lunedì 10 giugno 2019

All.nr.423) "UNA LUNGA STORIA D'AMORE ! CON LA GIUSTIZIA DA PARTE DI UN SOGNATORE COLPEVOLE DI SOLA INNOCENZA"

UNA LUNGA STORIA D'AMORE ! CON LA GIUSTIZIA DA PARTE DI UN SOGNATORE COLPEVOLE DI SOLA INNOCENZA E VITTIMA DI "CARI MAGISTRATI" E DI TUTTO L'ENTOURAGE CHE HA PRESO PARTE A TALE INFAMIA !
DALL'ASCOLTO E DALLA LETTURA DELLE QUATTRO INTERVISTE CHE SEGUONO, RILASCIATE DA QUATTRO SIGNORI MAGISTRATI, CIO' CHE EMERGE PALESEMENTE E' CHE, ESSENDO IL "PROCESSO ITALIANO", UN "ISTITUTO CRIMINOGENO" (TESTUALI PAROLE), CHIUNQUE PER DISGRAZIA SI TROVI A DOVER CHIEDERE AIUTO ALLA "MAGISTRATURA" SI RITROVA A LOTTARE CON UNA "SETTA" DI INTOCCABILI I QUALI HANNO TOTALE "LICENZA DI DELINQUERE" POICHE' CONSAPEVOLI, NEL CASO DI DENUNCIA DA PARTE DEL CITTADINO, DI ESSERE IMMEDIATAMENTE PROTETTI DA UN LORO CARO COLLEGA COMPETENTE PER TERRITORIO.







UNA LUNGA STORIA D'AMORE ! CON LA GIUSTIZIA DA PARTE DI UN SOGNATORE !
COME RIPORTATO IN SEGUITO DA QUATTRO SIGNORI MAGISTRATI (O EX NULLA CAMBIA), NON 
SOLO  IL "PROCESSO E' UN ISTITUTO CRIMINOGENO" MA ANCHE TUTTI GLI AMBIENTI OVE
 "DOVREBBE ESSERE AMMINISTRATA LA GIUSTIZIA", SONO ALTRETTANTO SIA CRIMINOGENI CHE 
DELINQUENZIALI, (ED I QUATTRO MAGISTRATI LO CONFERMANO IN TOTO), E SIAMO AL PUNTO 
CHE, IN PRATICA VI E' CERTEZZA CHE TALI AMBIENTI, SEMPRE PER "UN PREZZO O UN PROFITTO 
OVVIAMENTE ILLECITO", SONO CAPACI DI OMETTERE, OCCULTARE ATTI NONCHE' REDIGERE
 "FALSI" A PROFUSIONE;
IN PARTICOLAR MODO NEI CONFRONTI DI CHI ABBIA  OSATO SFIORARE LA CASTA E COMUNQUE, 
PUR CONSAPEVOLI DI NON POTER PROCEDERE PENALMENTE, IN QUANTO LE
CONTESTAZIONI DENUNCIATE RISULTANO "TUTTE CONFORMI AL VERO", LA LORO VENDETTA,

 (DEI TOGATI), APPARE ESSERE ANCORA PIU CRUENTA ED INFAME !

COSTORO SONO ADUSI A "RIMESCOLARE NELL'ILLECITO E NEL FALSO TANTO CHE, AD ESEMPIO,
 IN MOLTI CASI APPARE AVER A CHE FARE CON LA VERA E PROPRIA "CUPOLA" E, PARLANDO DI 
DANARO,  SPESSO CAPITA DI DOVER APPRENDERE E CONSTATARE CHE IN QUEI "PALAZZI", E' 
SEMPRE UBICATA , (PUR SE IN MODO CELATO ED OCCULTATO) UNA SUCCURSALE DELLE VARIE 
ASSICURAZIONI LE QUALI RISCUOTONO ENORMI FAVORI ED OVVIAMENTE NESSUNO  CREDE CHE
 TALI "SERVIZI ARTATAMENTE COSTRUITI", SIANO POSTI IN ESSERE IN MODO GRATUITO !

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CONOSCO UNA PERSONA che ha avuto problemi con quella realtà che viene definita "Giustizia" e 
sinceramente, dopo essere stato informato di tutto ed aver letto personalmente decine di atti, compreso
 l'ultimo, definire "Giustizia" quella realtà è a dir poco una "BESTEMMIA" !
Avendo preso atto nel recente passato, delle oltremodo dettagliate interviste rilasciate da "Quattro
Signori Magistrati" (Si, qualcuno si salva), la "Magistratura" appare effettivamente come una "Casta 
di intoccabili con la licenza di delinquere liberamente ed ovviamente sempre per il prezzo ed il profitto da loro
 prontamente individuato";
Inoltre costoro, (I togati), per Vendetta sono capaci di compiere le peggiori infamie e scrivere i peggiori
"Falsi" in quanto consapevoli che sempre, chi dovrebbe essere chiamato a giudicare il loro operato, è 
semplicemente un "Loro Caro Collega" il quale "INSABBIA IMMEDIATAMENTE" qualsiasi denuncia a
 loro carico;
Ma proprio parlando di "Denunce" chiunque si permetta di osare soltanto di "Sfiorare la casta",
 la pagherà duramente;
Prima di raccontare l'a storia di questa persona di cui all'inizio della presente, è il caso di ricordare chi
sono i Quattro Magistrati che si Vergognarono della "Casta togata";
Trattasi del Dr. Francesco Morcavallo, ex Giudice presso il Tribunale dei minori di Bologna il quale, ad
una intervista televisiva, descrisse in dettaglio, tutto ciò che accadeva in quel tribunale ed a proposito di "Minori"
emerse che circa "Trentamila minori" erano stati tolti dalle loro famiglie per essere affidati alle note
"Case Famiglia";
Ebbene, per nessuno di questi affidi sussistevano i presupposti di legge ma, quel Magistrato tenne a
specificare che lo Stato stanzia elevatissime somme per le citate case famiglia e quindi, più sono i 
minori  ivi alloggiati e tanto maggiore è l'introito che quelle case famiglia incassano;
Come fu specificato, la soma poi viene divisa tra il Magistrato che dispone l'affido, la casa famiglia, i
 vari assistenti sociali ed i vari psicologi e psichiatri;
Il sottoscritto si stupì della chiarezza con la quale il Dr. Morcavallo espose tali fatti ed ovviamente,
il giorno successivo lo stesso venne immediatamente "Sospeso" dal C.S.M.;
Il Dr. Morcavallo non si scompose affatto e, sicuro del fato suo propose ricorso in Cassazione ove
 mostrò,  in "Modo Documentale" che tutto ciò che aveva asserito era "Conforme al vero" !
Fu immediatamente riammesso in servizio ma, lo stesso, dicendosi "Disgustato dall'ambiente",
rimise le dimissioni ed ora è un Avv. di Roma;
In seguito vi fu l'intervista sulla stampa del Dr. Edoardo  Mori, Giudice in Italia per oltre 40 anni il, quale,
avendo avuto la possibilità di collaborare spesso con altri stati europei, tenne a precisare che il 
sistema Giudiziario italiano è quanto di più macchinoso, lungo ed inconcludente possa esistere;
Seguì l'intervista del Dr. Piero Tony, (ex Proc. Capo di Prato), il quale tenne a precisare che, non
sopportando più un ambiente del genere, si vide costretto a rimettere anzitempo le dimissioni ed una 
volta in pensione ha scritto anche un libro ove, nel dettaglio, viene riportato quanto da lui 
"Quotidianamente constatato" sul posto di lavoro ossia la "Procura della Repubblica di Prato;
L'ultimo è il Dr. Nello Rossi, all'epoca Proc. Aggiunto della Procura della Repubblica di Roma il quale
esordì nella sua intervista asserendo che: "Il Processo Penale Italiano è un Istituto Criminogeno" !
ECCO, fatte queste premesse, è anche il caso di ricordare a chi legge, che nessuno dei Quattro
 Magistrati (o ex), di cui sopra, è stato perseguito per tali dichiarazioni quindi ecco che, parlando di
 "Giustizia e Magistratura", appare ben descritto l'ambiente in cui "DOVREBBE ESSERE 
AMMINISTRATA LA GIUSTIZIA  PER IL BENE DEI CITTADINI" !
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INTERVISTE, (TRE SU STAMPA ED UNA VIDEO), RILASCIATE DAI QUATTRO MAGISTRATI DI CUI
 SOPRA

(fare copia e incolla del sottostante indirizzo e postarlo su google per visionare le interviste ai 4 

Magistrati oppure provare a digitare sopra ad uno dei due indirizzi (Sono uguali) e se appare il rigo celeste
 cliccarci sopa)
 
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9017995115087393954#editor/target=post;
postID=

399815222997396883;onPublishedMenu=allposts;
onClosedMenu=allposts;postNum=432; src=postname


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ADESSO possiamo tornare alla lunga storia che riguarda il mio conoscente,;
Questi fu vittima di un sinistro stradale circa 20 anni or sono, la sua Donna perse la vita sul colpo e lui restò in
coma per gg. 21;
Al suo risveglio, ripresa conoscenza iniziò a porre domande (per iscritto poichè era totalmente cucito e
bloccato per le 14 fratture maxillo-facciali nonchè per la frattura dell'osso del collo, meno male senza 
spostamento altrimenti.......), chiedendo della sua Donna ma le risposte erano sempre vaghe quindi iniziò a
 chiedere cosa risultava dai rilievi del sx;
Niente veniva risposto perchè i medici avevano vietato di provocare qualsiasi emozione al paziente visto il
recente risveglio dal coma;
Ma considerato che ricordava cosa accadde per provocare il sinistro, non ricevendo spiegazioni di sorta
 circa le risultanze dei rilievi, alla fine del febbraio duemila si fece raggiungere da un Uff. di P.G. al fine di 
sporgere una Querela ove venivano esposti chiaramente i fatti;
La querela fu immediatamente archiviata dalla Procura della Repubblica e quindi, non essendo autonomo
negli spostamenti, per circa due anni a questa persona non restò che pensare a cosa fare una volta che 
avesse ripreso un minimo di autonomia motoria;
Infatti, appena fu in condizioni, si recò presso l'Uff. dell'Arma CC. che era intervenuto per i rilievi del sinistro e
"STRANAMENTE" gli fu consegnato un Verbale dei rilievi mai visto prima e dove era riportato palesemente
ciò che quella persona aveva esposto nella querela del febbraio 2000 ossia il "Contatto tra le vetture" e, 
come ebbe a scrivere quel Maresciallo, "Precisamente tra la freccia anteriore sx della fiat punto (la vettura 
sorpassata) e la parte posteriore dx della BMW guidata da questa persona;
Si da atto che quel Verbale fu consegnato "ESCLUSIVAMENTE AL C.T.U. NOMINATO DA QUEL P.M.", 
c.t.u. il quale ne "Occultò il contenuto" proprio nel punto che trattava il contatto tra le vetture;
LO STESSO VERBALE, "STRANAMENTE NON FU CONSEGNATO AL CONSULENTE DI PARTE" di
questa persona la quale, dopo altri due anni, a seguito del Verdetto di un Giurì d'Onore che
"CONFERMAVA IN TOTO LA CONSULENZA DI PARTE", riuscì a far riaprire le indagini preliminari a carico
del responsabile del sx ma purtroppo, innanzitutto per lei, la Dr.ssa P.M. che chiese la riapertura delle
indagini, morì per una grave malattia e comunque fece in tempo a nominare un nuovo C.T.U. al quale però,
 vista la momentanea assenza della citata Dr.ssa, "NON FU CONSEGNATO IL CITATO VERBALE
 DELL'ARMA CC.";
La persona interessata, una volta letta la consulenza di quest'ultimo Dott. in Ingegneria, si rese conto che
una evidente "Turbativa esterna" era soltanto ipotizzata da quel professionista e quindi, senza perdere
 tempo lo contattò via filo chiedendo cortesemente quali atti gli fossero stati consegnati;
Quell'Ing. verificò e quindi, sia la persona interessata che quell'Ing., presero atto all'unisono della chiara
"Omissione"da parte della Procura la quale NON aveva consegnato il Verbale dei rilievi ne al consulente 
di parte ne al nuovo C.T.U.;
OVVIAMENTE  i due Ingegneri furono contattati da questa persona e, come anticipato, furono messi al
corrente dell'esistenza di quel "Verbale" quindi, entrambi non ebbero la minima esitazione, una volta letto, 
a dichiarare per iscritto, che "QUEL VERBALE" risultava "DETERMINANTE PER L'ATTRIBUZIONE
 DELLE RESPONSABILITA' CHE COMUNQUE, GIA' PRESO ATTO DELLA DINAMICA, APPARIVANO 
EVIDENTI IN QUANTO, ANCHE AL "BAR DELLO SPORT" viene chiaramente compreso che una vettura che 
sta  percorrendo un viale rettilineo, perfettamente asfaltato, privo di buche e di avvallamenti e, come risulta dai 
"DUE VERBALI DEI CARABINIERI", TOTALMENTE ASCIUTTO", non può autonomamente e 
repentinamente porsi in "SENSO TRASVERSALE RISPETTO AL SENSO DI MARCIA SE NON HA LUOGO 
UNA TURBATIVA ESTERNA" !
Ma come anzidetto, "AL BAR DELLO SPORT CIO' VERREBBE IMMEDIATAMENTE COMPRESO MENTRE
NELLA PROCURA DI PISTOIA SI SONO RISCONTRATI GRAVI PROBLEMI RIGUARDO AL QUOZIENTE
INTELLETTIVO OPPURE, SEMPRE FACENDO RIFERIMENTO ALLE INTERVISTE DEI QUATTRO
MAGISTRATI DI CUI ALL'INIZIO DELLA PRESENTE, "LA MALAFEDE REGNA SOVRANA IN TALI
AMBIENTI" !
INOLTRE quella persona, considerato il tutto volle verificare anche il contenuto dei due fascicoli Processuali
ossia, quello a suo carico nonchè quello aperto a carico del responsabile del sinistro quindi, venne verificata
dalla segreteria penale, "LA MANCANZA DEL VERBALE DA ENTRAMBI I FASCICOLI ED ADDIRITTURA 
DAL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTROPARTE MANCAVA ADDIRITTURA 
ANCHE IL PRESTAMPATO DELLA STAZIONE CC. INTERVENUTA" !

DOMANDA: SE QUEL VERBALE ERA COSI' "POCO INFLUENTE" PER L'ADDEBITO DELLE 
RESPONSABILITA', SI PONGONO I SEGUENTI INTERROGATIVI:

1) PER QUALE RECONDITO MOTIVO E' STATO FATTO IMMEDIATAMENTE NONCHE' 

COSTANTEMENTE SPARIRE ?

