A Milica Fatima Cupic piace questo elemento.
MASONI Mauro, nei confronti di nr. -Sei- Magistrati appartenenti al palazzo della Giustizia di Pistoia.- L’avviso della citata Richiesta di archiviazione, come risulta dai timbri postali è stato recapitato al sottoscritto nella data del 16.08.2012.
L TRIBUNALE DI G E N O V A
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari –
Signor Giudice buongiorno, nella serata di ieri 20.08 c.a. il sottoscritto ha acquisito la richiesta di archiviazione proposta dal Dott. Manotti Sost. e quindi nella mattinata odierna mi accingo a redigere l’opposizione relativa a quanto in oggetto indicato.
In primis propongo immediatamente gli elementi suppletivi alle indagini che sono:
1)
Il “Sequestro” di nr. -Due- fascicoli Processuali di cui, come la S.V.
potrà constatare è stata già proposta l’acquisizione da parte della sezione di
P.G. della P.di S. presso codesto Tribunale.
2)
La nomina da parte di codesta A.G., di un perito il quale si
possa pronunciare circa la ricostruzione cinematica dell’incidente “Mortale” per cui è causa, avendo attualmente
tutti gli atti relativi al sx ossia “Anche” il Verbale degli accertamenti
urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose che furono esperiti dal M.llo
Nocera Pasquale del N.O.R.M. di Pistoia.
Come vedremo nel corpo della
presente, tale verbale è stato “Occultato” ( o volutamente ignorato) svariate
volte dalle persone denunciate.
Rappresento inoltre che le ultime tre A.G. che, in modo del tutto ingiustificato si sono rifiutate di procedere alla citata nomina sono il Dr. Dell’Anno Renzo, quando ancora era Proc. Capo di Pistoia; Il Dr. Buzzegoli, G.I.P. in questa sede e la Dr.ssa Garufi Daniela, Giudice civile sempre in questa sede.
Rappresento inoltre che le ultime tre A.G. che, in modo del tutto ingiustificato si sono rifiutate di procedere alla citata nomina sono il Dr. Dell’Anno Renzo, quando ancora era Proc. Capo di Pistoia; Il Dr. Buzzegoli, G.I.P. in questa sede e la Dr.ssa Garufi Daniela, Giudice civile sempre in questa sede.
Per quanto riguarda i due fascicoli Processuali confermo il termine “Sequestro” in quanto entrambi i citati fascicoli costituiscono “Corpo del Reato” e questo in conseguenza del fatto che, come risulta dagli Attestati della Cancelleria Penale presso il Tribunale di Pistoia, entrambi sono mancanti di atti “Determinanti” per il Giudizio (che comunque ha avuto luogo).
Il primo fascicolo riguarda il Procedimento a mio carico che fu presieduto dal Dott. Covini Ernesto, Giudice del Tribunale di Pistoia e da tale fascicolo risulta mancante il verbale dei rilievi del sx esperiti dal M.llo Nocera Pasquale del N.O.R.M. di Pistoia.
Il secondo fascicolo è quello relativo al P.P. a carico di LO GUASTO Giovanni, che fu presieduto dalla Dr.ssa Selvarolo Rosa e, come risulta da altro attestato della Cancelleria Penale, in quel fascicolo risulta mancante il già citato verbale dei rilievi ed anche il Prestampato della Stazione cc. di Capostrada con relativa planimetria.
In pratica manca qualsiasi atto relativo all’evento occorso e più avanti verrà puntualizzata nel dettaglio la condotta della citata Dr.ssa Selvarolo Rosa.
Il sottoscritto fu condannato in quanto ritenuto colpevole di omicidio colposo conseguente ad un sx stradale nel quale perse la vita la mia passeggera.
L’atto mancante dal fascicolo del P.P. a mio carico è proprio il Verbale degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose che fu esteso dal M.llo Nocera Pasquale dell’Arma cc. ed appartenente al N.O.R.M. di Pistoia il quale fu rintracciato dalla Stazione cc. intervenuta.
Ne consegue che, di inerente al sx, in atti, a parte le due Consulenze (quella del c.t. del P.M. e quella di parte) vi era solo la c.n.r. della citata Stazione cc. di Capostrada unitamente alla planimetria del sx in parola.
Il verbale del citato M.llo Nocera non era al fascicolo e tale atto, come mi accingo ad esporre è da ritenersi determinante per l’attribuzione delle responsabilità del sx, in primis in quanto trattasi comunque dei rilievi relativi ad un incidente “Mortale” ed in secondo luogo (ma assolutamente non secondo vista la rilevanza del contenuto), perché il M.llo Nocera “Individuò”, “Descrisse” e verbalizzò la causa scatenante del sx che fu immediatamente individuata dal citato militare.
Tale causa è dovuta al contatto tra le vetture, quella condotta dal sottoscritto e la vettura antagonista condotta da LO GUASTO Giovanni il quale non ha mai fatto il minimo accenno a tale contatto.
Signor Giudice Le do atto che, a seguito di tale sx, la mia passeggera perse la vita sul colpo ed il sottoscritto rimase in stato di coma per giorni ventuno.
Purtroppo, vista l’ora tarda, non vi fu nessuno che potesse testimoniare riguardo all’evento occorso.
Affinchè codesta A.G. abbia tutti gli elementi utili per la decisione Le ricordo che trattavasi della serata di capodanno del 99/2000 ed ove ebbe a trascorrere la serata il sottoscritto è cosa nota (casa di amici della mia passeggera Signora Ciabatti Daniela e quindi anche miei conoscenti).
