precisazioni considerato che il citato G.I.P., il quale ha dimostrato con i fatti di non essere interessato all’accertamento della verità ha voluto sprecare il suo tempo per cavillare sul fatto che il “MASSA” (che per Legge non poteva essere nominato come codesta A.G. sà) , erroneamente è stato definito dal sottoscritto “c.t.u.” e non c.t. del P.M. E’ stato quindi ricordato a quel “Giudice” che il c.t. del P.M., a seguito di tale nomina, assume la qualifica di Pubblico Ufficiale e, di conseguenza è consuetudine (anche degli Atenei), definire il c.t. nominato dal P.M. come “Consulente Tecnico Ufficiale” in quanto lo stesso è Pubblico Ufficiale.-Inoltre, durante la conversazione con il G.I.P., lo stesso asseriva di non condividere quanto asserito dalla S.V. riguardo a ciò che sono state definite mie “Deduzioni” e di conseguenza il sottoscritto faceva notare che è palese che non sono mie “Deduzioni” ma fatti oggettivi ricompresi in atti sinora “Volutamente” non considerati ma, lo stesso G.I.P. continuava chiedendo al sottoscritto: “Ma che cosa vuole dal MASSA, non viene più nemmeno nominato”.-Venne quindi chiesto se vi era l’intenzione di muovermi a commozione per un “Delinquente” che ha scritto il falso occultando un “atto vero”.-La risposta del G.I.P. fu: “adesso sono impegnato”.-Quindi veniva ricordato a quel “Giudice” che era stato messo al corrente del fatto che il noto Verbale non è in nessun fascicolo Processuale e che non è stato consegnato né al c.t.p. e nemmeno al nuovo c.t.u. e, a tal proposito lo pregai di leggere la dichiarazione dell’Ing. BARONCINI Claudio in quanto indirizzata direttamente al G.I.P. medesimo.-Una volta letto quanto riportato, ovviamente con “Irrisoria sufficienza” aggiunse: “e allora ?, il c.t.u. non ha avuto un verbale determinante ?, “Non mi interessa” !-Seguì diffida formale a far giungere per posta tali documenti.-Visto quanto sopra (già di per se “Inqualificabile), si rappresenta che la Suprema corte si è espressa numerose volte riguardo ai diritti della Parte che Propone Opposizione, naturalmente sempre in modo univoco, (all. nr sette) e di seguito si riporta una sentenza affinchè la S.V. nonché quel G.I.P. ne siate resi edotti: “E’ ILLEGITTIMO il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari, investito dell’opposizione della persona offesa, ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o comunque inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori acquisiti in quanto tale declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla fondatezza della notizia di reato, inibitogli de plano in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della deliberazione di ammissibilità, il Giudice può valutare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità dell’opposizione, solamente la “Specificità e Pertinenza” della richiesta investigativa (nel caso specifico “La Banale Nomina di un Perito”), con riferimento sia al tema che alla fonte di prova , nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma “non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va afffrontata in sede di udienza camerale. Cassazione Penale, sezione V°, 12 ottobre 2006, nr. 34152.”Nella fattispecie si ricorda per l’ennesima volta che la S.V. non ha assolutamente considerato; 1) la presenza in atti di nr. Sei documenti tecnici, ovviamente contrari al “Falso” redatto dal MASSA, tra i quali due “Atti pubblici nonché prove piene”; 2) il Verbale dei rilievi “Occultato” dal MASSA ; 3) il fatto che tale verbale “determinante”, non è stato consegnato, da codesta procura, ne al c.t.p. nel primo grado a mio carico e nemmeno al nuovo c.t.u. nuovamente nominato; 4) che tale verbale determinante per il giudizio, non risulta a corredo atti dei fascicoli processuali in oggetto indicati.Come, in modo consequenziale, quanto sopra non è stato assolutamente considerato nemmeno dal citato G.I.P. dichiaratosi, anche con i fatti, “Disinteressato all’accertamento della verità”.E volendo scendere ancora più in dettaglio, riguardo al fatto che quel giudice ha ritenuto “inammissibile” la mia opposizione, è palese che i delitti di falso sono lesivi in primis della pubblica fede ma, quel giudice va reso edotto di ulteriore e “Specifica” pronuncia della Corte Suprema la quale, dovendo analizzare questo principio generale, è dovuta scendere nel “Particolare” stabilendo che: “ Nei delitti di falso documentale, il pregiudizio “NON” si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all’attestazione della verità e, quindi nella stessa condotta di falso ma, “RICOMPRENDE L’OFFESA DI UNA SPECIFICA SITUAZIONE PROBATORIA DI UN SOGGETTO DETERMINATO”. ( nella fattispecie il sottoscritto) Cass. Pen. Sez. V° del 10.07.84 nr. 1797 Pres. Morellato.