26 ottobre 2013 alle ore 13.24
Chiunque sia interessato può visitare questo blog http:// moonposter.blogspot.com agli all. nr.7-9-11-15-32-
SE UN "TOGATO" NON E' RITENUTO IDONEO A RICOPRIRE UN DETERMINATO INCARICO, QUANTE VOLTE IL C.S.M. LO DEVE RIBADIRE IN CONSIDERAZIONE CHE, TRATTASI DELL'ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA MEDESIMA ?
COME GIA' ANTICIPATO DAL SOTTOSCRITTO NELLE VARIE NOTE RIGUARDANTI IL NOTO "DELL'ANNO" E RELATIVE ALLA SUA "NON" RICONFERMA NEL RUOLO DI PROC. CAPO DELLA SEDE DI PISTOIA, IL C.S.M., NONOSTANTE LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO E DEL CONSIGLIO DI STATO, HA OVVIAMENTE CONFERMATO LE MOTIVAZIONI A SEGUITO DELLE QUALI "NON" RICONFERMO' IL "DELL'ANNO" COME PROCURATORE CAPO DI PISTOIA.
SINCERAMENTE NON SI COMPRENDONO LE RAGIONI A SEGUITO DELLE QUALI IL C.S.M. NON AVREBBE DOVUTO CONFERMARE IN TOTO, LE MOTIVAZIONI CHE INDUSSERO TALE ORGANO A "RIGETTARE" LA RICHIESTA DI RICONFERMA DEL DELL'ANNO A PROCURATORE CAPO DI PISTOIA.
SE CIO' FOSSE AVVENUTO SAREBBE STATO OLTREMODO RIDICOLO IN QUANTO TALI MOTIVAZIONI FURONO (E SONO), OLTREMODO CHIARE E TASSATIVE E SICURAMENTE CONSEGUENTI A DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA "DELL'ANNO" FORNITE DA APPARTENENTI ALLA PROCURA IN QUESTIONE (PT).
GIA' APPARE STRANO (COME EVIDENZIATO DAL SOTTOSCRITTO IN VARIE NOTE RELATIVE AL "DELL'ANNO), CHE UN "T.A.R." SI OPPONGA E RENDA NULLA LA PRONUNCIA DEL C.S.M. (ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA) IL QUALE ORGANO, CON MOTIVAZIONI "INEQUIVOCABILI" "NON" RICONFERMO' IL SOGGETTO IN QUEL RUOLO E DI SEGUITO, ANCORA PIU' STRANO FU L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL DELL'ANNO A PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DEL QUALE, IL DELL'ANNO MEDESIMO E' STATO REINTEGRATO A CAPO DELLA PROCURA PISTOIESE CON ULTERIORE PRONUNCIA DEL T.A.R. DEL LAZIO RISALENTE AD OTTO GIORNI OOR SONO.
CIO' CHE DEVE FAR RIFLETTERE E' ANCHE IL FATTO CHE, COME SI PUO' NOTARE, IL C.S.M., QUESTA VOLTA E PER QUESTO FATTO, NON HA MESSO TEMPO IN MEZZO E, SI BADI BENE, NON ADDUCENDO NESSUNA ULTERIORE MOTIVAZIONE RITENENDO QUELLE IN ORIGINE, PIU' CHE SUFFICIENTI ED OGGETTIVE.
COME SAPPIAMO, IL C.S.M. RARAMENTE SI OPPONE ALLA VOLONTA' DI UN "MAGISTRATO" MA, QUANDO VENGONO RISCONTRATE "GRAVI CARENZE PROFESSIONALI"; QUANDO VIENE RISCONTRATO CHE L'AUTONOMIA DEI VARI SOST. PROC. ERA LETTERALMENTE SCOMPARSA PER VOLONTA' DEL SOGGETTO "DELL'ANNO"; QUANDO SI EVINCE CHE I MOD. "45" (FATTI NON COSTITUENTI REATO), HANNO AVUTO UN INGIUSTIFICABILE AUMENTO PER COLONTA' DEL DELL'ANNO MEDESIMO (IN PRATICA A PISTOIA NON ERANO REATI QUELLI RAVVISATI DAL C.P. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLI PER I QUALI IL DELL'ANNO AUTORIZZAVA A PROCEDERE); QUANDO SI EVINCE, SEMPRE DALLE MOTIVAZIONI DEL C.S.M., CHE L'ULTIMA PAROLA "DOVEVA" ESSERE SEMPRE E COMUNQUE LA SUA BEH, COSA ALTRO DEVE AGGIUNGERE IL C.S.M. ?