Comunque, a seguito del sx le persone in mia compagnia furono sentite a Verbale e riportarono chiaramente che il sottoscritto aveva tenuto un comportamento più che corretto durante la serata anzi, il Dr. Talini Francesco, medico veterinario, aggiunse che dimostrai tutta la mia lucidità nell’effettuazione di manovre a retromarcia per invertire il senso della vettura e riprendere la via di casa. (Verbali allegati in atti).
Inoltre posso aggiungere che, considerata la mia pregressa professione (Isp. Sup. della P.di S. in forza alla Squadra Mobile di Pistoia) ero oltremodo abituato a fare spesso ora tarda tanto che, considerati ovviamente i tempi i recupero, era quasi una normalità giungere alle due/tre della notte prima di rientrare a casa (o in ufficio).
Per quanto riguarda il già citato LO GUASTO Giovanni nulla è dato a sapersi tranne che, unitamente alla moglie Vannucci Roberta si stava recando a riprendere il figlio.
Dopo il risveglio dal coma, trascorso qualche giorno utile per riacquisire la dovuta lucidità, il sottoscritto inizio a porre domande in primis circa lo stato di salute della mia passeggera Signora Ciabatti Daniela e di seguito chiedevo cosa risultasse dai verbali dei rilievi effettuati (naturalmente disconoscendo anche chi li aveva effettuati).
In considerazione del fatto che potevo essere avvicinato esclusivamente da chi mi prestava assistenza, le risposte alle varie mie domande erano sempre molto vaghe e considerato che i medici della rianimazione avevano vietato di informarmi circa il decesso della Signora Ciabatti Daniela, anche le sporadiche visite di alcuni colleghi si limitavano ovviamente ad un brevissimo saluto.
Nella data del 29.02.00, il sottoscritto, ancora degente nel locale nosocomio, propose atto di querela nei confronti del citato LO GUASTO Giovanni in quanto riteneva molto importante descrivere la dinamica del sx ed evidenziarne la causa scatenante ossia il “Contatto” tra le vetture ed esattamente tra il “Frontale ant. Sx della fiat punto condotta dal Lo Guasto e la “Fiancata posteriore dx della bmw condotta dal sottoscritto.
Come vedremo, solo dopo qualche anno il sottoscritto acquisì copia autenticata del Verbale del M.llo Nocera Pasquale unitamente alla lettera di trasmissione alla c.a. del Dr. Costantini Luciano, (all. in atti), all’epoca Sost. titolare del fascicolo.
Come si può constatare, quanto da me riportato nell’atto di querela proposto era già contenuto nel verbale del M.llo Nocera il quale aveva individuato, descritto e verbalizzato il contatto tra le vetture e si sottolinea nuovamente che in data 29.02.00, quando il sottoscritto propose la citata querela, era degente in ospedale ed all’insaputa dell’esistenza di quel verbale ed ovviamente anche del contenuto.
Inoltre si rappresenta che al comando del N.O.R.M. di Pistoia, tutti erano a conoscenza del fatto che quella notte, per esperire i rilievi fu chiamato il M.llo Nocera.
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Fatta questa doverosa premessa si iniziano a contestare nel merito le motivazioni della Richiesta di Archiviazione proposta dal Dr. Federico Manotti Sost.
In primis si rappresenta che il termine “Astrattamente”, adoperato dal Dr. Manotti e relativo alle fattispecie di reati contestati appare fuori luogo in quanto, ogni mia contestazione è “sempre” provata in modo oggettivo nonché documentale mentre invece il Dr. Manotti conclude quel periodo significando che “Deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia reato a carico dei magistrati indagati”.
Signor Giudice, lungi dal sottoscritto il voler proporre qualsiasi tipo di polemica sterile, improduttiva e fine a se stessa ma, nei fatti da me contestati, come Lei potrà constatare, non risulta mancante nessuno degli elementi, sia soggettivi nonché oggettivi costituenti i vari (e gravissimi) reati contestati.
Il Dott. Manotti continua adducendo che il titolare del Fascicolo, Dr. Costantini instaura il Procedimento contro il sottoscritto ed archivia la posizione del citato Lo Guasto.
Quanto sopra è quello che è accaduto ma non si può non considerare che ben altre sarebbero state le determinazioni di quell’A.G. se la stessa avesse tenuto in debito conto, il contenuto del Verbale dei rilievi a lui trasmesso in data 12.02.00 come risulta dalla lettera di trasmissione di tale atto, a firma dell’allora comandante del citato N.O.R.M.
Inoltre, il Dr. Manotti, nel prosieguo della richiesta riporta che il c.t. del P.M. (Massa Massimo Manfredi), ricostruiva la dinamica del sx “Escludendo” il contatto tra le vetture, circostanza “Sostenuta” dal sottoscritto ed “Ipotizzata” dal consulente di parte Ing. Barsottini.
Signor Giudice, appare evidente che, solo da questa affermazione del Dr. Manotti scaturiscono gli estremi per il rinvio a Giudizio sia del Massa nonché del Dr. Costantini Luciano in quanto appare veritiero che il citato “Massa” ha effettivamente escluso il contatto tra le vetture ma il Dr. Manotti non tiene conto che lo ha “Voluto Fare” dopo aver “Occultato” il verbale dei rilievi del M.llo Nocera a lui consegnato dal Dr. Costantini il quale “Omise” di leggerne il contenuto permettendone il totale “Occultamento” al citato “Massa”.