-Se quel giudice fosse stato a conoscenza della sentenza di cui sopra avrebbe dovuto “Attenersi” a quanto la “Legge Penale nonché la Giurisprudenza” prevedono nel dettaglio e cioè, la sua pronuncia avrebbe potuto variare nella forma ma assolutamente non nel “Merito quindi la conclusione (ciò che conta), avrebbe dovuto recare il seguente contenuto: “ Il MASONI ha pieno titolo ad opporsi a tale richiesta di archiviazione anzi è l’unico ad averne titolo poiché, come già da quanto si evince dalla sentenza di rinvio a giudizio a carico del Massa, il Masoni risulta danneggiato in quanto inficiata una “Specifica Situazione Probatoria”; il diritto alla “verità” (oltremodo dimostrata) è e rimane inalienabile e qualsiasi pronuncia, la quale non si basi sulla verità dei fatti “Sinora sicuramente sconosciuti”, non avrebbe senso quindi è il caso di valutare “Tutti” gli elementi nella sede opportuna.-Così avrebbe dovuto pronunciarsi quel giudice, addirittura Giudice per le Indagini Preliminari e cioè la figura giuridica preposta proprio all’accertamento della verità.-Ma, si ribadisce, da un giudice che dichiara, sia verbalmente nonché con i fatti, di “Non essere interessato all’accertamento della verità” ci si deve aspettare ben poco.Ribadisco che, proprio ricordando quanto mi fù raccomandato all’epoca nella quale emersero taluni elementi “Stai lontano dalla stampa”, il mio maggiore impegno, adesso, sarà quello di divulgare quanto più possibile tutti i “COMPORTAMENTI INQUALIFICABILI”tenuti da chi percepisce uno stipendio proprio per, “Rispettare e far Rispettare” la Legge penale.-INOLTRE, nel ribadire quanto disposto dall’art.2699 c.c., la Suprema Corte recita: Sono atti pubblici le attestazioni e i fatti compiuti dal P.U. o caduti sotto la sua immediata percezione. Sent. Nr. 428 del 21.01.82 cass.pen. sez. V° Pres. Cangiano.-Inoltre è “Atto Pubblico”, agli effetti dell’art. 479 c.p., qualsiasi documento formato dal P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, contenente l’attestazione di fatti giuridici dei quali è destinato a “Fornire la prova” . Cass. Pen. Sez. V° del 25.06.88 nr. 7319- Pres. Maligno.-In tema di falsità ideologica in atto pubblico (cioè quanto Commesso da tale “MASSA”), l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione non essendo richiesto ne l’animus nocendi ne l’animus decipiendi in quanto il delitto è “PERFETTO” non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma, addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.- Cass. Pen. sezV° nr.4385 del 08.04.99, Pres. Bellecca.- In questo caso specifico, si disconoscono altre convinzioni del responsabile dei noti Delitti ma, per certo si può asserire che il “MASSA”, con coscienza e volontà, ha “Occultato un Atto Vero” (Verbale dei rilievi) e nel suo documento ha riportato il “Falso”, “Frodando un Giudicante”, eludendo l’attività investigativa” e, garantendo, in modo consequenziale, un “Congruo” profitto al responsabile civile, compagnia presso la quale, il padre del Massa è stato tecnico fiduciario ma, evidentemente per codesto palazzo, (Al corrente di tutto), tale condotta è “Lecita”.-L’altro “Giudicante”, contattato dal sottoscritto nella stessa mattinata in quanto, come ormai noto, si volle pronunciare nonostante l’assenza di atti determinanti ( Verbale N.O.R.M. nonchè Prestampato Stazione CC. di Capostrada), la stessa ebbe a rispondere: “Non avevo gli atti ?, Quelli che avevo erano sufficienti ! .Io) Dottoressa lei si è basata sulla consulenza del “MASSA” il quale ha occultato il Verbale dei rilievi ed ha riportato il falso e poi, quel documento appartiene ad altro Procedimento penale (238 c.p.p.) e lei non poteva averlo.---Giudice) io ce l’ho trovato ed a me “piace” quello! e poi per quanto riguarda il fatto che non ha titoli “Il “MASSA” non viene più nominato !”