LA VICENDA APPARE PROPRIO "ITALIANA", OSSIA OLTREMODO "ARTICOLATA" IN QUANTO, SI TIENE A RICORDARE CHE IL C.S.M. E' L'ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA "MAGISTRATURA" E QUINDI PUO' DECIDERE CIRCA I COMPORTAMENTI DEI VARI "TOGATI" ENTRANDO NEL MERITO DELLE VARIE VICENDE E POTENDO PRONUNCIARSI CON OVVIA COMPETENZA.
NE CONSEGUE CHE, FATTI SALVI I CASI (NON RISULTANO PRECEDENTI) NEI QUALI UNA "NON" RICONFERMA HA AVUTO LUOGO A SEGUITO DI UNA CONDOTTA PALESEMENTE "ILLEGITTIMA" DA PARTE DEL C.S.M., SIA IL T.A.R. CHE IL CONSIGLIO DI STATO DOVREBBERO PRENDERE ATTO DELLE MOTIVAZIONI DALLE QUALI E' SCATURITO IL DINIEGO, AL LIMITE VERIFICARNE LE FONTI MA, EVITARE DI ENTRARE NEL MERITO DI UNA DECISIONE PRESA DALL'ORGANO CHE DOVREBBE ESSERE RITENUTO L'UNICO A POTER AVERE VOCE IN CAPITOLO RIGUARDO ALL'ASSEGNAZIONE E CONFERMA DI DETERMINATI RUOLI.
INFATTI ANALIZZANDO BENE, IL "TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE" DOVREBBE PRONUNCIARSI QUANDO LA QUESTIONE E' ESCLUSIVAMENTE "AMMINISTRATIVA" E NON QUANDO RIGUARDA ALTRI ASPETTI COME LA "PROFESSIONALITA' " DI UN SOGGETTO "TOGATO" IL QUALE SI E' DIMENTICATO CHE I "MAGISTRATI" SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA "LEGGE" E NON ALLA VOLONTA' DI UN SIGNOR "X" IL QUALE LI PRIVA ANCHE DELLA SEPPUR MINIMA CAPACITA' DECISIONALE.
ALTRA COSA POI E' IL "CONSIGLIO DI STATO" I CUI COMPONENTI (POLITICI), "IGNORANO" LETTERALMENTE SIA LA MATERIA NONCHE' IL MODO IN CUI DOVREBBE ESSERE ORGANIZZATA AL MEGLIO UNA PROCURA DELLA REPUBBLICA.
INFINE SI EVIDENZIA CHE, RELATIVAMENTE AL PRIMO DINIEGO DEL C.S.M. ADERI' LA "MAGGIORANZA" DEL C.S.M. MENTRE QUEST'ULTIMA NEGAZIONE HA VISTO LA PRONUNCIA DEL PLENUM DI TALE ORGANO AL QUALE, SE FOSSE POSSIBILE, IL SOTTOSCRITTO FAREBBE PRESENTE CHE, COME RISULTA DALLA DENUNCIA A TALE SELVAROLO ROSA (G.U.P. TRIB. PT in all. nr.16 del mio blog http://moonposter.blogspot.com), ED IN MODO CHIARO, DIRETTO ED INCONTROVERTIBILE DAGLI ALL. NR.: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9;11; 15; 89; 98; 99; 101; 102; 111; 119; 135; LA CONDOTTA DEL "DELL'ANNO" E' STATA BEN STIGMATIZZATA E, PER DEFINIRE SOLO "POCO PROFESSIONALE" TALE SOGGETTO SI DEVE ESSERE OLTREMODO "DIPLOMATICI" IN QUANTO IL SOGGETTO, OLTRE A TOGLIERE IL POTERE LEGITTIMO AI SOST., ED A INTENDERE COME REATI QUELLI A SUO PIACIMENTO IMPONENDO DI ASCRIVERE A MOD.45 (fatti non costituenti reato), DEI DELITTI GRAVISSIMI, PER QUANTO RIGUARDA IL CASO CHE VEDE COINVOLTO LO SCRIVENTE, NON HA AVUTO REMORA ALCUNA A SCRIVERE IL FALSO COSì COME AD OMETTERE ATTI CHIARAMENTE DEL SUO UFFICIO.
