2) Colui che era alla guida di tale vettura resta in coma per giorni 21;
3) Considerata l'assoluta assenza di testimoni, gli occupanti della vettura che provocò il sx (rimasti illesi), rilasciarono dichiarazioni totalmente non conformi al vero come dimostrano nr. "5" consulenze tecniche redatte da dott. in Ing., specializzati in cinematica stradale;
4) I rilievi vennero immediatamente esperiti dalla Stazione CC. di Capostrada con l'ausilio del N.O.R.M. nella persona del M.llo Nocera Pasquale.
5) Il citato M.llo Nocera individuò immediatamente la causa scatenante del sinistro nel contatto che ebbe luogo tra le vetture. Tale contatto fu descritto, verbalizzato e fotografato;
6) Il dr. Costantini Luciano, all'epoca P.M., nominò un suo consulente tecnico individuato in tale"Massa Massimo Manfredi" al quale furono consegnati sia la planimetria del sx e lacomunicazione notizia di reato, nonchè il Verbale degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose firmato dal citato M.llo Nocera;
7) I parenti del sottoscritto nominarono un consulente tecnico di parte individuato nella persona dell'Ing. Barsottini Luca;
8) La Procura di Pistoia, nella persona del citato dr. Costantini Luciano, all'epoca sost. Proc.,"Omise" di consegnare il verbale dei rilievi del M.llo Nocera al citato consulente di parte;
9) Le due consulenze (la c.t.u. del P.M. e quella di parte), erano in pratica diametralmente opposte relativamente alle cause ed alle rispettive responsabilità delle vetture coinvolte e questo nonostante all'Ing. consulente di parte "NON" fosse stato consegnato il chiaro ed esaustivo verbale del citato M.llo Nocera Pasquale;
10) Nel gennaio 2001 ebbe luogo l'udienza che vedeva imputato il sottoscritto per omicidio colposo.
La controparte nel sx (il responsabile) fu classificato parte lesa ed il sottoscritto accettò il rito abbreviato solo se "Condizionato". Il Giudice Dr. Covini chiese quale fosse la condizione e fu richiesto un contraddittorio tra i consulenti in quanto erano inspiegabili e prive di logica le conclusioni alle quali era giunto il citato "Massa Massimo Manfredi" (c.t.u.).
Inoltre lo stesso aveva palesemente riportato dati "Falsi" anche rispetto alla velocità solo della vettura della controparte tale Lo Guasto Giovanni;
11) In data 20.04.2001 ebbe luogo l'udienza con il contraddittorio tra i due consulenti e l'Ing. di parte contestò totalmente la consulenza del C.T.U. (Massa), sia per quanto riguarda le cause nonchè per quanto riguardava i dati "Matematici" relativi alla velocità appunto della controparte.
Il Massa dovette ammettere di non aver eseguito i calcoli dovuti;
12) Il P.M. Signora Corsini Dr.ssa Rossella, nella sua requisitoria ebbe a dire: " Dubbi già ve ne erano ma, dopo questo contraddittorio, se vogliamo chiamarli ancora dubbi, questi sono aumentati a dismisura e questo P.M. proporrà richiesta di rinvio a giudizio a a carico di Lo Guasto Giovanni (il responsabile);
13) Il Citato Giudice Covini fu comunque di diverso avviso e nonostante ciò che emerse chiaramente dal citato contraddittorio, non tenendo conto della necessaria correzione e modifica del capo di imputazione, condannò il sottoscritto come unico responsabile;
14) Qualche mese dopo, per cause del tutto incidentali il mio consulente di parte, a seguito di mie dichiarazioni che lo accusavano di non essere stato professionale nell'esposizione dei fatti (cosa non vera perchè fu l'esatto contrario), richiese l'intervento di un Giurì d'Onore perl'accertamento della verità su di un fatto determinato ossia la competenza e la professionalità con la quale l'Ing. Barsottini Luca ebbe a redarre la sua Consulenza;
15) Il Giurì d'Onore, nominato dal Presidente del Trib. di Lucca si pronunciò e l'Ing. che ne faceva parte "Confermò" totalmente il documento tecnico del mio consulente di parte, sia nelle conclusioni che nei calcoli di ingegneria cinematica (quelli omessi dal citato Massa);
16) Tenuto conto che il Verdetto di un Giurì d'Onore, quando si pronuncia per l'accertamento della verità su di un fatto determinato, è sempre ammesso in sede penale, il sottoscritto contattò la citata Dr.ssa Corsini, P.M. nell'udienza a mio carico e la stessa, preso atto di tale documento (che tra l'altro è "Giudiziale" e non stragiudiziale come può essere una consulenza di parte), suggerì di richiedere immediatamente la riapertura delle indagini preliminari a carico del citato Lo Guasto Giovanni;
17) Tale richiesta fu immediatamente proposta e la citata Dr.ssa Corsini inoltrò immediatamente la richiesta di rinvio a giudizio a carico del citato Lo Guasto Giovanni che fu accolta dal G.I.P.-
18) Da tenere presente che, contestualmente era stato proposto atto di denuncia nei confronti del già citato "Massa Massimo Manfredi" al quale erano stati contestati sia il palese "falso Ideologico", il chiaro "Occultamento di atto vero (il verbale dei rilievi di un sx "Mortale"), il "Favoreggiamento personale" in quanto con la sua c.t.u., il "Massa" aveva palesemente "Eluso l'attività investigativa" nei confronti del responsabile del sx tale Lo Guasto Giovanni; fu contestato anche il "Favoreggiamento Reale" in quanto, sempre con quella "Falsa" c.t.u., ad una compagnia di ass. (all'epoca LLOYD ADRIATICO ED ATTUALMENTE ALLIANCE ASS.), fu garantito un più che congruo profitto;
Ed infine fu contestato anche l'esercizio abusivo della professione di Ing. e la conseguente usurpazione di tale titolo per il quale il soggetto non aveva mai conseguito il necessario titolo di studio. (si firmava Ing. non essendolo).
