OGGETTO: Integrazione della opposizione alla richiesta di
Archiviazione nr. 9211/2012 R.G.
Mod. 21-
AL TRIBUNALE DI
G E N O V A
Ufficio del Giudice
per le Indagini Preliminari
Il sottoscritto
Masoni Mauro, titolare dell’opposizione di cui all’oggetto, presentata in data
23.08.2012, propone anche la presente integrazione relativa comunque a fatti
già presenti in sede di denuncia ma omessa dal sottoscritto nella opposizione
in parola.
Sig. Giudice,
come la S.V. potrà constatare, relativamente ai delitti contestati dal
sottoscritto al Giudice Selvarolo Rosa, il P.M. Dr. Manotti Federico nel
cercare (inutilmente) di tramutare i citati fatti reato in fatti non
costituenti reato o comunque in cose insussistenti è giunto a dire che la
citata Dr.ssa Selvarolo, a fronte degli altri “Cinque” documenti tecnici
relativi al sx “Mortale” per cui è causa, ha comunque “Ben Argomentato” le
motivazioni a seguito delle quali ha “Scelto” le risultanze della “Consulenza”
del noto Massa Massimo Manfredi.
Di seguito a
quanto sopra si ricorda che:
1) Il
citato Massa, come stabilito dal Trib. di FI nel dicembre del 1999 è
assolutamente privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali (vedasi
rigetto alla domanda di iscrizione a quell’albo periti, presentata
dall’interessato nel giugno precedente).-
2) La
“Consulenza” fornita dal citato “Massa” è un chiaro, palese ed
incontrovertibile “Falso Ideologico” in quanto vi si attestano “Falsamente”
fatti per i quali l’atto medesimo è destinato a provare la verità.
Quanto sopra lo si può asserire senza dubbio alcuno in quanto allo stesso Massa fu fornito il Verbale dei rilievi effettuati dal M.llo Nocera Pasquale del N.O.R.M. di çPistoia.
Che il Massa abbia avuto quel verbale è cosa certa in quanto, ad inizio pagina due di quella consulenza vi sono riportate parole “Testuali” presenti esclusivamente in quel Verbale.
Verbale del quale, si ricorda, il Massa provvedette ad “Occultare” tutto il contenuto giungendo ad “Escludere” il contatto tra le vetture che fu “Individuato”; “Descritto” e correttamente “Verbalizzato” da quel militare dell’Arma.
Quanto sopra lo si può asserire senza dubbio alcuno in quanto allo stesso Massa fu fornito il Verbale dei rilievi effettuati dal M.llo Nocera Pasquale del N.O.R.M. di çPistoia.
Che il Massa abbia avuto quel verbale è cosa certa in quanto, ad inizio pagina due di quella consulenza vi sono riportate parole “Testuali” presenti esclusivamente in quel Verbale.
Verbale del quale, si ricorda, il Massa provvedette ad “Occultare” tutto il contenuto giungendo ad “Escludere” il contatto tra le vetture che fu “Individuato”; “Descritto” e correttamente “Verbalizzato” da quel militare dell’Arma.
3) Ma proprio relativamente alla tanto
decantata “Consulenza” del Massa, al Dr. Manotti è sfuggito il fatto che,
proprio quel documento, “Per Legge” non poteva assolutamente far parte di quel
fascicolo Processuale in quanto appartenente ad altro Procedimento.
Per essere ancora più chiari si ricorda che la “Consulenza” del Massa fu usata nel Procedimento a mio carico e che fu presieduto dal Giudice Dr. Covini Ernesto;
La citata Dr.ssa Selvarolo Rosa si trovava a presiedere un altro procedimento e cioè quello nei confronti di Lo Guasto Giovanni.