PER ESEMPIO IL SOGGETTO "DELL'ANNO", NELLA SUA "ABERRANTE" E VERGOGNOSA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DI UNA MIA DENUNCIA AD UN C.T.U. SENZA I TITOLI PREVISTI DALLA LEGGE E NOMINATO A SEGUITO DI "RACCOMANDAZIONE" IL QUALE AVEVA "OCCULTATO" IL VERBALE DEI RILIEVI DI UN INCIDENTE STRADALE, EBBE A RIPORTARE CHE LE MIE, ALTRO NON ERANO CHE: "DEDUZIONI PRIVE DI FONDAMENTO E CONSEGUENTI AL TRAUMA SUBITO".
NATURALMENTE FECI PRESENTE AL G.I.P. INCARICATO, CHE DISCONOSCEVO I TRAUMI DEI QUALI NEL CASO, FOSSE STATO VITTIMA IL "DELL'ANNO"MA CHE ERA RIDICOLO DEFINIRE MIE DEDUZIONI, QUELLE CHE SONO PROVE DOCUMENTALI, OGGETTIVE ED ALLEGATE UNA INFINITA' DI VOLTE.
E' INUTILE RIVANGARE IL FATTO CHE TRA APPARTENENTI ALLA "CASTA" SI PROTEGGONO SEMPRE, COSì COME E' ACCADUTO CON TALE "BALDINI", G.I.P. DI GENOVA IL QUALE COME PREVISTO, PUNTUALMENTE "INSABBIO' " TUTTE E SEI LE DENUNCE A CARICO DEI MAGISTRATI PISTOIESI MA NESSUNO SI MERAVIGLIA DI QUESTO "MARCIUME" CHE E' COSTANTE SOLO IN UNO STATO COME IL NOSTRO.
IN ALL. NR.11, COME SI PUO' CONSTATARE IL SOTTOSCRITTO FECE UN ESPOSTO DENUNCIA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CON URGENTE RICHIESTA DI UNA ISPEZIONE MINISTERIALE CHE SE AVESSE AVUTO LUOGO AVREBBE VERIFICATO LE VARIE OMISSIONI, I VARI OCCULTAMENTI, I VERI USI DI ATTI FALSI, I VARI FALSI IDEOLOGICI ETC MA, IN ITALIA OVVIAMENTE NON PUO' ACCADERE NIENTE DI TUTTO QUESTO.
COMUNQUE IL IL SOGGETTO "DELL'ANNO RENZO" NON FU RICONFERMATO ALLA GUIDA DELLA PROCURA DI PISTOIA MA, POSTO QUANTO SOPRA, LA DOMANDA CHE NE CONSEGUE E' LA SEGUENTE; "QUANTE VOLTE IL C.S.M. DEVE DIRE CHE IL SOGGETTO NON E' COMUNQUE IDONEO ? QUALI DOVREBBERO ESSERE I TERMINI DA USARE PER FARLO COMPRENDERE ? "QUALE DOVREBBE ESSERE LA LINGUA DA USARE ?
E' COSA CERTA CHE IL C.S.M. HA ANCHE COSE SERIE DELLE QUALI INTERESSARSI E NON APPARE QUALIFICANTE PERDERE TEMPO CON IL SOGGETTO "DELL'ANNO" IL QUALE EVIDENTEMENTE E' BEN CONOSCIUTO ANCHE DA TALE ORGANO.
