All. nr.267) "LISTA PROCEDIMENTI CON NOMI DIMAGISTRATI RESPONSABILI DI TUTTO QUANTO DENUNCIATO"
Oggetto: Elenco cronologico e dettagliato dei procedimenti indicati comprensivo dei nomi di tutti i "Magistrati" titolari dei vari fascicoli nonchè di "Altri" che, considerata la competenza per materia e per funzione "Avrebbero" avuto il "Dovere" di procedere a norma di legge e quindi, in quanto palesemente omissivi nonchè responsabili di altri gravi delitti, sarebbbero dovuti essere perseguiti a norma di legge.Nel caso di una sperata, quanto opportuna e quanto giusta "Ispezione" Ministeriale, le citate responsabilità potranno essere dhiaramente accertate in quanto, nei vari Fascicoli sono giacenti "Tutte le prove documentali" riguardo a quanto chiaramente esposto in dettaglio nelle varie denunce presentate alla A.G. competente.
"Fascicoli Processuali nr. 2231/00 ; nr. 4962/04 e 1763/05 G.I.P.
nonché 1114/06 reg. Sent.-"
1) Procedimento penale nr. 04/2000, titolare del fascicolo era l'allora P.M. (ora Giudice), "Costantini Luciano, il quale è stato denunciato per "Omissione di atti del proprio ufficio" nonchè per "Concorso" nel delitto di "Occultamento di atto vero" consistente nel Verbale dei rilievi a lui inviato dal comando CC. di Pistoia;
2) "Massa Massimo Manfredi", "C.T.U. nominato dal P.M. Costantini nonostante il soggetto fosse privo dei titoli previsti per assolvere ad incarichi peritali.
La domanda di iscrizione all'albo periti del Trib. di Firenze infatti fu "Rigettata" da quel comitato per l'accertata assenza dei titoli previsti e, nell'occasione fu anche accertato che il citato ""Massa" si firmava come "Ing." non avendo mai conseguito quel titolo di studio. Nel caso specifico, il soggetto "Massa" è colui che, in concorso con il citato Dr. "Costantini Luciano", occulto le risultanze del Verbale dei rilievi di un sx "Mortale" riportando nel suo documento tecnico, l'esatto contrario di quanto verbalizzato dallArma dei CC.;
3) Dr.ssa "Selvarolo Rosa" G.U.P. che ebbe a presiedere l'dienza preliminare a carico di tale "Lo Guasto Giovanni" (controparte responsabile del sx in parola). Come risulta dall'atto di denuncia, la stessa "Giudice" si pronunciò nonostante l'assenza dal fascicolo, di atti dterminanti per il giudizio come il Verbale dei rilievi del sx, il prestampato e la relativa planimetria.
Inoltre lo stesso "Giudice", nonostante la presenza in atti di "Cinque" tra perizie e consulenze tecniche, tutte redatte da Dott. in Ingegnaria ci si volle avvalere della "C.T.U." del citato "Massa", atto che apparteneva ad altro procedimento (il mio) e che, considerata l'assenza dei presupposti fissati chiaramente dalla legge, "NON" poteva in nessun modo essere acquisita (assenza di dibattimento e di incidente probatorio ex 238 c.p.p.).
La medesima "Selvarolo" inoltre dichiarò nelle sue motivazioni di sentenza di "Non luogo a procedere" nei confronti del "Lo Guasto Giovanni", che "L'unica consulenza tecnicamente corretta" era proprio quella del citato "Massa", ossia un palese "Falso ideologico" redatto dopo il volontario
occultamento di un atto di P.G. (il verbale dei rilievi). Si rappresenta inoltre che lo scrivente, una volta lette le ridicole quanto "False" motivazioni di quella sentenza, si recò di persona dalla stessa "Giudice" Selvarolo contestando che la medesima si era "Voluta Pronunciare" in "Giudizio", nonostante al Fascicolo "non" avesse "Nessun atto" relativo al sx per cui si procedeva (niente Verbale dei rilievi, niente prestampato Stazione CC: e niente planimetria). La stessa Selvarolo rispose che quello che aveva era "Più che sufficiente" ed a quel punto il sottoscritto che la C.T.U. del noto "Massa", apparteneva ad un altro procedimento (il mio) e che mancavano i presupposti "Legali" per acquisire tale atto in quanto non aveva avuto luogo ne il dibattimento e nemmeno l'incidente probatorio. Ma la stessa "Selvarolo" rispose testualmente: "Mah, io ce l'ho trovata ed a me "E' Piaciuta" quella consulenza, le altre lasciano tutte a desiderare (ossia quelle di nr. "Cinque" dottori in Ing.). Il sottoscritto fece notare anche che il noto "Massa" non aveva titoli pper assolvere ad incarichii peritali e la "Selvarolo" rispose: "Infatti, non lo nominiamo più" ! Lo scriivente infine aggiunse che la "C.T.U." del "Massa" era un palese "Falso ideologico" in quanto il soggettto aveva "Occultato" il Verbale dei rilievi e che, come sopra riportato, quel Verbale non erra a corredo atti del Fascicolo di cui la "Selvarolo" era titolare. A quel punto la stessa "Giudice Selvarolo" rispose: "Mi vuole denunciare ? Lo faccia ma perderà solo tempo e soldi poichè a "Genova" archiviano sempre tutto. (Complimenti !). 