A tal proposito vedasi il V° fax inviato a codesta Procura ad integrazione delle varie denunce in All. nr.-1-.
Signor Giudice, come Lei può ben capire, appare antipatico cercare di girare intorno a fatti realmente accaduti ossia:
1) E’ cosa certa che esiste il verbale dei rilievi effettuati dal M.lllo Nocera;
2) E’ altrettanto certo nonché documentato in atti, che quel verbale fu trasmesso alla cortese attenzione del Dr. Costantini Luciano, all’epoca Sost.;
3) E’ “Obbligatorio” che un P.M. prenda atto del contenuto degli atti di P.G. a lui indirizzati e nella fattispecie relativi ad un sx ovw una persona ha perso la vita;
4) E’ cosa certa che il Massa, c.t. del P.M. ebbe quel verbale in quanto, nella sua consulenza, a pagina due, sono riportate parole testuali presenti “esclusivamente” in tale atto;
5) Appare chiaro nonché scontato che l’Ing. Barsottini Luca, consulente di parte “Ipotizzò” il contatto tra le vetture in quanto, considerata la competenza nonché l’esperienza di quel Professionista, non venne ravvisata nessun’altra causa a seguito della quale, uuna vettura che stà percorrendo un rettilineo “Asciutto” (v. prestampato stazione cc e verbale dei rilievi), si trovi, ed in modo repentino, posta in modo trasversale rispetto al senso di marcia.
Se invece il Dr. Costantini Luciano avesse consegnato quel verbale anche al citato consulente di parte, quella del citato Ing. Barsottini non sarebbe stata una “Ipotesi” ma una certezza contenuta nei rilievi ma il Dr. Costantini si rese “Omissivo” anche a proposito di ciò.
In seguito il Dr. Manotti fa correttamente riferimento all’esistenza del noto verbale ed addirittura “Evidenzia” il fatto che di quel verbale “ non ne ha tenuto conto ne il c.t. del P.M., ne il P.M. e nemmeno il Giudice Covini Ernesto ma, anche qui è d’obbligo una precisazione ossia, il Massa c.t. del P.M., come sopra esposto, è cosa certa che abbia avuto quel verbale; Il P.M. ovviamente ebbe quel verbale come risulta dalla lettera di trasmissione mentre invece il Giudice Covini, come risulta dall’attestato della Cancelleria Penale, non aveva in atti quel verbale ma solo il prestampato della Stazione cc. di Capostrada.
Il Dr. Manotti puntualizza inoltre che in tale prestampato non si parla del contatto tra le vetture.
Questa puntualizzazione è comunque ininfluente in quanto va considerato che i rilievi furono effettuati insieme, sia dalla Stazione cc. di Capostrada e sia dal rintracciato M.llo Nocera quindi ne consegue che nel prestampato dei cc. venne riportata la planimetria del sx e furono barrate le risposte a domande che appaiono già prestampate su tali moduli ed a proposito delle condizioni del terreno, i militari riportarono in stampatello il termine “Asciutto” accanto allo stesso termine prestampato sul modulo unitamente a tutte le altre risposte contenute.
Nel prestampato non si parla del contatto in quanto i militari avevano assistito ai rilievi esperiti dal M.llo Nocera ed erano a conoscenza dei suoi appunti ove era riportato il contatto che in seguito fu verbalizzato.
Per quanto riguarda il passo successivo, sempre di pag. due, quando il Dr. Manotti adduce che: “Nessun rimprovero può essere mosso al magistrato in questione per il semplice motivo che non vi è alcuna prova che il verbale del M.llo Nocera, trasmesso “a seguito” degli atti originari sia stato portato all’attenzione del P.M. Costantini ( per completezza si aggiunge che il militare dell’arma è deceduto); Inoltre va detto che comunque la tesi del Masoni (ossia che tra le auto vi fosse stato un contatto) fu ampiamente presa in considerazione in sentenza dal giudice Covini il quale giunse a ritenerla inverosimile sulla base delle ineccepibili considerazioni ormai coperte dal giudicato (non risulta peraltro che il Masoni abbia impugnato la sentenza di condannna)”.
Signor Giudice, quanto sopra stà a significare che per il Dr. Manotti è del tutto legittimo occultare atti di P.G. in quanto, per l’’ennesima volta si ribadisce l’esistenza sia di quel verbale e sia della lettera di trasmissione alla “Cortese Attenzione” del Dr. Costantini Luciano Sost.-
Si tiene a ricordare che il Dr. Costantini, contattato dal sottoscritto dichiarò testualmente di non aver prestato attenzione a quel verbale ma di averlo comunque consegnato al suo c.t. (e di questo vi è prova per tutto quanto sopra riportato, basta leggere la consulenza del Massa a pag. due ove sono riportate parole testuali del noto verbale).
In seguito il sottoscritto chiese cortesemente al Dr. Costantini una sua dichiarazione scritta dalla quale si poteva evincere che quel verbale (come risulta), fu consegnato al consulente Massa ma il Dr. Costantini definì inusuale tale richiesta quindi il sottoscritto si limitò a mostrare al citato Costantini, la lettera di trasmissione del N.O.R.M. alla sua cortese attenzione.
A quel punto il Dr. Costantini allontanò il sottoscritto dal suo ufficio dichiarando che la mia era una “Minaccia”.