- Io) Lei aveva altre cinque consulenze tra cui il Verdetto di un Giurì d’Onore !Giudice) “Si ma lasciavano tutte a desiderare !”Io) Signora, lei davvero non sa quello che dice in quanto agli atti aveva anche la richiesta di Rinvio a Giudizio del P.M. che prese contezza dell’’ormai noto Verbale e riportò parole testuali.-Giudice) il P.M. a volte riporta opinioni sue !Io) Asserire ciò è “vergognoso” come è vergognoso asserire che , quelle da lei definite “opinioni del P.M.”, altro non sono che le “risultanze dei Verbali” che lei, cara dottoressa ,non aveva, per la logica comparazione e la conseguente confutazione del falso scritto dal “MASSA”.---Giudice) a me è piaciuta la consulenza del “MASSA”, mi vuole denunciare ? lo faccia ma perderà solo tempo e soldi tanto, a Genova archiviano tutto” ed adesso ho da fare. Naturalmente si deve ricordare che il Giudice che condannò il sottoscritto in data 20.04.01, il seguente 16.05.06, preso atto di tutta la documentazione presentata, “Accolse” la mia “Spontanea” costituzione di parte civile nell’udienza preliminare a carico del noto ”MASSA” riportando in sentenza che il sottoscritto risultava “danneggiato” e dispose che fosse concesso al sottoscritto, “In Udienza”, di poter analizzare la “consulenza” del “MASSA”, al fine di poter dimostrare che quanto riportato in denuncia rispondeva a verità e cioè che il “MASSA” ha scritto il “FALSO” e che solo chi è in palese “MALAFEDE” può crederci e, ”Si Badi Bene”, dagli atti di quel Procedimento, come risulta dalla mia denuncia nonché dall’attestato della cancelleria penale “mancava il noto Verbale” dei rilievi la cui presenza in atti avrebbe “Sicuramente” dato luogo a ben altra Pronuncia del Giudicante, a seguito di ben altra requisitoria del P.M. senza considerare che, in sede di contraddittorio tra i tecnici, l’Ing. Di parte sarebbe stato messo al corrente di dell’esistenza di tale Atto, (Il Verbale dei Rilievi), del suo contenuto e, già in udienza, controllando la consulenza del Massa, quel Giudice avrebbe preso atto dell’ ”occultamento di atto vero” da parte del MASSA, ed avrebbe proceduto sicuramente nei suoi confronti.-Comunque si ricorda anche che durante il processo a carico del “MASSA” non furono accolte (da altro giudice), prove obbligatorie per legge (art. 596 terzo comma c.p.), Quel giudice non ammise domande mirate a fornire alla corte una verità già oltremodo accertata (occultamento di atto vero da parte del “MASSA”) e quel giudice, non permise di parlare nemmeno al Dott. Ing. BARONCINI Claudio, ultimo c.t.u. nominato da codesta procura il quale Ing. Avrebbe voluto informare la corte del fatto che, a seguito della di Lui nomina, “non gli fu consegnato” il verbale dei rilievi del sinistro, esperiti dal M.llo NOCERA Pasquale, intervenuto subito dopo la Stazione cc. Di Capostrada ma comunque sempre nell’immediatezza del fatto. Il citato Ingegnere avrebbe voluto inoltre informare tutti gli astanti e, con la dovuta ed indiscutibile competenza, (conosciuta soprattutto nei “Palazzi di Giustizia”), quale e quanta sarebbe stata (e tuttora è), l’incidenza dei dati contenuti in quel verbale per l’attribuzione delle responsabilità del sinistro.Ma anche quel giudice non era minimamente interessato alla verità dei fatti ed alle “Palesi” responsabilità dell’imputato “MASSA” e Ciò lo si evince chiaramente dal fatto che, quel giudice di seguito ignorò “totalmente” quanto disposto dal suo collega nella sentenza di rinvio a giudizio del “MASSA” anzi (e qui mi riservo), sempre quel giudice ebbe a riportare in motivazioni di sentenza che il “MASSA non ha mai dichiarato di essere Ingegnere”.Non appena il tutto sarà reso noto provvederò a proporre denuncia nei confronti di chi ha asserito il falso in primis tutti i soggetti che, “Vergognosamente” hanno asserito che l’unico documento tecnico corretto è quello del “MASSA” poiché trattasi di un”Palese ed Infame Falso” , redatto da chi non ha titolo alcuno e, nella fattispecie ha occultato il verbale dei rilievi. -----Naturalmente, allo stato è escluso il Giudice del primo grado a mio carico il quale prese per buono il documento del c.t.u. MASSA, costituente Prova Piena poiché in quella sede i documenti tecnici erano solo due, quello sopracitato e quello di parte anche se, in sede di “Contraddittorio” tra i due tecnici, risultò già molto fallace lo scritto del MASSA e ciò fu fatto notare, in requisitoria, dal P.M. e, come sopra riportato, il “Verbale dei Rilievi “NON” era a corredo atti.