Per completezza di informazioni si tiene a puntualizzare che il padre del citato "Massa" (di fatto Ing.), all'epoca era consulente fiduciario proprio di quella compagnia di Ass. e, si badi bene, il sopracitato Lo Guasto Giovanni (responsabile del sx, all'epoca era cognato del titolare della compagnia LLOYD di Quarrata e ne consegue che, proprio non appare campato in aria il sospetto che, vista la totale assenza di testimoni, considerato che la mia passeggera perse la vita sul colpo ed il sottoscritto si trovava in uno stato di coma dal quale, a detta dei sanitari, non sarei uscito, non sussisteva nessun problema per il citato "Massa Massimo Manfredi", per "Risolvere" il tutto "Occultando" il verbale dei rilievi (che, si ricorda fu inviato alla c.a. del Dr. Costantini Luciano all'epoca Sost.);
19) A questo punto torniamo alla richiesta di rinvio a giudizio del citato Lo Guasto e quì diventa complicato il ricostruire la cronologia dei fatti che si susseguirono in quanto la procedura prevede che la persona indagata sia correttamente avvisata dalla Procura ed il soggetto ha venti gg. di tempo per proporre memorie e per chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Comunque, solo dopo che è avvenuta la notifica può essere fissata l'udienza preliminare.
Per la notifica di cui sopra di solito vengono incaricati o le Stazioni CC. o i comandi di Polizia Municipale i quali, eseguita la notifica, provvedono a spedire il verbale che giunge ovviamente nel giro di pochissimi giorni.
In quel caso, trascorsi circa venti giorni, il sottoscritto contattò personalmente il comando Polizia Municipale di quel luogo e prese atto che la notifica fu effettuata effettivamente venti giorni prima ed in pari data rispedita alla Procura di Pistoia.
Il sottoscritto chiese di verificare l'arrivo di quanto sopra e "Stranamente", la citata notifica, la quale "Deve" essere immediatamente recapitata al P.M. titolare dell'indagine, fu trovata giacente (da venti gg.), nel fascicolo che, si badi bene, non era posto in evidenza come dovrebbe essere avvenuto ma fu ritrovato nell'ultima fila e sotto l'ultimo fascicolo dell'archivio.
20) E' il caso di fare una precisazione ossia, come sappiamo, quando accadde l'evento, il fascicolo fu assegnato al noto dr. "Costantini ma, all'udienza nei miei confronti il sopracitato non partecipò poichè il fascicolo transitò nelle mani della Dr.ssa Corsini Rossella la quale dopo aver richiesto il rinvio a Giudizio del citato Lo Guasto Giovanni, si rese conto che tra gli atti vi era anche il noto "Verbale" dei rilievi che "Stranamente" il citato dr. Costantini si era dimenticato di considerare permettendo al noto "Massa" di "Occultarne" totalmente il contenuto.
21) A seguito della denuncia che il sottoscritto aveva proposto nei confronti del noto "Massa Massimo Manfredi" (v. punto nr.18), la Dr.ssa Corsini nominò un Consulente Tecnico da lei individuato nella persona del Dr. Ing. Baroncini Claudio di Livorno al quale, come da disposizioni della stessa Dr.ssa Corsini, "Sarebbero dovuti essere consegnati" tutti gli atti relativi al sx, compreso il Verbale del quale sino a quel momento, "Stranamente" non era stato fatto l'uso stabilito dalla legge.
A QUESTO PUNTO CORRE L'OBBLIGO DI FARE UNA PRECISAZIONE.
LA DR.SSA CORSINI ROSSELLA, P.M. IL QUALE AVEVA PRESO ATTO DI DIVERSE ANOMALIE NELLA CONDUZIONE DELLE INDAGINI IN PAROLA (CHIARE OMISSIONI) E CHE COMUNQUE AVEVA GIA' CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DEL CITATO "LO GUASTO GIOVANNI" NONCHE' DEL NOTO "MASSA", ERA PURTROPPO AFFETTA DA GRAVISSIMA MALATTIA E, NONOSTANTE CON TUTTE LE SUE FORZE VOLLE ESSERE PRESENTE (FIN CHE HA POTUTO), NELLA CONDUZIONE DELLE INDAGINI DEL SUO UFFICIO, NON LE FU POSSIBILE ESSERE PRESENTE AD ALCUNI APPUNTAMENTI RELATIVI ANCHE ALLA MIA CAUSA E, COME SI PUO' BEN COMPRENDERE, IN ULTIMO LA SUA MENTE ERA COSTANTEMENTE RAPITA DALLA MALATTIA CHE ERA DIVENTATA DEVASTANTE E, CONSAPEVOLE DI NON AVERE PIU' MOLTO TEMPO, IL SUO PENSIERO ERA RIVOLTO COSTANTEMENTE ALLA SUA BAMBINA DI SEI ANNI LA QUALE, DOPO POCHI MESI RIMASE ORFANA DELLA MADRE.
