giovedì 28 marzo 2013
All.nr.135) PROCURA DI PISTOIA "RENZO DELL'ANNO DUE.....LA VENDETTA"
Si, allo stato dei fatti è così. tale Renzo Dell'Anno per il momento è nuovamente Procuratore Capo di Pistoia, così ha deciso il T.A.R. del Lazio pochi giorni or sono.Quì di seguito viene riportato tutto quanto già inserito nel post nr.101, allegato al blog http://moonposter.blogspot.com in quanto nel merito della vicenda non è cambiato assolutamente niente relativamente al citato Dell'Anno la cui condotta (come risulta), fu molto ben evidenziata dal C.S.M. e leggendo tali motivazioni (Quelle dll'organo di autogoverno della magistratura) ne esce un profilo del soggetto che tutto può fare tranne che il Procuratore capo della Repubblica.
Ma il Tribunale Amministrativo del Lazio non ha ritenuto sufficienti le motivazioni addotte dal C.S.M. sulla base delle quali non seguì la riconferma del Dell'Anno a Procuratore Capo di Pistoia.
Leggendo le motivazioni del C.S.M. invece quello che appare è che già la metà sarebbero state sufficienti per revocare tale incarico a meno che non si voglia pensare che il C.S.M. agì con molta eggerezza costruendo comunque accuse gravissime a carico del Dell'Anno oppure volendo insinuare che il C.S.M. non poteva avere cognizione circa la condotta che il Dell'Anno teneva con i Sostituti ma, proprio parlando di questi ultimi, se il C.S.M. riportò nelle motivazioni che la capacità decisionale era praticamente annullata appare palese che sono stati proprio i Sost. che, parlando anche con gli Ispettori hanno inteso sottolineare la forma-mentis del Dell'Anno medesimo il quale non dialogava ma, a quanto scritto si imponeva costantemente.
Quando deve essere presa una decisione su di un fatto determinato è difficile comprendere che un organo (in questo caso il T.A.R. del Lazio) possa pronunciarsi in modo diametralmente opposto ad altro organo (Consiglio Superiore dellla Magistratura) a meno che non si voglia far intendere che tra le motivazioni del C.S.M. non vi era niente di conforme al vero e quindi, se così fosse, la serietà dei componenti di tale organo sarebbe totalmente negata e si ricorda che dei "Quindici" componenti, "Nove" furono contrari alla riconferma del Dell'Anno, "Sei" si astennero e quindi nessuno votò a suo favore.
Oppure si potrebbe insinuare che, sia il C.S.M. che il citato T.A.R. hanno ascoltato dei testimoni ma questi si sono espressi in un modo con un organo e nel modo contrario con l'altro ma sinceramente anche questa ipotesi non è credibile.
Per quanto riguarda la Legge Penale, questa deve essere applicata e non interpretata, non occorre giungere a definire improprio l'uso molto frequente del mod. 45 basta solo ricordare che un fatto costituisce reato quando il C.P. lo prevede come tale e non quando un Procuratore (chiunque sia) stabilisce autonomamente che il fatto "X" sia reato ed i fatti "Y e Z" non lo siano.
Comunque al sottoscritto, che il Dell'Anno sia o non sia nuovamente Procuratore Capo di Pistoia non cambia assolutamente niente in quanto tutti i danni che lo stesso poteva fare allo scrivente li ha già fatti ed a proposito di ciò si tiene a ricordare che quando un soggetto (il Dell'Anno) giunge a scrivere spudoratamente il falso definendo "Mie deduzioni", gli atti di P.G. (occultati più volte dalla stessa Procura) ed altri atti processuali di cui nr. "2" fascicoli erano mancanti, può essere capace di fare di tutto e non nego di aver provato soddisfazione quando il C.S.M. dipinse il Dell'Anno così come effetttivamente anch'io l'ho conosciuto ma evidentementein Italia determinati soggetti, in un modo o nell'altro continuano ad andare avanti.
In conclusione, la recente pronuncia del T.A.R. del Lazio altro non fa che far apparire il Consiglio Superiore della Magistratura come un gruppo di "Sprovveduti" i quali si pronunciano su fatti gravi pur non avendo nessun elemento a sostegno di quanto da loro asserito, tutto ok.
Il sottoscritto, nell'augurare buon lavoro a tutti coglie l'occasione per rappresentare al citato T.A.R., che considerato che ha riammesso il Dell'Anno con la carica di Procuratore Capo di Pistoia, non sarebbe male se ricordasse al medesimo di procedere al "Sequestro" di nr. "2" fascicoli Processuali i quali costituiscono "Corpo del Reato" in quanto mancanti di atti determinanti per il Giudizio (Naturalmente un Giudizio serio), tale richiesta è stata avanzata più volte nel passato ma al Dell''Anno, (oberato dal tanto lavoro) sfuggì (anche) questo particolare.
In ultimo lo scrivente ricorda che il Dell'Anno rientra nel gruppo di nr. "Sei" magistrati denunciati per delitti gravissimi e di fronte a tali violazioni della legge la denuncia è da considerarsi un atto devuto anche nella certezza che i "Soggettti" non sarebbero stati assolutamente perseguiti come stabilito dalla Legge e per evitare di procedere, i lorocari "Colleghi" di Genova hanno continuato a scrivere il falso così come ben evidenziato nel post. nr.127 del mio blog ed è inutile ricordare che per procedere contro magistrati di Pistoia si deve andare a Genova e per procedere contro Genova si deve andare a Torino ma, considerato che il risultato sarebbe comunque "0" è molto meglio che a quel paese ci vada qualcun'altro.