-Comunque lo stesso Giudice, due anni dopo ha dimostrato con i fatti di porre attenzione agli sviluppi della vicenda, volendo prendere atto della svariata documentazione e, come anzidetto, accogliendo la mia Spontanea Costituzione di Parte Civile.-Altra valutazione invece, va fatta in riferimento all’altro giudice penale, quello dell’U.P. nei confronti di LO GUASTO Giovanni il quale, nonostante la presenza di altri cinque documenti tecnici che recitano l’esatto contrario, tra cui due atti pubblici e quindi prove piene, uno dei quali emesso da organo giudiziale ha “Voluto scegliere” il documento “Falso”, redatto dal MASSA ed appartenente ad altro procedimento” e quindi, già per questo, tale consulenza non poteva essere a corredo atti di quel fascicolo poiché non ricorrono “Assolutamente”, i presupposti indicati dalla Procedura, ex art. 238 c.p.p. e quanto asserito da quel giudice: “Io ce l’ho trovato e a me “Piace quello”, altro non è che una implicita conferma al fatto che sussisteva un totale pregiudizio da parte di chi, in modo assolutamente aprioristico aveva già deciso cosa fare, (in virtù di che cosa si disconosce) e non solo, quel giudice è stato anche gravemente offensivo nei confronti del nuovo c.t.u., asserendo che lo stesso, sempre e solo secondo quel giudice, avrebbe indicato condizioni del terreno non conformi al vero.Asserire ciò, oltre che falso è anche ridicolo in quanto, l’Ing. Baroncini, per il dato di cui sopra si è attenuto a quanto risultante nel prestampato della Stazione cc. ove, accanto ad una delle risposte prestampate è riportato in stampatello il termine “Asciutto” ma questo, per chi è in buona fede, non è nemmeno da porre in discussione in quanto, oltre a quanto verbalizzato dai cc. vi è un dato oggettivo che, per chi ha esperienza ed agisce in buona fede ossia, solo per mera logica è già di per se la prima risposta nonché quella che esclude qualsiasi altra eventuale definizione e cioè i 12.57 metri di frenata “Radente” lasciati dalla vettura condotta dalla controparte e che rimasero in loco per circa un anno e ciò può accadere solo ed esclusivamente in condizioni di terreno “Asciutto”, come verbalizzato da Due Uffici CC.- L’unica persona che avrebbe dovuto “Astenersi” dal voler fare simili precisazioni è proprio quel giudice il quale, come anzidetto e come ulteriormente specificato, si è voluto pronunciare disinteressandosi totalmente della“Mancanza” sia del citato prestampato nonché del noto Verbale dei rilievi del N.O.R.M. ove, per correttezza, il M.llo NOCERA Pasquale riportò le condizioni, in generale, di tutto il viale ove, considerato il periodo e vista l’ora, furono individuate chiazze di brina le quali rendevano viscido “a tratti” il manto stradale ma, scendendo nel particolare, sia nello stesso Verbale nonché dal prestampato della citata Stazione cc. è riportato quanto “assolutamente conforme al vero” e cioè che il tratto di strada teatro del sinistro era totalmente “Asciutto”. Se quel giudice avesse avuto tali atti, come la norma nonché la logica nonché l’onestà e la deontologia professionale prevedono si sarebbe risparmiate tali asserzioni che sono e rimangono inqualificabili e, per puntualizzare ulteriormente, si ricorda che all’Ing. Baroncini Claudio, nominato c.t.u. a seguito riapertura indagini preliminari nei confronti del Lo Guasto Giovanni, “NON FU CONSEGNATO” il Verbale dei rilievi, (quello occultato dal Massa) e, nonostante tutto, considerata l’esperienza, tale Ing. Fu chiarissimo, in consulenza, nell’’esporre e descrivere le rispettive responsabilità così come è stato oltremodo chiaro quando il sottoscritto, resosi conto che non si faceva riferimento alcuno a dati oggettivi “Determinanti”, contenuti nel noto verbale, contattò quel professionista chiedendogli quali erano gli atti a Lui forniti a seguito della di Lui nomina.Ebbene, una volta verificato, prendemmo atto entrambi, nella ovvia sorpresa dell’Ing., che il verbale dei rilievi non era stato a Lui consegnato. Il sottoscritto, fornì il verbale mancante e nominò lo stesso Ing., quale consulente di parte per il procedimento civile.Dal documento tecnico di quell’Ing., con l’apporto “Determinante” dei dati contenuti in quel verbale, tra cui la causa scatenante del sx, emergono palesemente ed in modo