martedì 14 settembre 2010

All. nr. 20)"Perchè"

"Perchè"

Sono le ore 00.52 di martedì 14 settembre e circa trenta minuti or sono, stavo seguendo la trasmissione "Line Notte" in onda su tai tre.

Vi era ospite il Sig. Tiberio Timperi, noto giornaliista televisivo il quale, giustamente stava facendo un sunto circa tutto quello che ha dovuto affrontare a seguito del di lui divovrzio nonchè delle denunce a suo carico sia da parte della cognata che dalla moglie. A parte i tempi della "Giustizia" che ben conosciamo, giustamente il Signor Timperi ha tenuto a precisare che i sopracitati procedimenti a suo carico sono stati archiviati (ovviamente perchè il fatto non sussiste).
Dal punto di vista Professionale ho la massima stima per il Sig. Timperi anche perchè, per il modo di proporsi, è molto piacevole da ascoltare a prescindere dagli argomenti trattati e per quanto riguarda il "Timperi" medesimo, lo stesso è stato riconosciuto come persona "Seria" dal Giudice titolare del fascicolo relativo al divorzio dello stesso Timperi il quale Giudice ha stabilito che "Nulla Osta" al fatto che il padre possa vedere i suoi figli, come stabilito da sentenza.
Il Fatto che tengo a sottolineare, sempre con tutto il rispetto per il citato Sig. Timperi, è che sia il "Direttore" del settimanale "Panorama" che il direttore di un quotidiano, hanno giustamente trovato lo spazio per dare risalto alla vicenda in quelle testate giornalistiche.
Astenendomi ovviamente dal voler fare una "Classifica" circa la gravità degli eventi accaduti, tengo a sottolineare che, come riportato nella nota pubblicata pochi giorni or sono e recante il titolo "Libertà di stampa o.....", a seguito di quanto accaduto al sottoscritto (vedasi blog http://moonposter.blogspot.com/), ossia dieci anni di lotta sfrenata con dei "soggetti" che percepiscono lo stipendio da "Magistrati", il "Direttore dello stesso settimanale "Panorama" e presumo il direttore del quotidiano "Il Giornale", preso atto della gravità della condotta dei citati "Magsitrati" (e sicuramente contattati dai medesimi), hanno posto il veto alla pubblicazione della vicenda che riguarda il sotttoscritto, riportata in modo capillare ove sopra indicato e che, allo stato è giunta, obbligatoriamente alla denuncia di vari "Magistrati" di Pistoia, atto presentato il 17.06.2010 alla Procura della Repubblica di Genova in quanto sede competente per territorio.
Il sottoscritto, anche se vi "Cooperò", è vittima di un incidente stradale occorso nell'anno 2000, un "Figuro" all'epoca nominato c.t.u. da questa Procura, "occultò" totalmente il verbale dei rilievi cell'Arma cc., riportò palesemente il falso (Falso Ideologico), nel suo documento tecnico quindì, a seguito di tale condotta fu "Frodata" l'A.G. Giudicante e quel soggetto è responsabile anche del delitto di "favoreggiamento personale" in quanto, occultando il Verbale a lui consegnato ebbe ad "Eludere l'attività Investigativa" a carico del responsabile del sx in parola.
In ultimo ma, non ultimo, si tiene a precisare che ad una compagnia di assicurazione, (la LLLoid Adriatico), a seguito della condotta di cui sopra, fu garantito un più che congro "Profitto".
In tale sx perse la vita la Donna dello scrivente.
Ebbene, le citate testate giornalistiche hanno posto il veto alla pubblicazione della vicenda e per quanto rigurda il settimanale "Panorama", come risulta dalla citata nota, il Professionista inviato, il quale, a seguito di capillare e minuziosa verifica prese contezza della veridicità di quanto anticipato dal sottoscritto, ebbe a redarre il conseguente articolo ma quel "Direttore" pose il veto alla pubblicazione.
Si tiene a precisare in ultimo che il citato "c.t.u." nominato dalla Procura di Pistoia, è risultato non avere titolo alcuno per assolvere ad incarichi peritali di sorta, a prescindere dalla laurea in Ing. della quale, come vedremo è privo così stabilì il Tribunale di Firenze nel1999 quando il "Soggetto" propose domanda di iscrizione a quell'albo dei periti e quindi conseguì il "Rigetto" di tale richiesta puntualizzando che il "Massa Massimo Manfredi", questo è il nome del soggetto, era aduso a firmarsi come Ing. ma non risultava iscritto all'ordine provinciale di tali professionisti.
Ne consegue che tutti i "Documenti recnici" forniti dal citato "Massa" sono per Legge "Nulli" e quidi "Inutilizzabili" in ogni dove,
Infatti, di seguito il Tribunale di Pistoia ha "Sentenziato" che il Massa non è mai stato laureato.