IL SOGGETTO "DELL'ANNO" DOVREBBE ESSERE CONTENTO CHE, PER QUANTO DA LUI COMMESSO, LE VARIE A.G. NON HANNO FATTO IL LORO DOVERE MA APPARE COMUNQUE "INQUALIFICABILE" CHE IL SOGGETTO INSISTA A CHIEDERE DI ESSERE CONFERMATO IN UN RUOLO OVE HA PROVOCATO DANNI DEVASTANTI.
IL PRIMO "NO" NON FU RITENUTO SUFFICIENTE, VEDIAMO ADESSO COSA ACCADRA' A SEGUITO DEL SECONDO "NO" ED OVVIAMENTE NON CI MERAVIGLIEREMO DI NIENTE IN QUANTO SAPPIAMO CHE IN "ITALIA" TUTTO PUO' ACCADERE MA COMUNQUE, AL DI LA' DEI VARI "ARTIFIZI" CHE POTRANNO AVERE LUOGO, LA COSA CERTA E' CHE TALE "DELL'ANNO" NON PUO' ENON DEVE RICOPRIRE UN INCARICO DEL GENERE, QUESTO E' STATO IL MIO PENSIERO CHE HO COSTANTEMENTE CONFERMATO IN FORMA SCRITTA IN TUTTE LE SEDI NONCHE' PUBBLICATO SUL MIO BLOG ED ORA IL C.S.M., CON IL SUO "SECONDO NO", IMPLICITAMENTE CONFERMA CHE IL SOGGETTO "NON" PUO' RIMANERE A CAPO DI UNA PROCURA.
iN PRATICA TRATTASI DI UN SOGGETTO PENOSO IL QUALE, CHISSA' IN QUALI CORRIDOI, STA' ANCORA CERCANDO QUALCHE "AGGANCIO" CHE GLI CONSENTA DI AVERLA VINTA (SOLO PER PUNTIGLIO) MENTRE INVECE IL SOGGETTO DOVREBBE SOLO VERGOGNARSI DELLE SUE CONDOTTE, PRENDERE ATTO DI QUANTO SIN'ORA SIA STATO FORTUNATO E SCOMPARIRE DALLA CIRCOLAZIONE IN QUANTO PER LO SCRIVENTE (E NON SOLO), E' RIBUTTANTE IL SOLO FATTO DI LEGGERE QUEL NOME.
STAREMO A VEDERE.
PISTOIA. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha ribadito il “no” alla conferma di Renzo Dell’Anno alla guida della procura della repubblica di Pistoia. Il precedente giudizio negativo dell’organo di autogoverno della magistratura, emesso il 19 aprile del 2012, era stato annullato dal Tar del Lazio il 26 marzo scorso. L’impugnativa del Csm al Consiglio di stato deve ancora essere discussa nel merito, ma l’istanza di sospensiva non era stata concessa. Invece sempre il Tar del Lazio, poco più di una settimana fa, aveva confermato che Renzo Dell’Anno poteva legittimamente riprendere la guida della procura pistoiese, affidata – dopo la decisione del Csm e il successivo ricorso al Tar – al sostituto anziano Giuseppe Grieco.
Non è ancora noto nei dettagli il testo della delibera con cui l’organo di autogoverno della magistratura ha negato per la seconda volta a Dell’Anno il mantenimento della guida della procura, ma sembra che il Consiglio si limiti a ribadire la validità degli argomenti già impiegati nella prima delibera, quella di marzo, oggetto dell’annullamento da parte del Tar laziale.
Dell’Anno aveva esaurito il suo primo quadriennio come Procuratore della repubblica il 23 novembre 2010. Come è suo diritto, aveva chiesto un secondo incarico a Pistoia. Ma il Csm, dopo un’attesa durata un anno e mezzo, gli aveva opposto un diniego, criticando in particolare l’organizzazione interna della procura voluta da Dell’Anno, la sperequazione tra sostituti nell’assegnazione delle pratiche, l’uso improprio del cosiddetto “modello 45” (il registro delle cosiddette “non notizie di reato”) e altri rilievi.
Un provvedimento che, come detto, il Tar del Lazio ha annullato, mentre il Consiglio di Stato deve ancora valutare, avendo però già respinto la richiesta di sospensiva dell’annullamento.