Poiché nel procedimento a mio carico non ebbe luogo ne il “Dibattimento” ne “L’incidente Probatorio”, sono palesemente mancanti i presupposti che “Avrebbero” consentito alla Dr.ssa Selvarolo, di acquisire quella “Consulenza”. (art. 238 c.p.p.) -
Signor Giudice, come chiaramente appare, il tutto fu “Artatamente” costruito in quanto, in tutti gli altri “Cinque” documenti tecnici si recano conclusioni “Univoche” e, si badi bene, nonostante nessuno di quei cinque professionisti (nemmeno il Giurì d’Onore e nemmeno il nuovo C.T.U. nominato in seguito da questa Procura), avessero avuto copia del Verbale del M.llo Nocera.)-
Ma nonostante ciò già apparivano comunque chiare anche le responsabilità del citato Lo Guasto, responsabilità che con l’apporto del contenuto di quel verbale sarebbero diventate “Esclusive” nonché “Certe” così come appare nella seconda consulenza redatta dal’Ing. Baroncini Claudio di Livorno il quale, si ricorda che era stato nominato C.T.U. ma allo stesso non fu fornito il Verbale dei rilievi di un sx Mortale.
Infatti si ricorda che il sottoscritto, preso atto che nella consulenza dell’Ing. Baroncini non si faceva il minimo riferimento alle risultanze contenute in quel Verbale, contattò via filo l’Ing. Baroncini mettendolo al corrente dell’esistenza di quell’atto di P.G. ed una volta che prese atto del contenuto di quel verbale (conferma oggettiva per l’attribuzione delle responsabilità del sx), accettò di essere mio consulente di parte nel Processo Civile.
Per essere ancora più chiari si ricorda che la “Consulenza” del Massa fu usata nel Procedimento a mio carico e che fu presieduto dal Giudice Dr. Covini Ernesto;
La citata Dr.ssa Selvarolo Rosa si trovava a presiedere un altro procedimento e cioè quello nei confronti di Lo Guasto Giovanni.
Poiché nel procedimento a mio carico non ebbe luogo ne il “Dibattimento” ne “L’incidente Probatorio”, sono palesemente mancanti i presupposti che “Avrebbero” consentito alla Dr.ssa Selvarolo, di acquisire quella “Consulenza”. (art. 238 c.p.p.) -
Signor Giudice, come chiaramente appare, il tutto fu “Artatamente” costruito in quanto, in tutti gli altri “Cinque” documenti tecnici si recano conclusioni “Univoche” e, si badi bene, nonostante nessuno di quei cinque professionisti (nemmeno il Giurì d’Onore e nemmeno il nuovo C.T.U. nominato in seguito da questa Procura), avessero avuto copia del Verbale del M.llo Nocera.)-
Ma nonostante ciò già apparivano comunque chiare anche le responsabilità del citato Lo Guasto, responsabilità che con l’apporto del contenuto di quel verbale sarebbero diventate “Esclusive” nonché “Certe” così come appare nella seconda consulenza redatta dal’Ing. Baroncini Claudio di Livorno il quale, si ricorda che era stato nominato C.T.U. ma allo stesso non fu fornito il Verbale dei rilievi di un sx Mortale.
Infatti si ricorda che il sottoscritto, preso atto che nella consulenza dell’Ing. Baroncini non si faceva il minimo riferimento alle risultanze contenute in quel Verbale, contattò via filo l’Ing. Baroncini mettendolo al corrente dell’esistenza di quell’atto di P.G. ed una volta che prese atto del contenuto di quel verbale (conferma oggettiva per l’attribuzione delle responsabilità del sx), accettò di essere mio consulente di parte nel Processo Civile.
4)
Si
rappresenta inoltre che il sottoscritto, una volta lette le “Motivazioni”
di Sentenza della citata Dr.ssa Selvarolo Rosa, ebbe a contattarla di persona e
nel suo ufficio.
Sig. Giudice, come Lei può ben capire, la Dr.ssa fu ringraziata per avermi comunque ricevuto ma, come ovvio non mancarono le contestazioni a quanto di “Indefinibile” era riportato proprio in quelle motivazioni.