22) Preso atto di quanto sopra, ne conseguì che in ultimo, anche se per sua volontà presente in ufficio, la Dr.ssa Corsini non era più vigile come sempre e molti particolari li demandava alla segretaria.
Anche quando giunse il citato Ing. Baroncini Claudio, nominato C.T. da quel P.M., la Dr.ssa ci scambiò pochissime parole non ponendo nemmeno attenzione agli atti che dovevano essere consegnati a quell'Ing. e tra i quali vi doveva essere anche il noto "Verbale" che si ricorda, fu motivo di lecita rabbia allorquando la stessa Dr.ssa Corsini si rese conto del palese "Occultamento" di un atto di P.G.-
Stà di fatto che anche in quel frangente, "Qualcuno" riuscì a tenere occultato quel Verbale dopo averlo debitamente estrapolato dal corredo atti da consegnare a quell'Ing. il quale comunque elaborò la sua C.T.U. e la consegnò alla Dr.ssa Corsini la quale, contattata dal sottoscritto, si disse certa che il "Massa" era chiaramente responsabile di "Falso Ideologico",della conseguente "Frode Processuale" e di tutto quanto il sottoscritto aveva rubricato nell'atto di denuncia;
23) Si badi bene a questo passaggio, nella richiesta di rinvio a giudizio del "Massa", non risultava nessuna traccia di tutti i delitti commessi dallo stesso e l'unica contestazione presente era quella di "Truffa aggravata in danno dello stato" per le vacazioni percepite a seguito delle nomine.
Nessun riferimento fu fatto riguardo al "Falso ideologico" del quale il Massa era responsabile, nessun riferimento fu fatto riguardo al Verbale chiaramente "Occultato" dal Massa medesimo (Occultamento di atto vero) e nessun riferimento fu fatto alla palese "Frode Processuale" conseguente alla condotta del Massa medesimo.
Sarà anche tutto incidentale e casuale ma, ciò che fu rubricato a carico del "Massa", era esattamente ciò che risultava dalla comunicazione notizia di reato che l'allora M.lloPaladini Renato ebbe a redarre dopo "Nove" mesi di indagine per acquisire tutti gli elementi che il sottoscritto acquisì in circa "UN" mese.
E' inutile dire che quel soggetto (il M.llo Paladini Renato, eseguì chiaramente gli ordini della Procura e cioè: "Massa è raccomandato e non si tocca" ma non finisce quì in quanto lo stesso "M.llo Paladini" "Omise" vigliaccamente di considerare gli esiti del Verbale ("Occultato" dal Massa) del "Suo" Collega M.llo Nocera Pasquale, il quale non poteva essere chiamato a testimoniare dal sottoscritto in quanto si era tolto la vita alla fine del 2001, nel suo ufficio e con l'arma di ordinanza.
24) Ok, Nonostante "Qualcuno" si fosse adoperato per evitare ciò, arrivammo comunqueall'udienza preliminare nei confronti del "Lo Guasto Giovanni" e già da subito si ricorda che immediatamente ebbe luogo un rinvio in quanto l'avv. del citato Lo Guasto, tale "Ariodante" di Pistoia, in pratica accusò chiaramente la (non presente) Dr.ssa Corsini di non aver ottemperato a procedere all'interrogatorio, come richiesto dal citato "Lo Guasto Giovanni" che ne aveva fatto richiesta.
Il punto focale fu che il Giudice chiese al P.M. di udienza, se al fascicolo fosse presente la richiesta di interrogatorio del citato "Lo Guasto" ma, come previsto, non ve ne era traccia.Per intenderci, la richiesta fu effettivamente presentata ma, d'accordo con alcuni delinquentidella procura fu messo il timbro di entrata sulla copia dell'Avv. Ariodante mentre la copia che doveva essere posta al fascicolo, della quale doveva essere immediatamente informata la Dr.ssa Corsini Sost., fu "Occultata".
La citata Dr..sa Corsini soffriva già della gravissima malattia che purtroppo non le lasciò scampo ma, di seguito a quanto sopra, nemmeno il P.M. di udienza (ovviamente), si domandò dove fosse finito l'originale della citata richiesta.
25) Si giunse così alla nuova udienza preliminare nei confronti del già citato "Lo Guasto Giovanni", presieduta dal giudice dr.ssa "Selvarolo Rosa" (denunciata v. all. nr.16 del blog).
A tal proposito occorre procedere ad alcune precisazioni ed apparirà interessante leggere la denuncia a carico di questo "Giudice" con e, dopo aver letto le "Aberranti" motivazioni della sentenza di archiviazione (palese "Falso ideologico), il sottoscritto chiese udienza ed intrattenne un breve dialogo nel suo ufficio.
Il dialogo è ben riportato nell'atto di denuncia a carico del "Soggetto" ma è comunque il caso di puntualizzare immediatamente che la citata "Selvarolo" aveva al fascicolo ben "Cinque" documenti tecnici relativi alla ricostruzione della dinamica del sx, tutti redatti da Dottori in Ingegneria di cui tre, erano consulenze di parte, uno era il verdetto del già citato Giurì d'Onore (che confermava in toto la prima consulenza di parte) e l'altro documento tecnico era la C.T.U. redatta dall'Ing- Baroncini Claudio.