SE UN "TOGATO" NON E' RITENUTO IDONEO A RICOPRIRE UN DETERMINATO INCARICO, QUANTE VOLTE IL C.S.M. LO DEVE RIBADIRE IN CONSIDERAZIONE CHE, TRATTASI DELL'ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA MEDESIMA ?
COME GIA' ANTICIPATO DAL SOTTOSCRITTO NELLE VARIE NOTE RIGUARDANTI IL NOTO "DELL'ANNO" E RELATIVE ALLA SUA "NON" RICONFERMA NEL RUOLO DI PROC. CAPO DELLA SEDE DI PISTOIA, IL C.S.M., NONOSTANTE LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO E DEL CONSIGLIO DI STATO, HA OVVIAMENTE CONFERMATO LE MOTIVAZIONI A SEGUITO DELLE QUALI "NON" RICONFERMO' IL "DELL'ANNO" COME PROCURATORE CAPO DI PISTOIA.
SINCERAMENTE NON SI COMPRENDONO LE RAGIONI A SEGUITO DELLE QUALI IL C.S.M. NON AVREBBE DOVUTO CONFERMARE IN TOTO, LE MOTIVAZIONI CHE INDUSSERO TALE ORGANO A "RIGETTARE" LA RICHIESTA DI RICONFERMA DEL DELL'ANNO A PROCURATORE CAPO DI PISTOIA.
SE CIO' FOSSE AVVENUTO SAREBBE STATO OLTREMODO RIDICOLO IN QUANTO TALI MOTIVAZIONI FURONO (E SONO), OLTREMODO CHIARE E TASSATIVE E SICURAMENTE CONSEGUENTI A DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA "DELL'ANNO" FORNITE DA APPARTENENTI ALLA PROCURA IN QUESTIONE (PT).
GIA' APPARE STRANO (COME EVIDENZIATO DAL SOTTOSCRITTO IN VARIE NOTE RELATIVE AL "DELL'ANNO), CHE UN "T.A.R." SI OPPONGA E RENDA NULLA LA PRONUNCIA DEL C.S.M. (ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA) IL QUALE ORGANO, CON MOTIVAZIONI "INEQUIVOCABILI" "NON" RICONFERMO' IL SOGGETTO IN QUEL RUOLO E DI SEGUITO, ANCORA PIU' STRANO FU L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL DELL'ANNO A PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DEL QUALE, IL DELL'ANNO MEDESIMO E' STATO REINTEGRATO A CAPO DELLA PROCURA PISTOIESE CON ULTERIORE PRONUNCIA DEL T.A.R. DEL LAZIO RISALENTE AD OTTO GIORNI OOR SONO.
CIO' CHE DEVE FAR RIFLETTERE E' ANCHE IL FATTO CHE, COME SI PUO' NOTARE, IL C.S.M., QUESTA VOLTA E PER QUESTO FATTO, NON HA MESSO TEMPO IN MEZZO E, SI BADI BENE, NON ADDUCENDO NESSUNA ULTERIORE MOTIVAZIONE RITENENDO QUELLE IN ORIGINE, PIU' CHE SUFFICIENTI ED OGGETTIVE.
COME SAPPIAMO, IL C.S.M. RARAMENTE SI OPPONE ALLA VOLONTA' DI UN "MAGISTRATO" MA, QUANDO VENGONO RISCONTRATE "GRAVI CARENZE PROFESSIONALI"; QUANDO VIENE RISCONTRATO CHE L'AUTONOMIA DEI VARI SOST. PROC. ERA LETTERALMENTE SCOMPARSA PER VOLONTA' DEL SOGGETTO "DELL'ANNO"; QUANDO SI EVINCE CHE I MOD. "45" (FATTI NON COSTITUENTI REATO), HANNO AVUTO UN INGIUSTIFICABILE AUMENTO PER COLONTA' DEL DELL'ANNO MEDESIMO (IN PRATICA A PISTOIA NON ERANO REATI QUELLI RAVVISATI DAL C.P. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLI PER I QUALI IL DELL'ANNO AUTORIZZAVA A PROCEDERE); QUANDO SI EVINCE, SEMPRE DALLE MOTIVAZIONI DEL C.S.M., CHE L'ULTIMA PAROLA "DOVEVA" ESSERE SEMPRE E COMUNQUE LA SUA BEH, COSA ALTRO DEVE AGGIUNGERE IL C.S.M. ?