La prima cosa che contestata fu quella relativa alla totale assenza dal fascicolo sia del prestampato stazione cc. intervenuta nonché dell’oramai noto verbale dei rilievi ma la Dr.ssa Selvarolo rispose che quello che aveva era più che sufficiente (in pratica solo la “Consulenza” del “Massa” della quale fu tenuto conto esclusivo;
La seconda fu relativa alla personalità del Massa il quale, come anzidetto, era privo di titoli per assolvere a tali incarichi ed a tal proposito la Dr.ssa Selvarolo rispose: “Infatti non lo nominiamo più” ! ;
La terza fu proprio quella relativa alla presenza della “Consulenza” del Massa, al fascicolo processuale presieduto dalla Dr.ssa Selvarolo nei confronti del Lo Guasto ed a tal proposito la sopracitata ebbe a rispondere: “Mah, io ce l’ho trovata ed a me “Piace” quella !
In seguito aggiunse: “Non potevo averla ? E’ un falso ?
Bene, mi denunci tanto a Genova archiviano “Tutto”.
Signor Giudice, a Lei le valutazioni di quanto sopra riportato, sia per quanto riguarda l’oggettività della chiara violazione del citato art.238 c.p.p. e sia per quanto asserito dalla Dr.ssa Selvarolo che, anche se non provato in modo altrettanto oggettivo è confermato sia dalla effettiva assenza degli atti relativi al sx, sia per la consapevolezza del fatto che il Massa era privo dei titoli di legge ed in ultimo ma, assolutamente non ultimo appare oltremodo eloquente il fatto che la dr.ssa Selvarolo sapeva perfettamente che la “Consulenza” del “Massa” non faceva parte di quel fascicolo e non poteva essere assolutamente acquisita ma, evidentemente “Qualcuno” decise di tenere tale condotta ed anche la citata Dr.ssa Selvarolo non ebbe il minimo scrupolo a violare la legge penale sentendosi certa di non correre comunque nessun rischio.
Sig. Giudice, come Lei può ben capire, la Dr.ssa fu ringraziata per avermi comunque ricevuto ma, come ovvio non mancarono le contestazioni a quanto di “Indefinibile” era riportato proprio in quelle motivazioni.
La prima cosa che contestata fu quella relativa alla totale assenza dal fascicolo sia del prestampato stazione cc. intervenuta nonché dell’oramai noto verbale dei rilievi ma la Dr.ssa Selvarolo rispose che quello che aveva era più che sufficiente (in pratica solo la “Consulenza” del “Massa” della quale fu tenuto conto esclusivo;
La seconda fu relativa alla personalità del Massa il quale, come anzidetto, era privo di titoli per assolvere a tali incarichi ed a tal proposito la Dr.ssa Selvarolo rispose: “Infatti non lo nominiamo più” ! ;
La terza fu proprio quella relativa alla presenza della “Consulenza” del Massa, al fascicolo processuale presieduto dalla Dr.ssa Selvarolo nei confronti del Lo Guasto ed a tal proposito la sopracitata ebbe a rispondere: “Mah, io ce l’ho trovata ed a me “Piace” quella !
In seguito aggiunse: “Non potevo averla ? E’ un falso ?
Bene, mi denunci tanto a Genova archiviano “Tutto”.
Signor Giudice, a Lei le valutazioni di quanto sopra riportato, sia per quanto riguarda l’oggettività della chiara violazione del citato art.238 c.p.p. e sia per quanto asserito dalla Dr.ssa Selvarolo che, anche se non provato in modo altrettanto oggettivo è confermato sia dalla effettiva assenza degli atti relativi al sx, sia per la consapevolezza del fatto che il Massa era privo dei titoli di legge ed in ultimo ma, assolutamente non ultimo appare oltremodo eloquente il fatto che la dr.ssa Selvarolo sapeva perfettamente che la “Consulenza” del “Massa” non faceva parte di quel fascicolo e non poteva essere assolutamente acquisita ma, evidentemente “Qualcuno” decise di tenere tale condotta ed anche la citata Dr.ssa Selvarolo non ebbe il minimo scrupolo a violare la legge penale sentendosi certa di non correre comunque nessun rischio.
Signor Giudice, spero che anche l’elemento fornito con la presente
sia utile alla S.V. per avere ben chiaro il quadro della situazione.
Si porgono Distinti Saluti
Masoni Mauro
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