Signor Timperi, sono oltremodo felice che Lei abbia avuto spazio sulla stampa ed il modo per riportare in TV tutto quanto a Lei accaduto ma, scusandomi anticipatamente, Le chiedo se secondo Lei è giusto che invece, ad un cittadino "Comune", per fatti gravissimi venga tolto, in modo aprioristico, il diritto di parlare della vicenda che lo riguarda.
Scusandomi di nuovo Le porgo Distinti Saluti

                                                                                                     Masoni Mauro







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domenica 12 settembre 2010

All.nr.19 -)"Vergogne sinora "occulte" del palazzo della "Giustizia" di Pistoia. - Sunto -.

A Giulia Piccirillo piace la tua nota LA MIA FAVOLA.

Giulia Piccirillo ha accettato la tua richiesta di amicizia.


                                                        "LA MIA FAVOLA"
             (pubblicata da Mauro Masoni il giorno venerdì 3 settembre 2010 alle ore 1.09)

Buonasera ragazzi, mi chiamo Masoni Mauro e per trenta annni e sei mesi ho prestato servizio nella Polizia di Stato ex Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, dopo varie sedi, nel 1994 fui trasferito alla Questura di Pistoia ove ho prestato servizio rivestendo la qualifica di Isp. Sup., sia al locale U.P.G.S.P., alla locale D.I.G.O.S. ed alla Squadra mobile fino a quando, nell'aprile 2006, ho ragggiunto e maturato gli anni per la pensione.-

Come si evince dal titolo vorrei tanto che quello che mi stò accingendo ad esporre fosse una favola e potrei comunque riportarne gli eventi sotto forma di metafora o con termini allegorici ma tale comportamento potrebbe indurre a pensare che temo di citare direttamente e chiaramente tutti i responsabili di questi dieci anni di angoscia, rabbia, tristezza e sconforto incontenibili.

Considerato però, che tutto quanto mi stò accingendo ad esporre è "Conforme al vero" invito tutte le persone "interessate" in senso stretto del termine a visitare il blog http://moonposter.blogspot.com/ ove, nel minimo dettaglio sono riportati tutti i fatti che si sono succeduti in questo "Periodo".-
Nell'anno duemila fui coinvolto in un sinistro stradale ( ove comunque e, come sempre ammesso, anch'io cooperai riguardo alle "Conseguenze" dell'evento che, come vedremo fu posto in essere da tale LO GUASTO Giovanni) ove perse la vita la mia Donna ed io riportai gravissime lesioni che mi fecero permanere in stato di coma per giorni ventuno.-
Furono esperiti i rilievi dall'Arma dei cc. e comunque fu individuata immediatamente, dal M.llo Nocera Pasquale, la causa scatenante del sinistro che quel Sottufficiale descrisse e riportò nel verbale da lui radatto.

Il citato verbale fu trasmesso, in data 12.02.000 all'allora P.M. Dott. Costantini Luciano, titolare del fascicolo il quale P.M. lo consegnò immediatamente al c.t.u. MASSA Massimo Manfredi che quell'A.G. aveva provveduto a nominare il precedente 12.01.00.
Quel c.t.u., consegnò il suo documento tecnico il 21.02.00.
Il sottoscritto, come anzidetto, risvegliatosi dal coma il ventuno di gennaio, ripresa lentamente conoscenza iniziò a porre domande in primis circa le condizioni di Daniela ma le risposte erano oltremodo evasive in quanto i medici avevano imposto, considerate le mie condizioni, di evitare qualsiasi mia forte emozione.

Iniziai quindi a porre domande sulla dinamica del sinistro e, totalmente memore dei fatti, chiedevo quali fossero le risultanze dei rilievi effettuati.