Bene, come appare anche alla S,V. tale esternazione è ridicola e comunque il sottoscritto ha riportato il tutto nell’atto di denuncia a carico del Dr. Costantini.
Il sottoscritto si astiene dal qualificare tali comportamenti e non può essere che oltremodo deluso anche dal comportamento del Dr. Manotti e proprio a tal proposito, considerato che di seguito questo P.M. fa riferimento alla sentenza del Dr. Covini. Si ricorda che non è assolutamente vero che la mia tesi fu ampiamente presa in considerazione da quel Giudice e ritenuta inverosimile.
La mia dichiarazione, resa in sede di interrogatorio, non fu affatto creduta da quel Giudice in quanto allo stesso mancava proprio la prova della veridicità delle mie dichiarazioni contenuta nel Verbale del M.llo Nocera a lui, come anzidetto mancante.
Il Dr. Manetti, correttamente, avrebbe dovuto tener conto del fatto che proprio lo stesso Giudice Covini, qualche tempo dopo trovandosi a presiedere l’udienza preliminare a carico del Massa, accolse la mia “Spontanea” costituzione di parte civile definendo il sottoscritto “Gravemente danneggiato” dal Massa medesimo poiché venne a conoscenza anche del verbale del M.llo Nocera e del fatto che il Massa aveva omesso di considerarne il contenuto.
Naturalmente pose a mio carico l’onere della prova disponendo che nella successiva udienza nei confronti del Massa fosse concesso al sottoscritto il modo di poter dimostrare che quanto riportato in denuncia fosse tutto conforme al vero.
Ma ciò non accadde assolutamente in quanto il giudice Tredici Roberto vietò tassativamente di fare riferimento al Verbale del M.llo Nocera e vietò anche all’Ing. Baroncini Claudio (nominato c.t.u. dalla Dr,ssa Corsini Sost.) di dichiarare che quel professionista, a seguito della di lui nomina non ebbe consegnato quel verbale dalla procura.
L’Ing. Baroncini avrebbe anche voluto evidenziare l’incidenza di tale atto per l’attribuzione delle responsabilità ma il giudice Tredici lo vietò tassativamente.
Infine si ricorda che quanto dichiarato dal Dr. Manotti non è conforme al vero perché il sottoscritto impugnò quella sentenza sia in appello che in cassazione ma l’assenza del noto verbale fu comunque determinante per il rigetto dei citati ricorsi.
Proseguendo, il Dr. Manotti fa riferimento anche alla riapertura delle indagini preliminari a carico del citato Lo Guasto Giovanni che avvenne a seguito del verdetto di un Giurì d’Onore nominato dal Sig. Presidente del Tribunale di Lucca per l’accertamento della verità su un fatto determinato ossia la veridicità della consulenza del Massa oppure la veridicità della Consulenza dell’Ing. Barsottini che, come noto risultavano diametralmente opposte.
Il citato organo si pronunciò confermando in toto la consulenza di parte mia redatta dall’’Ing. Barsottini e la Dr.ssa Corsini Rossella Sost chiese immediatamente la riapertura delle indagini preliminari a carico del già citato Lo Guasto Giovanni che furono concesse dal G.I.P. Dr. Ghelardini.
Inoltre si tiene a precisare che la citata Dr.ssa Corsini si “Adirò” moltissimo nel momento in cui prese contezza del Verbale del M.llo Nocera deducendone chiaramente ed immediatamente che fino ad allora tale atto era stato “Occultato”.
Sempre inerente a quel verbale si rappresenta inoltre che la citata Dr.ssa Corsini, nello stilare la richiesta di rinvio a giudizio a carico del citato Lo Guasto, lo usò correttamente e legalmente riportandone anche parole testuali nella citata richiesta.
Come non ha mancato di evidenziare il Dr. Manotti, anche la Signora Corsini Dr.ssa Rossella Sost. venne a mancare prematuramente per una grave malattia e, nonostante il suo senso del dovere le imponesse di essere presente quanto più possibile sul luogo di lavoro, nell’’ultimo periodo dovette arrendersi naturalmente purtroppo in primis per lei ed in seguito anche per tutto il lavoro dalla stessa svolto tra cui era ricompresa anche la vicenda che riguarda il sottoscritto.
Comunque, proprio in relazione alla prematura scomparsa sia del M.llo Nocera e sia della Dr.ssa Corsini appare chiaro che, se il M.llo Nocera fosse stato in vita sarebbe stato chiamato dal sottoscritto a testimoniare circa il suo operato che sarebbe stato confermato in toto e, per certo, la Dr.ssa Corsini sost. sarebbe stata ben lieta di promuovere l’azione penale nei confronti dei responsabili avendo a disposizione tutti gli elementi.
Signor Giudice, fa male doverlo constatare ma qualcuno si è approfittato della morte di queste due persone ed anche su questo punto il Dr. Manotti dovrebbe riflettere.
Continuando, il Dr. Manotti inizia l’analisi della condotta della Dr.ssa Selvarolo Rosa ed anche in questo punto per il Dr. Manotti non c’è niente di falso in quanto affermato in motivazione dalla citata Selvarolo.
Il Dr. Manotti infatti dichiara che la Dr.ssa Selvarolo, nelle motivazioni di sentenza ritiene “Preferibile” la “Consulenza del noto Massa tra tutte le altre consulenze che la stessa aveva in atti.