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da Mauro Masoni (Note) il Domenica 6 maggio 2012 alle ore 23.14
CHIUNQUE SIA INTERESSATO PUO' VISITARE IL BLOG http://moonposter.blogspot.com -
Meno male che sia il quotiidiano La Repubblica ed anche Quarrata-News hanno contribuito a diffondere, entrando nel merito, le motivazioni che hanno indotto il C.S.M. a "NON" riconfermare il citato "Dell'Anno" come Procuratore Capo della Repubblica presso la Procura di Pistoia.
La domanda da porsi, ovviamente non è: "Perchè non è stato riconfermato" ?
Ma bensì: " Come è stato possibile che un soggetto del genere sia stato messo a Capo di una Procura dellla Repubblica.
Il sottoscritto, come è oramai noto, ha avuto a che fare non poco con tale soggetto relativamente al suo modus operandi che è stato costantemente e puntualmente contestato dallo scrivente ed a tal proposito viene riportato di seguito, il contenuto di uno dei tantissimi fax inviati alla Procura di Genova che, si ricorda, è la sede che "Deve" procedere sia nei confronti del "Dell'Anno" nonchè nei confronti di altri "Cinque" "Magistrati" della stessa sede, tutti denunciati dal sottoscritto e per delitti gravissimi.
Quanto segue è stato pubblicato sia dal quotidiano indicato nonchè ulteriormente diffuso in via telematica da Quarrata-News e trattasi delle motivazioni che hanno indotto il C.S.M. a "NON" riconfermare il soggetto in questa sede e con tale incarico.
Per quanto riguarda il profilo del Dell'Anno evidentemente è ben conosciuto in quanto tra i quindici membri del C.S.M., nove sono stati favorevoli alla "Non" riconferma e sei si sono astenuti.
"Nella motivazione sono evidenziate: "nell’esercizio delle funzioni direttive di Dell’Anno, «gravi carenze e inadeguatezze del suo profilo professionale»".
Gli viene riconosciuto «impegno fuori del comune» sull’arretrato. Ma gli viene contestato di aver adottato «iniziative poco rigorose sotto il profilo del rispetto dei principi del corretto esercizio dell’azione penale».
Dell’Anno è accusato, in pratica, di non aver favorito «l’autonomia e l’indipendenza dei sostituti» facendo esplicito riferimento all’introduzione di «obblighi» e «vincoli procedimentali» in materia di misure cautelari.
Dell’Anno, in pratica, voleva essere informato preventivamente, dai sostituti, sulle misure che loro intendevano richiedere: e le autorizzava solo «a seguito di accertata convergenza di opinioni» con lui stesso. Sarebbe stato, in pratica, secondo quanto ha ravvisato il Csm, l’ultimo a dire l’ultima e definitiva parola.
Per il Csm le disposizioni date da Dell’Anno sono state attuate «con modalità che si prestano alla elusione delle garanzie previste dalla legge a tutela della sfera di autonomia professionale e operativa dei sostituti», il che non ha deposto affatto a suo favore nella decisione dell’organo di autotutela dei magistrati.
Si fa poi l’esempio del cosiddetto «modello 45», quello in cui vengono iscritti i cosiddetti atti non costituenti reato.
A Pistoia erano 878 nel 2003 e sono costantemente saliti fino al tetto di 1.531 nel 2008. Sempre concentrati nelle mani del Procuratore Capo con ricadute sul «corretto e puntuale esercizio dell’azione penale».
A dire tutto questo non siamo noi: è stato l’organo di autotutela della magistratura.
Ma leggete la Repubblica.
Per quanto riguarda le gravi carenze ed inadeguatezze indicate dal C.S.M. il sottoscritto tiene ad evidenziare che il "Soggetto", certo del suo "Potere", non ha esitato ad eludere l'attività investigativa relativamente al noto "Massa Massimo Manfredi".
Il Dell'Anno infatti è sempre stato informato del Verbale totalmente "Occultato" dal sopracitato in concorso con l'allora P.M. dr. Costantini e non contento ha continuato spudoratamente a non volerne prendere atto giungendo a dichiarare, nella sua vergognosa richiesta di archiviazione della mia terza denuncia che: "Nella "Consulenza" del Massa non viene riscontrato in pratica niente di falso e per quanto riguarda il soggetto, le mie non sono che deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito.
Quì di seguito viene riportata parte del testo di uno degli undici fax inviati alla Procura di Genova (sede competente per territorio a procedere nei confronti di magistrati di Pistoia).
Leggendone il testo si può evincere chiaramente che il sottoscritto si è sempre basato su fatti oggettivi nonchè su prove documentali.
Oggetto: Denuncia presentata in data 17.06.10 da Masoni Mauro nato a Pistoia in data
05.10.56, ivi residente in via di Santomoro nr.-313- .