Non ricevendo risposta alcuna ne sulle risultanze dei verbali e nemmeno su chi li avesse esperiti, il sottoscritto, in data 29-02.00 propose atto di querela nei confronti del responsabile del sx tale LO GUASTO Giovanni ove esposi chiaramente che, durante il sorpasso che mi stavo accingendo ad effettuare, fui urtato nella parte posteriore, dalla vettura antagonista perdendo quindi il controllo della mia vettura che andò a collidere con gli ostacoli fissi sulla destra della carreggiata.
Come anzidetto furono immediatamente esperiti i rilievi ed il contatto tra le vetture fu immediatamente individuato e verbalizzato, quel verbale fu consegnato al citato MASSA il quale però ne "Occultò" totalmente le risultanze trasformando il responsabile del sx LO GUASTO Giovanni in parte lesa.
Inutile aggiungere che nessuno tenne conto della mia querela ove era riportato il contatto tra le veture indicato chiaramente nel Verbale del M.llo Nocera Pasquale, atto che era disconosciuto totalmente dal sottoscritto.

In ultimo ma non ultimo, si rappresenta che a seguito del "Falso" prodotto dal MASSA, alla compagnia di assicurazione LLOID Adriatico fu garantito un più che congruo profitto e questo nel totale silenzio della mia compagnia, la Milano Assicurazioni che dovette corrispondere in toto la somma stabilita agli aventi diritto.

Solo per notizia si rappresenta che il citato LO GUASTO Giovanni è cognato del responsabile dell'agenzia di quell'Assicurazione sita in Quarrata ed il padre del Massa era stato per anni Ing. fiduciario proprio di quella compagnia e quindi non è escluso che il responsabile dell'agenzia di Quarrata ed il Massa Massimo Manfredi si conoscessero.
A proposito del LO GUASTO, si ricorda che la di lui Moglie era presente in quanto passeggera nella punto insieme al marito e quindi conosce perfettamente i fatti e non sarebbe male se si decidesse a dichiarare la verità.

Come risulta dal blog indicato, il sottoscritto ha provveduto a denunciare per tre volte il citato MASSA ma il soggetto appare chiaramente protetto per motivi di palazzo poichè nonostante le decine di nomine sia a c.t.u. nonchè a perito, lo stesso MASSA è privo di qualsiasi titolo per assolvere a tali incarichi e come stabilì nel 1999 il Tribunale di Firenze, sede competente riguardo al MASSA in quanto ivi residente dalla nascita infatti quel Tribunale prese atto che il soggetto non naveva fornito nessun titolo dal quale si potesse evincere che lo stesso era fornito di speciale competenza nella materia ed inoltre non risultava iscritto nemmeno all'ordine degli Ingegneri.
Riguardo a ciò, si rappresenta anche che il MASSA era solito firmarsi come Ing. pur non avendo mai conseguito tale titolo di studio.

Di seguito a quanto sopra ne consegue che, tutti i documenti tecnici forniti dal MASSA nei vari procedimenti penali o civili, risultano per Legge nulli e quindi inutilizzabili-

Il sottoscritto ha proposto nr. tre denunce nei confrontti del citato MASSA ma, per quanto riguarda la prima fu artatamente costruita una richiesta di rinvio a giudizio nella quale venivano ignorati io citato occultamento di atto vero, il conseguente falso ideologico, la conseguente frode processuale, il conseguente fav. personale etc., in pratica fu contestato che il MASSA era responsabile di truffa in dannno dello stato per le vacazioni dallo steso percepite.

Quella altro non era che una richiesta di assoluzione che, proprio la Pubblica accusa chiese, nell'udienza conro il MASSA ma all'uopo è bene precisare che il presidente di quella corte, giudice dott. TREDICI Roberto esordì dichiarando che non era minimamente interessato al fatto che la c.t.u. dell'imputato contumace Massa fosse falsa scorretta o quant'altro in quanto il capo d'imputazione riportava altre cose.

In pratica, con tale dichiarazione fu abrogato di fatto l'art. 423 del c.p.p. (Correzione o modofica del capo di imputazione) ed infatti, di conseguenza quel giudice permise di parlare solo al difensore del Massa non ammettendo nessuna delle mie dichiarazioni a seguito delle quali volevo informare la corte dell'esistenza del Verbale dei rilievi consegnato al Massa e che lo stesso lo aveva occultato ma quel giudice non lo permise assolutamente non ammettendo nemmeno domande inerenti ed a me poste dal mio legale.