2) PER QUALE MOTIVO IL PRIMO C.T.U. IN SEDE PENALE (FALSO C.T.U. COME SI VEDRA'), NE 

TENNE BEN OCCULTATO IL CONTENUTO ?

3) PER QUALE MOTIVO QUEL VERBALE NON FU CONSEGNATO ALL'ING. CONSULENTE DI PARTE ?

4) PER QUALE MOTIVO QUEL VERBALE NON FU CONSEGNATO NEMMENO AL NUOVO C.T.U. 
NOMINATO DALLA PROCURA A SEGUITO RIAPERTURA IND. PREL. NEI CONFRONTI DEL 
RESPONSABILE DEL SINISTRO ?

5) PER QUALE MOTIVO QUEL VERBALE NON ERA A CORREDO ATTI DI DUE FASCICOLI 
PROCESSUALI ?

6) PER QUALE MOTIVO AD UNO DEI DUE CONDUCENTI LE AUTO COINVOLTE NEL SINISTRO, 
     CIOE' AL RESPONSABILE DEL SINISTRO (POI PALESEMENTE FAVORITO), NELLA
 IMMEDIATEZZA  DEL FATTO NON FU FATTO NESSUN ESAME NE ALCOOLEMICO NE 
TOSSICOLOGICO MENTRE ALL'ALTRO, (IN STATO DI COMA), FU FATTO TUTTO QUANTO 
PREVISTO DI FRONTE AD UN SX      MORTALE ?
     PER QUALE SORTA DI MOTIVO RIGUARDO ALLA PERSONA IN COMA FURONO ASCOLTATE LE 
     PERSONE CHE AVEVANO TRASCORSO CON LUI LA SERATA LE QUALI (TRA I QUALI UN MEDICO), 
     CONFERMARONO CHE L'INTERESSATO TENNE UN COMPORTAMENTO INECCEPIBILE PER
 TUTTA LA SERATA E QUANDO PARTI' DIMOSTRO' DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTA LA SUA 
LUCIDITA' NELLA EFFETTUAZIONE DI DIFFICILI MANOVRE A RETROMARCIA !
     (E QUESTO UN QUARTO D'ORA PRIMA DEL SX);
      STRANO CHE DELL'ALTRO CONDUCENTE NON SI SIA DATO A SAPERE NIENTE OSSIA, NESSUN 
     ESAME DEL SANGUE FU ESEGUITO E NON FU ASCOLTATA NESSUNA DELLE PERSONE CHE 
     TRASCORSERO CON LUI LA SERATA DI QUELL'ULTIMO DELL'ANNO !
     IN PRATICA DI QUESTO "SIGNORE" NON SI SA NIENTE, NE QUALI ERANO LE SUE CONDIZIONI 

DI LUCIDITA' (ESAMI DEL SANGUE), NE DOVE PASSO' LA SERATA, CON CHI E COSA FECE !

     DI SOLITO QUESTE SONO DOMANDE DI PRASSI MA EVIDENTEMENTE QUELLA SERA, PER 

QUALCHE RECONDITO MOTIVO, FU DECISO DI SOPRASSEDERE ALLA CORRETTA ATTIVITA'
 INFORMATIVA.

     (QUESTA PERSONA TIENE A PRECISARE CHE IL COGNATO DI QUESTA PERSONA, (IL 

RESPONSABILE ED INTOCCABILE) AUTORE DI QUANTO AVVENUTO, ALL'EPOCA ERA IL 
RESPONSABILE DI QUELLA COMPAGNIA DI ASS. OSSIA, LA STESSA COMPAGNIA DI ASS. PRESSO
 LA QUALE LAVORAVA COME TECNICO FIDUCIARIO, IL PADRE DEL GIA' CITATO "FALSO C.T.U." 
NOMINATO DALLA PROCURA IL QUALE EBBE A REDARRE UN PALESE "FALSO IDEOLOGICO" 
COME DEL RESTO CONFERMATO ANCHE DAL C.T.U. DELLA SEDE COVILE CHE HA RIPORTATO
 PIU' O MENO L'ESATTA VELOCITA' DEL RESPONSABILE DEL SX E NON COME INVECE IL FALSO 
C.T.U. IL QUALE RIPORTO' UN VALORE INFERIORE DEL 26,48% NONOSTANTE FOSSERO A 
DISPOSIZIONE TUTTI GLI ELEMENTI CHE AVREBBERO CONSENTITO UN CALCOLO CON IL
 MARGINE DI ERRORE RICOMPRESO ENTRO IL 5% QUELLA COMPAGNIA ADESSO E' STATA
 ASSORBITA DA UN ALTRO COLOSSO ASSICURATIVO OSSIA QUELLO CHE CON TUTTI QUESTI 
"ARTIFIZI E RAGGIRI", E' STATO FATTO SALVO DA QUELLO CHE SAREBBE STATO IL LEGALE RISARCIMENTO ALLE PARTE LESA OSSIA ALLA VITTIMA DEL SX IN PAROLA;

   
7) PER QUALE MOTIVO LA "MAGISTRATURA" HA IMPOSTO A GOOGLE DI OSCURARE, DAL BLOG 
    PERSONALE DI QUESTA PERSONA, TUTTI I POST RELATIVI A QUESTA "ABERRANTE E 
VERGOGNOSA VICENDA" ?
Questa persona, (Purtroppo fiduciosa nella Giustizia), cominciò a richiedere accertamenti anche a carico del
 C.T.U. nominato dal primo P.M. ossia quello che aveva "Occultato il contenuto del verbale" ed aveva scritto
 palesemente un "Falso Ideologico";
Questo "Figuro" era frequentemente nominato dalla Procura di Pistoia e poichè era residente a Firenze,la
persona interessata chiese alla Autorità Giudiziaria di quella sede, se il citato "Figuro" risultasse iscritto a
quell'Albo Periti ma la risposta fu negativa e qui viene il bello !
Intanto si anticipa che il codice di procedura prevede che il P.M. possa nominare anche persone NON iscritte
agli albi dei vari Tribunali ma, nel caso, deve specificare in dettaglio le motivazioni che lo hanno indotto a tale
scelta;
Ecco, proprio per quel "Figuro", è il caso di sottolineare che NON ERA ISCRITTO MA, NON PERCHE' NON 
AVESSE MAI PROPOSTO LA RICHIESTA MA BENSI' PERCHE' TALE RICHIESTA, PRESENTATA A 
META' '99, FU "RIGETTATA" DALLA COMMISSIONE PRESSO QUEL TRIBUNALE PER TOTALE 
ASSENZA DI TITOLI !
NE CONSEGUE che tutte le consulenze e perizie redatte da quel "Figuro" risultano essere "NULLE ED
 INUTILIZZABILI !
Ma considerato quel "Figuro", dagli accertamenti esperiti da quella persona, appare evidente che questi sia
palesemente aduso a dichiarare il falso ed infatti, all'epoca dichiarò di essere laureato anche all'ateneo fiorentino
 e questo per partecipare a corsi tenuti "Solo per Laureati";
Risultò infatti che allo stesso furono consegnati due attestati relativi alla frequenza di tale corso ma, quella
segreteria, molto attenta, attendeva sempre il diploma di laurea del "Figuro" sino a quando non furono esperito
accertamenti da parte di quella sede e venne appurato che il "Figuro" era privo della richiesta laurea;
Ne conseguì che lo stesso fu immediatamente richiamato e fu costretto a "RICONSEGNARE 
IMMEDIATAMENTE GLI ATTESTATI A LUI CONSEGNATI NELLE MORE" !
Quella persona ha fatto presente tutto quanto sopra, in modo continuativo alla Procura della Repubblica di
Pistoia la quale "SE NE E' FREGATA ALTAMENTE ED IN VIA CONTINUATIVA" (e quì si richiama
l'attenzione alle interviste dei quattro Magistrati di cui all'inizio della presente i quali parlano sia di "CORRUZIONE CHE DI
PROCESSI COME ISTITUTI CRIMINOGENI);
Tornando a quel "Figuro" ossia il primo C.T.U., quello che all'epoca NON aveva titoli ( e se li ha adesso chi se
 ne frega), si ricorda che quella persona ebbe a denunciarlo ben "TRE VOLTE" ma purtroppo senza esito in 
quanto, l'unica volta che venne aperto un P.P. a suo carico (ed in sua contumacia), fu quando il Giudice 
dell'Udienza Preliminare fu esattamente lo stesso che aveva condannato quella persona, (la vittima del 
sinistro), qualche anno prima ma, preso atto della costituzione di parte civile proprio di quella persona, 
volle conoscere nel dettaglio tutti i  motivi ricompresi nella costituzione ed in seguito, (negando ogni
 intervento della difesa del Figuro falso c.t.u.), lo rinviò a giudizio facendo presente che questi, con la sua 
condotta, aveva procurato gravi danni a a quella persona !
Ma il giudice del dibattimento, (un altro di quelli denunciati), non si degnò minimamente di tenere presente
quanto scritto dal suo "Collega" e durante il dibattimento tolse costantemente la parola a quella persona,
 (la parte civile) e dispose il "Non luogo a procedere" per il falso C.T.U. asserendo che lo stesso "NON" 
aveva mai dichiarato di essere un Ingegnere ma che erano gli altri a definirlo tale;
Si da il caso che il "Figuro" presentava tutte le sue consulenze e perizie su carta intestata recante il titolo
 di Ing. ma non solo, una delle volte che era stato nominato perito fu proprio da parte di quel "Giudice" 
che ovviamente lo assolse !
IN PRATICA, FREGANDOSENE ALTAMENTE DI UNA PERSONA CHE AVEVA SCRITTO IL FALSO 
CIRCA  IL VALORE DI VELOCITA' DELLA FIAT PUNTO E, CON UN MARGINE DI ERRORE DEL 5% SI 
ERA DISCOSTATO DEL 26,48% DAL VALORE REALE O COMUNQUE DEL 22% SE SI TIENE CONTO DEL 
C.T.U. DELLA SEDE CIVILE;
ALTRESI' E' INDICATIVO RICORDARE CHE QUELLA PERSONA UN GIORNO, PRIMA DELLA 
PRESENTAZIONE DELLE VARIE DENUNCE, SI TROVO' A PARLARE PROPRIO CON UNO DEI 
MAGISTRATI RESPONSABILI DI QUESTO SCEMPIO ED ALLO STESSO FU RIFERITA LA TOTALE 
ASSENZA DEGLI ATTI DAL FASCICOLO MA QUESTO CARO "MAGISTRATO" EBBE A DIRE CHE NON 
NECESSITAVANO ED ANDAVA BENE COSI', POI AGGIUNSE CHE,"SE QUELLA PERSONA AVESSE 
VOLUTO DENUNCIARE IL TUTTO, NON VI ERA PROBLEMA IN QUANTO, RISPOSE A QUELLA 
PERSONA, A GENOVA ARCHIVIANO TUTTO" !
ED INFATTI, si rappresenta che questa persona, (la vittima di questa aberrante storia di malagiustizia), a
seguito  di tutte e SEI LE DENUNCE  a carico di altrettanti magistrati pistoiesi, si dovette recare una infinità di
 volte alla sede competente per territorio che è Genova e si ricorda che, continuando sempre la "Farsa" da 
parte dei nostri bravi "Togati", nell'udienza camerale tenuta  per tutti i magistrati denunciati (e per il falso
 C.T.U.), quel "Giudice" si meravigliò del fatto che questa persona volesse essere sentita a verbale ed alla 
domanda di quella persona circa il P.M. che era assente, quel "Giudice" disse che i P.M. non sono mai presenti 
alle udienze camerali !
Poi, durante la stesura del verbale, quel "Giudice" ebbe ad interromperlo costantemente costantemente 
e con una espressione oltremodo scocciata era solito dire: "Ma guardi che io ho da lavorare" !
Come se quella persona fosse li per divertimento e quello non fosse qualcosa di strettamente inerente 
con il suo lavoro !
E COMUNQUE IL TUTTO FU ARCHIVIATO !
TORNANDO A PARLARE DI QUELLA "BELLA SIGNORA", GIUDICE DI CUI SOPRA CHE EBBE A DIRE 
CHE A GENOVA AVREBBERO ARCHIVIATO TUTTO, E NELLE SUE MOTIVAZIONI DI SENTENZA,
(PALESEMENTE FALSE), EBBE A RIPORTARE CHE L'UNICA CONSULENZA "TECNICAMENTE
CORRETTA"
 ERA QUELLA DEL "FIGURO" FALSO C.T.U. ED ALL'EPOCA FALSO ING., LO STESSO FIGURO CHE
AVEVA ATTESTATO IL FALSO ANCHE ALLA UNIVERSITA' DI FIRENZE E, NEL CASO SPECIFICO SI
ERA DISCOSTATO DAL VALORE REALE DELLA VELOCITA' DELLA VETTURA FIAT PUNTO, DI BEN 
IL 26,48% OPPURE, SE VOGLIAMO TENER CONTO DEL CALCOLO DELL'ULTIMO C.T.U., QUELLO DELLA SEDE
CIVILE, SE NE DISCOSTO' COMUNQUE DI BEN IL 22% !
ECCO, QUESTO E' IL FIGURO CHE SECONDO QUEL "GIUDICE" HA SCRITTO UN "DOCUMENTO 
TECNICAMENTE INECCEPIBILE" !

ALTRESI' E' D'UOPO RICORDARE CHE A SEGUITO DEL "NON LUOGO A PROCEDERE" DA PARTE DI 

QUESTA CARA "SIGNORA GIUDICE", LA PERSONA INTERESSATA, (LA PARTE LESA), ANDO' A 
PARLARE CON IL P.M. DI QUELL'UDIENZA IL QUALE OVVIAMENTE, NELLA SUA REQUISITORIA
 AVEVA DETTO COSE OPPOSTE A QUELLE RIPORTATE POI NELLE MOTIVAZIONI DI QUELLA
 "SIGNORA GIUDICE" PER FAR PRESENTE CHE ERANO STATE SCRITTE INTERE PAGINE DI "FALSI" E QUINDI SI DOVEVA PROPORRE IL RICORSO MA, QUEL "CARO P.M." DISSE CHIARAMENTE "NON CI PENSO NEMMENO" !
QUELLA SIGNORA E' MOLTO SERIA E MOLTO COMPETENTE !

DUNQUE:
POICHE' QUELLA SIGNORA GIUDICE SCRISSE L'ESATTO CONTRARIO DI CIO' CHE QUEL P.M. 