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI G E N O V A
Omissis;
A tal proposito, brevemente si riassumono tutti i fatti oggettivi che il citato Dr. Dell’anno ha voluto definire come “Mie deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito”.-
Nel ribadire nuovamente che i sottoscritto disconosce di quali traumi, nel caso, abbia sofferto il citato Proc. Capo di una cosa vi è l’assoluta certezza e cioè che il citato Renzo Dell’anno ha scritto il “Falso” poiché quelle da lui definite “Mie deduzioni” altro non sono che i seguenti fatti “Oggettivi” nonché “Documentali” i quali sono stati correttamente posti in allegato alla denuncia in parola da Lei trattata:
1)Il Verbale dei rilievi del M.llo NOCERA Pasquale, “Occultato” la prima volta dal “Massa” e per altre due volte sia dalla “Procura” nonché dal “Tribunale” non è una mia “Deduzione”;
2)Il Verdetto di un Giurì d’Onore (sempre ammesso in sede Penale, 596 c.p. non è una mia “Deduzione”;
3)Il “Rigetto” del Tribunale di Firenze alla richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dal “Massa” non è una mia “Deduzione”;
4)Che un Uff. di P.G. appartenente all’Arma cc., abbia “Ignorato” l’esistenza del Verbale dei rilievi redatto da un “Suo Collega” non è una mia “Deduzione”;
5)Che qualcuno abbia scritto che il “Massa” non ha mai dichiarato di essere Ingegnere non è una mia “Deduzione”;
6)Che qualcun altro si sia voluto pronunciare in Giudizio, nonostante l’assenza dal Fascicolo, non solo dell’ormai noto Verbale ma anche del Prestampato della Stazione cc. non è una mia “Deduzione”;
7)Che il sottoscritto, con atto di denuncia del 29.07.06, abbia messo al corrente di ciò il Sig. Proc. C. non è una mia “Deduzione”;
8)Che qualcuno ha scritto che l’unica “Consulenza” tecnicamente corretta è quella “dell’Ing. Massa”, (all’epoca ancora veniva definito così) a fronte delle altre cinque (di cui due sono
atti pubblici) che, nonostante l’assenza del Verbale dei rilievi riportano comunque il contrario non è una mia “Deduzione”.-
9)Che la “Procura” di Pistoia abbia “Omesso” di consegnare il noto Verbale all’Ing. Barsottini Luca, nominato c.t.p. nell’immediatezza del ffatto non è una mia deduzione;
10) Che la “Procura” di Pistoia abbia“Omesso” di consegnare il noto Verbale all’Ing. Baroncini Claudio a seguito della di lui nomina a c.t.u. non è una mia deduzione.
Considerato quanto sopra si ribadisce la totale “Malafede” da parte del Proc. Capo il quale, evidentemente ritenendosi “Intoccabile”, come già esposto, non dispose nemmeno, come avrebbe dovuto per “Dovere del suo Ufficio”, il Sequestro di nr. “Due” Fascicoli Processuali che risultarono, da controllo della locale Cancelleria Penale (vedasi attestati in allegato), mancanti dei già citati atti (il Sequestro fu richiesto, come risulta, dal sottoscritto).-
Ne consegue che il soggetto DELL'ANNO non ha esitato minimamente ad asserire fatti non confrormi al vero avvalendosi del potere scaturente dalla carica ricoperta e come si può ben capire, il danno provocato è inenarrrabile.
I "Magistrati" denunciati sinora sono comunque "Sei" e la Procura di Genova tace.
Ne consegue quindi che il soggetto Dell'Anno non ha remore a scrivere il "Falso" ed a proposito del noto "Massa", il citato Dell'Anno sa perfettamente che esiste quel Verbale del M.llo Nocera e sa che il Massa ne occultò totalmente il contenuto rendendosi responsabile di Falso Ideologico ed Occultamento di Atto Vero ma evidentemente il Massa è persona "Protetta e si deve ricordare anche che, considerato che il soggetto è privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta, come stabilì il Tribunale di Firenze nel dicembre del 1999, ne consegue che tutti i documenti tecnici prodotti dal soggetto sono da considerarsi per Legge atti "Nulli" e quindi "Inutilizzabili".Per quanto riguarda il processo (o presunto tale), nei confronti del Massa medesimo quella non fu altro che una "Farsa" in quanto il "Giudice" Tredici Roberto che avrebbe dovuto giudicare e condannare l'imputato Massa per i delitti da lui commessi non ammise nessuna domanda e nessuna risposta relativa al verbale "Occultato" dal Massa e vietò anche, ad un dott. in Ing. di esporre quale e quanta fosse stata l'incidenza di quel verbale per stilare una valida e corretta consulenza.
Si ricorda che il Massa è privo di titoli anche se "Falsamente" si firmava Ingegnere e fu sufficiente che il suo avv. dimostrasse che una delle svariate nomine del Massa era proprio a firma di quel "Giudice" tredici Roberto e quel "Giudice", anche per quello, si comportò come sopra anzi, si ricorda ulteriormente che quel "Giudice", Tredici Roberto, nelle sue motivazioni di sentenza di "Assoluzione" ebbe a scrivere che il "Massa" non aveva mai dichiarato di essere Ing. ma che erano gli altri a definirlo tale.