LA VICENDA APPARE PROPRIO "ITALIANA", OSSIA OLTREMODO "ARTICOLATA" IN QUANTO, SI TIENE A RICORDARE CHE IL C.S.M. E' L'ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA "MAGISTRATURA" E QUINDI PUO' DECIDERE CIRCA I COMPORTAMENTI DEI VARI "TOGATI" ENTRANDO NEL MERITO DELLE VARIE VICENDE E POTENDO PRONUNCIARSI CON OVVIA COMPETENZA.
NE CONSEGUE CHE, FATTI SALVI I CASI (NON RISULTANO PRECEDENTI) NEI QUALI UNA "NON" RICONFERMA HA AVUTO LUOGO A SEGUITO DI UNA CONDOTTA PALESEMENTE "ILLEGITTIMA" DA PARTE DEL C.S.M., SIA IL T.A.R. CHE IL CONSIGLIO DI STATO DOVREBBERO PRENDERE ATTO DELLE MOTIVAZIONI DALLE QUALI E' SCATURITO IL DINIEGO, AL LIMITE VERIFICARNE LE FONTI MA, EVITARE DI ENTRARE NEL MERITO DI UNA DECISIONE PRESA DALL'ORGANO CHE DOVREBBE ESSERE RITENUTO L'UNICO A POTER AVERE VOCE IN CAPITOLO RIGUARDO ALL'ASSEGNAZIONE E CONFERMA DI DETERMINATI RUOLI.
INFATTI ANALIZZANDO BENE, IL "TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE" DOVREBBE PRONUNCIARSI QUANDO LA QUESTIONE E' ESCLUSIVAMENTE "AMMINISTRATIVA" E NON QUANDO RIGUARDA ALTRI ASPETTI COME LA "PROFESSIONALITA' " DI UN SOGGETTO "TOGATO" IL QUALE SI E' DIMENTICATO CHE I "MAGISTRATI" SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA "LEGGE" E NON ALLA VOLONTA' DI UN SIGNOR "X" IL QUALE LI PRIVA ANCHE DELLA SEPPUR MINIMA CAPACITA' DECISIONALE.
ALTRA COSA POI E' IL "CONSIGLIO DI STATO" I CUI COMPONENTI (POLITICI), "IGNORANO" LETTERALMENTE SIA LA MATERIA NONCHE' IL MODO IN CUI DOVREBBE ESSERE ORGANIZZATA AL MEGLIO UNA PROCURA DELLA REPUBBLICA.
INFINE SI EVIDENZIA CHE, RELATIVAMENTE AL PRIMO DINIEGO DEL C.S.M. ADERI' LA "MAGGIORANZA" DEL C.S.M. MENTRE QUEST'ULTIMA NEGAZIONE HA VISTO LA PRONUNCIA DEL PLENUM DI TALE ORGANO AL QUALE, SE FOSSE POSSIBILE, IL SOTTOSCRITTO FAREBBE PRESENTE CHE, COME RISULTA DALLA DENUNCIA A TALE SELVAROLO ROSA (G.U.P. TRIB. PT in all. nr.16 del mio blog http://moonposter.blogspot.com), ED IN MODO CHIARO, DIRETTO ED INCONTROVERTIBILE DAGLI ALL. NR.: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9;11; 15; 89; 98; 99; 101; 102; 111; 119; 135; LA CONDOTTA DEL "DELL'ANNO" E' STATA BEN STIGMATIZZATA E, PER DEFINIRE SOLO "POCO PROFESSIONALE" TALE SOGGETTO SI DEVE ESSERE OLTREMODO "DIPLOMATICI" IN QUANTO IL SOGGETTO, OLTRE A TOGLIERE IL POTERE LEGITTIMO AI SOST., ED A INTENDERE COME REATI QUELLI A SUO PIACIMENTO IMPONENDO DI ASCRIVERE A MOD.45 (fatti non costituenti reato), DEI DELITTI GRAVISSIMI, PER QUANTO RIGUARDA IL CASO CHE VEDE COINVOLTO LO SCRIVENTE, NON HA AVUTO REMORA ALCUNA A SCRIVERE IL FALSO COSì COME AD OMETTERE ATTI CHIARAMENTE DEL SUO UFFICIO.