Si coglie l'occasione per ricordare che la "Procura" di Pistoia, come anzidetto, "Omise" di consegnare il Verbale dei rilievi sia al consulente di parte Dott. Ing. Barsottini Luca nonchè al nuovo C.T.U. Dott. Ing. Baroncini Claudio ma comunque i documenti tecnici erano chiari ed esaustivi riguardo all'attribuzione delle responsabilità.
Stà di fatto però che, la citata "Selvarolo" "Volle" tenere conto di una "Consulenza" che non poteva assolutamente essere in quel fascicolo poichè appartenente ad altro procedimento penale (il mio) e non solo, ma a tal proposito si ricorda che tale "Consulenza" era quella redatta dal noto "Massa Massimo Manfredi" ossia il delinquente, raccomandato il quale veniva nominato sia consulente che perito nonostante fosse privo di qualsiasi titolo e "NON" fosse ovviamente nemmeno iscritto all'albo periti del Tribunale competente per territorio vista la residenza del "Massa".
Infatti lo stesso "Massa" "Provò" a richiedere tale iscrizione ma, il Trib. di Firenze "Rigettò" ovviamente la richiesta in quanto, come anzidetto il soggetto era privo di qualsivoglia titolo e nemmeno laureato in Ing. nonostante si firmasse tale.
Anzi, a tal proposito si rappresenta anche che il "Massa" fu formalmente "Diffidato" dal Preside della facoltà di Ing. dell'Ateneo Fiorentino in quanto si era anche iscritto ad un corso riservato ai solo laureati.
Fattostà che la citata "Giudice" Selvarolo, scrivendo il "Falso", dichiarò che l'unica consulenza corretta era quella del "Massa" ossia del soggetto sopra descritto il quale aveva provveduto ad "Occultare" il Verbale dei rilievi di un sx "Mortale" riportando l'esatto contrario mentre i "Cinque" documenti tecnici degli altri professionisti non vennero tenuti nella minima considerazione.
A tal proposito si tiene a precisare che tre di questi professionisti hanno esperienza venti-trentennale in materia e sono costantemente nominati dai vari palazzi della Giustizia sia come Consulenti nonchè come periti.
In ultimo tengo a precissare di non aver omesso assolutamente niente circa le verifiche da effettuare prima di proporre l'atto di denuncia contro il soggetto "Selvarolo" e richiedendo alla cancelleria penale, il fascicolo di quell'udienza, feci constatare ad un addetto alla citata Cancelleria, che tale fascicolo Processuale era privo di atti di P.G. "Determinanti" per il Giudizio, ossia "Atti Veri" per il C.P., Atti Pubblici" per il Codice Civile.
Erano assenti infatti, sia la comunicazione notizia di reato della Stazione cc. Capostrada, la planimetria del sx nonchè il famoso Verbale del M.llo Nocera del N.O.R.M. di Pistoia (quello ripetutamente occultato sia dalla procura che dal ciitato "Massa").
Naturalmente fu rilasciato un attestato ove veniva indicata la "Gravissima" assenza di atti ma non servì a niente in quanto nessuna A.G. volle procedere avverso quella "Piccola" anomalia.
(Per certo tutti già sapevano così come sapevano che le direttive di "Palazzo"erano quelle).
Selvarolo Rosa, lei si è palesemente "Venduta" e lascio a lei la definizione di chi, in modo così sfacciato e sprezzante, si vende anzi, si "Svende" e svende anche tutti i suoi principi (ma quì la fatica è pochissima in quanto un soggetto cole lei è privo di qualsivoglia principio, sia legale che morale.
26) Di seguito ebbe luogo l'udienza preliminare nei confronti del noto "Massa Massimo Manfredi" ed il Giudice che presiedeva era il Dr. Ernesto Covini ossia, il Giudice che ebbe a condannare il sottoscritto nel primo grado (anche a quel fascicolo mancava il già citato Verbale).
"COLPO DI SCENA":, Quel Giudice, una volta che prese atto della volontà del sottoscritto di costituirsi spontaneamente "Parte civile" in quella sede, respingendo tutte le opposizioni dell'avv. Eriberto Rosso (difensore del noto "Massa"), volle conoscere nel dettaglio tutte le motivazioni a seguito delle quali il sottoscritto riteneva di avere il diritto di chiedere la citata costituzione di parte civile.
Ebbe luogo, nel dettaglio, la lettura di tutte le motivazioni dalle quali quel Giudice apprese in primis che il soggetto "Massa" era totalmente privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta ed inoltre prese conoscenza del fato che, il Verbale dei rilievi redatto dal M.llo Nocera Pasquale, era stato ripetutamente "Occultato" sia dal "Massa" ( in concorso con l'allora P.M. Costantini Luciano) ed in seguito tale occultamento fu reiterato dalla stessa procura.
Il Giudice Covini rinviò a giudizio il soggetto "Massa" scrivendo nella pronuncia di rinvio a giudizio, che il sottoscritto era stato gravemente danneggiato dal "Massa" medesimo e naturalmente pose a mio carico l'onere di provare il tutto in sede di dibattimento e di fronte ad altro giudice.