Non so come definire tale affermazione, se comica, stupida o cos'altro ma stà di fatto che , ripeto, il Massa presentava i suoi "Scritti" su carta intestata recante il titolo di Ing. e li firmava dopo aver apposto il timbro recante tale qualifica.
Naturalmente in tutta la vicenda, la contestazione dell'esercizio abusivo della professione è l'ultima cosa che interessa lo scrivente in quanto è inutile ricordare che l'occultamento del Verbale dell'Arma ed il conseguente falso ideologico di cui il Massa è responsabile, oltre ad essere delitti ben più gravi sono proprio quelli che hanno creato un danno inenarrabile al sottoscritto ma tali figuri, nel palazzo della "Giustizia" di Pistoia sono ben protetti e Dell'Anno era a capo dell'A.G. Inquirente.
Comunque il sottoscritto ha proceduto alla denuncia del noto "Massa" per ben tre volte in quanto a seguito della prima, ove comunque veniva contestato chiaramente il falso ideologico di cui il Massa è responsabile fu artatamente costruito un capo di imputazione nel quale veniva ravvisata la truffa aggravata ai danni dello stato per le vacazioni percepite dal Massa e ne seguì ovviamente l'assoluzione da parte del "Giudice" Tredici Roberto come poc'anzi descritto.Di seguito a quel processo "Farsa" il sottoscritto presentò la seconda denuncia che fu immediatamente archiviata dal procuratore capo Dell'Anno.
Ovviamente seguì la terza denuncia con formale diffida al Dell'Anno medesimo ad archiviare autonomamente tale atto in quanto la Procedura vuole che sia interessato il Giudice delle Indagini Preliminari il quale valuta gli atti nel merito e decide.Infatti il Dell'Anno (Capo dell'A.G. Inquirente) fu costretto a redigere quella richiesta di "Archiviazione esponendo falsamente i fatti come già sopra riportato.
Il sottoscritto presentò immediatamente l'opposizione alla richiesta del Dell'Anno chiedendo comunque quanto previsto dal codice e cioè l'elemento suppletivo alle Indagini ossia la nomina, da parte di quel g.i.p., di un suo Perito il quale si sarebbe potuto pronunciare avendo a disposizione tutti gli atti compreso il Verbale più volte occultato dalla "Procura" ed il tutto sarebbe poi stato valutato nell'udienza camerale che quel G.I.P. avrebbe dovuto fissare.
Ma non accadde niente di tutto questo ed anche il giovane "G.I.P. Buzzegoli archiviò immediatamente il tutto.Lo stesso fu immediatamente contattato dal sottoscritto e gli fu ricordato che quanto richiesto era più che legittimo ora che era disponibile anche il noto Verbale.Ma il dr. Buzzegoli, come già aveva dimostrato con i fatti dichiarò al sottoscritto di "Non essere interessato all'accertamento della verità". (Si, a Pistoia un "Giudice" può giungere a dire: "La Verità Non mi interessa").In una delle denunce depositate alla Procura di Genova è riportato anche il comportamento del citato dr. Buzzegoli, comportamento che la suprema corte, per altro fatto non solo analogo ma identico ha già definito "Illegittimo" ed anche tale sentenza fu allegata in atti.
Altra "Sentenza" della quale fu interessato il Dell'Anno affinchè, come previsto ne richiedesse la revoca è quella emessa da tale Selvarolo Rosa, G.U.P. presso il tribunale di Pistoia la quale, come risulta non aveva assolutamente nessun atto relativo al sx ma si pronunciò comunque con un Non Luogo a Procedere basandosi sulla "C.T.U." del "Massa" che, si ricorda trattasi di palese "Falso" e la citata Selvarolo (già denunciata) nelle sue motivazioni ebbe la sfrontatezza di asserire che l'unica "Consulenza" corretta era quella del Massa cioè di colui che "Occultò" il noto Verbale e scrisse un infame "Falso".
La citata Selvarolo in atti aveva comunque altre quattro Consulenze redatte da Dottori in Ing. i quali, nonostante non avessero avuto il noto verbale erano comunque giunti a conclusioni chiaramente opposte a quelle el Massa ed inoltre aveva anche il Verdetto di un Giurì d'Onore nominato dal presidente di un Tribunale per l'accertamento della verità su un fatto determinato il quale Verdetto confermava totalmente la Consulenza di parte mia nel primo grado a mio carico.
Continuando a leggere le motivazioni del C.S.M. si nota che, senza tanti giri di parole è stato appurato e scritto che il Dell'Anno non solo non ha curato il buon funzionamento della Procura che dirigeva ma l'azione penale molto spesso non è stata esercitata correttamente proprio per le iniziative del Dell'Anno che sono state poco rigorose proprio relativamente al rispetto dei principi del corretto esercizio dell'azione penale.Il C.S.M. fa inoltre presente che il Dell'Anno "Pretendeva" di essere informato di qualsiasi decisione i vari P.M. volessero prendere e comunque doveva essere fatto sempre e solo esclusivamente quello che lui aveva deciso, l'ultima parola era sempre la sua.Anche a tal proposito si deve ricordare che un Magistrato è soggetto soltanto alla Legge e la sua sfera di autonomia decisionale non può essere lesa o addirittura annullata come in questo caso.