4) Dr. "Dell'Anno Renzo", all'epoca Proc.C. di Pistoia il quale fu ripetutamente informato in forma scritta di quanto era avvenuto e stava avvenendo relativamente alla intera vicenda ed allo stesso Proc. fu reiteratamente richiesto anche il sequestro di nr. "Due" fascicoli processuali i quali, visti gli Attestati della locale Cancelleria Penale, risultano privi di atti deteminanti e quindi costituiscono "Corpo del reato" ma, il citato Procuratore rimase costantemente "Omissivo". Inoltre lo stesso, a seguito della mia "Terza" denuncia a carico del citato "Massa", scrisse palesemente il "Falso" riportando nella sua richiesta di archiviazione, che le mie altro non erano che "Deduzioni prive di fondamento e conseguentii al trauma subito". Come già fatto presente per iscritto al citato "Dell'Anno", il sottoscrittto disconosce di quali traumi abbia sofferto il soggetto ma, vista la sua condotta, l'unica cosa certa è la sua "Malafede" in quanto:
1) Il verbale dei rilievi di un sx "Mortale", redatto dal M.llo Nocera (morto nel novembre del 2001) ed "Occultato per ben "Cinque volte" sia dalla Procura che da quel Trib, "NON" è una mia deduzione;
2) Che il noto "Massa" non abbia titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta, è quanto fu stabilito dal Trib. di FI che, in data 16.12.99 "Rigettò" la richiesta di iscrizione a quell'albo periti proposta dal massa nel giugno del 1999 e quindi "NON" è una mia deduzione;
3) Che il sopracitato Dr. "Costantini luciano" omise di consegnare quel verbale dei rilievi al mio Consulente di parte (vedasi dichiarazione scritta di quell'Ing. dr. Barsottini Luca), "NON" è una mia deduzione;
4) Che quando la Signora Corsini Dr.ssa Rossella, resasi conto dell'esistenza di quel verbale avocò a se il fascicolo ed ovviamente aveva l'intenzione di consegnarlo al nuovo C.T.U. da lei nominato "NON" è una mia deduzione così come "NON" è una mia deduzione che quel verbale "NON" fu mai consegnato a quel c.t.u. in quanto "Qualcuno" lo "Sottrasse" dal fascicolo preparato dalla stessa Dr.ssa Corsini. Comunque sia, vedasi dichiarazione scritta da parte dell'Ing. Baroncini Claudio, quel verbale "NON" fu debitamente consegnato a chi di dovere ed anche questa "NON" è una mia deduzione;
5) Che quel Verbale non sia stato a corredo atti del Fascicolo processuale a mio carico è quanto riisulta dall'attestato di questa Cancelleria Penale e quindi "NON" è una mia deduzione;
6) Che lo stesso verbale, unitamente al prestampato della Stazione CC. di Capostrada ed alla planimetria del sx, non siano a corredo atti del Fascicolo Processuale a carico del citato "Lo Guasto Giovanni" è quanto risulta da altro attestato della locale ccancelleria Penale e quindi "NON" è una mia deduzione.
7) Il G.I.P. "Buzzegoli", a seguito della mia opposizione a quella richiesta di archiviazione ha dimostrato con i fatti (e mi ha anche dichiarato) di "NON" essere interessato all'accertamento della verità. Infatti di seguito a quella "Aberrante" richiesta di erchiviazione proposta dal già citato dr. "Dell'Anno", il dr. "Buzzegoli" "NON" ha minimamente preso in considerazione la "Legittima" richiesta del sottoscritto, di concedere l'elemento suppletivo alle indagini (ex art.408 c.p.p.) che sarebbe consistito in una mera nomina di un perito da parte di quell'A.G. affinchè quel professionista avesse potuto fornire una perizia valida potendo avere a disposizione "Tutti" gli atti relativi al sx in parola e quindi anche il "Determinante" verbale dei rilievi "Occultato" per ben "Cinque" volte da quel palazzo della "Giustizia".