27) Si giunse così al processo del noto "Massa", presieduto dal giudice "Tredici Roberto" il quale esordì dicendo che era totalmente disinteressato al fatto che il "Massa" poteva avere scritto una "c.t.u." falsa o mendace in quanto il motivo del processo era un altro.
Il riferimento era chiaramente alla richiesta di rinvio a giudizio ove, come sopra riportato, venne accuratamente evitato di rubricare tutti i delitti commessi dal "Massa" facendo solo riferimento alle vacazioni percepite dallo stesso e quindi era contestata solo la truffa ai danni dello stato.
Il citato giudice "Tredici Roberto", si dimenticò che il c.p.p. prevede anche la correzione e modifica del capo di imputazione e quindi il processo "Farsa" continuò solo ed esclusivamente secondo gli ordini di quel "Giudice" il quale, "Vigliaccamente" ed a più riprese tolse la parola al sottoscritto quando fu fatto riferimento al Verbale dei rilievi "Occultato" così come tolse la parola all'Ing. Baroncini Claudio (ultimo C.T.U.), il quale avrebbe voluto sottolineare che, mai nella sua lunga carriera gli era accaduto di essere nominato C.T.U. senza che la stessa procura provvedesse alla consegna del verbale dei rilievi di un sx, nella fattispecie "Mortale".
Inoltre quell'Ing. avrebbe voluto esporre alla corte, l'importanza di quel Verbale la cui incidenza era determinante per l'attribuzione delle responsabilità.
Ma il "Giudice" Tredici Roberto vietò tassativamente qualsiasi riferimento a quel verbale e tolse la parola anche a quell'Ing.
Il soggetto "Tredici Roberto si superò quando, nelle motivazioni di "Non luogo a procedere" nei confronti del noto "Massa", ebbe a scrivere che: "Il Massa non aveva mai dichiarato di essere Ing. ma, erano gli altri a definirlo tale".
Appare evidente che tale "Tredici Roberto", il quale dovrebbe fare il "Giudice,, non ha avuto remore per favorire un "Delinquentello" come il "Massa" il quale consegnava tutte le sue "Consulenze" e "Perizie" su carta "Intestata" recante il titolo di Ing. ed a tal proposito, oltre al palese "Falso" riportato dal "Tredici Roberto", si ricorda che l'avv. del soggetto "Massa" propose a quel "Giudice", proprio un atto di nomina del Massa a "Perito" e firmata proprio dal "Giudice" Tredici Roberto.
Il messaggio ovviamente era: "Sappiamo che il Massa non ha nessun titolo ma, una delle A.G. che lo ha nominato sei proprio tu, caro "Giudice" Tredici e quindi è il caso che il tutto sia "Insabbiato", a cominciare dalle chiare responsabilità del "Massa" medesimo.
N.B.: La definizione "Delinquentello", riferita al noto "Massa" è indicativa del fatto che il soggetto, da solo, sarebbe assolutamente incapace di arrecare danno a chiunque ma, considerato che lo stesso, si ricorda, è "Privo" di titoli per assolvere ad incarichi peritali come stabilì il Trib. di Firenze in data 17.12.199, le sue nomine sono conseguenti ad una chiara ed incontrovertibile "Raccomandazione" ed ovviamente ne consegue che, considerato che il "Massa" era totalmente "Dipendente" da coloro che, illegalmente ed indebitamente lo nominavano, ovviamente "Obbediva" a tutti gli "Ordini" che gli erano impartiti relativamente alla compilazione delle "Consulenze" o "Perizie" da lui prodotte.
Nel caso specifico resta il fatto che il soggetto "Massa" è responsabile dei gravissimi delitti da lui commessi e che risultano nell'atto di denuncia a suo carico ma quando la "Casta" ti protegge puoi fare tutto ciò che vuoi avendo la certezza di non doverne mai rispondere come previsto dalla legge.
28) Veniamo ora ad analizzare la condotta tenuta da tale "Renzo Dell'Anno", all'epoca procuratore capo a Pistoia.
E' proprio il caso di partire da un fatto oggettivo e che inizia a rappresentare bene il soggetto di cui stiamo parlando.
Nel 2013 il C.S.M. "NON" rinnovò il mandato di procuratore capo al soggetto in questione e, nelle motivazioni, tra l'altro, si legge che il soggetto ha dimostrato ""Gravi carenze dal punto di vista professionale".
Ok, "Nulla questio" a tal proposito ma, come ho già scritto una miriade di volte, anche in memorie indirizzate al soggetto in questione, quello che rimane un punto incontestabile è la "Malafede" del medesimo il quale, nella richiesta di archiviazione della denuncia al noto "Massa", vergognosamente riportò che le mie non erano che: "Deduzioni prive di fondamento e conseguenti al trauma subito".