Per quanto riguarda l'A.G. Inquirente esiste il principio di "Avocazione" ossia, il Proc. Capo, in casi validi e per particolari motivi può avocare a se un fascicolo e procedere come meglio crede apponendo la sua firma ed assumendosi ovviamente le responsabilità del suo operato.
Ben altra cosa si è ravvisata invece nel comportamento del Dell'Anno il quale "Imponeva" ai vari P.M. di agire secondo quella che era solo ed esclusivamente la sua volontà infatti nelle motivazioni si legge che l'ultima parola era sempre la sua ed i P.M. dovevano firmare delle decisioni che magari non condividevano affatto in quanto prese dal Dell'Anno che però non appariva poichè i firmatari erano altri.Naturalmente un confronto sereno con il capo di un Ufficio è sempre costruttivo ma in questo caso praticamente era solo ed esclusivamente una dittatura.
Dittatura poi da parte di chi ?
Da parte di un soggetto che, come si è visto (e come segue) non ha avuto remore a scrivere il falso nonchè a rendersi chiaramente omissivo di atti del suo Ufficio.Il riferimento è alla richiesta di sequestro di nr. "Due" fascicoli Processuali i quali, per quanto in narrativa esposto, costituiscono "Corpo del Reato" (assenza di atti determinanti) ma il Dell'Anno ovviamente ha fatto "orecchie da mercante".
Il C.S.M. ha comunque riconosciuto al Dell'Anno l'evasione di gran parte dell'arretrato esistente ma anche a tal proposito è il caso di fare una precisazione e cioè quella relativa a "fatti reato" ascritti nel modello "21" ed i "fatti non costituenti reato" ascritti nel modello "45".Bene, considerato tutto quanto sopra esposto e quello che seguirà si può chiaramente comprendere che "Un fatto" diventava "Reato" solo ed esclusivamente se lo decideva il Dell'Anno altrimenti finiva ascritto nei citati modelli "45".Non dimentichiamo che stiamo parlando di un soggetto il quale, approfittando della "Morte" del M.llo Nocera il quale esperì i rilievi del sx e ne redasse il verbale, ha continuato imperterrito a "Voler Ignorare" l'esistenza di tale atto di P.G. già occultato anche dal Massa e così facendo ha continuato la strada imboccata dal dr. Costantini Luciano (già denunciato).
Ma non solo, la "Procura" si è approfittata "Vigliaccamente" anche della morte della Sig.ra Corsini Dr.ssa Rossella la quale prese contezza del citato verbale e come risulta ne fece correttamente l'uso previsto nonchè imposto dalla "Legge Penale".
In ultimo vengono riportati per intero il fax nr. -9- ed il fax nr.-11- inviati alla Procura di Genova i quali fax sono abbastanza riassuntivi della condotta tenuta da tutti e sei i "Magistrati" denunciati e si coglie l'occasione per invitare a leggere anche la Denuncia a carico di tale "Garufi Daniela", "Giudice" civile nella sede di Pistoia la quale, nelle sue "Dieci" pagine di "Falsi", nel tentativo di ergersi a "Paladino della difesa" dell'attigua sede penale è giunta a scrivere che il Verbale dei rilievi del M.llo Nocera "Non fu prodotto nella sede penale".Anche questo "Giudice" è inqualificabile in quanto alla stessa Garufi fu da me consegnato sia il Verbale (del quale anche lei non tenne conto per non contraddire i suoi "Colleghi") e fu consegnata anche la lettera di trasmissione di quel Verbale alla "C.A. del dr. Costantini Luciano Sost." e firmata dall'allora comandante del N.O.R.M. dell'Arma CC. di Pistoia.
NONO FAX ALLA PROCURA DI GENOVA OGGETTO: Dr. Costantini Luciano attuale "Giudice" Penale, già Giudice Civile e nell'anno 2000 P.M. presso la Procura della Repubblica di Pistoia. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... G E N O V A c.a. Sig.ra Macciò Dr.ssa Maura Sost. Dr.ssa Macciò buongiorno, sicuramente codesta A.G. ha preso atto della condotta tenuta dal nominato in oggetto, relativamente al fatto per cui si procede. Tali "Omissioni" di cui il nominato in oggetto è responsabile sono state da imput a tutto ciò che ne è conseguito. 1) Al dr. Costantini fu trasmesso il Verbale dei rilievi di un sx "Mortale" e codesta A.G. in atti ha la lettera di trasmissione del locale N.O.R.M. alla c.a. del nominato in oggetto; 2) Il dr.Costantini "Omise" di prendere atto del contenuto di quel Verbale che comunque consegnò "Immediatamente" al consulente da lui nominato; 3) Quel consulente, tale "Massa Massimo Manfredi" che comunque è privo dei titoli di legge per assolvere a tali incarichi, "Occultò" totalmente il contenuto di quel verbale; 4) Il dr. Costantini "Omise" di consegnare quel Verbale all'Ing. consulente di parte mia; 5) Una volta riaperte le Ind. Prel. a carico del responsabile del sx, fu nominato altro c.t.u. da altro P.M. ma la "Procura" omise" nuovamente di consegnare lo stesso Verbale del quale questo P.M. aveva preso contezza (risulta in atti) e quindi disposto la conseguente consegna al professionista nominato; 