8) Il "Giudice" Tredici Roberto è colui che ebbe a presiedere il processo a carico del noto "Massa", basandosi su una richiesta di rinvio a giudizio "Artatamente" composta dalla procura e nella quale, nonostante i vari delitti commessi dal "Massa", veniva contestato esclusivamente la truffa aggravata in danno dello stato, l'esercizio abusivo della professione di Ing. e la conseguente usurpazione di quel titolo. Infatti, come si legge, venivano ignorati sia l' "occultamento di atto vero" di cui sopra, il conseguente e palese "Falso ideologico", la conseguente "Frode processuale", il conseguente "Favoreggiamento personale" (avendo eluso l'attività investigativa nascondendo il verbale dei rilievi) e riportando il contrario ed in ultimo, in modo consequenziale, è da tenere presente che, a seguito di quel "Falso", ad una compagnia di assicurazioni è stato garantito un "Illegale" profitto consistente in circa "Tre miliardi" delle vecchie lire. Il citato "Giudice" Tredici infatti, non volendo tenere in minima considerazione la sentenza di rinvio a giudizio del Giudice Dr. Covini Ernesto, "Dolosamente" non volle considerare che il citato Giudice Covini, aveva accolto la mia "Spontanea" costituzione di parte civile riportando che il sottoscritto risultava "Gravemente danneggiato" dalla condotta del "Massa" e quindi "Dispose" che l'onere della prova, in sede dibattimentale, sarebbe stato in capo al sottoscritto e quindi, appariva come diritto dovuto, il poter esporre tutti gli elementi di prova già riportati nella denuncia a carico del noto "Massa". (A tal proposito si deve considerare che il citato Giudice Covini Ernesto, altri non è che la A.G. che condannò il sottoscrittto nel primo grado avendo a disposizione la C.T.U. del noto "Massa" e la C.T.P. Ma si deve evidenziare l'onestà del Giudice Covini il quale, in sede di "Udienza preliminare" nei confronti del "Massa", una volta che vennne a conoscenza di un Verbale dei rilievi che era stato "Occultato" e che il soggetto "Massa" "NON" aveva nemmeno i titoli per assolvere a tali incarichi, non esitò, come risulta, ad applicare scrupolosamente la legge). Ma ciò "NON" avvenne in quanto il citato "Giudice" Tredici esordì dicendo che non era assolutamente interessato al fatto che il documento del "Massa" fosse falso o scorretto poichè doveva essere giudicato per altre cose. Il "Giudice" Tredici si dimenticò della possibilità di "Correzione e modifica" del capo di imputazione prevista dal C.P.P. quando ne ricorrono i presupposti e quindi "Vietò" tassativamente sia alsottoscritto nonchè al mio legale nonchè all'Ing. Baroncini (ultimo c.t.u. nominato), di fare il benchè minimo riferimento al noto "Verbale" occultato ed ovviamente "Vietò" a quell'iIng. sia di dichiarare di "NON" averlo mai avuto e quale era l'incidenza di quell'atto, per una chiara attribuzione delle responsabilità. Lo stesso "Giudice" Tredici, "Ovviamente" assolse il citato "Massa" e giunse a riportare in motivazioni di sentenza che lo stesso imputato "NON" aveva "MAI" dichiarato di essere Ing. ma che erano gli altri a definirlo tale. "Vigliaccamente" il citato "Giudice" Tredici omise di considerare che il citato "Massa", aveva prodotto circa "Settanta" tra consulenze e perizie, tutte su "Carta Intestata recante quella qualifica" ed inoltre si rappresenta che, qualche tempo prima, fu proprio il "Giudice" Tredici, anominare come suo "Perito" il "Massa" medesimo (la nomina, in atti, riporta la scritta: "Si nomina l'Ing. Massa").
9) "Garufi Daniela", "Giudice Civile", in ultimo corre l'obbligo di evidenziare anche la posizione di questo "Giudice Civile" la quale, "Ovviamente" non si volle discostare dalla condotta tenuta nell'attigua sede penale. La sopracitata "Giudice" Garufi infatti assolse il già citato "Lo Guasto Giovanni" (il responsabile del sx), rigettando ben "Cinque" istanze con le quali mio legale richiede, giustamente, che quell'A.G. nominasse un suo perito per la ricostruzione della dinamica del sx medesimo, ora che era emerso anche il "Verbale" dei rilievi sempre "Occultato" in sede penale. Anzi, stupidamente si volle ergere a "Paladina della difesa" dei "Suoi colleghi" (magistrati penali) giungendo a riportare nelle motivazioni, che quel "Verbale" "NON" era stato mai fornito a quella sede. Ciò ovviamente è "Falso" in quanto alla stessa "Giudice" Garufi, oltre al citato Verbale era sempre stata consegnata anche la lettera di trasmissione del Comando N.O.R.M., allla "C.A. del Dr. Costantini Luciano Sost.