La parola fu tolta anche all'Ing. secondo c.t.u. al quale, si rivorda, la "Procura" "Omise" di consegnare il verbale dei rilievi, quell'Ing. avrebbe voluto dichiarare che non aveva avuto tale atto e, una volta presone atto, avrebbe voluto pronunciarsi circa l'incidenza del contenuto di quel verbale, riguardo all'attribuzione delle responsabulità ma ciò gli fu impedito da quel "giudice" il quale non volle minimamante sentir parlare del fatto che il MASSA è totalmente privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali ed a questo comportamento contribuì sicuramente il fatto che il difensore del MASSA, alla memoria difensiva allegò una nomina a perito relativa al MASSA e firmata proprio da quel "Giudice".-

La seconda denuncia fu "Arbitrariamente" archiviata da Renzo DELL'ANNO, proc. capo di Pistoia e nella terza denuncia proposta il 14.04.09, il sottoscritto diffidò formalmente il citato Proc. c. ad archiviare ma a ciò provvedette il g.i.p. BUZZEGOLI il quale prese atto esclusivamente della "Vergognosa" richiesta di archiviazione del citato Proc. DELL'ANNO il quale non ebbe remora alcuna a definire come "mie deduzioni", dei fatti oggetttivi e provati in modo documentale come il Verbale dei rilievi del M.llo Nocera; gli attestati di cancelleria penale dai quali si evince che i fascicoli processuali erano privi di tutto quanto riguardasse i rilievi del sx ossia, nel procedimento a mio carico vi era solo il prestampato della Stazione cc. intervenuta mentre nel fascicolo del procedimento a carico del responsabile del sx, tale LO GUASTO Giovanni, mancava sia il citato prestampato che il Verbale dei rilievi del M.llo Nocera; Inoltre si tiene a specificare che la locale Procura Omise di fornire il Verbale "Occultato" dal MASSA, sia all'Ing. consulente di parte nel primo grado a mio carico ed "Omise" nuovamente di fornire tale atto all'Ing. nuovamente nominato come c.t.u. a seguito della riapertura indagini preliminari a carico del responsabile del sinistro e questo particolare, i due Ing. interessati non hanno avuto nessun problema a dichiararlo in modo scritto.

Il citato g.i.p. BUZZEGOLI, contattato dal sottoscritto ebbe a rispondere tranquillamente di non essere "Interessato all'accertamento della Verità" e per quello non aveva nominato, come richiesto, nessun perito che si potesse pronunciare avendo tutti gli atti a disposizione poi, riguardo al fatto che all'ultimo c.t.u. non era stato consegnato il Verbale dei rilievi ebbe a dire: "e allora? non mi interessa.-(anche questo soggetto ogni fine mese percepisce uno stipendio per fare il suo dovere).-
L'altro giudice dr.ssa SELVAROLO Rosa, fu contatttata nella stessa mattinata ed alla stessa fu chiesto se era adusa a pronunciarsi in giudizio anche in totale assenza di atti (Chiesi se era chiaroveggente) ma la stessa mi rispose tutto quanto è riportato in uno degli allegati del citato blog e, sicura di appartenere ad una casta di intoccabili sfidò il sottoscritto a denunciarla in quanto certa che a Genova avrebbero archiviato il tutto. Il Massa non ha titoli? Non mi interessa; i fascicoli erano privi di atti ? non mi interessa; Non potevo avere al fascicolo la consulenza del Massa ? io ce l'ho trovata ed a me è piaciuta; il Massa ha occultato il verbale dei rilievi ? non mi interessa.

Naturalmente la sopracitata, in data 17.06-10 è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Genova (sede competente per magistrati di Pistoia) ed a tutt'oggi il sottoscritto non ha ricevuto notizie riguardo a quel procedimento, in quella denuncia sono riportate "Oggettivamente" le condotte di quatttro magistrati locali poichè i codici si pronunciano in modo diammetralmente oppostto a quello che è stato il loro operato.

Una gran bella parte in tutto questo appartiene al Luogotenente PALADINI Renato (il tutto è riportato nel citato blog ove è stata richiesta la valutazione di tale condotta, direttamente al Comando Generale dell'Arma decc.) poichè, una volta incaricato di espletare le indagini a carico del Massa, al fine di non dover contestare il palese falso ideologico, il Paladini omise di considerare il verbale dei rilievi del suo collega M.llo Nocera, verbale che, si ricorda è quello "Occultato"dal Massa.
Il comportamento è vergognoso poichè sia le varie A.G. sia il citato Paladini, hanno più volte non consegnato a chi di competenza e volutamente non considerato quel verbale, approfitttando "Indegnamente" del fatto che il citato M.lllo NOCERA Pasquale, nell'anno 2001 purtroppo perse la vita e quindi considerato che non potevo chiamarlo a testimoniare, niente di più facile per tutti che "Insabbiare" il verbale oramai già occultato dal MASSA.