EBBE A DIRE IN UDIENZA, NE CONSEGUE CHE UNO DEI DUE "NON E' NE SERIO NE COMPETENTE" !
INOLTRE, SEMPRE RIFACENDOSI ALLA VELOCITA' DELLA VETTURA CONDOTTA DAL 
"RESPONSABILE DI UN SINISTRO MORTALE", ORAMAI SI RIBADISCE CHE è "CERTIFICATA" 
OGGETTIVAMENTE IN 85 KM.H O, SE PIU' AGGRADA, IN "80 KM.H" COME E' RISULTATO AL C.T.U. 
DELLA SEDE CIVILE IN CORTE DI APPELLO MA COMUNQUE SIAMO SEMPRE ENORMEMENTE 
LONTANI DAI "62,5 KM.H." CHE FECE RISULTARE IL PRIMO FALSO C.T.U. IN SEDE PENALE !

E QUESTA SIGNORA CARO P.M., SECONDO LEI E' UN "GIUDICE CORRETTO E COMPETENTE" ?
QUESTA SIGNORA GIUDICE FECE BENE A SCRIVERE CHE LA FALSA CONSULENZA DEL FALSO 

C.T.U. ERA L'UNICA TECNICAMENTE CORRETTA ?
CARO P.M. NON AGGIUNGO ALTRO;
COMPLIMENTI !
ANZI, ANCHE A LEI RICORDO E FACCIO RESENTE CHE IL PRIMO GIUDICE IN SEDE PENALE, OSSIA 

QUELLO CHE CONDANNO' QUELLA PERSONA POICHE' RITENNE "ININFLUENTE" LA VELOCITA' DI 
"62,5 KM.H.", "SICURAMENTE" NON AVREBBE RITENUTO "ININFLUENTE" LA VELOCITA' 
EFFETTIVA DI 85 KM.H E NEMMENO LA VELOCITA' DI 81.9 KM.H RISULTATA AL C.T.U. DELLA 
SEDE CIVILE, LE SUE DETERMINAZIONI SAREBBERO STATE DIVERSE, ANCHE IL RESPONSABILE
 SAREBBE STATO RINVIATO A GIUDIZIO ED IL TUTTO AVREBBE AVUTO TERMINE, CON I 
CORRETTI E RISPETTIVI ADDEBITI, IN DATA 20.APRILE 2001;
DI NUOVO COMPLIMENTI !


( ED E' LOGICO CHE LA ALLIANCE EX LLOYD COMPAGNIA DI ASS. RINGRAZIA !).

N.B.: Allo stato attuale, dopo che la Corte di Appello di Firenze (sezione civile), ha incaricato un suo "C.T.U.",
il quale "Avrebbe dovuto ricostruire la dinamica del sx per individuarne le cause e perla attribuzione delle
rispettive responsabilità ma, come vedremo lo stesso "C.T.U.", riguardo alle citate "Cause" ha palesemente
dichiarato di "DISCONOSCERLE"  e quindi di non sapere per quale motivo una vettura marciante su un
rettilineo pianeggiante, privo di buche, avvallamenti, perfettamente asfaltato e "Totalmente Asciutto", si sia
improvvisamente e repentinamente "Intraversato" ponendosi in modo nettamente trasversale con la fiancata
destra di fronte al muso della vettuta che stava sorpassando e la citata "Corte di Appello", senza obiettare
alcunchè, ha reso per buono un documento tecnico ove in pratica è scritto "NON SO COSA SIA ACCADUTO" !

E questo a fronte di nr. 5 dott. in Ing. i quali hanno individuato scritto e descritto che è impossibile che una
vettura possa effettuare "Autonomamente una tale imbardata" ma evidentemente la vettura antagonista
 "NON poteva essere indicata quale responsabile di un sx mortale" e qui si ricorda che anche "La parte
determinante" del verbale dei rilievi dei CC. fu occultato dal citato C.T.U. e NON FU CONSEGNATO DALLA
 PROCURA, NE AL CONSULENTE 
DI PARTE E NEMMENO AL NUOVO C.T.U. ALLA RIAPERTURA 
DELLE INDAGINI PREL. NEI CONFRONTI DEL CITATO RESPONSABILE !

ANZI APPARE D'UOPO RICORDARE CHE IL PRIMO C.T.U. DELLA SEDE PENALE, QUELLO PRIVO
DI TITOLI IL QUALE SCRISSE UN PALESE "FALSO IDEOLOGICO", AL CONTRADDITTORIO
TRA I PERITI, SENZA CHE NESSUNO ANCORA VI AVESSE NESSUN RIFERIMENTO, ESORDI' 
VOLENDO "ESCLUDERE TASSATIVAMENTE IL CONTATTO TRA LE VETTURE" E QUESTO POICHE' 
ERA CONSAPEVOLE CHE IL CONSULENTE DI PARTE NON AVEVA AVUTO IL VERBALE E LUI NE 
AVEVA "OCCULTATO IL CONTENUTO !
                                                                 ////////////////////////////////////////////////////

          QUEL VERBALE ERA COSI' 
SUPERFLUO ED INSIGNIFICANTE CHE, "STRANAMENTE"
E' SEMPRE STATO OCCULTATO DA 
TUTTE LE A.G. IN SEDE PENALE 
NONCHE' NON CONSEGNATO NEL AL 
CONSULENTE DI PARTE E NEMMENO 
AL NUOVO C.T.U. NOMINATO DALLA 
PROCURA, FU ANCHE IGNORATO
 TOTALMENTE IN SEDE CIVILE 
NEL PRIMO GRADO !
ORA CHE INVECE E' "CORRETTAMENTE"
AGLI ATTI DEI FASCICOLI E QUINDI 

NON PUO' PIU' ESSERE "OCCULTATO", 
PER GIUNGERE ALLO STESSO 
RISULTATO COSA HANNO FATTO ?
SEMPLICE !
E' STATO FATTO DI TUTTO PER 

SMINUIRE E RENDERE 
INSIGNIFICANTE, FALSO OPPURE
NON VERITIERO, UN ATTO DI P.G. CHE 
FA FEDE FINO A QUERELA DI FALSO ! 
(MAI PRESENTATA DA CHICCHESSIA),
ALTRIMENTI COME AVREBBERO 
POTUTO GIUSTIFICARE LA TOTALE 
ASSENZA DI TALE ATTO DA TUTTI I 
FASCICOLI PENALI ?

NON C'ERA ?
CHI SE NE FREGA !
E' STATO FATTO APPARIRE CHE NON 

SERVIVA PER GIUSTIFICARE LA 
CONDOTTA DI CHI LO AVEVA SEMPRE 
NASCOSTO !

DOPO 19 ANNI E' USCITO FUORI IL 

FATTO CHE LA FRECCIA INDICATA 
COME ROTTA DAL NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE DI PISTOIA ERA INVECE 
"IMMACOLATA" !
OK, I CARABINIERI SCRISSERO IL 
FALSO !
MA IL C.T.U. DELLA CORTE DI APPELLO

CIVILE DI FIRENZE E' STATO 
"GARBATO",
HA "SOLTANTO DETTO" CHE QUEL 
M.LLO DEI CC. "SI ERA SBAGLIATO 
TRA DX E SX" ED ALLA CORTE DI 
APPELLO TUTTI FELICI  E CONTENTI !

OK MA, ALLA CARA CORTE DI 

APPELLO, E' MAI VENUTO IN MENTE DI CHIEDERSI O
CHIEDERE AL LORO C.T.U., PER QUALE
DIAVOLO DI MOTIVO LA VETTURA 
BMW SI POSE IMPROVVISAMENTE E 
REPENTINAMENTE IN MODO TRASVERSALE
 RISPETTO AL SENSO DI MARCIA ?
PUR AMMETTENDO CHE LA FRECCIA 

ANT. SX SIA STATA "INTEGRA", QUEL 
"C.T.U." DELLA SEDE CIVILE, HA MAI 
PRESO IN CONSIDERAZIONE CHE LA 
PARTE PIU' AVANZATA DI UNA 
VETTURA NON E' LA AFFATTO FRECCIA ANT. MA BENSI' LA PUNTA DEL PARAURTI ?
QUEL C.T.U. HA MAI CONSIDERATO 
CHE UNA VETTURA COSTRETTA AD 
ALLARGARSI SULLA SX PER EVITARE 
DI ESSERE URTATA DALLA VETTURA 
SORPASSATA CHE SI STAVA 
INDEBITAMENTE ALLARGANDO, AD UN
CERTO PUNTO FU ANCHE COSTRETTA 
RIENTRARE UN PO' VERSO DESTRA 
PER EVITARE L'URTO CON IL FILARE 
DEGLI ALBERI POSTI SULLA SINISTRA 
DELLA CARREGGIATA ?
QUESTO "C.T.U." HA MAI CONSIDERATO
CHE UNA VETTURA CHE STA 
RIENTRANDO VERSO DX, NEL CASO 
TROVI UNA BENCHE' MINIMA 
RESISTENZA SUL POSTERIORE, 
CIO' SAREBBE SUFFICIENTE A FARLA 
PORRE IN MODO "TRASVERSALE" 
OSSIA, "ESATTAMENTE COME E' 
ACCADUTO ALLA BMW TOCCATA 
DALLA PUNTA DEL MUSO DELLA FIAT 
PUNTO CHE PROVOCO' IL SX ?

NO SIGNORI, QUEL "C.T.U." SI E' BEN
GUARDATO DAL PORSI SIMILI 
DOMANDE PERCHE' L'UNICA RISPOSTA
 CHE NE SAREBBE "ONESTAMENTE 
CONSEGUITA" SAREBBE STATA 
QUELLA CHE, AFFINCHE' UNA 
VETTURA CHE MARCIA SU UN 
RETTILINEO PIANEGGIANTE, PRIVO DI 
BUCHE, AVVALLAMENTI E 
"TOTALMENTE ASCIUTTO" PUO' PORSI REPENTINAMENTE IN MODO 
TRASVERSALE, SOLO A SEGUITO
DI UNA "TURBATIVA ESTERNA" !
MA EVIDENTEMENTE LE DISPOSIZIONI 

ERANO QUELLE DI "DISTRUGGERE" 
INVECE CHE "RICOSTRUIRE"E 
CONTINUARE A "NASCONDERE" 
ANZICHE' FAR EMERGERE UNA 
VERITA' PALESE, CHIARA,
EVIDENTE ED INCONTROVERTIBILE !

PER GIUNGERE A CIO' SI DEVE 

ASSERIRE CHE I CARABINIERI HANNO
 SCRITTO UNA COSA "NON CONFORME 
AL VERO" ?
NESSUN PROBLEMA ANCHE PERCHE' 
IL M.LLO DEI CC. CHE ESEGUI' I 
RILIEVI E COMPILO' IL VERBALE 
PERSE LA VITA L'ANNO SUCCESSIVO 
QUINDI DOV'E' IL PROBLEMA ?

E LA ALLIANCE ASS. RINGRAZIA !


A TAL PROPOSITO E' IL CASO DI RICORDARE ALTRESI', CHE IL PRIMARIO IMPEGNO DEL "C.T.U."
DELLA  CORTE DI APPELLO CIVILE, NON E' STATO QUELLO DI ESEGUIRE LA RICOSTRUZIONE 
DELLA DINAMICA DEL SX  MA BENSI' QUELLO DI ADOPERARSI ALLO STREMO PER "FAR 
APPARIRE INSIGNIFICANTE" IL  VERBALE DEI RILIEVI ESEGUITI DAI CC. IN QUANTO QUESTO 
METODO ERA  L'UNICO PER RENDERE  ININFLUENTE  LA CONDOTTA DI  TUTTE LE A.G. CHE IN 
PRECEDENZA HANNO OCCULTATO QUEL  VERBALE, NON LO HANNO AVUTO A CORREDO  ATTI DI
 SUE FASCICOLI (CHE SONO CORPI DI SEQUESTRO E CHE ANCORA, NONOSTANTE L'INFINITA' 
DI RICHIESTE, NESSUNO  A POSTO SOTTO SEQUESTRO), NON LO CONSEGNARONO AL 
CONSULENTE DI PARTE E NEMMENO AL NUOVO C.T.U. NOMINATO;
IN PRATICA IL MASSIMO DELLA CORRETTEZZA E LA COMPAGNIA ALLIANCE  ASS. RINGRAZIA !

                                                                 //////////////////////////////////////////////////////

Ok, tutto artatamente studiato con "Palese pregiudizio" ma comunque il C.T.U. della Corte di Appello, non ha
potuto evitare di calcolare la velocità delle vetture e finalmente un C.T.U. ha riportato la velocità di quella
vettura con un valore vicino a quello calcolato dai 5 Dr. in Ingegneria già citati e comunque ben distante dal
valore artatamente calcolato dal "Falso C.T.U." il quale riportò un valore del 21,80% inferiore al C.T.U. della
Corte di Appello ed inferiore del 26,48% riguardo al calcolo dei citati 5 dottori in Ing.

Appare palese che il primo "Falso C.T.U." scrisse un evidente "Falso Ideologico" ma, nonostante le tre volte
che questa persona ebbe a denunciarlo nessuno gli contestò tale delitto ed ora che invece il "Falso è
Ufficiale", il reato è "CADUTO IN PRESCRIZIONE" !
Questa persona proverà a presentare comunque la denuncia al fine di ottenere, sul documento di
archiviazione, "Non si procede a carico del soggetto per sopraggiunta prescrizione del reato" !
Tanto che sia chiaro che, se quei "Togati" avessero rispettato la Legge Penale il tutto avrebbe avuto termine
nel 2001 e senza l'intervento di un "Falso C.T.U:" che scrisse il falso, (per ovvi motivi), anche l'epilogo sarebbe
stato diverso ma alla A.G. l'accertamento della Verità NON interessa.