PER ESEMPIO IL SOGGETTO "DELL'ANNO", NELLA SUA "ABERRANTE" E VERGOGNOSA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DI UNA MIA DENUNCIA AD UN C.T.U. SENZA I TITOLI PREVISTI DALLA LEGGE E NOMINATO A SEGUITO DI "RACCOMANDAZIONE" IL QUALE AVEVA "OCCULTATO" IL VERBALE DEI RILIEVI DI UN INCIDENTE STRADALE, EBBE A RIPORTARE CHE LE MIE, ALTRO NON ERANO CHE: "DEDUZIONI PRIVE DI FONDAMENTO E CONSEGUENTI AL TRAUMA SUBITO".
NATURALMENTE FECI PRESENTE AL G.I.P. INCARICATO, CHE DISCONOSCEVO I TRAUMI DEI QUALI NEL CASO, FOSSE STATO VITTIMA IL "DELL'ANNO"MA CHE ERA RIDICOLO DEFINIRE MIE DEDUZIONI, QUELLE CHE SONO PROVE DOCUMENTALI, OGGETTIVE ED ALLEGATE UNA INFINITA' DI VOLTE.
E' INUTILE RIVANGARE IL FATTO CHE TRA APPARTENENTI ALLA "CASTA" SI PROTEGGONO SEMPRE, COSì COME E' ACCADUTO CON TALE "BALDINI", G.I.P. DI GENOVA IL QUALE COME PREVISTO, PUNTUALMENTE "INSABBIO' " TUTTE E SEI LE DENUNCE A CARICO DEI MAGISTRATI PISTOIESI MA NESSUNO SI MERAVIGLIA DI QUESTO "MARCIUME" CHE E' COSTANTE SOLO IN UNO STATO COME IL NOSTRO.
IN ALL. NR.11, COME SI PUO' CONSTATARE IL SOTTOSCRITTO FECE UN ESPOSTO DENUNCIA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CON URGENTE RICHIESTA DI UNA ISPEZIONE MINISTERIALE CHE SE AVESSE AVUTO LUOGO AVREBBE VERIFICATO LE VARIE OMISSIONI, I VARI OCCULTAMENTI, I VERI USI DI ATTI FALSI, I VARI FALSI IDEOLOGICI ETC MA, IN ITALIA OVVIAMENTE NON PUO' ACCADERE NIENTE DI TUTTO QUESTO.
COMUNQUE IL IL SOGGETTO "DELL'ANNO RENZO" NON FU RICONFERMATO ALLA GUIDA DELLA PROCURA DI PISTOIA MA, POSTO QUANTO SOPRA, LA DOMANDA CHE NE CONSEGUE E' LA SEGUENTE; "QUANTE VOLTE IL C.S.M. DEVE DIRE CHE IL SOGGETTO NON E' COMUNQUE IDONEO ? QUALI DOVREBBERO ESSERE I TERMINI DA USARE PER FARLO COMPRENDERE ? "QUALE DOVREBBE ESSERE LA LINGUA DA USARE ?
E' COSA CERTA CHE IL C.S.M. HA ANCHE COSE SERIE DELLE QUALI INTERESSARSI E NON APPARE QUALIFICANTE PERDERE TEMPO CON IL SOGGETTO "DELL'ANNO" IL QUALE EVIDENTEMENTE E' BEN CONOSCIUTO ANCHE DA TALE ORGANO.