Verbale del quale, si badi bene, prese contezza la Signora CORSINI Dr.ssa Rossella, titolare del fascicolo a carico del citato LO GUASTO nonchè del MASSA medesimo e ciò risulta dagli atti firmati dalla stessa P.M. la quale nel redigere la richiesta di rinvio a giudizio del LO GUASTO, vi riportò parole testuali contenute nel verbale medesimo e, ovviamente allegò tale atto al fascicolo diretto alla citata SELVAROLO la quale si disinteressò totalmente anche del contenuto della richiesta del P.M. e per quanto riguarda il verbale allegato, "qualcuno" lo estrapolò dal fascicolo diretto a quel giudice.
La signora CORSINI Dr,ssa Rossella che, come anzidetto prese contezza di tutto è deceduta anch'essa per un male che purtroppo l'affliggeva da tempo ed infatti, l'ultimo periodo, anche se continuò fino all'ultimo a recarsi al lavoro, non aveva più la forza per opporsi alla volontà dei soggetti da me in seguito denunciati poichè i suoi pensieri erano rapiti da ben altri problemi, ha lasciato una bimba, Francesca che all'epoca aveva cinque anni.
"Bene", il palazzo di "giustizia" di Pistoia si è "Vigliaccamente" approfittato anche della scomparsa della Dr.ssa CORSINI.

FACCIAMO I COMPLIMENTI A TUTTI QUEI SOGGETTI.

Tengo a precisare che sono in attesa della sentenza civile e quel Giudice ha rigettato "Quattro" istanze del mio legale, nelle quali è stata richiesta costantemente la nomina di un consulente da parte di quell'A.G. il quale consulente, allo stato si potrebbe pronunciare avendo a disposizione tutti gli atti relativi al sx.

Ho già fatto presente che di giudici che dichiarano e dimostrano di non essere interessati all'accertamento della verità, (il sopracitato dott. BUZZEGOLI) nella stessa sede, uno sia più che sufficiente poi, il Giudice civile ha tutti gli atti (Anche quelli insabbiati nell'attigua sede penale ed ha potuto constatare che il Massa ha scritto palesemente il Falso e comunque per i motivi già addotti quell'atto è da considerarsi nullo e quindi inutilizzabile quindi vi è certezza che il Giudice civile, sicuramente ha rigettato le richieste del mio legale in quanto ritiene sufficienti ed esaustive tutte le prove già acquisite ed anche se ha acquisito la c.t.u. del Massa, per certo ha constatato che trattasi di palese falso redatto comunque da chi non ha titolo alcuno.-

NATURALMENTE.....PER NON DIMENTICARE !
Di seguito a quanto sopra esposto si tiene a precisare che nel corrente anno sono stati denunciati sia il "Giudice" Costantini Luciano, palesemente responsabile di "Omissioni di atti del suo Ufficio" avendo "Ignorato" un verbale a lui diretto e permetttendo così al consulente da luui nomiinato (Massa) di occultarne totalmente il contenuto.
Inoltre la speranza nell'onestà della citata  dr.ssa "Garufi Daniela", "Giudice" civile in questa sede è stata assolutamente "Vana" e la stessa è stata  già denunciata nel luglio scorso, in quanto ha "Voluto" (se non "Dovuto) riportare nelle sue aberranti motivazioni di sentenza, che quel "Verbale" "NON" fu prodotto in sede Penale.
Si ricorda che quell'atto è stato "Occultato" per ben cinque volte e si ricorda altresì che la citata dr.ssa "Garufi" era in possesso anche della lettera di trasmissione del Comando dei CC. alla c.a. del già citato dr. Costantini Luciano.
Appare di conseguenza chiaro che, chiunque lo voglia può tranquillamente condividere o commentare i vari post senza nulla temere come del resto qualcuno ha già cominciato a fare.

Ragazzi vi invito nuovamente a visitare il blog indicato e spero che siate in tanti a farlo poichè i fatti sono ivi riportati nel minimo detttaglio.



                                                                                                                 Masoni Mauro



















Commenta ·Mi piaceNon mi piace più · CondividiA Giulia Piccirillo piace questo elemento.

Mauro Masoni Giulia, grazie per aver impiegato un pò del tuo tempo a leggere la mia nota. Sicuramente oltre a ciò che è scritto in chiaro, Tu hai carpito tutto quanto è comunque presente "Tra le righe".

Ricordi il testo di una canzone di Mina ? "Ci sono... voci nel silenzio che non mi aspettavo mai"

Così come tante "parole" sono presenti in quegli spazi, che sono bianchi ma certamente non "Vuoti". Ciao Giulia e grazie di nuovo.Mostra tutto

21 ore fa · Mi piaceNon mi piace più · Scrivi un commento...