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"ECCO IN QUALI MANI SI TROVA LA GIUSTIZIA ITALIANA !
QUESTA SIGNORA "GIUDICE" ERA IN PALESE MALAFEDE (come tutti gli altri cinque denunciati), ED 
ERA ALTRETTANTO IGNORANTE IN UNA MATERIA COMPLESSA COME LA INGEGNERIA 
CINEMATICA PERO', LA SUA ALTERIGIA ED IL SUO DELIRIO DI ONNIPOTENZA, (CHE CONTAGIA 
QUASI TUTTI I TOGATI),  LE AVEVANO PERMESSO DI SCRIVERE CHE LA CONSULENZA DEL FALSO 
C.T.U. (cioè quel palese Falso Ideologico), "ERA L'UNICA  CONSULENZA TECNICAMENTE CORRETTA !
E SI BADI BENE CHE QUEL "GIUDICE" AVEVA AL FASCICOLO ALTRE CINQUE CONSULENZE 
REDATTE DA DR. INGEGNERIA MA LA CARA "GIUDICE", PARLANDO CON QUELLA PERSONA 
DISSE: "VIA, MA CHE SONO CONSULENZE QUELLE ?
L'UNICA CONSULENZA VALIDA E' QUELLA DEL.....(ossia il falso soggetto di cui sopra il quale NON 
avrebbe nemmeno potuto assolvere ad peritali poichè la sua richiesta di iscrizione all'albo periti, fu 
rigettata dal Tribunale di Firenze in quanto il soggetto era privo di titoli);
LA CARA "GIUDICE" STAVA PARLANDO DI UN DOCUMENTO OLTREMODO FALSO NEL QUALE AD 
ESEMPIO, ERA RIPORTATO IL VALORE DI VELOCITA' DI ENTRAMBE LE VETTURE COINVOLTE 
NEL SX MA, ORA E' UFFICIALE ANCHE PER I TOGATI (CHE CONTINUERANNO A FREGARSENE 
DELLA VERITA'),  CHE UNO DEI VALORI  DI VELOCITA' (QUELLO DI QUESTA PERSONA), ERA
 PRECISO MENTRE IL VALORE DI VELOCITA' DELLA CONTROPARTE ERA RIPORTATO INFERIORE
 DEL 26,48% DAL VALORE REALE ( e la Alliance, ex Lloyd, ringrazia);

D'ALTRA PARTE QUELLA PERSONA, PIU' CHE FORNIRE LA VERITA' IN MODO 
INCONTROVERTIBILE NULL'ALTRO PUO' FARE,
ED ANCHE LA CITATA CORTE DI APPELLO, SI RIPETE, VISTASI MESSA CON LE SPALLE AL MURO, 
PRIMA DI UFFICIALIZZARE CHE SIA LA SEDE PENALE CHE IL GIUDICE CIVILE DI PRIMO GRADO 
AVEVANO RIPORTATO COSE "NON CONFORMI AL VERO" BASANDOSI SI UN DOCUMENTO 
PALESEMENTE "FALSO" CHE COSA HA FATTO ?
"HA RIPORTATO IN SENTENZA CHE LA VELOCITA' DELLA CONTROPARTE, (il responsabile del sx), E' 
"ININFLUENTE" ED IL MASSIMO QUEI TOGATI LO HANNO RAGGIUNTO EVITANDO DI RICERCARE
 LA "CAUSA INNESCANTE IL SX MEDESIMO" OSSIA, PER QUALE SORTA DI MOTIVO UNA VETTURA CHE 
PERCORRE UN RETTILINEO PERFETTAMENTE ASFALTATO, PRIVO DI BUCHE E DI AVVALLAMENTI 
NONCHE' "PERFETTAMENTE ASCIUTTO" (come riportano due verbali dei CC. e quantomeno nel tratto di 
strada teatro del sx), REPENTINAMENTE ED IMPROVVISAMENTE VIENE A PORSI IN MODO 
TRASVERSALE RISPETTO AL SENSO DI MARCIA !
COME RIPORTATO IN ALTRE PARTI DEL PRESENTE RIASSUNTO, A QUELL'AUTISTA (giunto al locale 
nosocomio in stato di coma profondo), RISULTO' TOTALMENTE NEGATIVO AGLI ESAMI SIA 
ALCOLEMICI CHE TOSSICOLOGICI EFFETTUATI SULLA SUA PERSONA E COMUNQUE, LE 
TESTIMONIANZE DELLE PERSONE CHE AVEVANO TRASCORSO LA SERATA CON QUELLA PERSONA 
NON LASCIANO DUBBI SULLA SUA CORRETTEZZA DURANTE LA SERATA E LA SUA LUCIDITA'
 ALLA PARTENZA (15 MINUTI PRIMA DEL SINISTRO);
ALL'ALTRO CONDUCENTE NON FU ESEGUITO NESSUN ESAME !!!!!!!
(Si ricorda che in quel sinistro una persona aveva perso la vita e l'altra era in coma);

TUTTI GLI INGEGNERI SERI ONESTI E COMPETENTI CHE HANNO REDATTO LE RISPETTIVE 
CONSULENZE SONO CONCORDI SUL FATTO CHE QUELLA VETTURA HA "NECESSARIAMENTE 
SUBITO  UNA TURBATIVA ESTERNA" IN QUANTO "AUTONOMAMENTE" NON E' POSSIBILE CHE 
POSSA ACCADERE L'IMMEDIATO E REPENTINO "INTRAVERSAMENTO" DI UNA VETTURA !
MA PER QUESTA CORTE DI APPELLO, (si ribadisce, messa con le spalle al muro), CIO' E' AVVENUTO 
PER "VOLONTA' DIVINA E LA ALLIANCE ASS. RINGRAZIA !

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ECCO IN QUALI MANI SONO I CITTADINI CHE CERCANO GIUSTIZIA, ADESSO, NEL CASO CE NE
FOSSE ANCORA BISOGNO, IL "FALSO IDEOLOGICO COMPILATO DAL PRIMO FALSO C.T.U.", E' 
UFFICIALIZZATO ANCHE DALLA CORTE DI APPELLO IN QUANTO IL C.T.U. NOMINATO IN QUELLA
 SEDE, NULLA HA POTUTO FARE CON I CALCOLI MATEMATICI;
MA "ESCLUSIVAMENTE" SULLA BASE DI QUEL "FALSO IDEOLOGICO", PER ANNI, SI SONO
BASATI DECINE DI MAGISTRATI IN PRIMO, SECONDO E TERZO GRADO !
OK QUEL FIGURO "FALSO C.T.U." HA SCRITTO UN FALSO IDEOLOGICO (Che ha luogo quando si
attestano falsamente fatti dei quali l'atto medesimo è destinato a provare la verità" !), ADESSO E' COSA CERTA E SI
DOVREBBE PROCEDERE D'UFFICIO NEI CONFRONTI DI QUEL FIGURO E QUINDI CONDANNARLO
MA QUELLA PERSONA SA CHE CON QUESTA MAGISTRATURA NON ACCADRA' NIENTE E CHI 
DELINQUE CONTINUERA' AD ESSERE BEN "COPERTO" (e le ass. ringraziano), COME NON ACCADDE 
NIENTE NEMMENO QUANDO FU APPURATA LA GRAVISSIMA ASSENZA DI ATTI DETERMINANTI DA
 DUE FASCICOLI PROCESSUALI I QUALI, ANCORA DEVONO ESSERE POSTI SOTTO SEQUESTRO E 
DI QUESTO, QUELLA PERSONA INFORMO' SIA IL PASSATO PROC. CAPO, QUELLO NON 
RICONFERMATO DAL C.S.M. PER "GRAVI CARENZE PROFESSIONALI" (per carità), NONCHE' 
L'ULTIMO ARRIVATO IL  QUALE SE NE E' FREGATO ALTAMENTE PUR AVENDO RICEVUTO, DA 
QUELLA PERSONA, UNA MEMORIA CRONOLOGICA COMPRENSIVA DI TUTTI I DELITTI COMMESSI IN QUEL PALAZZO MA 
EVIDENTEMENTE IN QUELLA SEDE VI E' UN ALTRO CONCETTO DEL TERMINE "GIUSTIZIA" !
Per avviarsi verso la conclusione di questo bellissimo "ESTRATTO DI MALAGIUSTIZIA", si tiene a ricordare
che il M.llo dell'Arma dei CC. che ebbe a redarre il noto "Verbale dei rilievi" di quell'incidente Mortale, alla fine
dell'anno 2001, purtroppo per lui, perse la vita e quella persona non potè contare sulla sua chiara
 testimonianza durante le varie udienze e ciò appare determinante in quanto, come sopra riportato, "UN 
VERBALE DEI RILIEVI LO PUOI OCCULTARE E NON TENERE A CORREDO ATTI DI UN FASCICOLO 
MA, ALTRETTANTO  NON SI SAREBBE POTUTO FARE CON UN MARESCIALLO DELL'ARMA 
CHIAMATO A TESTIMONIARE PROPRIO SUI RILIEVI DA LUI ESPERITI";
Come già appare e, come apparirà ancora in seguito, le varie sedi sia "Penali che Civili" non tengono
minimamente conto che il Verbale dei Rilievi è comunque un Atto di P.G., quindi Atto Vero, quindi Atto Pubblico
e fa fede "FINO A QUERELA DI FALSO" !
Come vedremo, nessuna querela è mai stata presentata ma quel verbale è stato più volte occultato e
comunque, chi lo ha "OBBLIGATORIAMENTE DOVUTO ACQUISIRE", ha omesso di tenerne conto anzi, si è 
giunti a dire ed a scrivere che evidentemente quel Maresciallo si è sbagliato mentre invece è il caso di 
sottolineare che, nella  redazione di quel Verbale, quel Maresciallo fu oltremodo preciso poichè descrivendo
 il contatto tra le vetture,
parlò di "Parte posteriore della BMW e la freccia anteriore  "E PRECISAMENTE LA FRECCIA ANTERIORE
SINISTRA" della Fiat punto !
Atteso che i "Magistrati" che hanno trattato tale evento sono una infinità, appare strano che a nessuno di loro
come a nessuno degli avvocati della controparte, (il responsabile del sx mortale), sia venuto in mente di
visionare immediatamente le foto della citata freccia ant. sx della Fiat punto (e si ricorda nuovamente che il
Verbale dei rilievi fa fede fino a querela di falso);
OVVIAMENTE appare indicativo ricordare che una volta cambiato il Proc. Capo di Pistoia, la nuova A.G.
inquirente fu immediatamente messa al corrente, rispettando la esatta "Cronologia", di tutto quanto aveva avuto
luogo in quella sede ma, anche il nuovo Proc. Capo NON si curò minimamente di tutto quanto esposto a
cominciare dalla nomina del c.t.u. PRIVO DI TITOLI COME ATTESTATO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE
NONCHE' DEGLI INDICATI FASCICOLI PROCESSUALI DA SEQUESTRARE IN QUANTO PRIVI DI ATTI
DI P.G. DETERMINANTI PER IL GIUDIZIO;
Poi, giunti in sede civile, ove fu immediatamente accolto il ricorso di quella persona, (la vittima del sx.), fu
giustamente ed immediatamente nominato un C,.T.U. poichè la sede è diversa e la Giustizia Italiana è appunto
detta "A Doppio Binario" (MA SOLO SULLA CARTA), in quanto in sede civile non deve interessare ciò che ha
 avuto luogo nella sede penale ma, stranamente il primo Professionista contattato, per ben Quattro udienze" non
si presentò sino a costringere 
quella corte di Appello, alla nomina di un altro C.T.U. il quale, "Come prima cosa
dichiarò di voler visionare le foto dell'urto" ! 
(Si badi bene, le foto dell'urto che comunque appariva ben descritto 
nel Verbale dei Rilievi di quel M.llo dei CC.che perse la vita nel novembre dell'anno 2001);
                                                                        "PUNTO FOCALE"
                                                                 "E C.T.U. PRESTIGIATORE"
SI TIENE A PRECISARE CHE LA CORTE DI APPELLO CHE ACCOLSE IMMEDIATAMENTE IL
RICORSO NEL 2016, AVEVA UN PRESIDENTE E DUE CONSIGLIERI DI CUI UNO DI QUESTI 
"RELATORE";
NELLA ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO QUELLA CORTE, (CON QUEL PRESIDENTE),
DISPOSE IN PRIMIS CHE IL C.T.U. NOMINATO AVREBBE DOVUTO "TENTARE LA CONCILIAZIONE 
TRA LE PARTI E SOLO IN CASO DI INSUCCESSO PROVVEDERE A STILARE LA SUA C.T.U.;
INOLTRE SI DA ATTO CHE, ANCHE SE IN MODO INFORMALE, QUEL PRESIDENTE EBBE A DIRE AL 
LEGALE DI QUESTA PERSONA, CHE AVEVA LETTO ATTENTAMENTE IL TUTTO E PROPRIO PER 
QUANTO BEN ESPOSTO, IL RICORSO FU "OVVIAMENTE" ACCOLTO (OSSIA PROPRIO PER 
LA......."POCO ORTODOSSA" CONDOTTA DEL GIUDICE DI I° GRADO) !
EBBENE, qualche tempo dopo quel Presidente FU CAMBIATO ed il suo posto di "Presidente" fu acquisito da uno
degli altri due componenti che all'atto della presentazione del ricorso era "Consigliere Relatore" !
Da quel momento il "SILENZIO HA REGNATO SOVRANO" e la controparte non è mai stata 
minimamente sollecitata dal c.t.u. nominato,  a trovare una "Conciliazione" !

CON L'ALTRO PRESIDENTE SI SAREBBE TENUTO CONTO DEI FATTI OGGETTIVI CONTENUTI IN 

ATTI E LA CORTE SI SAREBBE ESPRESSA CON TOTALE SERENITA' ADDEBITANDO AD OGNI PARTE 
LA PERCENTUALE DI RESPONSABILITA' RISULTANTE MENTRE INVECE......."CON L'AVVENTO 
DELLA NUOVA PRESIDENTE E' STATO CERCATO UN SOGGETTO OSSIA "UN C.T.U. PRESTIGIATORE" CHE
 TENESSE  BEN NASCOSTA LA DINAMICA DEL SX, CHE TENESSE BEN OCCULTATE LE 
RESPONSABILITA' DI UNA  PARTE, (IL RESPONSABILE), ED A TAL PROPOSITO ASSERISSE DI 
"DISCONOSCERE LA DINAMICA DEL SX MEDESIMO (GIA' PER ALTRO RICOSTRUITA DA 5 DR. IN
 INGEGNERIA) E CHE NON COSTRINGESSE LA CORTE A PRONUNCIARSI SULLA VERITA' DEGLI 
EVENTI ED INFATTI QUELLA STESSA CORTE HA OLTREMODO GRADITO CHE IL C.T.U. NON 
INDICASSE LE CAUSE (Come ogni professionista fa), E  DICHIARASSE DI "NON CONOSCERE LE 
MOTIVAZIONI DEL SX" !
RIBADISCO, FU STILATA QUESTA "PRONUNCIA RIDICOLA" PIUTTOSTO CHE COINVOLGERE IL 
RESPONSABILE DEL SX E QUINDI,  (COSA ANCOR PIU' GRAVE), OBBLIGARE QUELLA COMP. DI ASS. 
AL RISARCIMENTO !
MA EVIDENTEMENTE NEI TRIBUNALI ITALIANI NON SONO APPREZZATI I TECNICI COMPETENTI 
SERI ED ONESTI MA "COLORO CHE ESEGUONO GLI ORDINI";
QUESTO C.T.U. HA SCRITTO PIU' O MENO CHE "DISCONOSCE LE CAUSE DEL SINISTRO" PUR 
AVENDO TUTTI GLI ATTI A DISP. (anche quelli assenti da due fascicoli in sede penale ove i giudici si 
pronunciarono, uno con il solo prestampato del sx e l'altro sia senza il citato prestampato che senza il Verbale dei 
rilievi)
E LA CORTE SI E' PRONUNCIATA "ESCLUDENDO TOTALMENTE IL RESPONSABILE DI UN SINISTRO
 MORTALE" !
OGNUNO TRAGGA LE CONCLUSIONI CHE COMUNQUE APPAIONO EVIDENTI !
Ok, dopo affannose ricerche (chissà perchè per trovare gli altri fascicoli occorre solo il tempo materiale per
recarsi nell'archivio), ecco che emerse la foto o meglio "Una foto riproducente la freccia anteriore sx di una
Fiat punto";
Dall'esame di quella foto quel C.T.U. in sede civile "Escluse il contatto" anche se, pur se non eccessivamente
nitida la foto, quella freccia appare incrinata !
Strano che quel C.T.U. non abbia minimamente tenuto conto della dinamica (CIOE' RICERCARE ED
INDIVIDUARE LE CAUSE CHE PROVOCARONO L'EVENTO, OSSIA LA PROCEDURA CHE OGNI
PERITO SEGUE SCRUPOLOSAMENTE),  del SX ma abbia avuto come obiettivo primario la 
ricerca di quella foto ossia della foto "IGNORATA PER ANNI DA TUTTA UNA SEDE PENALE" !