-Il "Giudice" Garufi, comunque continuò ad arrrampicarsi sugli specchi in quanto la medesima, che quel verbale aveva in atti poichè da noi fornito, lo "Trascurò" vergognosamente ed ilmassimo fu ragggiunto quando, in "Sede Civile", la stessa "Giudice Garufi", si volle avvalere per il "Giudizio,della "C.T.U." del noto "Massa" che era giacente in sede "Penale". La "Giudice" Garufi infatti si volle avvalere solo di quel chiaro "Falso ideologico" (composto da un soggetto privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali) ed "Ignorò" totalmente le nr. "Cinque" consulenze e perizie redatte da DOTT. IN ing. e che giungevano tutte, a conclusioni opposte a quelle del noto "Massa". Tutto quanto sopra esposto è palesemente verificabile in qualsiasi "Ispezione fosse disposta" poichè il tutto è giacente, punto per punto,nei vari Fascicoli Processuali.10) Ovviamente, considerati i delitti di cui, tutti i sopracitati "Magistrati" sono chiaramente responsabili, gli stessi sono stati "Denunciati" presso la sede competente per teritorio (Genova) ma, come previsto e come già anticipato dalla citata "Giudice" Selvarolo Rosa, il tutto è stato puntualmente archiviato (Insabbiato). E questo nonostante le citate denunce e nr. 13 fax ad integrazione fatti giungere a quel P.M. dr.ssa "Macciò Maura" (poi trasferita a quel ribunale dei minori. Nulla cambiò con il P.M. che sostituì la sopracitata, tale Dr. Manotti Federico Sost. il quale, pur se la di lui collega aveva delegato la sezione di P.G. della P. di S. presso quel Tribunale, ad escutere a verbale il sottoscritto e che in quell'occasione fu confermato in toto tutto quanto riportato nel corpo delle varie denunce, aggiungendo altri significanti dettagli. Infatti il citato dr. "Manotti" chiese l'archiviazione di tutto quanto. Poco dopo il G.I.P. "Baldini" fissò l'udienza camerale alla quale il sottoscritto partecipò ma, si tiene a precisare che non era presente ne il P.M. Manotti firmatario della richiesta di archiviazione alla quale io mi stavo opponendo ed ovviamente nemmeno nessun legale dei soggetti denunciati. Il citato G.I.P. Baldini mi chiese se avevo qualcosa da dichiarare ed io chiesi di essere sentito nuovamente a verbale confermando ulteriormente quanto già esposto innumerevoli volte. Il tuttosi svolse su mia insistenza in quanto il citato G.I.P. "Baldini", continuava a ripetermi di "Far presto" perchè lui "Doveva lavorare". Mi sembra che sia inutile continuare poichè da quanto esposto si comprende perfettamente in quale disgraziata condizione si troviNO I cittadini i quali si trovano ad avere a che fare con coloro che sono "PAGATI PER AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA MENTRE FANNO L'ESATTO CONTRARIO RIMANENDO NONCURANTI DEL FATTO CHE QUEI CITTADINI SUBISCONO UN INENARRABILE TRAUMA E NE ESCONO FORTEMENTE LESI SIA DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO, MORALE ED ECONOMICO.IN PRATICA, UNA TALE CONDOTTA LA SI PUO' RAVVISARE ESCLUSIVAMENTE NELLE "ASSOCIAZIONI A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO" IN QUANTO, COME APPARE CHIARAMENTE, A NULLA VALGONO LE MIGLIAIA DI DENUNCE SPORTE NEI CONFRONTI DEI "MAGISTRATI" POICHE' IL "VINCOLO ASSOCIATIVO CHE LI ACCOMUNA" IMPEDISCE TASSATIVAMENTE AGLI UNI DI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI.
QUESTO NON DEVE ESSERE INTESO COME UN DISPERATO "SFOGO" IN QUANTO TRATTASI DELL'AMARA ED INFAME RELTA' COSI' COME CONFERMATA ULTIMAMENTE DA QUATTRO "ECCELENTI" MAGISTRATI NELLE PERSONE DI:NELLO ROSSI PROC. AGG. DI ROMA; PIERO TONI PROCURATORE C. DI PRATO; FRANCESCO MORCAVALLO EX GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI DII BOLOGNA; EDOARDO MORI, GIUDICE IN ITALIA PER OLTRE 40 ANNI IL QUALE IN UNA INTERVISTA NON HA EVITATO NESSUNA DELLE DOMANDE A LUI POSTE, FORNENDO OGNI VOLTA TUTTI GLI ELEMENTI DAI QUALI SI EVINCE CHIARAMENTE CHE LA LEGGE PENALE NON VIENE PRESA MINIMAMENTE IN CONSIDRAZIONE E LE VARIE PRONUNCE DELLE VARIE A.G., CONSEGUONO ESCLUSIVAMENTE DALLA VOLONTA' DEI SINGOLI "MAGISTRATI" I QUALI, COME PRIMO INTERESSE HANNO IL "TORNACONTO" PERSONALE E QUINDI LA CORRUZIONE E' "DILAGANTE" ED IL "FALSO" E' PALESEMENTE UNA PRASSI CONSOLIDATA DEI PALAZZI DELLA "GIUSTIZIA" (ITALIANI).
INFATTI IL DR. MORI, CONSIDERATA ANCHE LA SUA ESPERIENZA RELATIVA ALLA COLLABORAZIONE CON ALTRI STATI, HA TENUTO AD EVIDENZIARE LA "NETTA" DIFFERENZA TRA IL NOSTRO SISTEMA E GLI ALTRI NEI QUALI, LE PARTI (ACCUSA E DIFESA) SONO EFFETTTIVAMENTE "PARITARIE" ED HANNO ENTRAMBE "GLI STESSI" DIRITTTI E GLI "STESSI DOVERI".
IL GIUDICE E' SEMPRE PERSONA EFFETTIVAMENTE "TERZA" E SI ATTIENE ESCLUSIVAMENTE ALLA LEGGE DI QUELLO STATO.
NE CONSEGUE CHE UN CITTADINO PUO' TRANQUILLAMENTE GIUNGERE ALLA FINE DELL'ITER GIUDIZIARIO CON LO STESSO AVVOCATO COL QUALE HA INIZIATO MENTRE INVECE IN ITALIA IL CITTADINO, PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI SI VEDE COSTRETTO A CAMBIARE ANCHE CINQUE, SEI SETTE ED OLTRE AVVOCATI ANDANDO SEMPRE DI "MALE IN PEGGIO" POICHE' QUESTI ULTIMI, IN ITALIA, ESEGUONO ESCLUSIVAMENTE LE DIRETTIVE DEL "PALAZZO" ED I PIU' CONSIDERATI SONO OVVIIAMENTE I PIU' OBBEDIENTI POICHE' EVITANO SEMPRE QUALSIASI TIPO DI PROBLEMA AI "TOGATI".LA COSA "CERTA" PER IL CITTADINO E' UNIICAMENTE LA "PARCELLA" DA CORRISPONDERE AL SUO LEGALE IL QUALE IN QUEL CASO DIMOSTRA SEMPRE UNA PUNTUALITA' CRONOMETRICA.