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martedì 24 agosto 2010

All.nr.-3-) Richiesta di colloquio col Proc. Capo di Pistoia.-

Pistoia 30 Marzo 2009
Oggetto: Richiesta di colloquio

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Presso il tribunale di Pistoia

Il sottoscritto Masoni Mauro nato a Pistoia il 5/10/’56, e qui residente in Via -----


                                      CHIEDE


di poter conferire con la S.V. relativamente alla memoria dal sottoscritto presentata in data 18/03/’09, al fine di fornire alla S.V. quanti più elementi possibile per le determinazioni che riterrà opportune.




                                                                             ___________________

All.nr.-4-) ATTO DELLA T"ERZA" DENUNCIA AL PRIMO C.T.U. (MASSA MASSIMO MANFREDI).

OGGETTO: Verbale della denuncia sporta da:-----------

MASONI Mauro, nato a Pistoia in data 05

10.1956 ed ivi residente in via ------------

Nei confronti di:-------------

MASSA Massimo Manfredi, nato a Firenze in data

24.09.1955 ed ivi residente in -------------



- In quanto resosi responsabile dei delitti di:-----

1) Occultamento di atto vero art. 490 c.p.

2) Falso ideologico, art.479 c.p., con l’aggravante

Ad effetto speciale di cui all’art.476 c.p. ultimo comma

3) Conseguente Frode processuale artt. 374-375 c.p.

4) Favoreggiamento personale art.378 c.p.

5) Usurpazione di titolo art. 498 c.p.





PREMESSA: La presente non è da ritenersi “Atto Relativo”in quanto il citato

MASSA, Che come codesta A.G. sà perfettamente, non ha alcun

Titolo per assolvere ad incarichi peritali di sorta e quindi ogni

Atto dallo stesso prodotto è assolutamente “NULLO” e quindi

Inutilizzabile.-----------

Ne consegue che il MASSA deve essere giudicato per i delitti di

Cui all’oggetto e dei quali si è reso responsabile; a tal proposito

Si precisa che la “consulenza” dal medesimo redatta e che ebbe

A consegnare in data 20.02.2000 non può e non deve essere

Classificata come un documento “Inficiato nella credibilità”

Ma, come specificato nella memoria del 18.03.09, la medesima

Ricomprende la totalità dei presupposti richiesti dalla Giurispru-

Denza e che impongono la contestazione di falso ideologico in

Atto pubblico nonché di tutto ciò che è conseguente in quanto

Trattasi di “Reato Complesso” ,art.84 c.p.-----------


INOLTRE IL SOGGETTO risulta essersi iscritto all'ordine Ing. di Firenze in data 16.12.14 poichè solo in quella data è entrato in possesso dei titoli di studio validi per l'esercizio della Professione;
Ne consegue che per le decine di anni precedenti, tutti i documenti tecnici firmati dal medesimo         SAREBBERO STATI DA RITENERE NULLI MA.........."






Il giorno 01.01.2000 il sottoscritto rimaneva coinvolto in un grave incidente

stradale, avvenuto tra la mia vettura BMW 318 Coupé ed una Fiat Punto, condotta dal Sig, Lo Guasto Giovanni. Nell'occasione, il sottoscritto riportava gravi lesioni e la mia trasportata, Sig.ra Ciabatti Daniela, decedeva in conseguenza dell'urto.

Si premette che i dovuti rilievi sul posto furono eseguiti da una pattuglia dei Carabinieri di Capostrada (cfr. verbale all. 1) e da una ulteriore pattuglia del NOR - Aliquota operativa di Pistoia (cfr. verbale all. 2).

Per tale evento, il sottoscritto veniva indagato (proc. Penale n. 4/2000 RGNR) per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Nell'ambito delle indagini preliminari, il PM Dott. Costantini, in data 12.1.2000, incaricava per lo svolgimento di perizia volta ad accertare la dinamica dell'incidente il perito Massimo M. Massa. Il CTU nella perizia a sua firma (all. 3) concludeva individuando la responsabilità esclusiva del sottoscritto nella causazione dell'incidente, e segnatamente per la velocità elevata in fase di sorpasso, negando che vi fosse stato un impatto durante il sorpasso che avrebbe fatto perdere al sottoscritto il controllo del mezzo. Il CTU precisava, infatti, che era ravvisabile un'unica collisione tra i due veicoli, successiva allo sbandamento della BMW, in quanto non aveva rilevato tracce di impatto avvenuto presuntivamente durante la fase di sorpasso.