Ma comunque, come riportato sopra, è evidente che la BMW ha subito una turbativa esterna che ebbe a
provocare l'immediato e repentino "INTRAVERSAMENTO" della stessa vettura la quale, come asserito 
anche dai due occupanti della vettura antagonista, (la Fiat Punto), si venne a porre in modo nettamente 
trasversale davanti al muso della Fiat Punto quindi, era diretta a scontro frontale, contro gli ostacoli fissi posti 
sulla destra 
della carreggiata ma quella persona, l'autista della BMW, apparve essere in possesso della totale lucidità nonchè 
di tempi di reazione superiori alla media poichè, considerata la velocità, il citato scontro frontale avrebbe avuto
luogo dopo due decimi di secondo durante i quali invece quella persona riuscì a recuperare la linearità e l'urto
con i citati ostacoli fissi, ebbe luogo con l'esatta metà della fiancata dx della BMW;
Quest'ultimo C.T.U., quello della sede civile, sinceramente ha sorpreso per la sua "Stupida comicità" poichè al
fine di evitare l'addebito delle responsabilità alla controparte, (IL RESPONSABILE DEL SX), per giustificare il
repentino "Intraversamento" della BMW, è giunto a dire che "DISCONOSCE I MOTIVI CHE SONO CAUSA
 DEL  SX PER CUI E' CAUSA" che comunque possono essere molteplici come quelli che di seguito, riportando le 
contestazioni della difesa di quella persona,  appaiono "MERO FRUTTO DI PURA FANTASIA DA PARTE
DI QUEL C.T.U.":
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"Inoltre questa Difesa tiene a precisare che, qualsiasi altra "Supposizione" proposta dal C.T.U., (Dagli 
abbagliamenti, al malore, alla distrazione, al caso fortuito, alla esplosione di un pneumatico, sono stati 
"Oggettivamente esclusi" già in sede di conclusionali ricordando che il guidatore della BMW, a seguito 
del repentino "Intraversamento", era diretto a "Scontro frontale" con gli ostacoli fissi posti sulla dx della 
carreggiata e nella frazione di "Decimi di secondo", quello stesso guidatore riuscì a raddrizzare il senso 
di marcia della vettura la quale infatti, urtò contro il lampione, con l'esatta metà della fiancata dx".
Nel dettaglio si tiene a precisare che:
1) "IL RETTILINEO ERA TOTALMENTE LIBERO QUINDI SI AUTO ESCLUDONO GLI
"ABBAGLIAMENTI" !
2) "LA DISTRAZIONE NON TROVA ASSOLUTAMENTE SENSO POICHE' LA VETTURA NON STAVA
PERCORRENDO UNA STRADA SOLITARIA DI MONTAGNA, CON CURVE E CONTRO-CURVE CHE
AVREBBERO POTUTO ASSUEFARE IL CONDUCENTE E FARLO DISTRARRE;
3) "NEL CASO FORTUITO NON E' DATO A SAPERE CHE COSA ABBIA VOLUTO RICOMPRENDERE
QUEL C.T.U. (NATURALMENTE FATTO SALVO IL CONTATTO CAGIONATO DALL'ALTRA VETTURA 
CHE CON LA PUNTA DEL MUSO ANT. SX PROVOCO' IL SX;
4) "NON EBBE LUOGO  L'ESPLOSIONE DI NESSUN PNEUMATICO IN QUANTO LA BMW LI AVEVA
ANCORA INTEGRI ALL'ATTO DEI RILIEVI;
5) RIGUARDO AL "MALORE" BEH, COME GIA' FATTO PRESENTE, TENUTO CONTO DELLA
VELOCITA', LA BMW, PER L'UNICO MOTIVO LOGICO ED EVIDENTE, VENNE A PORSI IN MODO 
REPENTINO ED IMPROVVISO, IN MODO TRASVERSALE RISPETTO AL SENSO DI MARCIA E 
PROPRIO INNANZI AL MUSO DELLA CITATA PUNTO QUINDI, ERA DIRETTA A SCONTRO FRONTALE
 CON GLI OSTACOLI FISSI POSTI SULLA DESTRA DELLA CARREGGIATA E "SOLO" LA TOTALE 
LUCIDITA' DI QUEL GUIDATORE, IN TRE DECIMI DI SECONDO CONSENTI' DI RECUPERARE LA 
LINEARITA' DELLA MARCIA E LO SCONTRO, CHE PURTROPPO AVVENNE COMUNQUE, FU TRA UN
 LAMPIONE E L'ESATTA META' DELLA FIANCATA DESTRA DELLA BMW;
ECCO, come si può notare, tra le stupidaggini "Totalmente Inventate", da parte di quel c.t.u., mancava 
solo "Un Fulmine o una ventata" ed eravamo al "Top" !
In conclusione, se quella sera, su quel rettilineo la Fiat punto fosse restata correttamente sulla dx 
della carreggiata ed avesse facilitato il sorpasso, tale manovra sarebbe stata normalmente conclusa".
DOMANDA: Considerato che ben cinque Dr. in Ingegneria sono giunti alla stessa conclusione in tempi e luoghi
diversi, "PER QUALE RECONDITO MOTIVO QUEST'ULTIMO C.T.U. E QUESTA ULTIMA CORTE DI
APPELLO, NON HANNO VOLUTO MINIMAMENTE CONSIDERARE LA DINAMICA OGGETTIVA DEL
 SX. ?

IN PRATICA, PER ESSERE OLTREMODO CHIARI, LASCIANDO STARE LE ALTRE QUATTRO
CONSULENZE DI PARTE (COMUNQUE UNIVOCHE), TENENDO CONTO SOLO DELLA ULTIMA
CONSULENZA, SEMPRE DI PARTE, REDATTA COMUNQUE DA UN DOTT. IN INGEGNERIA, 
LA DINAMICA E' STATA ESPOSTA IN MODO OLTREMODO CHIARO CON INSITE E CONSEGUENTI LE
MOTIVAZIONI SIA TECNICHE CHE SCIENTIFICHE CHE CAUSARONO IL SINISTRO MA LA "CORTE 
DI  APPELLO CIVILE DI FIRENZE"   "HA,    "OVVIAMENTE    PREFERITO"   BASARSI
 ESCLUSIVAMENTE SULLA :
  "C.T.U.   DI   UN   TIZIO   IL    QUALE    HA    PALESEMENTE   ASSERITO CHE   "DISCONOSCE" LE
  MOTIVAZIONI   CAUSA   DEL   SINISTRO !

DI CONSEGUENZA E' STATA LETTERALMENTE E "VOLUTAMENTE" IGNORATA LA 

RICOSTRUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DI UN ING. CON ESPERIENZA TRENTENNALE !   
MA EVIDENTEMENTE ALLA CORTE NON INTERESSAVA AFFATTO CHI (ED IN CHE MISURA), FOSSE 
IL RESPONSABILE QUINDI, IN MODO CONSEQUENZIALE, INTERESSAVA QUALCOSA DI ALTRO.......
 CHE DIRE....... LA COMPAGNIA DI ASS. DEL RESPONSABILE DI UN SINISTRO MORTALE  HA 
EVITATO DI  RISARCIRE LE PARTI LESE.

QUESTO E' CIO' CHE ACCADE NEI PALAZZI OVE E' SCRITTO "GIUSTIZIA"
E' un problema di "Carenza di quoziente intellettivo oppure trattasi di palese malafede ?
Sempre considerate le capillari dichiarazioni dei "QUATTRO MAGISTRATI" di cui all'inizio, riguardo agli
ambienti della "Giustizia Italiana", si propende per la seconda ipotesi IN QUANTO E' PALESE CHE IL 
GIUDIZIO SIA STATO EMESSO CON PALESE PREGIUDIZIO POICHE' IN TUTTE LE SEDI, (sia penale 
che civile), NON SI E' TENUTO  MINIMAMENTE CONTO DELLE RISULTANZE DI 5 DOCUMENTI 
TECNICI REDATTI  DA DOTTORI IN INGEGNERIA (Costantemente nominati dai vari palazzi di Giustizia), 
I QUALI, IN TEMPI E LUOGHI DIVERSI, HANNO CHIARAMENTE INDICATO CHE UNA VETTURA 
CHE PROCEDE SU MANTO ASCIUTTO E RETTILINEO NON PUO' PORSI IMPROVVISAMENTE E
 REPENTINAMENTE IN  MODO TRASVERSALE RISPETTO AL SENSO DI MARCIA SENZA UNA
 "TURBATIVA ESTERNA" MA.......LE CORTI A CHI HANNO CREDUTO ?

NELLE SEDI PENALI SI E' DATO UNICO CREDITO AL "FALSO FIGURO CHE ALL'EPOCA SI 

SPACCIAVA  PER INGEGNERE  E, CIO' CHE E' PIU' IMPORTANTE, "NON AVEVA TITOLI PER 
ASSOLVERE AD INCARICHI PERITALI DI SORTA COME STABILITO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE, 
OSSIA IL FIGURO CHE SCRISSE UN PALESE "FALSO IDEOLOGICO" CHIARAMENTE 
INDIVIDUABILE NELLA VELOCITA' DI UNA SOLA DELLE DUE VETTURE, (QUELLA DELLA 
VITTIMA DEL SX), CHE FECE ARTATAMENTE RISULTARE DI 62,5 KMH ANZICHE' I VERITIERI
 85 KMH O COMUNQUE GLI 80 KMH FATTI RISULTARE DAL C.T.U. DELLA SEDE CIVILE;

ECCO, ANCHE LA CARA CORTE DI APPELLO CIVILE DI FIRENZE, NON HA "VOLUTO" TENER 

CONTO DI DOCUMENTI OLTREMODO PROFESSIONALI CHE INDICAVANO CHIARAMENTE 
LA DINAMICA  DEL SX MA HA PRESO PER "ORO COLATO" LA C.T.U. DI QUESTO TIZIO IL QUALE,
COME SOPRA RIPORTATO, PUR DI NON COINVOLGERE MINIMAMENTE IL VERO RESPONSABILE
DEL SX, HA SCRITTO DI "NON CONOSCERE IL MOTIVO E LA CAUSA DEL SINISTRO" GIUNGENDO
A RIPORTARE ANCHE TUTTE LE STUPIDE IPOTESI RIPORTATE NEL CORPO DELLA PRESENTE !

ECCO, LA CORTE DI APPELLO CIVILE, HA TENUTO PER BUONO UN DOCUMENTO CHE "NON" DICE 

ASSOLUTAMENTE NULLA CIRCA LE MOTIVAZIONI E CAUSE DEL SX ANCHE SE A 5 TECNICI 
LAUREATI, SERI ED ONESTI APPARE CHIARO TUTTO L'EVOLVERSI DELLA DINAMICA DEL 
SINISTRO PER CUI E' STATA CAUSA QUINDI, IL  FINE ERA, GIA' DALL'INIZIO, QUELLO DI NON 
COINVOLGERE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LA QUALE HA RISPARMIATO UNA DISCRETA 
CIFRA !
(UNO DEI QUATTRO MAGISTRATI DI CUI ALL'INIZIO PARLA DI "PROCESSO CRIMINOGENO" 

CHISSA' PERCHE' !).