"Fascicoli Processuali nr. 2231/00 ; nr. 4962/04 e 1763/05 G.I.P.
nonché 1114/06 reg. Sent.-"
1) Procedimento penale nr. 04/2000, titolare del fascicolo era l'allora P.M. (ora Giudice), "Costantini Luciano, il quale è stato denunciato per "Omissione di atti del proprio ufficio" nonchè per "Concorso" nel delitto di "Occultamento di atto vero" consistente nel Verbale dei rilievi a lui inviato dal comando CC. di Pistoia;
2) "Massa Massimo Manfredi", "C.T.U. nominato dal P.M. Costantini nonostante il soggetto fosse privo dei titoli previsti per assolvere ad incarichi peritali.
La domanda di iscrizione all'albo periti del Trib. di Firenze infatti fu "Rigettata" da quel comitato per l'accertata assenza dei titoli previsti e, nell'occasione fu anche accertato che il citato ""Massa" si firmava come "Ing." non avendo mai conseguito quel titolo di studio. Nel caso specifico, il soggetto "Massa" è colui che, in concorso con il citato Dr. "Costantini Luciano", occulto le risultanze del Verbale dei rilievi di un sx "Mortale" riportando nel suo documento tecnico, l'esatto contrario di quanto verbalizzato dallArma dei CC.;
3) Dr.ssa "Selvarolo Rosa" G.U.P. che ebbe a presiedere l'dienza preliminare a carico di tale "Lo Guasto Giovanni" (controparte responsabile del sx in parola). Come risulta dall'atto di denuncia, la stessa "Giudice" si pronunciò nonostante l'assenza dal fascicolo, di atti dterminanti per il giudizio come il Verbale dei rilievi del sx, il prestampato e la relativa planimetria.
Inoltre lo stesso "Giudice", nonostante la presenza in atti di "Cinque" tra perizie e consulenze tecniche, tutte redatte da Dott. in Ingegnaria ci si volle avvalere della "C.T.U." del citato "Massa", atto che apparteneva ad altro procedimento (il mio) e che, considerata l'assenza dei presupposti fissati chiaramente dalla legge, "NON" poteva in nessun modo essere acquisita (assenza di dibattimento e di incidente probatorio ex 238 c.p.p.).
La medesima "Selvarolo" inoltre dichiarò nelle sue motivazioni di sentenza di "Non luogo a procedere" nei confronti del "Lo Guasto Giovanni", che "L'unica consulenza tecnicamente corretta" era proprio quella del citato "Massa", ossia un palese "Falso ideologico" redatto dopo il volontario
occultamento di un atto di P.G. (il verbale dei rilievi). Si rappresenta inoltre che lo scrivente, una volta lette le ridicole quanto "False" motivazioni di quella sentenza, si recò di persona dalla stessa "Giudice" Selvarolo contestando che la medesima si era "Voluta Pronunciare" in "Giudizio", nonostante al Fascicolo "non" avesse "Nessun atto" relativo al sx per cui si procedeva (niente Verbale dei rilievi, niente prestampato Stazione CC: e niente planimetria). La stessa Selvarolo rispose che quello che aveva era "Più che sufficiente" ed a quel punto il sottoscritto che la C.T.U. del noto "Massa", apparteneva ad un altro procedimento (il mio) e che mancavano i presupposti "Legali" per acquisire tale atto in quanto non aveva avuto luogo ne il dibattimento e nemmeno l'incidente probatorio. Ma la stessa "Selvarolo" rispose testualmente: "Mah, io ce l'ho trovata ed a me "E' Piaciuta" quella consulenza, le altre lasciano tutte a desiderare (ossia quelle di nr. "Cinque" dottori in Ing.). Il sottoscritto fece notare anche che il noto "Massa" non aveva titoli pper assolvere ad incarichii peritali e la "Selvarolo" rispose: "Infatti, non lo nominiamo più" ! Lo scriivente infine aggiunse che la "C.T.U." del "Massa" era un palese "Falso ideologico" in quanto il soggettto aveva "Occultato" il Verbale dei rilievi e che, come sopra riportato, quel Verbale non erra a corredo atti del Fascicolo di cui la "Selvarolo" era titolare. A quel punto la stessa "Giudice Selvarolo" rispose: "Mi vuole denunciare ? Lo faccia ma perderà solo tempo e soldi poichè a "Genova" archiviano sempre tutto. (Complimenti !). 4) Dr. "Dell'Anno Renzo", all'epoca Proc.C. di Pistoia il quale fu ripetutamente informato in forma scritta di quanto era avvenuto e stava avvenendo relativamente alla intera vicenda ed allo stesso Proc. fu reiteratamente richiesto anche il sequestro di nr. "Due" fascicoli processuali i quali, visti gli Attestati della locale Cancelleria Penale, risultano privi di atti deteminanti e quindi costituiscono "Corpo del reato" ma, il citato Procuratore rimase costantemente "Omissivo". Inoltre lo stesso, a seguito della mia "Terza" denuncia a carico del citato "Massa", scrisse palesemente il "Falso" riportando nella sua richiesta di archiviazione, che le mie altro non erano che "Deduzioni prive di fondamento e conseguentii al trauma subito". Come già fatto presente per iscritto al citato "Dell'Anno", il sottoscrittto disconosce di quali traumi abbia sofferto il soggetto ma, vista la sua condotta, l'unica cosa certa è la sua "Malafede" in quanto:
1) Il verbale dei rilievi di un sx "Mortale", redatto dal M.llo Nocera (morto nel novembre del 2001) ed "Occultato per ben "Cinque volte" sia dalla Procura che da quel Trib, "NON" è una mia deduzione;
2) Che il noto "Massa" non abbia titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta, è quanto fu stabilito dal Trib. di FI che, in data 16.12.99 "Rigettò" la richiesta di iscrizione a quell'albo periti proposta dal massa nel giugno del 1999 e quindi "NON" è una mia deduzione;
3) Che il sopracitato Dr. "Costantini luciano" omise di consegnare quel verbale dei rilievi al mio Consulente di parte (vedasi dichiarazione scritta di quell'Ing. dr. Barsottini Luca), "NON" è una mia deduzione;
4) Che quando la Signora Corsini Dr.ssa Rossella, resasi conto dell'esistenza di quel verbale avocò a se il fascicolo ed ovviamente aveva l'intenzione di consegnarlo al nuovo C.T.U. da lei nominato "NON" è una mia deduzione così come "NON" è una mia deduzione che quel verbale "NON" fu mai consegnato a quel c.t.u. in quanto "Qualcuno" lo "Sottrasse" dal fascicolo preparato dalla stessa Dr.ssa Corsini. Comunque sia, vedasi dichiarazione scritta da parte dell'Ing. Baroncini Claudio, quel verbale "NON" fu debitamente consegnato a chi di dovere ed anche questa "NON" è una mia deduzione;
5) Che quel Verbale non sia stato a corredo atti del Fascicolo processuale a mio carico è quanto riisulta dall'attestato di questa Cancelleria Penale e quindi "NON" è una mia deduzione;
6) Che lo stesso verbale, unitamente al prestampato della Stazione CC. di Capostrada ed alla planimetria del sx, non siano a corredo atti del Fascicolo Processuale a carico del citato "Lo Guasto Giovanni" è quanto risulta da altro attestato della locale ccancelleria Penale e quindi "NON" è una mia deduzione.
7) Il G.I.P. "Buzzegoli", a seguito della mia opposizione a quella richiesta di archiviazione ha dimostrato con i fatti (e mi ha anche dichiarato) di "NON" essere interessato all'accertamento della verità. Infatti di seguito a quella "Aberrante" richiesta di erchiviazione proposta dal già citato dr. "Dell'Anno", il dr. "Buzzegoli" "NON" ha minimamente preso in considerazione la "Legittima" richiesta del sottoscritto, di concedere l'elemento suppletivo alle indagini (ex art.408 c.p.p.) che sarebbe consistito in una mera nomina di un perito da parte di quell'A.G. affinchè quel professionista avesse potuto fornire una perizia valida potendo avere a disposizione "Tutti" gli atti relativi al sx in parola e quindi anche il "Determinante" verbale dei rilievi "Occultato" per ben "Cinque" volte da quel palazzo della "Giustizia".
8) Il "Giudice" Tredici Roberto è colui che ebbe a presiedere il processo a carico del noto "Massa", basandosi su una richiesta di rinvio a giudizio "Artatamente" composta dalla procura e nella quale, nonostante i vari delitti commessi dal "Massa", veniva contestato esclusivamente la truffa aggravata in danno dello stato, l'esercizio abusivo della professione di Ing. e la conseguente usurpazione di quel titolo. Infatti, come si legge, venivano ignorati sia l' "occultamento di atto vero" di cui sopra, il conseguente e palese "Falso ideologico", la conseguente "Frode processuale", il conseguente "Favoreggiamento personale" (avendo eluso l'attività investigativa nascondendo il verbale dei rilievi) e riportando il contrario ed in ultimo, in modo consequenziale, è da tenere presente che, a seguito di quel "Falso", ad una compagnia di assicurazioni è stato garantito un "Illegale" profitto consistente in circa "Tre miliardi" delle vecchie lire. Il citato "Giudice" Tredici infatti, non volendo tenere in minima considerazione la sentenza di rinvio a giudizio del Giudice Dr. Covini Ernesto, "Dolosamente" non volle considerare che il citato Giudice Covini, aveva accolto la mia "Spontanea" costituzione di parte civile riportando