6) Al Fascicolo Proc.le a mio carico è mancante quel Verbale (v. Attestato di Cancelleria Penale) ;7) Al Fascicolo Proc.le a carico del LO GUASTO Giovanni, responsabile del sx, è mancante sia lo stesso Verbale nonchè il prestampato della Stazione cc. intervenuta; Dr.ssa Macciò, il Verbale del M.llo Nocera fu inviato alla c.a. dl nominato in oggetto il quale è e resta l'unico responsabile dei reiterati "Insabbiamenti" di tale atto. IL DR. COSTANTINI CHE NE HA FATTO DI UN ATTO DI P.G. A LUI INDIRIZZATO ? Lo consegnò al suo c.t.u. "Massa" il quale ne opccultò il contenuto e quindi, la prima A.G. a dover procedere penalmente nei confronti del "Massa" è proprio il nominato dr. Costantini ma, come si può evincere dagli atti, non solo non fu iniziata tale l'azione penale ma al contrario la locale A.G. si è strenuamente adoperata per "Proteggere" il noto "Massa" e questo a seguito delle "tre" denunce mosse dallo scrivente a suo carico. L'unica volta che il "Massa", contumace, andò in "Giudizio" si dovette assistere ad una vera e propria "Farsa" durante la quale il "Giudice" Tredici, già segnalato, impedì "Tassativamente" (chissà perché) di parlare del noto Verbale già più volte "Occultato", sia dal citato "Massa", sia dalla locale "Procura" e sia dal locale "Tribunale". Appare improponibile voler asserire che l'occultamento di quel Verbale sia frutto della esclusiva volontà del "Massa", personaggio che, si ricorda era nominato nonostante il Trib. di Fi avesse già dichiarato che il soggetto è privo di titoli per assolvere a tali incarichi e quindi l'unico soggetto che "Deve" obbligatoriamente fornire tutte le spiegazioni del caso è il nominato dr. COSTANTINI Luciano in quanto primo destinatario di tale atto. In ultimo ricordo a codesta A.G. che il nominato dr. Costantini ebbe a ritenere una "Minaccia" il solo aver fatto presente la lettera di trasmissione di quel Verbale alla su c.a.- Allo stato il tutto è stato formalizzato ed inviato a codesta A.G. quindi, nel ribadire che il dr. COSTANTINI Luciano appare l'unico responsabile dell'occultamento di quel verbale, lo stesso ha il "Dovere" di fornire dettagliate nonchè chiare nonchè persuasive informazioni circa l'uso (o il non uso) da lui fatto di quel verbale. Nel caso, per "Distrazione" non abbia letto le due pagine del Verbale relativo ai rilievi di un sx "Mortale" dovrà spiegare a codesta A.G. il motivo a seguito del quale non ha proceduto nei confronti del noto "Massa". Dr,ssa Macciò, quel Verbale, come Lei ha preso atto risulta "Occultato" per ben "Cinque" volte ma non si può dimenticare che IL PRIMO DESTINATARIO E QUINDI L'UNICO RESPONSABILE IL QUALE DOVRA' RENDERNE CONTO E' IL DR. COSTANTINI LUCIANO AL QUALE IL CITATO VERBALE FU INVIATO. Dr,ssa Macciò, onde evitare equivoci di sorta tengo a sottolineare che, relativamente ai fatti esposti a codesta A.G. nessuno si è "Fissato" su di un iter procedurale dei fatti anzichè sull'altro. A codesta A.G. sono state fornite tutte le prove "Documentali" dalle quali emerge chiaramente la volontà di tenere e continuare a tenere "Occultata" la verità sui fatti occorsi. La precisazione appare doverosa in quanto, nel recente passato è già accaduto che il Proc. C. di questa sede, Dell'Anno Renzo, abbia voluto "Insinuare" che, i fatti da me esposti in modo chiaro ed esaustivo, erano da ritenere “Mie “Deduzioni” prive di fondamento e “Conseguenti al trauma subito". Ribadisco nuovamente di disconoscere i "Traumi" eventualmente subiti da quest'ultima A.G. ma una cosa è certa, la sua "Malafede" poichè un Verbale "Occultato" per "Cinque" volte “non” è una mia deduzione così come non sono mie deduzioni tutte le "Omissioni" delle varie A.G. denunciate nonchè i falsi da loro più volte riportati. Una delle "Omissioni" del citato dr. Dell'Anno è proprio quella di non aver proceduto al sequestro dei due fascicoli processuali costituenti corpo del reato come del resto, già segnalato a codesta A.G. Comunque, nel concludere si rappresenta nuovamente che le spiegazioni dell'evolversi dei fatti "Devono" obbligatoriamente essere fornite dal nominato in oggetto il quale con la sua condotta ha dato l'imput a tutto quanto ne è conseguito. Dr.ssa Macciò, i fatti sono oltremodo chiari quindi appare assurdo che il citato dr. Costantini Luciano, anche con rara “Tracotanza” intenda voler continuare a “Lavarsene le mani” essendo proprio il soggetto che ha gravi e chiare responsabilità nella vicenda. Quindi, “Dopo undici anni” non è proprio più il caso di permettere al nominato in oggetto di cercare di trarsi d’impaccio asserendo tutto ed il contrario di tutto (per esempio la dichiarazione di aver consegnato quel Verbale al noto “Massa” a cui, dopo qualche mese seguì il rifiuto di porre per iscritto tale avvenuta consegna e ciò perché consapevole che il consulente nominato aveva occultato il contenuto di tale atto peraltro “Non letto” dal dr. Costantini ed a seguito dei delitti commessi dal “Massa”, come codesta A.G. oramai sa perfettamente, si è “Omesso” di procedere). Tale comportamento è proprio di una persona la quale sa di essere con le spalle al muro ed è consapevole che solo cercando di approfittare della sua posizione può sperare di non essere perseguito come previsto dalla norma penale per quanto da lui commesso ma i fatti stanno a dimostrare che è “Impossibile” il solo tentare di eludere anche uno solo degli elementi a carico del nominato in oggetto i quali elementi sono stati forniti nella loro intierezza a codesta A.G.