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MA COMUNQUE, nell'ultimo incontro tra consulenti, l'Ing, consulente di parte di questa persona fece una
 chiara domanda a quel C.T.U. ossia: "Poichè il C.T.U. è lei, è lei che deve spiegare i motivi del sinistro tenuto conto
della dinamica;
Quindi deve dichiarare "SE LA SENTE DI ESCLUDERE IL CONTATTO TRA LA PARTE ANTERIORE
 DELLA  PUNTO E LA PARTE POSTERIORE DELLA BMW !;
Il C.T.U. dichiarò "DI NON ESCLUDERE NIENTE" !
Ed ecco che siamo giunti all'udienza finale ove la stessa "Corte di Appello" che accettò il ricorso di questa
persona, ha repentinamente "INVERTITO IL SENSO DI MARCIA" giungendo a "Giustificare l'operato del
giudice di primo grado ed addirittura a lodarlo" per la condotta da lui tenuta (a tal proposito sarebbe 
sufficiente leggere l'atto di denuncia a suo carico, proposto da questa persona);
Inoltre si rappresenta che qualche giudice della sede penale pistoiese ed il giudice della sede civile sempre di
Pistoia, che ebbero a pronunciarsi in tale causa, attualmente sono al palazzo di "Giustizia" di firenze ove ha
 sede la Corte di Appello e sicuramente si conoscono bene, ed altrettanto sicuramente hanno parlato di questa
tragica vicenda;
Comunque quella corte di appello, è giunta a dire che il giudice di primo grado non ha violato nessuna norma
 ad  acquisire la "Consulenza della sede penale", (quella falsa del falso C.T.U.) ed inoltre ha tenuto a 
sottolineare che: "Un magistrato non è obbligato a nominare come perito o c.t.u., una persona iscritta all'albo 
periti di un tribunale ma può nominare chiunque" !
Alt,  la persona interessata tenne a specificare proprio questo particolare in sede di ricorso in Appello ma, a
differenza della Corte di Appello, riportò la norma nella sua completezza ossia: "Un magistrato può nominare
chiunque anche se non iscritto begli albi dei tribunali ma in tal caso, "Deve specificare in dettaglio le
 motivazioni che lo hanno indotto a tale scelta" e già quì non ci siamo;
Inoltre è si vero che può nominare chiunque ma, "CERTAMENTE NON PUO' NOMINARE UNA PERSONA LA
QUALE HA PROPOSTO DOMANDA DI ISCRIZIONE AD UN ALBO PERITI DI UN TRIBUNALE
RICEVENDONE  IL "RIGETTO" PER ASSENZA DI TITOLI E SE CIO' FOSSE ACCADUTO, TUTTE LE 
CONSULENZE O PERIZIE PRODOTTE DA UN TALE SOGGETTO SAREBBERO SIA NULLE CHE 
INUTILIZZABILI !
Comunque, sempre continuando nella analisi delle motivazioni di sentenza di quella corte di Appello, appare
ridicolo credere che il sinistro sia stato prodotto da  "UN ABBAGLIO E LE ALTRE FANTASIE PRODOTTE DA
QUEL C.T.U. AL QUALE SONO MANCATI  IL PREDETTO "FULMINE L UNA VENTATA" E QUEL C.T.U.
AVREBBE RAGGIUNTO IL MASSIMO;
Inoltre si tiene a precisare nel dettaglio più estremo, che, volendo credere che "I CARABINIERI SI SIANO
SBAGLIATI (e comunque deve essere proposta la querela di falso altrimenti il Verbale fa fede), nel caso quella
freccia "Ant. Sx, non fosse rotta, appare d'uopo ricordare a tutti che, "LA PARTE PIU' AVANZATA DI UNA 
VETTURA NON E' LA FRECCIA ANT. MA BENSI' LA PUNTA DEL PARAURTI"
QUINDI, POICHE' L'IMPROVVISO E REPENTINO INTRAVERSAMENTO DELLA BMW DEVE AVERE
 UNA LOGICA E TECNICA CAUSA, NON PUO' ESISTERE CHE UNA SOLA SPIEGAZIONE OSSIA IL 
CITATO  "CONTATTO TRA LA PARTE ANT. SX DELLA PUNTO E LA PARTE POST. DX DELLA BMW E 
POICHE' TALE CONTATTO EBBE ESCLUSIVAMENTE LA FUNZIONE DI "FULCRO", NON E' AFFATTO 
NECESSARIO CHE SI TRATTI DI UN URTO VIOLENTISSIMO IN QUANTO, PER FAR "FULCRARE" 
UNA VETTURA E' SUFFICIENTE IL MERO E SEMPLICE "APPOGGIO" DI UN OSTACOLO SOLIDO 
SUL QUALE QUALSIASI CORPO OVVIAMENTE RUOTEREBBE !
ECCO, QUESTO E' ESATTAMENTE CIO' CHE ACCADDE E SI RIBADISCE, "UNA VETTURA SU UN
RETTILINEO PERFETTAMENTE ASFALTATO, PRIVO DI BUCHE E DI AVVALLAMENTI NONCHE'
PERFETTAMENTE "ASCIUTTO" COME RISULTA DA DUE VERBALI DEI CC., NON PUO' PER NESSUN
MOTIVO NE LOGICO NE TECNICO-SCIENTIFICO, PORSI REPENTINAMENTE ED
IMPROVVISAMENTE IN MODO NETTAMENTE TRASVERSALE RISPETTO AL SENSO DI MARCIA;
LA "TURBATIVA ESTERNA DEVE AVER AVUTO LUOGO OBBLIGATORIAMENTE" !
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SONO VARIE SIA LE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE NONCHE' I VARI INTERVENTI DI STUDI
LEGALI CHE FANNO RIFERIMENTO A FATTI DETERMINATI DAI QUALI SI EVINCE CHE, IN 
PRATICA, "E' IMPOSSIBILE ELUDERE TOTALMENTE UNA VETTURA DAL CONTESTO DI UN 
SINISTRO TANTO PIU' SE ASSAI OLTRE IL LIMITE DI VELOCITA' (E NONCHE' EVIDENTE CAUSA 
DEL SINISTRO MEDESIMO);

Tuttavia, nella sentenza nr. 18337 del 2013 la corte di cassazione civile si è espressa in tema dell'art. 2054,
evidenziando che "La presunzione di concorso di colpa è applicabile anche in caso di assenza di collisione
tra veicoli, quando è necessario stabilire le percentuali di colpa in una corresponsabilità già accertata in 
concreto.
(es. velocità similare quindi concorsuale).
Anche le compagnie di Ass. tendono spesso ad applicare una responsabilità "CONCORSUALE", anche in
presenza di incidente senza urto tra i veicoli.
OPPURE:
In una recente sentenza della cassazione, la nr.22813 del 2017, riguardo al caso di una collisione tra due
veicoli la cui causa è stata ricondotta al comportamento di un terzo conducente, (Caio colpito da Sempronio,
sbandando a causa del primo urto, era finito contro tizio),  la corte ha stabilito che  "LA RESPONSABILITA'
MATERIALE DEL SINISTRO, NON E' DATA DAL SOLO IMPATTO TRA I VEICOLI, MA DEVE FAR
RIFERIMENTO ALLA INTERA DINAMICA DELL'INCIDENTE.
IN BASE A QUESTA PRONUNCIA E' STATO CONSIDERATO COME CAUSA DEL SINISTRO,
ESCLUSIVAMENTE LA CONDOTTA DEL TERZO CONDUCENTE, (SEMPRONIO), IN QUANTO SENZA
LA SUA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA NON SI SAREBBE VERIFICATO L'INCIDENTE
 NELLA SUA  INTEREZZA.

QUINDI SE AVESSIMO CAUSATO UN INCIDENTE, PER EVITARE UN'AUTO CHE STA VIOLANDO IL
CODICE DELLA STRADA, SECONDO QUANTO STABILITO DA QUESTA SENTENZA, L'INTERA
DINAMICA SAREBBE CONSIDERATA CAUSATA DAL SOGGETTO IN VIOLAZIONE E NON SAREMMO 
QUINDI RITENUTI RESPONSABILI DEI DANNI PROVOCATI, SEMPRE CHE NON VENGA 
RISCONTRATO ANCHE NELLA NOSTRA CONDOTTA UN CONCORSO DI COLPA PER UNA 
VIOLAZIONE DEL CODICE, (PER UN ECCESSO DI VELOCITA' PER ESEMPIO).

IN BASE A QUANTO DETTO, LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI, DOVRA' ESSERE
AVANZATA NEI CONFRONTI DI CHI HA COMMESSO LA PRIMA VIOLAZIONE QUANDO, TRA TUTTE
 LE SERIE CAUSALI DEL SINISTRO, SI RISCONTRA NELLA PRIMA, LA SOLA ED UNICA CAUSA 
DELL'INCIDENTE.

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MA APPARE INUTILE CONTINUARE POICHE' GLI ESEMPI SONO INFINITI;
NE CONSEGUE CHE, NEL CASO RELATIVO A QUESTA PERSONA, E' MOLTO INDICATIVO CHE DI
FRONTE AD UNA PALESE "COOPERAZIONE DI COLPE", QUELLA COMPAGNIA DI ASS. NON ABBIA
MAI PROPOSTO IL BENCHE' MINIMO ACCORDO !

QUINDI, O LA STESSA COMPAGNIA E' STATA SEMPRE RASSICURATA CIRCA L'EPILOGO DI
QUALSIASI ULTERIORE TENTATIVO NEI VARI PROCEDIMENTI DI MOSTRARE UNA VERITA' 
EVIDENTE ANCHE AI CIECHI OPPURE QUELLA COMPAGNIA "HA GIA' PAGATO" (ED  A TAL 
PROPOSITO COME RIPORTATO IN NARRATIVA.

DI FRONTE ALLA EVIDENZA, SOLO LA INFAME E SFACCIATA ARROGANZA DEL "POTENTE
DI TURNO" PUO' PRONUNCIARSI "ESCLUDENDO TOTALMENTE", UNA VETTURA DA UN SINISTRO 
MORTALE, RITENENDO ININFLUENTE LA SUA VELOCITA' ANCHE SE AMPIAMENTE SUPERIORE 
AL LIMITE E NON FORNENDO LA BENCHE' MINIMA SPIEGAZIONE CIRCA LA DINAMICA DEL
 CITATO SINISTRO ED A TAL PROPOSITO AVVALENDOSI ANCHE DELLA "PALESE 
COLLABORAZIONE DI PARTE DEL C.T.U. NOMINATO  IL QUALE SI E' LETTERALMENTE 
ARRAMPICATO SUGLI SPECCHI PER GIUSTIFICARE IL REPENTINO ED IMPROVVISO
 INTRAVERSAMENTO DI UNA VETTURA GIUNGENDO AD IPOTIZZARE UN "ABBAGLIAMENTO" 
SU UN VIALE CHE, DA SEMPRE TUTTI SAPPIAMO COMPLETAMENTE LIBERO !
MA CON LA CONDOTTA DI QUELLA CORTE DI APPELLO, UNA ASSICURAZIONE HA RISPARMIATO
 UNA NOTEVOLE CIFRA !
(E qui si richiama nuovamente l'attenzione a quanto capillarmente descritto dai quattro citati Magistrati di cui
all'inizio della presente).

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MA LA CORTE DI APPELLO, basandosi sul documento tecnico di quel c.t.u., in pratica NON ha voluto
analizzare le motivazioni che hanno provocato l'evento ed ha concluso NON PONENDOSI minimamente questa
fondamentale domanda !
Il tutto al fine di evitare gli addebiti al responsabile del sinistro E QUEL CHE CONTA DI PIU', PER EVITARE
DI COINVOLGERE QUELLA COMPAGNIA DI ASS. ?
DI FATTO COSI' E' STATO !;
A tal proposito, è d'uopo ricordare che il c.t.u della sede civile ha fatto di tutto per tenersi in linea con le
decisioni già prese dalla citata corte di appello ma giunto al calcolo della velocità di quella vettura, proprio 
non si è potuto discostare più di "Cinque km" dagli effettivi "85 km.h" tenuti da quella vettura come risulta da
 ben cinque documenti tecnici redatti da altrettanti Ingegneri tra i quali il componente di un Giurì d'Onore;
Sempre restando in tema di "Velocità" si ricorda altresì che gli effettivi "85 k,.h" sono quelli che risultarono
anche  ad un  un Ing. nominato molti anni fa da parte di quella persona, (la vittima del sx) e che nell'attuale
procedimento civile fu nominato come consulente di parte della Compagnia di Ass. ma ovviamente, una volta
 che lo stesso Ing. si ricordò di quella nomina e ne informò la compagnia di Ass. fu immediatamente sostituito ma,
i suoi calcoli, così come quelli degli altri quattro (univoci), restano nei documenti tecnici prodotti;
La precisazione è inutile in quanto la corte di appello ha ritenuto assolutamente ininfluente la velocità
dell'altra vettura che il c.t.u. ha fatto risultare di 80 km.h ma, tale corte avrebbe tenuto la stessa condotta 
anche con gli effettivi 85 km.h perchè la decisione era quella di restare in linea con le conclusioni alle quali 
erano già giunte le altre A.G.;
Ma a proposito sempre di velocità, è il caso di ricordare che questa persona, (la vittima del sx), ha fatto
calcolare a più di un Ing., il margine di errore per il calcolo di quella velocità ed è risultato che, con tutti quei
 dati a disposizione, l'errore è "RICOMPRESO AL MASSIMO ENTRO IL 5%" !
Ok, pur non essendo corretto al massimo, il calcolo del c.t.u. della sede civile rientra comunque nel citato
margine di errore ma.......è il caso di ricordare che quella persona, (la vittima del sx), ha fatto presente una
infinità di volte che il primo c.t.u., il "Figuro falso, non iscritto all'albo in quanto all'epoca privo di titoli" si
 discostò dal valore reale della velocità di ben il "26,48 %" ma il tribunale interessato non volle mai 
considerare che ciò fa configurare un palese "Falso Ideologico" "Attestando falsamente fatti dei quali l'atto 
medesimo è destinato a dimostrare la verità" !
Ora che l'errore è "Certificato" anche dalla corte di appello, poco interessa se quest'ultima ha ritenuto
ininfluente  la velocità di quella vettura (che già di per se è comico), in quanto, come sopra riportato, il 
Giudice che condannò quella persona, ritenne "Ininfluente" la velocità di quella vettura poichè era riportato 
il valore di 62,5 ma sicuramente le conclusioni di quel Giudice, sarebbero state diametralmente opposte se 
avesse avuto il veritiero calcolo della velocità ossia 85 km.h !
In quel caso avrebbe constatato la palese "Cooperazione nel delitto colposo", entrambi sarebbero stati 
condannati in base alla percentuale di responsabilità ed il tutto sarebbe terminato nel 2001 !
Non dimentichiamo che quel Giudice, come già riportato, è quello che condannò si quella persona ma
altrettanto 
è quello che acquisì senza la minima remora, la costituzione di parte civile di quella persona una volta
che prese atto sia dei valori  di velocità nonchè di chi effettivamente si nascondesse dietro quella persona quindi, 

lo rinviò a giudizio riportando che la sua condotta era stata "GRAVEMENTE DANNOSA PER QUELLA
PERSONA" !
IL FALSO IDEOLOGICO NONCHE' LA FRODE PROCESSUALE ETC. (VEDI FALSA VELOCITA' FIAT
PUNTO, ADESSO SONO COMUNQUE CONFERMATI ANCHE DAL C.T.U. DELLA SEDE CIVILE TANTO
 CHE SI DOVREBBE PROCEDERE D'UFFICIO !
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MA ATTENZIONE, non dimentichiamoci che siamo in Italia e l'ambiente è quello descritto in maniera oltremodo
chiara ed esaustiva, dai quattro Magistrati di cui all'inizio quindi, in un costante giro di corruttele ove vengono
ben costruiti degli "ISTITUTI CRIMINOGENI COME I PROCESSI", può accadere anche quanto segue:
QUALCHE ANNO DOPO il tragico evento, l'impiegato presso una compagnia di Ass., si trovò a parlare 
con varie persone di quel sinistro e, di sua spontanea volontà ebbe a dire che "LA FACCENDA FU 
ACCOMODATA" ED UN GIORNO UN APPARTENENTE ALL'ARMA DEI CC. CHE AVEVANO SEGUITO IL 
CASO, SI RECO' PROPRIO IN QUELL'AGENZIA;
"LO STESSO IMPIEGATO SI DICHIARO' DISPONIBILE A PARLARE ANCHE CON LA VITTIMA DEL 
SINISTRO PER CONFERMARGLI INFATTI, CHE NON AVEVA AFFATTO RESPONSABILITA' MA CHE 
FU FATTO APPARIRE IL CONTRARIO";
OK, MOLTI ANNI DOPO QUELL'IMPIEGATO DECISE DI ANDARE DA QUELLA PERSONA MA, 
"STRANAMENTE", ANZICHE' RIFERIRGLI QUANTO GIA' DICHIARATO AD ALTRE DUE PERSONE,  
GLI  CHIESE ESCLUSIVAMENTE COME STAVA E RIGUARDO ALL'EPISODIO AL QUALE AVEVA 
ASSISTITO EBBE A DIRE: "MA IO QUESTI PARTICOLARI PROPRIO ON LI RICORDO" !
ERA EVIDENTE CHE IL SOGGETTO AVEVA PARLATO CON QUALCUNO CHE LO AVEVA 
CHIARAMENTE MESSO IN GUARDIA E QUESTO ACCADDE POCO TEMPO PRIMA DELLA 
EMISSIONE DELLA SENTENZA IN SEDE CIVILE;
IN PRATICA IL MANTO DEL SILENZIO AVEVA RAGGIUNTO QUALSIASI ANGOLO E QUI SI RICHIAMA 
NUOVAMENTE L'ATTENZIONE ALLE "CRISTALLINE DICHIARAZIONI DI QUEI QUATTRO SIGNORI 
MAGISTRATI" !
IN PRATICA CHI CERCA LA "GIUSTIZIA" NON DEVE VIVERE IN ITALIA !
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EBBENE, PER QUALE MOTIVO HA AVUTO LUOGO QUESTO "DRAMMA" ?