Come già scritto altre volte, disconosco di quali traumi abbia sofferto (o sia tuttora sofferente) il soggetto "Dell'Anno" ma, compitamente riporto gli elementi da me forniti e definiti "Deduzioni" dal "Dell'Anno" medesimo:
1) Che il soggetto "Massa" sia privo dei titoli necessari per assolvere ad incarichi peritali lo stabilì il Trib. di Firenze in data 17.12.1999 e quindi "NON" è una mia deduzione;
2) Che il soggetto "Massa" si firmasse Ing. non avendo mai conseguito quel titolo di studio è un fatto oggettivo e quindi "NON" è una mia deduzione;
3) Che al soggetto ""Massa" fu consegnato il Verbale dei rilievi del M.llo Nocera Pasquale (CC. PT), è cosa certa in quanto nella sua "C.T.U." vengono riportate parole testuali presenti esclusivamente in quel Verbale del quale atto, lo stesso "Massa" "Occultò" totalmente il resto del contenuto ed in particolare il periodo riportante la "Causa scatenante" del sx "NON" è una mia deduzione;
4) Che il noto Verbale fu correttamente inviato alla C.A. del Dr. "Costantini Luciano", all'epoca P.M. titolare del fascicolo risulta dalla lettera di trasmissione di quel comando che è in mio possesso e "NON" è una mia deduzione;
5) Che lo stesso dr. "Costantini Luciano" abbia concorso nell'occultamento di quel Verbale" (v. Denuncia in all. nr. 36) è un fatto oltremodo oggettivo in quanto il c.t.u da lui nominato, riportava l'esatto contrario di quanto verbalizzato dall'Arma dei CC. ed il soggetto "Costantini", se non in concorso con il noto "Massa", avrebbe dovuto rendersene immediatamente conto e procedere di conseguenza e nel caso che quel P.M. non si sia reso conto che il contenuto di un atto di P.G. era stato totalmente "Occultato", altro non dimostrerebbe che una inqualificabile e vergognosa "Leggerezza" nell'assolvere ai doveri del proprio ufficio, considerato che stiamo parlando di un sx "Mortale" ma questo è ciò che è avvenuto e "NON" è una mia deduzione;
6) Che lo stesso dr. "Costantini Luciano" "Omise" di consegnare quel Verbale al Dr. Ing. Barsottini Luca, mio consulente di parte, risulta da dichiarazione scritta di quel Dr. in Ing. e "NON" è una mia deduzione;
7) Che quel Verbale non sia stato consegnato nemmeno al nuovo C.T.U. Dr. Ing. Baroncini Claudio risulta da dichiarazione scritta di quel professionista e "NON" è una mia deduzione;
8) Che quel Verbale non sia a corredo atti del Fascicolo Processuale a mio carico risulta da attestato di questa Cancelleria Penale e "NON" è una mia deduzione;
9) Che lo stesso Verbale non sia a corredo atti del Fascicolo Processuale del procedimento a carico di tale "Lo Guasto Giovanni", (udienza presieduta dalla già citata giudice "Selvarolo Rosa") e che in quel fascicolo non fosse presente nemmeno la comunicazione notizia di reato e la planimetria della Stazione CC. di Capostrada risulta da altro attestato di questa Cancelleria Penale e"NON" è una mia deduzione.
Presumo che quanto sopra sia più che sufficiente a qualificare il "Dell'Anno" ed a proposito della sua "Non" riconferma in qualità di procuratore capo, da parte del C.S.M., considerato il soggetto di cui trattasi, è da chiedersi come ha potuto e come può, un soggetto del genere, ricoprire la qualifica di procuratore capo.
Leggendo le motivazioni del C.S.M. appare chiarissimo che la condotta "Dittatoriale" del "Dell'Anno", specificata in dettaglio dal C.S.M. medesimo è certamente frutto di dichiarazioni dei vari Sost. della Procura in questione i quali sono i soli a poter essere a conoscenza di determinati fatti come quello, per esempio, di essere stati totalmente privati dell'autonomia decisionale che ogni Magistrato deve avere.
In ultimo tengo a ricordare al soggetto "Deell'Anno" ed a tutti i Sost. Proc. di Pistoia, che i due Fascicoli Processuali sopracitati, considerato che dafli stessi sono stati "Estrapolati" atti di P.G. determinanti per il giudizio, erano, sono e restano "Corpi di reato" dei quali, a più riprese, il sottoscritto ne ha richiesto il sequestro ma evidentemente in Italia ed in particolare a Pistoia non c'è da meravigliarsi di determinate condotte da parte dei "Togati" (o presunti tali).
29) Tengo a precisare che, considerato il processo "Farsa" a carico del noto "Massa" durante il quale si dovette assistire ad una condotta a dir poco disdicevole da parte del già citato giudice "Tredici Roberto", il sottoscritto ovviamente propose nuovamente un altro atto di denuncia a carico del noto "Massa" rubricando in dettaglio tutti i delitti dei quali il "Massa" è responsabile ma, il noto "Dell'Anno Renzo", arbitrariamente, archiviò tale atto definendolo "Relativo".
Preso atto della condotta del citato "Dell'Anno", il sottoscritto propose nuovamente la denuncia nei confronti del noto "Massa" provvedendo ad inserire, sotto all'oggetto, una "Diffida" formale diretta al citato "Dell'Anno" affinchè il soggetto rispettasse la legge e trasmettesse il tutto al giudice delle Indagini Preliminari il quale, è la figura giuridicamente preposta all'archiviazione o meno, delle denunce presentate.
30) il citato "Dell'Anno" dovette quindi attenersi alla legge (suo malgrado) ed inviò il tutto al G.I.P. che risultò essere il giovane dr. "Buzzegoli" al quale fu inviato il fascicolo contenente la richiesta di archiviazione proposta dal "Dell'Anno" medesimo e nel modo vergognoso come riportato al punto nr. 27.