- Dr.ssa Macciò, la S.V. è al corrente anche degli inqualificabili tentativi di non far emergere quanto sopra in uno dei quali, il già segnalato dr. “Buzzegoli”, contravvenendo anche alla sentenza della Cassazione posta in allegato, “omise” sia di fissare l’udienza camerale nonché, ancor più grave, “Omise” di procedere alla nomina di un suo Perito in quanto dichiarò (e dimostrò con i fatti) di “Non essere interessato all’accertamento della verità”. Così come lo stesso atteggiamento è stato tenuto dal “Giudice” civile dr.ssa “Garufi” la quale, come la S.V. ha preso atto, in primis si è rifiutata per cinque volte di nominare un suo perito volendo ignorare anche che, l’onere di tale spesa poteva essere messo a carico di chi scrive e di seguito, tra i tanti “Falsi” riportati dalla citata dr.ssa “Garufi” vi è anche quello forse più “Vergognoso” consistente nella chiara dichiarazione da parte di questa A.G. che l’ormai “Famoso Verbale” “Non fu prodotto in sede Penale” quando il Giudice in parola aveva anche la già più volte citata lettera di trasmissione alla c.a. del dr. Costantini Luciano alla quale, come risulta a codesta A.G., seguono le dichiarazioni scritte di due Ing. (c.t.p. e nuovo c.t.u.) relative alla “Omessa” consegna del Verbale a quei professionisti e seguono anche gli attestati di Cancelleria Penale dai quali si evince l’assenza del noto atto da nr. “Due” fascicoli Processuali. Dr.ssa Macciò, sono certo di non esagerare nell’affermare che oltre non si può andare comunque: Il Dr. COSTANTINI LUCIANO E' IL PRIMO DESTINATARIO DI QUEL VERBALE OCCULTATO PER UN TOTALE DI CINQUE VOLTE. Nel proporre nuovamente la richiesta di copia delle s.i.t. fornite dallo scrivente in data 12.01.11 Si porgono distinti saluti.
UNDICESIMO FAX ALLA PROCURA DI GENOVA
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OGGETTO: Procedimenti Penali a carico dei nr. “Sei” “Magistrati del palazzo della “Giustizia” di
Pistoia.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI G E NO OV A
c.a. Signora Macciò Dr.ssa Maura Sost.
Dr.ssa Macciò buongiorno, relativamente alle denunce di cui all’oggetto, presentate sia nell’anno 2010 nonché nell’anno 2011, considerato il tempo trascorso lo scrivente ritiene che codesta A.G. avrà oramai certamente preso atto della veridicità di quanto denunciato e quindi, conseguentemente, anche di tutti i delitti effettivamente commessi dai soggetti denunciati.
Considerato quanto sopra ed essendo certo che tutte le persone denunciate saranno state ovviamente iscritte a codesto R.G.N.R. si invia la presente al fine di richiedere di poter conferire con la S.V. per eventuali ulteriori chiarimenti anche se il sottoscritto ritiene di aver fornito ogni seppur minimo elemento al fine di procedere nei corpi delle denunce presentate confermati peraltro da tutti gli allegati che sono stati posti a corredo delle citate condizioni di procedibilità.
Riassumendo brevemente si ricorda che;
1) Il già “Denunciato” Dr. “Costantini Luciano”, all’epoca P.M., omise palesemente di leggere il Verbale dei rilievi di un sx “Mortale” consentendo così, al “C.T.U.” nominato, di “Occultare” totalmente quell’Atto di P.G. che fu indirizzato alla c.a. del citato Costantini;
2) Il Dr. “Tredici”, giudice dell’Udienza Preliminare nei confronti del noto “Massa Massimo Manfredi” violò chiaramente la procedura penale non “Volendo” accogliere in atti il Verdetto di un Giurì d’Onore che è sempre ammesso in sede penale quando è mirato all’accertamento della verità su un fatto determinato (ex art.596 III° c. del C.P.), inoltre il citato Tredici scrisse palesemente il falso dichiarando in motivazioni di sentenza che il citato “Massa” non aveva mai dichiarato di essere “Ingegnere” (si ricorda che quel soggetto forniva i suoi “Documenti TTecnici” su carta “Intestata” recante tale titolo peraltro mai conseguito dal soggetto);
3) Il Dr. Dell’Anno, Proc. Capo in questa sede ebbe a scrivere che quanto da me riporto nelle varie memorie, denunce ed opposizioni alle varie “Archiviazioni”, altro non erano che “Mie Deduzioni “ prive di fondamento e conseguenti al trauma subito.