E' D'UOPO RICORDARE CHE LA CONTROPARTE DI QUESTA PERSONA (Nel sx per cui è causa), E' UN
"SIGNORE" CHE ALL'EPOCA ERA ASSICURATO CON UNA "CERTA COMPAGNIA" ED E' ALTRETTANTO
ERTO CHE IL "COGNATO" DI QUESTO SOGGETTO ERA IL RESPONSABILE DELLA CITATA AGENZIA;
PRESSO QUELLA COMPAGNIA DI ASS. VI LAVORAVA COME "ING. TECNICO FIDUCIARIO", IL PADRE
DEL "FALSO C.T.U. RESPONSABILE DEL PALESE FALSO IDEOLOGICO DI CUI ABBIAMO AMPIAMENTE
PARLATO" QUINDI E' EVIDENTE CHE IL COGNATO DELLA CONTROPARTE, IN QUANTO AGENTE DI
QUELLA COMPAGNIA, CONOSCEVA PERFETTAMENTE QUELL'ING. TECNICO FIDUCIARIO DI QUELLA
 COMPAGNIA E DI CONSEGUENZA CONOSCEVA ANCHE IL FIGLIO OSSIA IL FALSO C.T.U. CHE 
"STRANAMENTE" ERA COSTANTEMENTE NOMINATO DALLA PROCURA DI PISTOIA;
QUANTO SOPRA VIENE RIPORTATO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO INFORMATIVO MA SIGNORI......., 
Che dirvi, la cosa certa è che a seguito di una infinità di "Falsi" una compagnia di assicurazioni ha 
"RISPARMIATO" ben oltre tre miliardi delle vecchie lire e di seguito si è voluto veramente castigare 
quella persona la quale "HA OSATO DENUNCIARE SEI MAGISTRATI ED UN FALSO C.T.U. DA LORO 
PROTETTO" !;
E' si, in quanto, essere così infami dal "Fingere" di accogliere un ricorso in appello per poi dare la mazzata finale
e quindi addebitare anche, sia  le spese processuali nonchè quelle enormi dell'avvocato di controparte beh, non
 c'è che dire è una cosa "Artatamente studiata" !

MA SI TIENE A SOTTOLINEARE CHE E' PALESE IL FATTO CHE, QUELLA CORTE DI APPELLO CIVILE,
PER EVITARE GLI ADDEBITI DI LEGGE AL RESPONSABILE DEL SINISTRO, A QUELLA COMPAGNIA 
DI ASS. ED OVVIAMENTE ED "ONESTAMENTE" CONFERMARE LE OMISSIONI NONCHE' LE 
ILLEGITTIMITA' DEL GIUDICE CIVILE DI PRIMO GRADO, E' STATA MESSA CON LE SPALLE AL MURO
 E NON GLI E' RESTATO CHE IL PIU' VILE DEI METODI, IL PIU' VISCIDO E STRISCIANTE OSSIA "PRESO
 ATTO CHE LA VELOCITA' DEL RESPONSABILE DI QUEL SINISTRO E' DI 85 KMH, COME RISULTA A 
5 DOTTORI IN INGEGNERIA (COMPRESO IL MEMBRO DI UN GIURI' D'ONORE), O COMUNQUE DI 
80 KMH COME HA FATTO RISULTARE IL C.T.U. DELLA SEDE CIVILE, LA CITATA CORTE ALTRO NON HA
 POTUTO FARE CHE RITENERE  "ININFLUENTE" TALE VELOCITA' !
IN SEGUITO SI E' PALESEMENTE OMESSO DI ACCERTARE LA VERITA' CIRCA LE "EVIDENTI CAUSE 
DEL SINISTRO MEDESIMO" !
IN PRATICA TRATTASI DI UNA DECISIONE CONSEGUENTE AL "VINCOLO ASSOCIATIVO" CHE LEGA
MAGISTRATI I QUALI, COME BEN SAPPIAMO, TRA LORO NON SI TOCCANO E POCO IMPORTA SE IL
GIUDICE DI PRIMO GRADO, (OVVIAMENTE DENUNCIATO UNITAMENTE AGLI ALTRI CINQUE), PER
AVVALORARE LA SUA "INQUALIFICABILE SENTENZA" SIA GIUNTO A RIGETTARE BEN 4 ISTANZE 
CON LE QUALI VENIVA RICHIESTA LA C.T.U. DI PRASSI CONSOLIDATA MA QUEL GIUDICE (CIVILE),
 VOLLE BASARSI ESCLUSIVAMENTE SULLA C.T.U. DELLA SEDE PENALE OSSIA QUEL PALESE "FALSO 
IDEOLOGICO" COMPILATO DA UN FALSO C.T.U., FALSO POICHE' PRIVO DI TITOLI COME 
STABILITO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE ED ANCORA MENO IMPORTA CHE IL VALORE DI VELOCITA' 
CHE QUEL "FALSO FIGURO" FECE RISULTARE NON ERANO GLI EFFETTIVI 85 KM.H E NON ERANO 
NEMMENO GLI 80 KM.H FATTI RISULTARE DAL CTU IN SEDE CIVILE MA SI BADI BENE, QUEL "FALSO
 FIGURO" FECE RISULTARE UN VALORE PIU' BASSO DI BEN IL 26,48 %, (DAGLI EFFETTIVI 85 KMH E
 COMUNQUE DEL 22% DAL VALORE FATTO RISULTARE DAL CTU IN SEDE CIVILE).
INOLTRE GIUNGIAMO AL MASSIMO PRENDENDO ATTO CHE A QUELLA CORTE NON E' 
MINIMAMENTE INTERESSATA LA CAUSA DEL SX OSSIA:
"PER QUALE RECONDITO MOTIVO UNA VETTURA BMW IN PERFETTE CONDIZIONI, CHE MARCIA SU
UN VIALE PERFETTAMENTE ASFALTATO E DRITTO NONCHE' TOTALMENTE ASCIUTTO COME 
RISULTA  DA DUE VERBALI DEI CC. INTERVENUTI, "IMPROVVISAMENTE E REPENTINAMENTE" SI E' 
VENUTO A PORRE IN MODO TRASVERSALE RISPETTO AL SENSO DI MARCIA OPPONENDO LA 
FIANCATA DESTRA  ESATTAMENTE DI FRONTE AL MUSO DELLA FIAT PUNTO CHE STAVA 
SORPASSANDO E TROVANDOSI QUINDI A GIUNGERE A SCONTRO FRONTALE CON GLI OSTACOLI FISSI 
SULLA DX DELLA CARREGGIATA,  SCONTRO FRONTALE CHE FU EVITATO SOLO PER LA PALESE 
LUCIDITA' NONCHE' PER I TEMPI DI REAZIONE DI QUELL'AUTISTA IL QUALE COMUNQUE NON POTE' 
EVITARE LO SCONTRO CON L'ESATTA  META' DELLA FIANCATA DX  ED I CITATI OSTACOLI FISSI SULLA
 DX DELLA CARREGGIATA ?

NO, LA RISPOSTA A QUESTA DOMANDA E' STATA RITENUTA UN "INUTILE DETTAGLIO" DA 
QUELLA CORTE DI APPELLO CIVILE, IL RESPONSABILE DEL SX (MORTALE), NON SARA' PUNITO PER 
LEGGE ED OVVIAMENTE NON DIMENTICHIAMO CHE, CON LA SOPRA-DESCRITTA CONDOTTA DA 
PARTE DI VARIE A.G., UNA COMPAGNIA DI ASS. HA RISPARMIATO OLTRE TRE MILIARDI E MEZZO 
DELLE VECCHIE  LIRE (FAV. REALE);
(NEL CORPO DELLA PRESENTE E' RIPORTATO CHI LAVORAVA PRESSO QUELLA ASS. E QUINDI TUTTO
TORNA) !

TUTTO SAREBBE ANDATO LISCIO PER COSTORO, SE ANCHE L'AUTISTA DELLA BMW FOSSE MORTO
SUL COLPO O  NON SI FOSSE RISVEGLIATO DAL COMA;
INVECE SI RISVEGLIO' E PRESO SUBITO ATTO DELLA "INFAME MACCHINAZIONE" CHE STAVA PER
ESSERE MONTATA, HA LOTTATO PER I SUCCESSIVI VENTI ANNI PER FAR EMERGERE UNA VERITA' 
CHE E' PALESE A CHI E' COMPETENTE ED IN BUONA FEDE;
DA SOLO CONTRO LA CASTA NON E' POSSIBILE COMPETERE ED ORA QUELLA PERSONA DEVE
SOFFRIRE, OLTRE AL COSTANTE DOLORE PER IL DRAMMATICO SX NONCHE' PER I POSTUMI FISICI,
ANCHE PER I SOLDI CHE DOVRA' SBORSARE ALL'AVV. DI QUELLA COMPAGNIA DI ASS.;

E SI BADI BENE CHE, QUELL'AUTISTA HA SEMPRE AMMESSO DI AVER "COOPERATO" NEL CITATO
SINISTRO MA, TRATTASI DI SINISTRO CAUSATO DALLA CONTROPARTE LA QUALE E' STATA AIUTATA
PALESEMENTE (FAVOREGGIAMENTO PERSONALE) DA TUTTE LE SEDI GIUDIZIARIE INTERESSATE;
COMPLIMENTI ALLA GIUSTIZIA ITALIANA !
LA CASTA NON SI TOCCA !
Inoltre, a proposito dell'avvocato di controparte, leggendo la sua ultima memoria indirizzata proprio alla corte
beh, si resta esterrefatti in quanto appare palese l'accordo tra quel legale e la corte medesima !
Quale avvocato si permetterebbe di rivolgersi ad una corte accusandola di "NON ESSERSI RESA CONTO" di 
essere in pratica stata "Raggirata da quella persona" e "GIUNGENDO ADDIRITTURA A CONTESTARE LA
NOMINA DI UN'ALTRA C.T.U." ?
E' D'UOPO RIPORTARE LE TESTUALI PAROLE USATE DA QUEL LEGALE E GIA' DAI TONI, CHE 
APPAIONO  APPENA APPENA "POCO ORTODOSSI" E' EVIDENTE CHE QUEL LEGALE SAPEVA DI 
ANDARE SUL  SICURO CON QUELLA CORTE:

"
 L'ODIERNO APPELLANTE TANTO A FATTO E TANTO HA DETTO" CHE E' RIUSCITO A  
CONVINCERE CODESTA CORTE DELL'OPPORTUNITA' DI DISPORRE UNA NUOVA ED ULTERIORE 
C.T.U." SI TIENE A PRECISARE CHE QUELLA CHE VIENE DEFINITA "UN'ALTRA C.T.U. E' UN'ALTRA 
COSA "PALESEMENTE INVENTATA" IN QUANTO NELLA SEDE CIVILE, DI C.T.U. "NON VE NE 
ERANO STATE PER NIENTE" !

ED INFATTI QUESTO FU UNO DEI MOTIVI CHE INDUSSERO IL PRIMO PRESIDENTE, (QUELLO POI 
SOSTITUITO), AD ACCOGLIERE IL RICORSO IN APPELLO ED APPARE "INDICATIVO" RICORDARE 
CHE, IL GIIUDICE DI PRIMO GRADO (DENUNCIATO), "RIGETTO' QUATTRO ISTANZE DELL'AVV. DI 
QUELLA PERSONA GIUNGENDO POI A BASARE IL SUO RIDICOLO GIUDIZIO "SULLA C.T.U. DELLA 
SEDE PENALE" !
SI, QUELLA DEL FALSO C.T.U. CHE PRODUSSE UN PALESE "FALSO IDEOLOGICO" COME RISULTA
 ANCHE DAL  VALORE DI VELOCITA' DELLA CONTROPARTE DI QUELLA PERSONA,
 (IL RESPONSABILE DEL SX), CHE NON ERA AFFATTO DI "62,5 KM.H" MA BENSI' DI 85 KM.H O 
COMUNQUE OK,  DI 80 KM.H COME RISULTA DALLA C.T.U., (L'UNICA), DELLA SEDE CIVILE.