A parere di chi scrive un atto destinato all’accertamento della verità non può essere ritenuto “Preferito” in modo aprioristico e quindi anche questo punto deve essere analizzato nel dettaglio:
1) La Dr.ssa Selvarolo si pronuncia in giudizio nonostante l’assenza dal fascicolo, sia del prestampato-planimetria della Stazione cc. di Capostrada nonché del Verbale dei rilievi del M.llo Nocera quindi di qualsiasi atto relativo al sx in parola;
2) La Dr.ssa Selvarolo al fascicolo reca:
-La consulenza del Noto Massa;
-La consulenza di parte dell’’Ing. Barsottini Luca;
-Il già citato verdetto del Giurì d’Onore nominato dal Sig. presidente del Tribunale di LLucca il cui intervento fu richiesto fu richiesto espressamente per l’accertamento della verità su di un fatto determinato e tale verdetto conferma in toto la consulenza di parte retatta dall?Ing. Barsottini Luca.
Come previsto dall’art. 596 c.p. con tali presupposti il verdetto è sempre ammesso in sede penale;
-La consulenza di parte redatta dall’Ing. Begani Filippo, ricercatore universitario e docente in cinematica stradale presso l’Ateneo F.no;
-La consulenza di parte del’Ing. Ciompi di Siena, professionista con esperienza trentennale in tale materia;
-La consulenza del c.t. del P.M. Dr.ssa Corsini la quale nominò l’Ing. Baroncini Claudio di Livorno;
Tutti i sopracitati professionisti ebbero a redarre i loro documenti tecnici senza l’apporto fondamentale del Verbale dei rilievi del M.llo Nocera e comunque tutti giunsero alle stesse identiche conclusioni.
L’unico soggetto al quale fu consegnato il citato verbale è il noto Massa il quale vide bene di “Occultarne” totalmente il contenuto e quindi riportare nella sua consulenza un palese “Falso Ideologico”.
Esposto quanto sopra, tra tutti i sopracitati documenti tecnici la citata Dr.sa Selvarolo ha “Preferito” proprio quello del Massa e cioè del responsabile di “Occultamento di atto vero” e conseguente “Falso Ideologico”
Si ricorda ancora una volta che la citata dr.ssa Selvarolo era mancante di tutto quanto relativo al sx e quindi non avrebbe potuto eseguire nessuna comparazione tra le varie consulenze e quanto verbalizzato dalla P.G.-
In tal caso la Dr.ssa Selvarolo si sarebbe resa conto che il Massa aveva occultato il contenuto del verbale ma lungi dalla mente di quel giudice procedere in tal senso, non aveva gli atti e non si chiese nemmeno perché dal fascicolo mancassero i verbali.
Il sottoscritto chiese di poter conferire con la citata Dr.ssa Selvarolo la quale in maniera sbrigativa rispose che se mancavano gli atti non importava, quello che aveva era sufficiente.
Quindi le fu fatto notare che il Massa è privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali e la Dr.ssa rispose che infatti non veniva più nominato mentre invece riguardo all’occultamento del noto verbale da parte del Massa e comunque mancante anche dal fascicolo processuale la Dr.ssa Selvarolo risppose: Mi vuole denunciare ?
Lo faccia ! Tanto a “Genova” “Archiviano” tutto.
Continuando, a fine di pagina due il Dr. Manotti fa riferimento al Massa recitando che: “Del tutto irrilevante è la questione inerente la qualifica del Massa che, a dire del Masoni si fregiava del titolo di Ing. senza esserlo: ciò non inficia di per se la consulenza del Massa il quale può essere un esperto di infortunistica stradale senza essere Ingegnere.
Signor Giudice, a questo punto capisco sempre meno il Dr. Manotti il quale continua a ripetere “A dire del Masoni etc.”
Mi chiedo davvero se qualcosa degli atti giacenti sia stato letto dal Dott. Manotti in quanto, relativamente a fatti ben più gravi di cui stiamo trattando, lo stesso P.M. ha voluto insinuare che il fatto che il Massa si fregiasse con il titolo di Ing. sia una mia deduzione, immotivata illazione, errata conclusione o quant’altro.
Signor Giudice, che il Massa si fregiasse di tale titolo risulta da tutte le sue “Consulenze” e “Perizie” presentate dal Massa medesimo su carta intestata recante tale titolo e con la firma del medesimo apposta su timbro recante lo stesso titolo quindi appare sciocco continuare a sviscerare una cosa talmente ovvia che non merita attenzione alcuna.
Piuttosto, a tal proposito, considerato che più avanti l’argomento viene toccato dal Dr. Manotti, c’è da chiedersi per quale motivo il giudice Tredici Roberto (anch’esso denunciato) abbia voluto asserire, nelle motivazioni di sentenza della più che scontata assoluzione del Massa, che il soggetto “Non ha mai dichiarato di essere Ing. ma che erano gli altri a definirlo tale”.
Signor Giudice, una affermazione del genere qualifica colui che l’ha esternata ed a tal proposito le ricordo che il citato giudice Tredici è uno di quelli che ha provveduto a nomina di “Perito” il Massa medesimo ed anche quel documento tecnico fu fornito dal Massa su carta intestata.
Naturalmente l’avv. Difensore del Massa non perse l’occasione ed artatamente produsse al giudice Tredici proprio l’atto di nomina a sua firma.
Ciò stava a significare chiaramente che quel difensore voleva far notare che: Si, siamo a conoscenza che il Massa non è Ing. e questo ha poca importanza, ma sappiamo anche che il soggetto è privo di titolo alcuno per assolvere ad incarichi pperitali quindi, a chi conviene far sapere che è stato nominato per decine di volte proprio in questa sede ?