incontrovertibile, le responsabilità di chi fu causa del sinistro medesimo e, vi è certezza, ciò accadrebbe, all’identico modo, se anche gli altri quattro dottori in Ing., fossero chiamati a redarre lo stesso documento tecnico con l’apporto del citato verbale.Di quanto sopra, allo stato, ne siete a conoscenza sia Lei Sig. Procuratore, nonché il G.I.P. di cui sopra in quanto vi ho fornito anche tale documento ma, niente è tenuto nella minima considerazione poiché è evidente che nei confronti del Massa, responsabile di svariati e gravi delitti, “Non”si può procedere.In ultimo sì ricorda che sarà perseguito anche l’altro giudice che ha riportato per iscritto che il “MASSA” non ha mai dichiarato di essere Ingegnere, che non ha voluto acquisire prove legali quali quella indicata dall’art.596 c.p. e non intese ammettere domande finalizzate ad evidenziare fatti oggettivi già presenti in atti come il verbale “Occultato” dal Massa nonché l’incidenza di tale atto per ala ricostruzione del sx e la conseguente attribuzione delle responsabilità, infatti l’Ing. Baroncini non fu fatto parlare.-----Riguardo a questo punto tengo a precisare che sono certo che il Giudice Titolare del fascicolo in sede civile ha preso atto di tutto quanto già era ai fascicoli e di ciò che è stato fornito ( Verbale Rilievi N.O.R.M. ), quindi quel Giudicante ha contezza del fatto che il “MASSA” è privo di titolo alcuno, che il medesimo ha occultato il verbale dei rilievi riportando “Vergognosamente” il “Falso” ed infine ha preso atto che quel Verbale non è stato fornito né al c.t.p. del primo grado a mio carico e nemmeno al c.t.u. nuovamente nominato dalla Procura.Ne consegue che quel giudice è a conoscenza del fatto che, a prescindere dal contenuto, il documento del “MASSA”, oltre che vergognosamente falso è da considerarsi atto “nullo” quindi “Inutilizzabile” (vedasi rigetto Trib. FI, unica sede competente per territorio relativamente al MASSA).-----A tal proposito sarà nuovamente richiesta, dal mio Legale, la nomina di un perito da parte di quel Giudice e ciò non tanto per l’accertamento della verità che appare già “Cristallina” ed incontrovertibile ma, per una ulteriore conferma da parte di un Perito nominato da un Giudice il quale perito, con l’apporto di tutti gli atti, non avrà problemi di sorta a ricostruire la dinamica del sinistro dalla quale emergeranno in modo conseguente, le rispettive responsabilità in quanto è ovvio chi ha causato l’evento come è ovvio chi ha cooperato alle conseguenze ma, di un evento già posto in essere.-----Per quanto riguarda la citata nomina, si ricorderà che già in sede penale un G.I.P., ha dimostrato con i fatti nonché dichiarato di non essere interessato all’accertamento della verità e, considerando inqualificabile un comportamento del genere, si presume sia più che lecito rappresentare che “Di comportamenti del genere, uno sia più che sufficiente”.----Comunque vi è certezza che ciò non accadrà nuovamente in sede civile anche di seguito al fatto che è stato reso noto che in sede penale si è andati a giudizio in assenza di atti “Determinanti” che sarebbero stati logicamente necessari per la comparazione e la conseguente confutazione del “Falso” redatto dal MASSA.-----In ultimo, si ribadisce la necessità nonché l’obbligatorietà di procedere al sequestro di quanto in oggetto indicato al fine di tenere quel materiale, a disposizione per una “Eventuale Ispezione Ministeriale” nel corso della quale saranno poste alla S.V. numerose domande relativamente al modo in cui viene amministrata la “Giustizia” in codesta sede preso atto che:1) “Atti Determinanti” per il “Giudizio” risultano “Occultati”;2) Nonostante si sia a conoscenza di colui che è il primo ad aver occultato il Verbale dei rilievi relativi ad un sinistro dove una persona ha perso la vita, non si ravvisa la minima volontà, da parte di codesta A.G.”Inquirente”, di procedere nei suoi confronti;3) Lo stesso soggetto non ha titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta come ha stabilito la Commissione presso “L’unica sede competente per territorio”, riguardo al Massa e cioè il trib. Di FI.