che il sottoscritto risultava "Gravemente danneggiato" dalla condotta del "Massa" e quindi "Dispose" che l'onere della prova, in sede dibattimentale, sarebbe stato in capo al sottoscritto e quindi, appariva come diritto dovuto, il poter esporre tutti gli elementi di prova già riportati nella denuncia a carico del noto "Massa". (A tal proposito si deve considerare che il citato Giudice Covini Ernesto, altri non è che la A.G. che condannò il sottoscrittto nel primo grado avendo a disposizione la C.T.U. del noto "Massa" e la C.T.P. Ma si deve evidenziare l'onestà del Giudice Covini il quale, in sede di "Udienza preliminare" nei confronti del "Massa", una volta che vennne a conoscenza di un Verbale dei rilievi che era stato "Occultato" e che il soggetto "Massa" "NON" aveva nemmeno i titoli per assolvere a tali incarichi, non esitò, come risulta, ad applicare scrupolosamente la legge). Ma ciò "NON" avvenne in quanto il citato "Giudice" Tredici esordì dicendo che non era assolutamente interessato al fatto che il documento del "Massa" fosse falso o scorretto poichè doveva essere giudicato per altre cose. Il "Giudice" Tredici si dimenticò della possibilità di "Correzione e modifica" del capo di imputazione prevista dal C.P.P. quando ne ricorrono i presupposti e quindi "Vietò" tassativamente sia alsottoscritto nonchè al mio legale nonchè all'Ing. Baroncini (ultimo c.t.u. nominato), di fare il benchè minimo riferimento al noto "Verbale" occultato ed ovviamente "Vietò" a quell'iIng. sia di dichiarare di "NON" averlo mai avuto e quale era l'incidenza di quell'atto, per una chiara attribuzione delle responsabilità. Lo stesso "Giudice" Tredici, "Ovviamente" assolse il citato "Massa" e giunse a riportare in motivazioni di sentenza che lo stesso imputato "NON" aveva "MAI" dichiarato di essere Ing. ma che erano gli altri a definirlo tale. "Vigliaccamente" il citato "Giudice" Tredici omise di considerare che il citato "Massa", aveva prodotto circa "Settanta" tra consulenze e perizie, tutte su "Carta Intestata recante quella qualifica" ed inoltre si rappresenta che, qualche tempo prima, fu proprio il "Giudice" Tredici, anominare come suo "Perito" il "Massa" medesimo (la nomina, in atti, riporta la scritta: "Si nomina l'Ing. Massa").
9) "Garufi Daniela", "Giudice Civile", in ultimo corre l'obbligo di evidenziare anche la posizione di questo "Giudice Civile" la quale, "Ovviamente" non si volle discostare dalla condotta tenuta nell'attigua sede penale. La sopracitata "Giudice" Garufi infatti assolse il già citato "Lo Guasto Giovanni" (il responsabile del sx), rigettando ben "Cinque" istanze con le quali mio legale richiede, giustamente, che quell'A.G. nominasse un suo perito per la ricostruzione della dinamica del sx medesimo, ora che era emerso anche il "Verbale" dei rilievi sempre "Occultato" in sede penale. Anzi, stupidamente si volle ergere a "Paladina della difesa" dei "Suoi colleghi" (magistrati penali) giungendo a riportare nelle motivazioni, che quel "Verbale" "NON" era stato mai fornito a quella sede. Ciò ovviamente è "Falso" in quanto alla stessa "Giudice" Garufi, oltre al citato Verbale era sempre stata consegnata anche la lettera di trasmissione del Comando N.O.R.M., allla "C.A. del Dr. Costantini Luciano Sost.-Il "Giudice" Garufi, comunque continuò ad arrrampicarsi sugli specchi in quanto la medesima, che quel verbale aveva in atti poichè da noi fornito, lo "Trascurò" vergognosamente ed ilmassimo fu ragggiunto quando, in "Sede Civile", la stessa "Giudice Garufi", si volle avvalere per il "Giudizio,della "C.T.U." del noto "Massa" che era giacente in sede "Penale". La "Giudice" Garufi infatti si volle avvalere solo di quel chiaro "Falso ideologico" (composto da un soggetto privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali) ed "Ignorò" totalmente le nr. "Cinque" consulenze e perizie redatte da DOTT. IN ing. e che giungevano tutte, a conclusioni opposte a quelle del noto "Massa". Tutto quanto sopra esposto è palesemente verificabile in qualsiasi "Ispezione fosse disposta" poichè il tutto è giacente, punto per punto,nei vari Fascicoli Processuali.10) Ovviamente, considerati i delitti di cui, tutti i sopracitati "Magistrati" sono chiaramente responsabili, gli stessi sono stati "Denunciati" presso la sede competente per teritorio (Genova) ma, come previsto