Si ricorda che tra quelle definite “Mie Deduzioni” vi è il Verbale del M.lllo Nocera Pasquale del N.O.R.M. di Pistoia il quale all’epoca effettuò i rilievi del sx ed ebbe a redarne il Verbale indirizzato, come sappiamo al citato dr. “Costantini” il quale, in concorso col citato “Massa” lo occultò; Di seguito anche il “Rigetto” del Trib. di FI a seguito della domanda di iscrizione a quell’albo Periti, presentata dal Massa “Non” è una mia deduzione ed il noto soggetto è tuttora privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali si sorta;
4) La Dr.ssa Selvarolo, giudice dell’Udienza Preliminare nei confronti del LO Guasto Giovanni (il responsabile del sx), oltre a tutto quanto contestato nella denuncia presentata a suo carico, non aveva al fascicolo processuale un atto “Determinante” per un Serio e Corretto giudizio e cioè il già citato Verbale dei rilievi del M.llo Nocera ed inoltre la stessa ebbe a riportare nelle sue motivazioni di sentenza di Non Luogo a Procedere, che l’unica “Consulenza” tecnicamente corretta era quelle del citato “Massa”.
Dr.ssa Macciò, voler asserire quanto sopra, come la S.V. sa perfettamente è oltremodo “Falso” in quanto trattasi di un documento tecnico redatto da chi aveva “Occultato” il verbale dei rilievi e tali comportamenti sono oltremodo gravi in quanto tutti relativi ad un evento ove una Persona ha perso la Vita a seguito delle responsabilità oltremodo chiare della controparte pur se, tengo a precisare di aver comunque cooperato in quanto occorso (ex art. 113 c.p.) ma tale cooperazione è palesemente conseguente alla condotta posta in essere dal responsabile del sx.
Non vi è dubbio che “Occultando” atti di P.G. le cose possono essere “Travisate” a piacimento facendo risultare quanto si desidera e questo per tanti e svariati motivi ma la S.V. converrà che è effettivamente “Penoso” prendere atto dei citati comportamenti tenuti da chi avrebbe dovuto “Amministrare” correttamente la “Giustizia”.
Il Soggetto “Massa” oramai lo conosciamo ma inoltre quell’atto, poiché appartenente ad altro Proc. Pen., non poteva e non doveva, per nessun motivo consentito dalla Legge, trovarsi nel fascicolo del procedimento presieduto dalla citata “Selvarolo” (ex art. 238 c.p.p.);
5) Il Dr. Buzzegoli, G.I.P., a seguito della “Terza” denuncia a carico del noto “Massa”, oltre a dichiarare (e dimostrare con i fatti) di non essere assolutamente interessato all’accertamento della Verità, omise di accogliere quanto previsto e consentito dalla Legge Penale e cioè rimase assolutamente noncurante dell’elemento suppletivo alle indagini richiesto dal sottoscritto (la mera nomina di un perito da parte di quell’A.G. il quale si potesse pronunciare avendo a disposizione anche il Verbale dei rilievi già “Occultato” dalle varie A.G. denunciate per ben “Cinque volte.
A codesta A.G. è stata fornita annche la Sentenza della Suprema Corte la quale ebbe a stabilire che comportamenti esattamente “Uguali” a quelli del citato dr. “Buzzegoli” sono da ritenersi “Illegali;
6) La Dr.ssa Garufi, giudice civile di questa sede, come già esposto in denuncia a suo carico ha scritto delle motivazioni di sentenza che risultano essere un “Falso” dietro l’altro giungendo all’apice nel dichiarare che il Verbale del M.llo Nocera non fu prodotto in sede Penale.
Si ricorda che la sopracitata aveva anche la lettera di trasmissione alla c.a. del citato dr. “Costantini Luciano. (il quale, in concorso col già citato “Massa” ne “Occultò” il contenuto).
Dr.ssa Macciò, considerato il tutto vi è certezza che codesta A.G. Inquirente ha ogni elemento per procedere nei confronti delle persone denunciate e lo scrivente non nutre assolutamente il minimo dubbio circa la “Volontà” della S.V. di applicare correttamente e compiutamente la Legge Penale.
In attesa di essere convocato da codesta A.G. si richiede nuovamente copia del Verbale delle S.I.T. fornite in data 12.01.11 alla Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso codesto Tribunale.
Si porgono Distinti Saluti –Si da atto che dopo due anni dalla presentazione delle varie denunce di cui la titolare delle indagini era la Dr.ssa Macciò Maura Sost., quest'ultima è stata trasferita al Tribunale dei minori e l'unica cosa che è stata fatta in questi due anni è quella di delegare la P.G. presso quel Tribunale per escutere a Verbale il Sottoscritto e la cosa avvenne in data 12.01.11, poi il silenzio più totale ed ora i fascicoli passeranno ad altro P.M. il quale sarà a digiuno di tutta la vicenda e si dovrà cominciare da capo.Presto scriverò al Sig. Procuratore Capo di Genova ed in seguito pubblicherò anche tale missiva sia in questa rete nonchè sul mio blog http://moonposter.blogspot.com -
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