Dr. Grieco buongiorno, in considerazione del fatto che attualmente lei ricopre il ruolo indicato, spero (anzi, vi è certezza) che la sua volontà non è quella di espletare le citate "Funzioni" sulla falsariga del noto Dell'Anno in quanto lo stesso non ha avuto remore a scrivere dei palesi "Falsi" ed omettere di procedere nei confronti dei responsabili di gravi delitti.
Giungendo al punto, perchè non inizia col richiedere la revoca di due "Sentenze"per falso in atti giudiziari ex 630 punto c. del c.p.p.) che altro non sono che dei "Falsi" talmente evidenti tanto da macchiare in modo indelebile chiunque appartenga alla "Magistratura" e presti il suo servizio al palazzo della "Giustizia" di Pistoia.
A prescindere dalle determinazioni della Procura di Genova presso la quale, come lei ben sà, sono stati denunciati sei "Togati" di codesta sede le rammento che le sentenze in parola sono quelle emesse da:
1) Dr.ssa Rosa Selvarolo g.u.p. che, come lei ben sa (in quanto P.M. in quell'udienza), omise di rinviare a giudizio tale Lo Guasto Giovanni, responsabile di un sx "Mortale";
Come lei ben sà la citata Selvarolo si "Volle" pronunciare in giudizio nonostante al fascicolo non avesse il benchè minimo atto relativo al sx ossia ne il Verbale dei rilievi del M.llo dell'Arma Pasquale Nocera e nemmeno il prestampato della Stazione cc. intervenuta ma non solo, la citata "Selvarolo" "Volle" basare la sua decisione sulla C.T.U. del noto Massa massimo Manfredi e cioè un "Infame" falso redatto dal soggetto dopo aver "Occultato" totalmente il verbale dei rilievi del sx.
La citata Selvarolo in atti aveva altri cinque documenti tecnici che si esprimevano in modo contrario nonostante a nessuno di quei professionisti fosse stato consegnato l'oramai noto Verbale (reiteratamente occultato da codesta "Procura") e comunque, come lei ben sa, la citata Selvarolo non avrebbe potuto avere in atti la "Falsa" consulenza del citato "Massa" in quanto quell'atto apparteneva ad altro procedimento e non vi erano i presupposti per acquisirlo (238 c.p.p.).
Dichiarare infine che l'unico documento tecnicamente corretto era quello del "Massa" è oltremodo "Falso" in quanto, come lei ben sa, quel documento è stato redatto da un "Delinquente" (responsabiile di delitti) il quale occultò il ben noto verbale a lui consegnato dal dr. Costantini Luciano il quale ne omise la lettura permettendone l'occultamento.
2) La seconda "Sentenza" per la quale sarebbe oltremodo opportuno richiedere la revoca è quella che fu emessa dal dr. "Tredici Roberto" e cioè l'assoluzione nei confronti del ben noto "Massa".
Si rammenta che nelle motivazioni relative non si è avuto il minimo scrupolo a riportare il "Falso" (Es.: "Il Massa non ha mai dichiarato di essere Ing., erano gli altri a definirlo tale).
Ma ciò che ha molta più rilevanza è la condotta tenuta dal citato "Tredici" il quale, costantemente e pervicacemente vietò qualsiasi domanda e risposta relativa all'imputato contumace.
Infatti impedì tassativamente di parlare del "Verbale" dei rilievi "Occultato" dal Massa e naturalmente impedì anche ad un Dott. in Ing. di evidenziare l'incidenza di tale atto per l'attribuzione delle responsabilità del sx in parola.
Considerato che il noto "Massa" fu "Rinviato a Giudizio" dal Giudice Covini Ernesto (A.G. chiaramente "Frodata" dal Massa il quale, con il ben noto "Falso" consistente nella sua consulenza, indusse in palese errore l'A.G. Giudicante ed a tal proposito si ricorda che nemmeno a corredo atti di quell'A.G. vi era il ben noto verbale dei rilievi altrimenti le sue determinazioni sarebbero state molto diverse e forse, già nel contraddittorio tra i consulenti sarebbe emerso che quel Verbale non fu connsegnato nemmeno al consulente di parte mia così come in seguito la stessa "Procura" omise di consegnare lo stesso atto anche al nuovo C.T.U. nominato), ci si aspettava che il Tredici Roberto volesse acquisire tutti gli elementi validi per emettere la logica, giusta e legale "Condanna" a carico del Massa ma non volle minimamente sapere nemmeno che il soggetto era privo di qualsivoglia titolo per assolvere ad incarichi peritali come ebbe a stabilire il Trib. di Firenze ed a tal proposito si ricorda che la difesa del "Massa", artatamente produsse al "Giudice" Tredici, un'ordinanza proprio a firma di quell'A.G. con la quale il Massa veniva nominato "Perito".