Il sottoscritto, come previsto dal codice, propose ovviamente una opposizione alla richiesta di archiviazione specificando nel minimo dettaglio, tutto quanto fosse avvenuto e, con l'occasione, fu richiesta al citato dr. "Buzzegoli", la nomina di un "Perito" da parte sua il quale finalmente si sarebbe potuto pronunciare sulla base degli elementi contenuti in tutti gli atti, compreso il noto "Verbale" più volte "Occultato" dalla procura medesima.
Ma il citato dr. "Buzzegoli", eseguendo gli ordini di "Palazzo", ovviamente archiviò il tutto ed il sottoscritto non perse l'occasione per contattare di persona anche tale soggetto al quale fu richiesto il motivo a seguito del quale non aveva voluto nominare un suo perito.
Il soggetto "Buzzegoli, rimanendo molto evasivo per tutto il resto, alla domanda specifica e relativa alla omessa nomina rispose di: "NON ESSERE ASSOLUTAMENTE INTERESSATO ALL'ACCERTAMENTO DELLA VERITA'.
Aggiunse che avrei potuto proporre ricorso ma lui, il "Buzzegoli" "Doveva" archiviare.
Si chiude questo punto sottolineando che il citato dr "Buzzegoli" altro non è che uno dei tanti soggetti penosi appartenenti a quel palazzo della "Giustizia" ossia, nella fattispecie dimostrò chiaramente di essere una "Marionetta" che si muoveva esclusivamente a seconda di come erano mossi i fili da parte di chi ha effettivamente il potere di controllo ossia il "Capo-Cosca" o "Casta" che dir si voglia.
Infatti, anche se la cosa non sarebbe variata, il soggetto "Buzzegoli" non fissò nemmeno l'udienza camerale alla quale dovrebbero partecipare sia il P.M. nonchè la parte lesa (il sottoscritto).
Avrei avuto piacere a contestare personalmente al soggetto "Dell'Anno" tutta la sua "Aberrante" condotta
e tutte le sue omissioni ma, come si vede, i codici esistono esclusivamente quando gli interessi di "Palazzo" non impongono diversamente.
31) 140 Tengo a precisare che, contestualmente a quanto sopra esposto, relativamente ai vari procedimenti penali, il sottoscritto inizio anche il procedimento civile nei confronti del noto "Lo Guasto Giovanni" nonchè nei confronti della compagnia di Ass. ex LLOYD ADRIATICO ed attualmente Allianz Ass.-
Il Giudice (o presunto tale), al quale fu assegnato il fascicolo è tale "Garufi Daniela" (v. atto di denuncia in all. nr. 59 del blog).
Leggendo la citata denuncia apparirà chiara la figura di quest'altro bel "Soggetto" ma è il caso di sottolineare che anch'ella, "Stranamente", per ben "Cinque" volte, rigettò l'istanza del mio legale, volta unicamente alla richiesta della nomina di un perito da parte di quell'A.G. nonostante in una delle citate istanze fu fatto presente che, il sottoscritto avrebbe fatto personalmente fronte alle spese di Perizia per non gravare sulle casse dello "Stato".
Tale comportamento trova spiegazione solo nel fatto che, i colleghi della attigua sede penale, informarono la citata "Garufi" fornendo le direttive alle quali si sarebbe dovuta attenere e così fu.
Infatti, il perito non fu nominato ed una volta lette le motivazioni della sentenza di assoluzione presentai immediatamente atto di denuncia nei confronti della citata "Garufi" la quale, oltre a scrivere costantemente il "Falso", si volle elevare anche a paladina della difesa riguardo ai "Colleghi" della sede penale.
Infatti, "Stupidamente" (o con atteggiamento palesemente mafioso), ebbe a scrivere che la sede penale "Non" aveva avuto il verbale dei rilievi.
Per scrivere ciò si deve essere "Falsi" ed "Infami" in quanto alla citata "Garufi" fu fornito sia il noti Verbale dei rilievi nonchè la lettera di trasmissione del Nucleo Operativo Radiomobile di Pistoia indirizzata alla "C.A. del già citato dr. Costantini Luciano Sost."-
Quindi niente di nuovo sotto il sole, il disegno criminogeno del palazzo di "Giustizia" di Pistoia continuò rispettando tutte quelle decisioni che erano state già prese in modo aprioristico e chiaramente pregiudiziale.
Tale condotta appare comunque logica ed oltremodo chiara considerando che, a prescindere dal comportamento della citata sede penale, è da ritenere oltremodo "Aberrante" il comportamento della citata "Garufi" la quale comunque aveva quel Verbale ma, nonostante tutto si volle rendere pervicacemente "Omissiva" in quelli che sarebbero stati "Doveri" del suo ufficio.
Preso atto della inqualificabile condotta della citata "Garufi", appare consequenziale fare un parallelo con quanto accaduto al tribunale fallimentare di Roma e che vide l'arresto del "Giudice" "Chiara Schettini" la quale era solita esprimersi come segue per risolvere le sue pratiche d'ufficio:
Telefonata intercettata: (l'interlocutore era un avvocato v- all. nr. 140 del blog).