e come già anticipato dalla citata "Giudice" Selvarolo Rosa, il tutto è stato puntualmente archiviato (Insabbiato). E questo nonostante le citate denunce e nr. 13 fax ad integrazione fatti giungere a quel P.M. dr.ssa "Macciò Maura" (poi trasferita a quel ribunale dei minori. Nulla cambiò con il P.M. che sostituì la sopracitata, tale Dr. Manotti Federico Sost. il quale, pur se la di lui collega aveva delegato la sezione di P.G. della P. di S. presso quel Tribunale, ad escutere a verbale il sottoscritto e che in quell'occasione fu confermato in toto tutto quanto riportato nel corpo delle varie denunce, aggiungendo altri significanti dettagli. Infatti il citato dr. "Manotti" chiese l'archiviazione di tutto quanto. Poco dopo il G.I.P. "Baldini" fissò l'udienza camerale alla quale il sottoscritto partecipò ma, si tiene a precisare che non era presente ne il P.M. Manotti firmatario della richiesta di archiviazione alla quale io mi stavo opponendo ed ovviamente nemmeno nessun legale dei soggetti denunciati. Il citato G.I.P. Baldini mi chiese se avevo qualcosa da dichiarare ed io chiesi di essere sentito nuovamente a verbale confermando ulteriormente quanto già esposto innumerevoli volte. Il tuttosi svolse su mia insistenza in quanto il citato G.I.P. "Baldini", continuava a ripetermi di "Far presto" perchè lui "Doveva lavorare". Mi sembra che sia inutile continuare poichè da quanto esposto si comprende perfettamente in quale disgraziata condizione si troviNO I cittadini i quali si trovano ad avere a che fare con coloro che sono "PAGATI PER AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA MENTRE FANNO L'ESATTO CONTRARIO RIMANENDO NONCURANTI DEL FATTO CHE QUEI CITTADINI SUBISCONO UN INENARRABILE TRAUMA E NE ESCONO FORTEMENTE LESI SIA DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO, MORALE ED ECONOMICO.IN PRATICA, UNA TALE CONDOTTA LA SI PUO' RAVVISARE ESCLUSIVAMENTE NELLE "ASSOCIAZIONI A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO" IN QUANTO, COME APPARE CHIARAMENTE, A NULLA VALGONO LE MIGLIAIA DI DENUNCE SPORTE NEI CONFRONTI DEI "MAGISTRATI" POICHE' IL "VINCOLO ASSOCIATIVO CHE LI ACCOMUNA" IMPEDISCE TASSATIVAMENTE AGLI UNI DI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI.
QUESTO NON DEVE ESSERE INTESO COME UN DISPERATO "SFOGO" IN QUANTO TRATTASI DELL'AMARA ED INFAME RELTA' COSI' COME CONFERMATA ULTIMAMENTE DA QUATTRO "ECCELENTI" MAGISTRATI NELLE PERSONE DI:NELLO ROSSI PROC. AGG. DI ROMA; PIERO TONI PROCURATORE C. DI PRATO; FRANCESCO MORCAVALLO EX GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI DII BOLOGNA; EDOARDO MORI, GIUDICE IN ITALIA PER OLTRE 40 ANNI IL QUALE IN UNA INTERVISTA NON HA EVITATO NESSUNA DELLE DOMANDE A LUI POSTE, FORNENDO OGNI VOLTA TUTTI GLI ELEMENTI DAI QUALI SI EVINCE CHIARAMENTE CHE LA LEGGE PENALE NON VIENE PRESA MINIMAMENTE IN CONSIDRAZIONE E LE VARIE PRONUNCE DELLE VARIE A.G., CONSEGUONO ESCLUSIVAMENTE DALLA VOLONTA' DEI SINGOLI "MAGISTRATI" I QUALI, COME PRIMO INTERESSE HANNO IL "TORNACONTO" PERSONALE E QUINDI LA CORRUZIONE E' "DILAGANTE" ED IL "FALSO" E' PALESEMENTE UNA PRASSI CONSOLIDATA DEI PALAZZI DELLA "GIUSTIZIA" (ITALIANI).
INFATTI IL DR. MORI, CONSIDERATA ANCHE LA SUA ESPERIENZA RELATIVA ALLA COLLABORAZIONE CON ALTRI STATI, HA TENUTO AD EVIDENZIARE LA "NETTA" DIFFERENZA TRA IL NOSTRO SISTEMA E GLI ALTRI NEI QUALI, LE PARTI (ACCUSA E DIFESA) SONO EFFETTTIVAMENTE "PARITARIE" ED HANNO ENTRAMBE "GLI STESSI" DIRITTTI E GLI "STESSI DOVERI".
IL GIUDICE E' SEMPRE PERSONA EFFETTIVAMENTE "TERZA" E SI ATTIENE ESCLUSIVAMENTE ALLA LEGGE DI QUELLO STATO.
NE CONSEGUE CHE UN CITTADINO PUO' TRANQUILLAMENTE GIUNGERE ALLA FINE DELL'ITER GIUDIZIARIO CON LO STESSO AVVOCATO COL QUALE HA INIZIATO MENTRE INVECE IN ITALIA IL CITTADINO, PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI SI VEDE COSTRETTO A CAMBIARE ANCHE CINQUE, SEI SETTE ED OLTRE AVVOCATI ANDANDO SEMPRE DI "MALE IN PEGGIO" POICHE' QUESTI ULTIMI, IN ITALIA, ESEGUONO ESCLUSIVAMENTE LE DIRETTIVE DEL "PALAZZO" ED I PIU' CONSIDERATI SONO OVVIIAMENTE I PIU' OBBEDIENTI POICHE' EVITANO SEMPRE QUALSIASI TIPO DI PROBLEMA AI "TOGATI".LA COSA "CERTA" PER IL CITTADINO E' UNIICAMENTE LA "PARCELLA" DA CORRISPONDERE AL SUO LEGALE IL QUALE IN QUEL CASO DIMOSTRA SEMPRE UNA PUNTUALITA' CRONOMETRICA.
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