-;4) Dai fascicoli Processuali risultano, “per certo”, mancare proprio gli Atti che devono essere qualificati come “Determinanti” per il Giudizio e quindi le varie pronunce sono da considerarsi “Nulle”. ;5) L’ormai “Famoso” verbale dei rilievi non fu consegnato al consulente di parte, nel primo grado a mio carico così come, “Codesta Procura”, non lo consegnò nemmeno al C.T.U., nuovamente nominato a seguito di riapertura indagini preliminari nei confronti del “Responsabile” del sinistro, riapertura richiesta dal P.M. Dr.ssa CORSINI e concessa dall’allora G.I.P. Dott. GHELARDINI il quale prese atto del Verdetto di un Giurì d’Onore richiesto per l’accertamento della verità su un “fatto determinato” etc. etc.-;In pratica tutte le domande che il sottoscritto porrà alla S.V. sia a mezzo stampa nonchè col mezzo televisivo e ciò, anche in considerazione del fatto che codesta A.G. non si è mai degnata di ricevere il sottoscritto nonostante le varie richieste sia a voce che per iscritto e, oltre a quanto già esposto, per cui non vi è la minima esitazione nel definirlo conseguente ad una condotta “Aberrante” sarà ricordato quanto esposto nel finale della presente e cioè che, l’unica “Persona Giuridica” che trae un vantaggio non indifferente da questa “Vergogna” è il “Responsabile Civile” considerato che il “Profitto garantito” non è assolutamente “Indifferente” e, ovviamente, a nulla varrà il fatto che la “Richiesta” della S.V. sia stata accettata dal già citato G.I.P. il quale, anch’esso dovrà spiegare per quale recondito motivo 1) non ha voluto accertare la verità dei fatti; 2) Disinteressandosi totalmente dell’obbligatorietà dell’azione penale, non ha “Voluto” procedere nei confronti del soggetto che è, palesemente responsabile di tutti i gravi Delitti a lui contestati.Quindi, a proposito di obbligatorietà della legge penale che, si ricorda, deve essere applicata e non interpretata già nei suoi Precetti, ogni qualvolta è accaduto il verificarsi di una mala interpretazione da parte delle varie A.G., la Corte di cassazione è immediatamente intervenuta per chiarire “L’applicazione obbligatoria di alcuni Precetti” e, una volta che, relativamente ad un fatto, “La Giurisprudenza” si è pronunciata, a quei dettami ci si deve “Attenere Obbligatoriamente”.La premessa di cui sopra appare necessaria in quanto, diverse Pronunce della Corte Suprema, (che sono riportate nel contenuto della presente) “Attengono Strettamente” alla vicenda che vede coinvolto il sottoscritto, non ultimo come si vedrà, il “comportamento” dell’ultimo G.I.P., comportamento che, visto un precedente specifico, la Suprema Corte ha già provveduto a “Qualificare”.-Si presume che l’Obbligatorietà” della Legge Penale sia un principio valido anche per codesta sede e quindi appare altrettanto obbligatorio procedere penalmente nei confronti di tutti coloro che:1) hanno occultato atti; 2) hanno scritto il falso etc. e procedere comunque nei confronti di qualsiasi attore della vicenda a prescindere dalla carica rivestita.-----Nel caso si volesse continuare a fare riferimento alle varie pronunce relative a questa vicenda, anche della “Corte Suprema”, si puntualizza immediatamente che, la cassazione che riporta in motivazioni di sentenza, di essere stata messa debitamente al corrente del fatto che il giudice non aveva atti determinanti ma che i dati li ha estrapolati dalla consulenza di tale “MASSA” (e qui i supremi rasentano lo sfottò puntualizzando “Falso Ingegnere”) ebbene, asserendo ciò, quei supremi, altro non hanno fatto che “Ratificare” che il Giudicante in questione ha scritto il falso in quanto il “MASSA”, nei cui confronti “Lei”, ancora “Deve” procedere, altro non ha fatto se non scrivere il “FALSO” occultando un atto vero e frodando un Giudicante, ciò è incontrovertibile e chiunque asserisse qualcosa di diverso “Dichiarerebbe il falso” (a questo punto non so più se per ordine o per abitudine).