INOLTRE E' ANCHE IL CASO DI RICORDARE CHE A SEGUITO DELLE TRE DENUNCE SPORTE A 
CARICO DEL PRIMO C.T.U. IN SEDE PENALE, QUELLO CHE ALL'EPOCA SI FIRMA A ING. NON 
ESSENDOLO E CHE  NON POTEVA ASSOLVERE AD INCARICHI PERITALI POICHE' LA SUA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PERITI FU RIGETTATA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE, UN 
P.M. (LA DOTTORESSA CHE POCO DOPO PURTROPPO MORI'), CHIESE LA RIAPERTURA IND.
 PRELIMINARI A CARICO DI QUEL SOGGETTO, (IL FALSO C.T.U.) E DELEGO' LE INDAGINI AD UN 
APPARTENENTE ALL'ARMA DEI CC. IL QUALE, PALESEMENTE AMMAESTRATO DALL'ALLORA 
PROC. CAPO DI PISTOIA, SI GUARDO' BENE DI  CONTESTARE LA PALESE FRODE PROCESSUALE 
POSTA IN ESSERE DAL SOGGETTO, L'EVIDENTE FAVOREGGIAMENTO PERSONALE AVENDO 
ELUSO L'ATTIVITA' INVESTIGATIVA, E "COSA PIU' IMPORTANTE" IL PALESE FAVOREGGIAMENTO
 REALE POICHE' CON QUELLA FALSA C.T.U., UNA COMPAGNIA DI ASS. (QUELLA OVE ERA ASS. IL 
RESPONSABILE DEL SX), RISPARMIO' OLTRE TRE MILIARDI E MEZZO DELLE VECCHIE LIRE E 
QUEL LUOGOTENENTE DELL'ARMA NO N TENNE MINIMAMENTE DI CONTO DEL PALESE FALSO
 IDEOLOGICO DA LUI POSTO IN ESSERE CON IL DOCUMENTO FORNITO (LA FALSA C.T.U.) OVE 
ERA RIPORTATO UN VALORE DI VELOCITA' DI QUELLA VETTURA OLTREMODO "FALSO" POICHE' FU FATTA RISULTARE LA VELOCITA' DI 62,5 KM H ANZICHE' GLI 85 VERITIERI CHE RISULTANO A 5 DOTTORI I INGEGNERIA 
(COMPRESO UN GIURI' D'ONORE), E' D'UOPO RICORDARE CHE ANCHE L'ULTIMO C.T.U. IN SEDE 
CIVILE, PUR SE SI E' IMPEGNATO (COME DA ORDINI RICEVUTI), AD ESCLUDERE LE 
RESPONSABILITA' DI QUELLA PARTE (CHI CAUSO' IL SINISTRO), NON HA POTUTO FARE PIU' 
DI TANTO RIGUARDO ALLA VELOCITA' RIPORTANDO "80 KMH" E GIA' QUESTO DATO DOVREBBE
 IMPORRE ALLE VARIE A.G., DI PROCEDERE PENALMENTE  SUL PRIMO C.T.U. DELLA SEDE 
PENALE OSSIA QUELLO CHE RIPORTO' I 62,5 KMH;
PER CONCLUDERE SI RICORDA CHE QUEL LUOGOTENENTE CHE ESPERI' LE INDAGINI SUL FALSO 
C.T.U. (INSOMMA QUELLO CHE FECE FINTA), POCO DOPO FU TRASFERITO AD ALTRA SEDE IN 
QUANTO IL NUOVO PROC. CAPO NE CHIESE IL RINVIO A GIUDIZIO POICHE' PRESE PARTE AD 
ALTRA "MANFRINA" COME RISULTA DALLE INTERCETTAZIONI SIA VISIVE CHE TELEFONICHE 
DELLA DIGOS PISTOIESE ED ALL'EPOCA IL QUOTIDIANO IL SECOLO XIX, SULLA PRIMA PAGINA DOPO IL SUO NOME
 RIPORTO' IL TERMINE "INTERMEDIARIO" !

ECCO, PER ESSERE BEN CHIARI, QUANDO A SEGUITO DI UNA ATROCE DISGRAZIA INCONTRI 

ANCHE SOGGETTI COME TUTTI QUELLI DESCRITTI DA QUESTA PERSONA BEH, LA PRIMA COSA
 DA FARE E' ONORARE L'ECCELLENTE AUTOCONTROLLO APPUNTO DI QUELLA PERSONA LA 
QUALE (ILLUDENDOSI DI TROVARE ONESTA' E GIUSTIZIA), HA AGITO SEMPRE A NORMA DI 
LEGGE !
SIGNORI, CONCLUDENDO, A PRESCINDERE DALLA PERCENTUALE DI RESPONSABILITA' UNA 
DELLE DUE PARTI IN CAUSA  (OSSIA DI CHI CAUSO' IL SX), CHE SI RIBADISCE, E' EVIDENTE GIA' 
DAI CALCOLI TECNICI DI ING. CINEMATICA ED INOLTRE E' CONFERMATA SIA DALLA SERIE DI 
FALSI CHE HANNO AVUTO LUOGO IN OGNI SEDE GIUDIZIARIA NONCHE' DAI COSTANTI 
OCCULTAMENTI CHE SUSCITANO CONATI DI VOMITO NONCHE' "STRACONFERMATA" DALLA 
"PAPPETTA" CHE EBBE LUOGO IN QUELLA AGENZIA ASSICURATIVA CON LA PRESENZA DI 
QUELL'APPARTENENTE ALL'ARMA DEI CC., CONSIDERANDO TUTTO QUESTO, ANCHE A CHI E' 
INCOMPETENTE APPARE EVIDENTE CHE E' "IMPOSSIBILE" ELUDERE TOTALMENTE LE 
RESPONSABILITA' DI UNA DELLE DUE VETTURE CHE STANNO VIAGGIANDO A VELOCITA' 
SIMILARI E LA DINAMICA HA COMUNQUE UNA  SOLA SPIEGAZIONE MA, OK, VUOI FAR VEDERE 
CHE TU "MAGISTRATO" SEI QUELLO CHE COMANDA  A PRESCINDERE ?
GIUNTI A QUEL PUNTO, PER PUNIRE QUEL CITTADINO CHE HA OSATO TROPPO, ("SECONDO VOI 
"MAGISTRATI" MA NON SECONDO GIUSTIZIA E VERITA'), SAREBBE STATO SUFFICIENTE  NON 
RICONOSCERE LA EFFETTIVA PERCENTUALE DI RAGIONE E LIMITARSI COMUNQUE A RICONOSCERE
 UN 20 %, IL MESSAGGIO "PUNITIVO" SAREBBE GIUNTO COMUNQUE MA......., ESCLUDERE UNA 
DELLE VETTURE E PROPRIO QUELLA CHE E' "CAUSA" DEL SX MORTALE E QUINDI 
"DISTRUGGERE L'ALTRA PARTE OLTRE CHE FISICAMENTE, MORALMENTE, 
PSICOLOGICAMENTE, ANCHE MATERIALMENTE E' UN ATTEGGIAMENTO 
"INEQUIVOCABILMNENTE MAFIOSO" !

Concludendo appare evidente l'accordo con l'avv. del "Colosso assicurativo" il 
quale può permettersi di usare tali toni di fronte ad una Corte di Appello ed a tal
proposito sarebbe proprio il caso di togliere quella scrita e su quell'aula sarebbe
opportuno scrivere "Succursale della Compagnia di Ass. Tal dei Tali" così come è
pure è oltremodo chiaro che, pur avendo prove documentali e testimonianze, in

Italia è oltremodo PERICOLOSO" METTERSI CONTRO LA CASTA TOGATA IN QUANTO, COME
 SI PUO' EVINCERE DA QUANTO ACCADUTO A  QUELLA PERSONA, IN ITALIA TE LA FANNO PAGARE
 NEL MODO PIU' SUBDOLO E CRUENTO CHE POSSA  ESISTERE.

P.S.: QUELLA PERSONA MI HA ANCHE RIFERITO CHE E' GRAVEMENTE PREOCCUPATO ANCHE PER 
LA SUA INCOLUMITA' FISICA POICHE' LA CITATA "CASTA" NON AVREBBE LA BENCHE' MINIMA 
REMORA AD ORDINARNE ANCHE LA "ELIMINAZIONE" MA, NEL CASO A QUELLA PERSONA 
DOVESSE  ACCADERE QUALCOSA DI INCIDENTALE O COMUNQUE NON RISCONTRABILE IN 
NESSUNA GRAVE PATOLOGIA, L'INTERESSATO E' CERTO DI AVER FORNITO QUALSIASI 
ELEMENTO PER.......
"RINGRAZIARE I RESPONSABILI" !

P.S.: QUELLA PERSONA (SINORA), NON HA INSERITO I NOMI DEI "MAGISTRATI" DA LUI 

DENUNCIATI (SEI) E NEMMENO IL NOME DEL PRIMO FALSO C.T.U. POICHE' DOPO SVARIATI ANNI 
DURANTE I QUALI TUTTI GLI ATTI "PUBBLICI" ERANO STATI PUBBLICATI IN RETE DA QUELLA 
PERSONA, "LA MAGISTRATURA" HA ORDINATO A GOOGLE L'OSCURAMENTO DI TUTTO QUANTO 
INERENTE ALLO SCHIFO SOPRA RIPORTATO MA NON E' ESCLUSO CHE QUELLA PERSONA, (LA
 VITTIMA DI QUESTA RIDICOLA GIUSTIZIA), NON PUBBLICHI LA VERSIONE INTEGRALE 
COMPRENSIVA QUINDI ANCHE DI TUTTI I NOMI DEI RESPONSABILI E SE NE SEGUIRA' UN 
ULTERIORE OSCURAMENTO OK, SARA' UNA  ULTERIORE CONFERMA CHE "IL SILENZIO E' MAFIA" !

P.S.: Facendo riferimento ala citata Alliance Ass., si tiene a precisare che prima di questo "C.T.U., ne ebbe a 

nominare un altro il quale, circa 15 anni prima era stato nominato di Parte da quella persona;
Quella persona si ricorda perfettamente che questo Ing., quando gli portò a casa la sua Consulenza, gli parlò del 
già citatoi primo "C.T.U." della sede penale e non ebbe la minima remora a dichiarare che "Non si trattava di 
errori ma  bensì aveva "CHIARAMENTE VOLUTO SCRIVERE IL FALSO" !
Beh, di questo, molto modestamente se ne era già accorta anche quella persona e tutti gli altri che, in buona fede
 avevano letto quel documento;
"Gli unici che non se ne erano accorti anzi, "CHE AVEVANO ANCHE VIETATO DI PARLARNE" ERANO I 
MAGISTRATI PISTOIESI !
(E la Alliance ringrazia !);
Comunque quell'Ing. si ricordò di aver già operato come consulente di parte ed una volta avvertiti gli attuali

 "Datori di  lavoro, fu immediatamente sostituito;
Solo a quel punto quella persona lo contattò via filo ma dall'altra parte del telefono non vi era più quella persona 
che aveva correttamente e gentilmente portato la Consulenza a casa e lo stesso Ing. disse: "Io sono a posto perchè 
tanto la mia consulenza "NON" è in atti quindi tutto a posto per me;
Quella persona ricordò a quell'Ing. che si era espresso molto chiaramente circa le responsabilità ma il caro 
"Ing." rispose: 
"Ah beh, se contattiamo cento Ing. scrivono cento cose diverse !
A quel punto quella persona gli ricordò di essere stato "Molto fortunato" perchè avendo contattato 
"Cinque" Ing., in tempi e luoghi diversi (Uno dei quali era proprio lui), tutti e cinque erano giunti alla stessa 
identica ricostruzione della dinamica  del sinistro !
Lo salutò e chiuse;
Per completezza si rappresenta che questo Ing. , oltre ad essere fiduciario  della Alliance insegna anche Ing.

 cinematica in una Università;
Complimenti !



CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E CIOE' QUESTO ABERRANTE E SCHIFOSO 
ESEMPIO DI "MALAGIUSTIZIA ITALIANA" CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I 
SOGGETTI, PUR SE CON RUOLI DIVERSI, E' LECITO PORSI UNA DOMANDA OSSIA:

MA COSTORO RIESCONO COMUNQUE A VIVERE "IN TRANQUILLITA' E PACE" CON LA 
LORO COSCIENZA ?

OGNI MATTINA RIESCONO AD ALZARSI TRANQUILLI E, CON LA STESSA TRANQUILLITA' 
SI RECANO SUI RISPETTIVI POSTI DI LAVORO ?

SOLO UN "SISTEMA CRIMINOGENO PUO' PERMETTERE QUESTO STATO DI COSE" !

E QUI SI RICHIAMA ANCORA UNA VOLTA L'ATTENZIONE DEI LETTORI, A PORRE LA 
MASSIMA ATTENZIONE A TUTTE LE QUATTRO INTERVISTE RILASCIATE DAI MAGISTRATI
 E RIPORTATE ALL'INIZIO DELLA PRESENTE.

IN CONCLUSIONE SI TIENE A RICORDARE CHE QUESTA PERSONA HA CERCATO IN OGNI 
MODO  DI RENDERE PUBBLICO L'INFAME GIOCO DI QUESTA SCHIFOSA SETTA ED HA 
CONTATTATO DIVERSE TESTATE GIORNALISTICHE TRA LE QUALI PANORAMA IL CUI 
DIRETTORE INVIO' UNA  GIORNALISTA PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI TALI ATTI ED IL
 LORO CONTENUTO;
DI SEGUITO SCRISSE ANCHE UN OTTIMO ARTICOLO MA, POICHE' VOLLE INTERVISTARE 
ANCHE I "TOGATI COINVOLTI", IMMEDIATAMENTE DOPO LO STESSO DIRETTORE CHE 
AVEVA INVIATO QUELLA PROFESSIONISTA, POSE IL "VETO" ALLA PUBBLICAZIONE 
DELL'ARTICOLO !

IN PRATICA IN QUESTO PAESE, SE UN CITTADINO, ASSUMENDOSI TUTTE LE 

RESPONSABILITA' DI QUANTO ASSERISCE, VUOLE RENDERE PUBBLICA UNA PALESE 
"TRAMA DELINQUENZIALE E CRIMONOGENA" NON PUO' FARLO, GLI E' IMPEDITO DAL 
SISTEMA E, SI BADI BENE CHE LA "CASTA", OLTRE A VIETARE LA PUBBLICAZIONE SULLA 
STAMPA, HA ANCHE ORDINATO A  GOOGLE CHE TUTTI I POST RELATIVI A QUESTA 
"INFAMITA' ", FOSSERO OSCURATI !

L'ITALIA E' UN PAESE LIBERO E DEMOCRATICO ?
APPARE PIU' CORRETTO DIRE CHE IN ITALIA SI DEVE OBBEDIRE IN MODO TACITO ALLA 
"MAFIA" CHE PUO' MANIFESTARSI ED APPARIRE IN QUALSIASI AMMINISTRAZIONE COME 
PERFETTAMENTE DESCRITTO NELLE INTERVISTE DEI QUATTRO MAGISTRATI 
DI CUI SOPRA.





















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