Tali affermazioni venivano altresì confermate in dibattimento, durante l'esame cui il CTU veniva sottoposto all'udienza del 20.4.2001 (cfr. verbale stenotipico all. 4),

Sugli esiti di tale perizia si fondava la sentenza di condanna pronunciata nei miei confronti dal Tribunale di Pistoia (all. 5), oggi definitiva.

Ed è proprio su tale perizia che debbono concentrarsi le attenzioni della S.V.

Il presupposto principale è, come riportato in premessa, che il citato MASSA non ha titoli per assolvere a tali incarichi, così ha stabilito la commissione presso l’unica sede competente riguardo il MASSA (Trib.FI), la quale commissione in data 16.12.99 ebbe a rigettare la richiesta di iscrizione a quell’albo periti, proposta dall’interessato nel precedente mese di giugno e tale “RIGETTO” (all. nr.6-) ebbe luogo per la totale assenza di titoli dai quali si potesse evincere che l’interessato era “fornito di speciale competenza nella materia”. Inoltre lo stesso non risultava nemmeno iscritto a quell’ordine prov. Degli Ingegneri.

Continuando, ed entrando quindi nel merito in senso stretto di questo fatto determinato si tiene a sottolineare che, nell'elaborazione della perizia, il Massa si avvaleva, come espressamente riportato nel testo della stessa, delle informazioni riportate nel verbale di accertamento dei luoghi redatto dai Carabinieri di Capostrada (all. 1), primi intervenuti sul posto, ma Il perito non menzionava il secondo verbale dei Carabinieri del NOR (all. 2), del quale dimostrava di averne avuto contezza in quanto utilizzava comunque, virgolettandole, le stesse parole riportate nel verbale per descrivere lo stato dei luoghi (si vedano gli allegati 2 e 3 nelle parti evidenziate) .

Da un completo esame di tale verbale (all. 2), e segnatamente dalla lettura della sua seconda pagina si ricavava un dato oggettivo particolarmente importante ma tuttavia non considerato dal perito Massa, ed anzi dallo stesso omesso in quanto mai neppure citato in perizia o durante l'esame in aula, seppur sarebbe stato certamente idoneo, ove considerato, a suffragare una ben diversa ricostruzione dei fatti e fondare, quindi, una diversa definizione del procedimento instaurato a carico del sottoscritto.

In dettaglio, il perito ometteva di citare e considerare la circostanza dell'avvenuto ritrovamento, nella parte posteriore destra dell'auto del sottoscritto, di frammenti della freccia anteriore sinistra dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro (Fiat Punto).

Ora, considerando che la (unica) collisione accertata dal Massa tra i due mezzi interessava altre parti delle vetture (frontale della BMW e laterale anteriore destra della Punto), il ritrovamento dei frammenti di freccia in tale posizione è certamente incompatibile con tale impatto, dimostrando quindi l'esistenza di un impatto precedente tra i due mezzi, avvenuto in altro punto compatibile con 1a posizione delle auto nella fase di sorpasso.

Da ciò consegue che l'esistenza di una precedente collisione tra i due veicoli avvenuta durante la fase di sorpasso (come sempre dichiarato dal sottoscritto) non è solo una ipotesi credibile, ma anche provata oggettivamente.

Ma suscita le perplessità di chi scrive anche un altro fatto.

I1 più volte citato verbale del NOR (all. 2), che certamente era a disposizione del perito Massa per quanto sopra esposto, non era stato messo a disposizione del perito di parte nominato dal sottoscritto nell'ambito del proc. Penale 4/2000 RGNR, Ing. Luca Barsottini, il quale si trovava a redigere la propria perizia (all. 7) senza potersi avvalere di tale verbale, come lo stesso potrà confermare.

A tal proposito, per eliminare qualsiasi eventuale dubbio riguardo l’incidenza del verbale “occultato” dal MASSA, per redigere una consulenza tecnica, si allega (all. nr.8), la consulenza che lo scrivente ha richiesto di parte, proprio all’Ing. BARONCINI Claudio, lo stesso Ing. Che all’epoca fu nominato c.t.u. da codesta Procura ma, nonostante ciò, come si dirà in seguito, nemmeno al medesimo fu fornito il verbale del N.O.R.M.-

Si tiene a sottolineare che quel professionista (come gli altri quattro già citati nella memoria del 18.03.09), considerata l’onestà, la correttezza, la competenza e la ventennale esperienza, ebbe a riportare nella c.t.u., le conclusioni che evidenziavano anche e chiaramente le responsabilità della controparte ma, appare logico che giungere a determinate conclusioni a seguito di un ragionamento tecnico-scentifico ha ovviamente il suo valore ma avere a conferma un dato contenuto in un “atto pubblico” e quindi ritenuto prova piena (artt.2699 e 2700 c.c.), esclude ovviamente quel minimo di presunzione da parte dei tecnici operanti e rende incontrovertibile quella che è una prova oggettiva, dai verbalizzanti individuata,descritta e correttamente verbalizzata.