-----E nemmeno si può fare riferimento, per evitare una figura ancor più grama, alla pronuncia del G.I.P. che ha archiviato in quanto, a dispetto della miriade di elementi che dimostrano che l’opposizione alla richiesta di archiviazione non solo non è inammissibile anzi, nella sua richiesta di archiviazione, il P.M., è stato gravemente lesivo ed offensivo della mia persona e, preso atto di quanto esposto, il rinvio a giudizio del MASSA appare logico ed altrettanto obbligatorio, a tal proposito tengo in modo particolare, a precisare alla S.V. che “lei” si è “Permesso” di definire mie deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito i seguenti “Atti”, tutti giacenti nei vari fascicoli:1) Verbale dei rilievi del sinistro a firma M.llo NOCERA Pasquale;2) Rigetto del Tribunale di Firenze, alla richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dal Massa;3)Verdetto di un Giurì d’Onore richiesto per l’accertamento della verità su un fatto determinato e quindi sempre ammesso in sede Penale, (art.596 c.p.).4)Un Ufficiale di P.G. ha ignorato l’esistenza del verbale dei rilievi espletati da un suo collega;5)Dichiarazione scritta da un giudicante il quale asserisce che il MASSA non ha mai dichiarato di essere Ing.;6)Pronunce di giudizi nonostante l’assenza di atti “Indispensabili”;7) Atti di denuncia da me proposti, per informare la S.V. della gravissima assenza di determinati atti, da fascicoli Processuali, il tutto confermato da conseguenti “Attestati di Cancelleria;8) In atti è presente anche l’affermazione secondo la quale l’unica “consulenza tecnicamente corretta” è quella del MASSA (Ossia l’unico e palese “Falso”).-Adesso, nel ribadire che in quanto sopra non esiste una “virgola” che sia o si possa definire una “Mia Deduzione”, il sottoscritto, riferendosi a “Lei medesimo” tiene a precisare che, il trauma da me subito, nonostante la gravità, non è stato sufficiente a farmi riportare “il Falso” in niente da me asserito, altri giudicheranno invece, chi ha asserito che gli atti di cui sopra, nonché il loro contenuto, sono mie “Deduzioni”.-Ma non ci si può attendere più di tanto da un palazzo ove è presente un “Giudice” che dichiara: “L’accertamento della verità non mi interessa”! -----Tale dichiarazione è stata fatta a voce al sottoscritto ma è palesemente confermata ed in modo incontrovertibile, dalla condotta di quel G.I.P. il quale, volendo ignorare quanto legalmente richiesto dal sottoscritto ossia l’elemento suppletivo alle indagini e cioè, niente di strano anzi, una richiesta più che ordinaria e cioè la nomina di un perito affinchè fosse ulteriormente confermata la verità dei fatti già presente in nr. “Sei Documenti Tecnici dai quali emerge palesemente il “Contrario della verità riportato dal “MASSA” nel suo documento ma, evidentemente, per chissà quale “OCCULTO MOTIVO”, non si può.Di conseguenza a quanto esposto nella presente, l’unica “Deduzione” che appare chiara a tutti e comunque “del tutto lecita” e “non fuori luogo” è che, viste le pronunce della Suprema corte, a seguito delle quali “Doveva” aver luogo l’udienza camerale, può darsi che ciò sia stato evitato per far in modo che “Lei”, (Pubblica accusa), non dovesse affrontare nessun contraddittorio con lo scrivente in quanto sempre “Lei”, Sig. Procuratore, non avrebbe potuto fornire (in quanto inesistente), nessuna prova oggettiva, relativamente a quanto da “Lei”, per distrazione asserito nella “Sua Richiesta di Archiviazione” ed il sottoscritto non avrebbe mancato di dimostrare che quanto asserito e riportato in opposizione è “Tutto conforme al Vero” e provato oggettivamente. Tutti ne siete a conoscenza e quindi è stato deciso di evitare il conseguente “Imbarazzo” alla S.V.-----La legge Penale nonché la costante Giurisprudenza, si esprimono in modo diametralmente opposto a quello da “Voi” adottato in codesta sede.-A tal proposito si richiama ad esempio, poiché oltremodo calzante, il delitto di Garlasco ove quel G.U.P. Stefano VITELLI, assolutamente “Non Convinto” delle conclusioni alle quali erano pervenuti gli inquirenti, definendo “Incomplete” (in questo caso sono inesistenti, vedasi elemento suppletivo alle indagini, non accordato e che già da solo sarebbe stato più che sufficiente per la condanna del Massa se unito a tutta la serie di elementi oggettivi, “Presenti in Atti” ma, assolutamente non considerati.), le indagini della Procura, poiché “Interessato”all’accertamento della verità”, non ha esitato ad adempiere ai suoi doveri affidando l’incarico a suoi “Periti”, quanto emerso è a conoscenza di tutta la pubblica opinione e, a prescindere dall’esito dei conseguenti gradi di giudizio, allo stato, una persona che rischiava trent’anni di carcere appare innocente e, si badi bene che la complessità di quegli accertamenti, è ben lontana da quella che è una ricostruzione di Ingegneria cinematica in quanto purtroppo, chi è preposto a tali incarichi, deve assolvervi con cadenza quotidiana o quasi, tanto