Ed il “Problema” fu risolto.
Tornando al noto Massa, come anzidetto dal Dr. Menotti, il fatto che non sia Ing. non inficia di per se le consulenze del Massa.
Il sottoscritto non ha mai asserito il contrario e sarei curioso di sapere se queste affermazioni sono solo frutto della fantasia del Dr. Manotti.
Figuriamoci se non si è consapevoli del fatto che, per esempio un pensionato della Polizia di stato, il quale per trenta anni si è occupato di infortunistica stradale non possa essere ritenuto all’altezza di assolvere ad incarichi peritali.
Il soggetto indicato può proporre domanda al tribunale di competenza al fine di essere iscritto all’albo dei periti di quella sede ma, l’organo preposto e che comunque stabilisce o meno tale iscrizione èa solo ed esclusivamente la commissione a ciò preposta e che è presente appunto in ogni tribunale.
Relativamente al Massa, il sottoscritto ha ripetutamente asserito che il soggetto è privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali di sorta ma non perché (mai detto) non sia Ing. ma per il semplice motivo che il Massa, nel giugno 1999 propose domanda di iscrizione all’albo periti del tribunale di Firenze e nel dicembre successivo ne conseguì il “Rigetto” proprio da parte di quella commissione.
Ne consegue che quanto sempre asserito dal sottoscritto è “Conforme al Vero” ma questo particolare (il rigetto), presente in atti, è sfuggito al Dr. Manotti e si fa notare che questo elemento non sarebbe potuto essere considerato “Iinfluente” ma stranamente anche questo particolare è sfuggito.
Per rappresentare e descrivere comunque la personalità del “Soggetto” Massa, si ricorda che il medesimo, l’unico documento che ha avuto dalll’Ateneo Fiorentino è costituito da una “Diffida” formale del Preside di quella facoltà di Ing. in quanto il Massa, al fine di frequentare corsi di infortunistica tenuti in quella sede, ebbe a contraffare artatamente una domanda di iscrizione a quei corsi che appariva sulla rete internet ma di ciò se ne resero conto nella segreteria ed oltre alla citata diffida, il Massa fu costretto a restituire i due certificati che nel frattempo aveva indebitamente ritirato.
Signor Giudice non c’è che dire, trattasi di persona oltremodo retta, seria e competente e quindi si presume che anche il Dr. Manetti condivida che, bene a fatto la Dr.ssa Selvarolo Rosa la quale “Preferì” quella “Consulenza” (ribadisco, vergognosamente falsa e redatta da chi ebbe ad occultare il verbale dei rilievi di un sx mortale) a dispetto di altri cinque documenti tecnici nonché univoci e redatti tutti da Dottori in Ing. con esperienze pluridecennali e costantemente contattati ed incaricati dai vari palazzi della Giustizia per tutto quanto di loro competenza.
A fine pagina due ed inizio pag. 3, il Dr. Manotti fa riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio del Massa che fu prodotta dalla Dr.ssa Corsini Sost.-
E’ inutile e me ne rendo conto, che asserisca i fatti per come si verificarono relativamente a quel rinvio a giudizio.
Già nel corpo della presente ho fatto riferimento alle gravissime condizioni di salute nelle quali versava in quel periodo la Dr.ssa Corsini comunque, non foss’altro per rispetto alla Sua memoria tengo a ricordare che ben’altre erano le sue intenzioni come ebbe a dire al sottoscritto nonché ad altre persone.
Comunque, l’unica conferma esistente per quanto riguarda ciò che ho asserito è costituita dalla richiesta di rinvio a giudizio del citato Lo Guasto Giovanni, nella quale richiesta furono riportate parole testuali del verbale del M.llo Nocera e tale atto fu ovviamente allegato alla richiesta ma non giunse mai al giudice Selvarolo Rosa.
La conclusione comunque è questa, la Dr.ssa Corsini prende contezza di quel Verbale ed immediatamente ne fa l’uso di cui sopra.
Signor Giudice, secondo Lei, per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio del Massa (ossia di colui che aveva occultato il contenuto del verbale), la Dr.ssa Corsini ne avrebbe tenuto conto o no ?
La risposta è si ed il Massa sarebbe stato rinviato a giudizio per tutto quanto da lui commesso.
Di fatto però quella mattina, presente in procura vi era l’attuale Luogotenente Paladini Renato ossia l’uff. di P.G. che era stato delegato alle indagini sul Massa medesimo.
Nella sua c.n.r. il citato Paladini “Ignorò” “Volutamente” l’esistenza del verbale del “Suo” collega Nocera del quale atto era perfettamente a conoscenza e così facendo evitò di dover rubricare al Massa, sia l’occultamento di atto vero nonché il conseguente falso Ideologico contestando esclusivamente la truffa aggravata in danno dello stato per le vacazioni percepite dal Massa.
“Stranamente”, nella richiesta di rinvio a giudizio del Massa (redatta nella mattinata in cui io lo vidi in procura) comparivano esclusivamente le stesse contestazioni presenti nella c.n.r. del citato Luogotenente Paladini.
Signor Giudice, a Lei trarre le conclusioni.