Insomma il Massa fu assolutamente "Intoccabile" e quella che ebbe luogo non fu un'udienza ma una vera e propria "Farsa" e ciò anche a dispetto del fatto che il citato Giudice Covini, all'udienza preliminare nei confronti del "Massa", messo al corrente di tutte le motivazioni, accolse la mia spontanea "Costituzione di Parte Civile" riconoscendo che la condotta del "Massa" aveva danneggiato lo scrivente e pose comunque a mio carico l'onere della prova delle responsabilità del Massa.In un processo serio ciò sarebbe accaduto ed il sottoscritto non avrebbe avuto la minima difficoltà ad elencare e dimostrare in modo documentale, tutte le responsabilità del "Massa" ma, come sopra esposto il processo nei confronti del "Massa" non ebbe luogo ed è inutile ricordare che il citato "Giudice" Tredici, se si fosse comportato come "Imposto" dal codice, non avrebbe avuto la minima difficoltà ad attenersi e rispettare la norma che prevede la "Correzione e Modifica" del capo di imputazione.Ma è evidente che la volontà era esattamente l'opposto.
Per finire si ricorda a codesta A.G. che, oltre alle sopraelencate e chiare responsabilità dei vari soggetti indicati vi sono anche quelle del dr. "Buzzegoli", G.I.P. in codesta sede il quale risultò omissivo anche ai dettami della Giurisprudenza venendo meno ai suoi doveri e dichiarando nonchè dimostrando con i fatti di "Non essere interessato all'accertamento della verità".
Al sopracitato era stato richiesto quanto previsto dalla Legge Penale e cioè l'elemento suppletivo alle Indagini consistente nella nomina di un perito da parte di quell'A.G. il quale si sarebbe potuto pronunciare avendo a disposizione tutti gli atti relativi al sx ( ovviamente anche il verbale sempre tenuto occultato da codesta "Procura) ma il citato dr. Buzzegoli fece chiaramente orecchie da mercante assecondando la richiesta del ben noto "Dell'Anno" anche se si ricorda che tale comportamento è stato dichiarato illegitttimo dalla corte suprema la quale ovviamente definì in tal maniera il comportamento di altro g.i.p. il quale si era comportato in modo "Identico".
In ultimo deve essere segnalata anche la condotta della già denunciata dr.ssa "Garufi" la quale nelle sue dieci pagine di falsi giunse anche a dire che l'oramai ben noto Verbale dei rilievi "NON" fu prodotto in codesta sede penale.Tale affermazione oltre che falsa è anche ridicola in quanto alla sopracitata fu consegnata, unitamente al citato verbale, anche la lettera di trasmissione del N.O.R.M. alla "C.A. del dr. "Costantini Luciano" (già denunciato anch'esso) ma la citata dr.ssa "Garufi" si guardò bene dal chiedersi di quale recondito uso fosse stato fatto di un atto di P.G. relativo ad un sx "Mortale" ed "Incontrovertibile" per le determinazioni che l'A.G. avrebbe dovuto asssumere, molto più facile dichiarare il "Falso" ed asserire che quelll'atto "NON fu prodotto" in sede penale.
Insomma, concludendo e senza remora alcuna si ricorda alla S.V. Ill.ma che tutto quanto è avvenuto può essere palesemente riscompreso in un chiaro "Disegno Criminoso" volto al costante "Occultamento" della Verità e l'unico soggetto giuridico che sinora ne ha tratto vantaggi è una compagnia di Ass. la quale ha tratto un notevole profitto dai vari "Occultamenti" nonchè dai vari "Falsi" e dalle varie "Omissioni.
Dr. Grieco, considerato tutto quanto avvenuto ed in parte esposto nella presente non le nascondo che, la speranza che in codesta sede sia osservata la Legge Penale nonchè i dettami della Giurisprudenza è, per il sottoscritto oltremodo recondita ma, anche se flebile, rimane accesa una piccola luce derivante dalla speranza che "Qualcuno" rechi in se un minimo di "Onestà"
Nel rimanere a totale disposizione si porgono Distinti Saluti.
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