da farlo considerare un compito “Ordinario”, naturalmente se eseguito da persone “Serie”, “Competenti” e che si basino sulla completezza dei dati e degli elementi contenuti in atti, in pratica il contrario di ciò che è il MASSA e di quella che è stata la sua “Aberrante Condotta” e nel caso in parola, la conferma di una “Verità” già oltremodo accertata “equivarrebbe” a “Dover Procedere” penalmente nei confronti del MASSA ma, “Chissà perché”non si può o meglio, non si vuole anzi, “In codesta sede, come risulta dagli allegati nr. 1-2-3-4-5-6-, si è voluti andare tranquillamente a giudizio nonostante l’assenza di “Atti Determinanti” dai Fascicoli Processuali e, nemmeno questa è una mia “Deduzione”.----Quindi le due pronunce di cui sopra, per esempio, non fanno assolutamente testo e preso atto che sono abbastanza vergognose torniamo a parlare di cose serie e cioè il sequestro dei fascicoli indicati, sui quali ed a mezzo dei quali, sono stati commessi svariati delitti.-----La legge penale va applicata, MASSA ha dimostrato di essere un delinquente (colui che commette delitti) e deve essere perseguito, ripeto, già troppe risultano essere le”Omissioni”, è il caso di procedere nei confronti di chiunque ha asserito il falso e di chiunque voglia continuare a difendere a spada tratta il MASSA, i delitti da lui commessi sono ben a conoscenza, in primis della S.V. come la S.V. sa perfettamente che lo stesso MASSA, con quel “Falso” ha garantito il profitto (ha fatto risparmiare) alla compagnia di assicurazione presso la quale il padre era Consulente fiduciario, circa tre miliardi delle vecchie lire e di ciò le varie A.G., in un modo o nell’altro, hanno ben contezza.-----Si ricorda “Nuovamente” che l’eventuale richiesta di revisione ex 630/c del c.p.p. sarebbe più che “Opportuno” fosse richiesta da codesta A.G. poiché la S.V. è al corrente di tutto quanto è accaduto, cioè dei vari e “Gravi Delitti Commessi” nonché da “Chi li ha commessi”.-Nel caso continui a mancare la “Volontà” di perseguire determinati soggetti responsabili di determinati delitti si prega sin d’ora la S.V., di procedere ad immediata comunicazione al sottoscritto affinchè chi di dovere sia messo a conoscenza di tutte le motivazioni di “MERITO” a seguito delle quali codesta A.G. “Inquirente” risulta assolutamente “DISINTERESSATA” di tutto quanto esposto nella presente e, a tal proposito si ricorda che, relativamente all’ultima archiviazione del G.I.P., avvenuta in data 12.08.09 e comunque “INSPIEGABILMENTE RICHIESTA dalla S.V.”, il sottoscritto ebbe a saperlo casualmente alla metà del mese di settembre quando si stava accingendo a fornire la seconda integrazione all’opposizione in parola, integrazione contenente ulteriori elementi utili per la condanna del responsabile di svariati delitti e cioè MASSA Massimo Manfredi ma fornire elementi a codesta sede è inutile poiché a seconda dei casi i verbali, come nella fattispecie, vengono tenuti ben “Nascosti” ed un soggetto che percepisce lo stipendio per assolvere ai “DOVERI” propri del “Giudice per le Indagini Preliminari”, informato personalmente di quanto accaduto, una volta letta la dichiarazione a Lui medesimo inviata da parte del Dott. Ing. BARONCINI Claudio, rispose come indicato in narrativa e che si ricorda: “Al c.t.u. non è stato consegnato il verbale dei rilievi ?, “Non mi interessa”. Seguì la diffida a far pervenire per posta tale documentazione e, si ricorda, di seguito ad un falso tanto chiaro quanto infame, una compagnia di Assicurazione ha “RISPARMIATO” tre miliardi delle vecchie lire e “Lei” è stato messo a conoscenza anche di questo particolare.-In pratica altro non si fa che chiedere di “Applicare la Legge Penale” a chi, ogni fine mese, “Percepisce uno Stipendio proprio per fare esclusivamente ciò”.----Grazie.-_______________ All. nr.-1-) Denuncia del 28.07.06 relativa alla mancanza di atti determinanti da un Fascicolo Processuale.-All.nr.-2-) Denuncia del 29.06.09 relativa alla mancanza di atti determinanti da unFascicolo Processuale.-All.nr.-3-) Attestato di cancelleria del 06-07-09.-All.nr.-4-) Attestato di cancelleria del 07.09.09.-All.nr.-5-) Dichiarazione Ing. BARSOTTINI Luca.-All.nr.-6-) Dichiarazione Ing. BARONCINI Claudio.-All.nr.-7-) Varie pronunce della Suprema Corte.-        

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