Ad inizio di pag. tre il Dr. Manotti fa riferimento al rinvio a giudizio del Massa da parte del Dr. Covini Ernesto ma, anche qui si dimentica che il giudice Covini, come già ampiamente esposto nel corpo della presente, accettò la mia Spontanea costituzione di parte civile una volta preso atto dell’esistenza del noto verbale dei rilievi adducendo che il sottoscritto risultava gravemente danneggiato dal Massa e, ponendo a mio carico l’onere della prova, dispose di consentire al sottoscritto, nel processo contro il Massa, di poter dimostrare che quanto riportato in denuncia fosse conforme al vero.
Ma il giudice Tredici Roberto, come ben evidenziato dal Dr. Manotti assolse con formula piena il Massa impedendo tassativamente ed a più riprese che il sottoscritto potesse fare il benché minimo riferimento alla condotta del Massa, all’esistenza del Verballe del M.llo Nocera ed impedì anche all’’Ing. Baroncini Claudio di dichiarare che, a seguito della di lui nomina a c.t. del P.M. (Dr.ssa Corsini), la procura aveva omesso di consegnare il verbale dei rilievi del sx, l’ Ing. Baroncini si sarebbe pronunciato anche circa l’incidenza di quell’atto riguardo alla attribuzione delle responsabilità nel sx in parola.
Il Dr. Manotti continua nell’analisi di quanto asserito dal giudice Tredici definendo “Non Condivisibile” il fatto che il citato giudice Tredici abbia dichiarato che il Massa non ha mai asserito di essere Ing.-
Quando un delitto diventa condivisibile ?
Sarebbe il caso di porre anche questa domanda al Dr. Manotti perché la sola cosa della quale si deve prendere atto è la verifica del fatto che il Massa abbia mai dichiarato di essere Ing.-
Nel caso non lo avesse mai dichiarato, il sottoscritto avrebbe scritto il falso e si dovrebbe procedere nei miei confronti.
Se invece lo ha dichiarato, allora il falso lo ha scritto il giudice Tredici ed allo stesso modo si deve procedere nei suoi confronti e si ricorda al Dr. Manotti che i delitti non si perseguono per cassazione essendo esistenti i tribunali.
Passando al Dr. Dell’anno Renzo, ex procuratore capo di Pistoia (non riconfermato con tale qualifica dal C.S.M. per gravi carenze professionali) il Dr. Manetti continua con la dicitura: “A dire del Masoni” e qui, Signor Giudice vi è la palese mancanza di volontà da parte del Dr. Manotti di prendere atto del fatto che il sottoscritto si è sempre riferito a fatti oggettivi e provati in modo documentale.
In particolare il Dr. Manotti si riferisce a quelle definite “Mie deduzioni” da parte del Dr. Dell’Anno e qui di seguito provvedo ad elencarle tutte quindi sarà Lei a giudicare se sono “Mie Deduzioni” o fatti effettivamente conformi al vero nonché documentali:
1) Il Verbale
dei rilievi del M.llo NOCERA Pasquale, “Occultato” la prima volta dal “Massa” e
per altre due volte sia dalla “Procura” nonché dal “Tribunale” non è una mia
“Deduzione”;
2) Il Verdetto
di un Giurì d’Onore (sempre ammesso in sede Penale, 596 c.p. non è una mia
“Deduzione”;
3) Il “Rigetto”
del Tribunale di Firenze alla richiesta di iscrizione a quell’albo periti,
proposta dal “Massa” non è una mia “Deduzione”;
4) Che un Uff.
di P.G. appartenente all’Armacc., abbia “Ignorato” l’esistenza del Verbale dei
rilievi redatto da un “Suo Collega” non è una mia “Deduzione”;
5) Che qualcuno
abbia scritto che il “Massa” non ha mai dichiarato di essere Ingegnere non è
una mia “Deduzione”;
6) Che qualcun
altro si sia voluto pronunciare in Giudizio, nonostante l’assenza dal
Fascicolo, non solo dell’ormai noto Verbale ma anche del Prestampato della
Stazione cc. non è una mia “Deduzione”;
7) Che il
sottoscritto, con atto di denuncia del 29.07.06, abbia messo al corrente di ciò
il Sig. Proc. C. non è una mia “Deduzione”;
8) Che qualcuno
ha scritto che l’unica “Consulenza” tecnicamente corretta è quella “dell’Ing.
Massa”, (all’epoca ancora veniva definito così) a fronte delle altre cinque (di
cui due sono atti pubblici) che, nonostante l’assenza del Verbale dei rilievi
riportano comunque il contrario non è una mia “Deduzione”.-
9) Che la
“Procura” di Pistoia abbia “Omesso” di consegnare il noto Verbale all’Ing.
Barsottini Luca, nominato c.t.p. nell’immediatezza del fatto non è una mia
deduzione; (vedasi dichiarazione scritta di quell’Ing.)-
Signor Giudice, preso atto di quanto sopra credo non ci sia altro da aggiungere e spero che appaia chiaro che queste non sono mie deduzioni e non solo “Per il Masoni” come è solito asserire il Dr. Manetti poiché quando una cosa è effettivamente “Oggettiva” lo deve essere per tutti, Dr. Manetti compreso.