IL SOGGETTO "DELL'ANNO" DOVREBBE ESSERE CONTENTO CHE, PER QUANTO DA LUI COMMESSO, LE VARIE A.G. NON HANNO FATTO IL LORO DOVERE MA APPARE COMUNQUE "INQUALIFICABILE" CHE IL SOGGETTO INSISTA A CHIEDERE DI ESSERE CONFERMATO IN UN RUOLO OVE HA PROVOCATO DANNI DEVASTANTI.
IL PRIMO "NO" NON FU RITENUTO SUFFICIENTE, VEDIAMO ADESSO COSA ACCADRA' A SEGUITO DEL SECONDO "NO" ED OVVIAMENTE NON CI MERAVIGLIEREMO DI NIENTE IN QUANTO SAPPIAMO CHE IN "ITALIA" TUTTO PUO' ACCADERE MA COMUNQUE, AL DI LA' DEI VARI "ARTIFIZI" CHE POTRANNO AVERE LUOGO, LA COSA CERTA E' CHE TALE "DELL'ANNO" NON PUO' ENON DEVE RICOPRIRE UN INCARICO DEL GENERE, QUESTO E' STATO IL MIO PENSIERO CHE HO COSTANTEMENTE CONFERMATO IN FORMA SCRITTA IN TUTTE LE SEDI NONCHE' PUBBLICATO SUL MIO BLOG ED ORA IL C.S.M., CON IL SUO "SECONDO NO", IMPLICITAMENTE CONFERMA CHE IL SOGGETTO "NON" PUO' RIMANERE A CAPO DI UNA PROCURA.
iN PRATICA TRATTASI DI UN SOGGETTO PENOSO IL QUALE, CHISSA' IN QUALI CORRIDOI, STA' ANCORA CERCANDO QUALCHE "AGGANCIO" CHE GLI CONSENTA DI AVERLA VINTA (SOLO PER PUNTIGLIO) MENTRE INVECE IL SOGGETTO DOVREBBE SOLO VERGOGNARSI DELLE SUE CONDOTTE, PRENDERE ATTO DI QUANTO SIN'ORA SIA STATO FORTUNATO E SCOMPARIRE DALLA CIRCOLAZIONE IN QUANTO PER LO SCRIVENTE (E NON SOLO), E' RIBUTTANTE IL SOLO FATTO DI LEGGERE QUEL NOME.
STAREMO A VEDERE.
PISTOIA. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha ribadito il “no” alla conferma di Renzo Dell’Anno alla guida della procura della repubblica di Pistoia. Il precedente giudizio negativo dell’organo di autogoverno della magistratura, emesso il 19 aprile del 2012, era stato annullato dal Tar del Lazio il 26 marzo scorso. L’impugnativa del Csm al Consiglio di stato deve ancora essere discussa nel merito, ma l’istanza di sospensiva non era stata concessa. Invece sempre il Tar del Lazio, poco più di una settimana fa, aveva confermato che Renzo Dell’Anno poteva legittimamente riprendere la guida della procura pistoiese, affidata – dopo la decisione del Csm e il successivo ricorso al Tar – al sostituto anziano Giuseppe Grieco.
Non è ancora noto nei dettagli il testo della delibera con cui l’organo di autogoverno della magistratura ha negato per la seconda volta a Dell’Anno il mantenimento della guida della procura, ma sembra che il Consiglio si limiti a ribadire la validità degli argomenti già impiegati nella prima delibera, quella di marzo, oggetto dell’annullamento da parte del Tar laziale.
Dell’Anno aveva esaurito il suo primo quadriennio come Procuratore della repubblica il 23 novembre 2010. Come è suo diritto, aveva chiesto un secondo incarico a Pistoia. Ma il Csm, dopo un’attesa durata un anno e mezzo, gli aveva opposto un diniego, criticando in particolare l’organizzazione interna della procura voluta da Dell’Anno, la sperequazione tra sostituti nell’assegnazione delle pratiche, l’uso improprio del cosiddetto “modello 45” (il registro delle cosiddette “non notizie di reato”) e altri rilievi.
Un provvedimento che, come detto, il Tar del Lazio ha annullato, mentre il Consiglio di Stato deve ancora valutare, avendo però già respinto la richiesta di sospensiva dell’annullamento.
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