"guarda, io ci metto un attimo a telefonare a dei miei amici calabri che prendono il treno, vengono, te danno una corcata de botte e se ne ripartono». Così parlava Chiara Schettini, l'ex giudice fallimentare del Tribunale di Roma, arrestata per peculato......"
A parte il fatto che la ingiustificata violenza con la quale la citata "Garufi" si è ostinata ad omettere atti del suo Ufficio reiteratamente richiesti, si tiene a ricordare che, a seguito della valanga di "Falsi" nonchè occultamenti di atti veri da parte dei togati, ad una compagnia di Ass. (quella sopracitata), è stato garantito un notevole "Profitto".
Ognuno può trarre le conclusioni che ritiene più opportune ma che la delinquenza dilaghi proprio tra la "Casta" dei "Togati" è stato scritto e dichiarato da persone che possono esprimersi con cognizione di causa e che sono Il Dr. Nello Rossi, Proc. Agg. di Roma (all.nr. 160 del blog); Il Dr. Morcavallo ex Giudice presso il Trib. dei Minori di Bologna (all. nr. 190 del blog) ed il Dr. Mori Edoardo il quale per ben 42 anni è stato giudice in questo paese.
E' sufficiente leggere ed ascoltare le dichiarazioni di questi Signori per rendersi conto delle condizioni nelle quali versa la nostra "Giustizia" la quale, finchè sarà amministrata da soggetti come quelli (SEI) da me denunciati ed appartenenti alla sede di Pistoia oppure da soggetti come i tre indicati ed appartenenti alla sede di Genova, non vi sarà assolutamente possibilità che il "Diritto" dei cittadini sia minimamente rispettato.
32) Ovviamente tutte le denunce a carico dei togati di Pistoia furono depositate nella sede competente che è la Procura di Genova e questo fu fatto anche se vi era la certezza che "Mai", alcuni "Togati" avrebbero proceduto nei confronti di loro colleghi poichè gli appartenenti alla "Casta" rimangono sempre fedeli al vincolo associativo che li accomuna.
Infatti il fascicolo con tutte le denunce, fu assegnato a tale dr.ssa "Macciò alla quale furono inviati anche molti fax di integrazione (tutti pubblicati nel blog).
Ma la stessa dr,ssa "Macciò" rimase assolutamente inerte per un anno circa ed in seguito fu trasferita al tribunale dei minori di Genova.
Quindi il fascicolo transitò nelle mani di tale dr. "Manotti" sost. il quale (oviamente), non ravvisò niente di penalmente rilevante e perseguibile nella condotta dei togati pistoiesi, nonostante tutti ii delitti da loro commessi e provati in modo documentale.
il soggetto "Manotti" propose richiesta di archiviazione ed il sottoscritto propose la logica opposizione con ulteriore e seguente integrazione.
33) A decidere fu chiamato il G.I.P. tale "Baldini Ferdinando" il quale fissò l'udienza camerale alla quale prese parte esclusivamente il sottoscritto ed una volta chiesta contezza circa l'assenza del P.M. e degli avvocati delle persone denunciate, quel "Giudice" rispose che non partecipano "Mai" ed aggiunse di avere da "Lavorare".
Il sottoscritto fece notare che anche il mio caso (sei togati denunciati), faceva parte del suo lavoro e quindi chiesi ed ottenni di essere sentito a verbale.
Ovviamente tutto inutile in quanto seguì la prevista "Archiviazione" da parte del soggetto "Baldini" G.I.P.) il quale continuò a scrivere il "Falso" come tutti i suoi colleghi e, trovandosi al perso per quanto riguarda la posizione del noto "Massa" (protetto dalla procura di Pistoia), aggiunse una ulteriore indegna e vergognosa "Stupidaggine".
Cioè volle aggiungere che il "Massa" non "Occultò" il verbale dei rilievi ma, a seguito delle sue "Valutazioni", ne ritenne "Ininfluente" il contenuto.
Il soggetto "Baldini" (g.i.p.), oltre ad essere in chiara malafede, evidentemente soffre di gravi turbe psichiche in quanto, la prima cosa della quale avrebbe "Dovuto" prendere atto è che il soggetto "Massa", come stabilito dal Trib. di Firenze nel dicembre del 1999, non ha assolutamente titoli per procedere a valutazioni di sorta.
Ma ciò che risulta essere gravissimo oltre che provato in modo documentale è che il soggetto "Massa" non valutò assolutamente "Niente", in primis perchè la sua incompetenza non gli avrebbe permesso tanto ed in secondo luogo, il soggetto "Massa" "Occultò" il contenuto del verbale in quanto nella sua "C.T.U." il Massa "ESCLUDE" il contatto tra le vetture, contatto che appare ben descritto e verbalizzato dall'Arma CC.-
Al noto "G.I.P. Baldini" furono fornite anche dichiarazioni di Dott. in Ing. i quali definiscono "Determinante" il contenuto del verbale proprio nel periodo ove viene descritto il contatto tra le vetture poichè questa è la "Causa Scatenante" del sx "Mortale" che ebbe luogo.
Giudice Baldini Ferdinando, complimenti per la sua "Infamia" nonchè per la sua "Malafede".
Questi sono i miei ultimi "14" anni spesi a combattere con dei "Delinquenti" i quali sono pagati per applicare la legge.
UNA COSA E' CERTA. IL MIO "AUTOCONTROLLO", PER ORA, HA SORPRESO ANCHE ME STESSO.