In all. nr. -2- si trova comunque iil terzo fax inviato a codesta Procura ove è ricompreso tutto il testo da cui sono stati estrapolati i dieci punti di cui sopra
Relativamente al Dr. Buzzegoli, il Dr. Manotti asserisce che “Per lui” è “Ampiamente” motivato il decreto di archiviazione del citato G.I.P. Buzzegoli ma stà di fatto che il sottoscritto aveva chiesto un elemento suppletivo alle indagini consistente nella mera nomina di un perito da parte del citato G.i.p. il quale, dopo averlo dimostrato con i fatti, rispose al sottoscritto di “Non” essere interessato all’’accertamento della verità e qui di seguito viene riportata una sentenza della suprema corte con la quale viene dichiarato “Illegittimo” il comportamento di un altro G.I.P. il quale si comportò non in modo simile ma identico a quello del Dr. Buzzegoli:
È
illegittimo il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari –
investito dell'opposizione della persona offesa – ne dichiari l'inammissibilità
ritenendo superflue o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte
dei risultati probatori già acquisiti, in quanto tale declaratoria comporta
un'anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi
indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli de plano in
costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di ammissibilità,
il Giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la
tempestività e ritualità dell'opposizione – solamente la specificità e pertinenza
della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di
prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell'attività
compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la
rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del
risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale. Cassazione Penale,
sezione V, 12 ottobre 2006, n. 34152 –
Passiamo
quindi alla Dr.ssa Garufi Daniela, giudice civile presso il tribunale di Pistoia,
anche in questo caso il Dr. Manotti non capisce in cosa consiste il falso
ideologico contestato alla citata Dr.ssa Garufi la quale ha asserito che il
Verbale dei rilievi del M.llo Nocera non fu prodotto in sede penale.
Se così
fosse si dovrebbe procedere nei confronti del N.O.R.M. di Pistoia per la
chiara omissione di attti del ppropio ufficio ma per l’ennesima volta si ripete
che quel verbale “Giunse” al Dr.
Costantini Luciano come risulta dalla lettera di trasmissione alla sua cortese
attenzione, lo stesso verbale “Fu
Consegnato” effettivamente al noto Massa (a pag. due della sua consulenza
si trovano riportate parole testuali presenti solo in quel verbale) il quale ne
“Occultò” totalmente il contenuto
escludendo il contatto tra le vetture che risulta descritto e verbalizzato dal
citato M.llo Nocera.
A parte il fatto che lo stesso verbale è
stato prodotto dal mio legale in quella sede civile, per quale motivo la citata
Dr.ssa Garufi si è rifiutata per quattro
volte di nominare un suo perito
affinchè si potesse pronunciare avendo a disposizione tutti gli atti del
sx ?
Ebbene no, evidentemente, come al già
citato Dr. Buzzegoli, nemmeno alla Dr.ssa Garufi interessa l’accertamento della
verità, infatti la stessa ha preferito ergersi quale paladina della difesa
dell’attigua sede penale dichiarando che il verbale non è stato prodotto in
quella sede.
Questo è un “Falso Ideologico”
difficilmente eguagliabile ma, stranamente il Dr. Manotti si stà ancora
chiedendo in che cosa consista il falso.
Quel
verbale non è a corredo atti di due fascicoli processuali i quali costituiscono
corpo del reato essendo chiaramente cose sulle quali o attraverso le quali è
stato commesso il reato.
Come è certo questo (la mancanza dai fascicoli)
è altrettanto certo che quel verbale è stato correttamente inviato alla c.a.
del Dr. Costantini Luciano il quale come ebbe a dichiarare al sottoscritto lo
consegnò immediatamente al consulente da lui nominato, vedasi a pag. due della
consulenza in parola, la presenza di parole testuali esistenti solo nel verbale
del Massa.
Signor
Giudice, in pratica non resta che dire che è un falso il verbale dei
rilievi del M.llo Nocera, che è altrettanto falsa la lettera di trasmissione di
quell’atto e che comunque, a seguito di un sx “Mortale”, che i verbali siano o
meno all’interno dei fascicoli processuali non fa nessuna differenza.
Per uno dei tre punti sopra esposti si
ricorda comunque che in atti, anche se immediatamente archiviata, è presente la
querela del sottoscritto nei confronti del Lo Guasto Giovanni, condizione di
procedibilità presentata in data 29.02.00 quando, si ricorda, il sottoscritto era
ancora degente nel locale nosocomio e, come già sopra spiegato, completamente
all’oscuro circa il contenuto dei verbali e di chi li avesse compilati dopo
aver effettuato i rilievi.
In
ultimo, appare chiaro che se, anche una sola virgola di quanto da me
proposto nelle varie denunce non fosse conforme al vero, il sottoscritto
avrebbe chiaramente simulato tracce di
reato a carico dei sei magistrati
denunciati e del più volte citato massa
quindi si dovrebbe procedere nei miei confronti per il delitto di calunnia ma
riguardo a questo punto sono estremamente tranquillo in quanto come si può
constatare tutto quello da me esposto è conforme al vero.
Signor
Giudice, sinora purtroppo quella che è mancata
è la volontà di procedere e nel ricordarLe gli elementi suppletivi alle
indagini (sequestro dei corpi di reato consistenti nei citati fascicoli
processuali e nomina di un perito da parte sua, ora che a disposizione ci sono
tutti gli atti.
In pratica la nomina di un perito da parte
Sua metterebbe la parola fine a questa tormentata vicenda e certamente nel modo più “Giusto” si
potrebbero attribuire le responsabilità a chi provocò il sx ed a chi comunque
vi cooperò.
Nel rimanere a costante disposizione Le
porgo Distinti Saluti –
Masoni Mauro
All. nr -1-) Quinto fax ad
integrazione inviato alla Procura di Genova –
All. nr.-2-)
Terzo fax inviato ad integrazione alla Procura di Genova -
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