Analogamente, il PM stesso, nell'ambito del procedimento penale a mio carico, e segnatamente nel corso dell'esame del CTU all'udienza del 20.4.2001, sembra non aver avuto modo di esaminare i verbali dei rilievi del Carabinieri (cfr. verbale stenotipico udienza del 20.4.2001 - all. 4: pagina 11 "Quindi ha visto i rilievi dei Carabinieri? Perché io non ho trovato... però può darsi che le mie copie siano assolutamente non...').

Ed ancora, tale verbale non era tra gli atti del procedimento penale n. 4962 / 04 aperto a carico del conducente della Punto Lo Guasto Giovanni: anche in tal caso, il perito incaricato dalla Procura di Pistoia per lo svolgimento di una nuova perizia sulla dinamica dell'incidente Dott. Ing. Claudio Baroncini redigeva la perizia (all, 9) avendo a disposizione solo il verbale dei carabinieri di Capostrada (all, 1) e non quello del NOR (all. 2), di fatto "smarrito". Tale circostanza, peraltro, era già stata oggetto di una specifica denuncia contro ignoti sporta dal sottoscritto in data 28.7.2006 (all. 8).



L'omissione di tale dato oggettivo ( ritrovamento dei frammenti di freccia),che il “perito MASSA” ha sempre taciuto seppur abbia avuto di certo modo di esaminare il verbale dei Carabinieri del NOR che lo certifica, rappresenta un atto grave in quanto ha portato all'elaborazione di una perizia falsata nel suo contenuto dalla mancata considerazione di un elemento oggettivo. Considerando che proprio su quella perizia si fondava un giudizio di responsabilità penale esclusiva a carico del sottoscritto, evidente appare la gravità assoluta di tale comportamento, che si richiede in questa sede di valutare.

Altrettanto degno di attenta valutazione appare la "sparizione" del verbale sia tra le carte del procedimento penale aperto (e concluso) a mio carico, sia nel successivo procedimento a carico del conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente del 1.1.2000.

Tra tutti i periti, nominati dal PM o di parte, che nel corso dei due procedimenti citati hanno redatto perizie sull'incidente, l'unico ad aver avuto visione del verbale del NOR e ad aver potuto e dovuto, quindi, conoscere e valutare la circostanza del ritrovamento dei frammenti di freccia della Punto in un punto della BMW determinante ai fini della ricostruzione dei fatti, é stato il perito Massa, che tuttavia mai ha riferito tale circostanza, non solo non valutandola in sede di perizia, ma anche occultandola a chi di dovere.

Il sottoscritto, dopo aver rinvenuto copia del verbale del NOR ed aver dunque potuto valutarne il contenuto rilevante per la sua posizione, chiede alla SV di valutare la rilevanza penale di quanto sopra riportato.A parere dello scrivente, la condotta sopra esposta del Sig. Massimo M. Massa integrerebbe il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. In primo luogo, si osserva che il CTU, come nel caso del Massa nominato dal PM nell'espletamento delle competenze a lui affidate, acquista la qualifica di pubblico ufficiale in quanto chiamato non a perseguire l'interesse di una parte privata, ma piuttosto a concorrere all'esercizio della funzione giudiziaria (cfr. Cass., 5.12.1995, Tauzelli).

Ciò posto, integra il reato di cui all'art. 479 c.p. il pubblico ufficiale che "omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto é destinato a provare la verità".Nel caso di specie, il pubblico ufficiale perito Massimo M. Massa, incaricato dal PM di eseguire perizia sulla dinamica di un incidente mortale, ometteva di considerare ed utilizzare ai fini della perizia alcune delle circostanze oggettive raccolte dai Carabinieri intervenuti al momento dei rilievi, redigendo pertanto una perizia non idonea a provare la verità in quanto redatta in base a informazioni e circostanze parziali.

In tali casi in cui "il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza", si avrà una incompletezza di attestazione che dà luogo a falsità ideologica (cfr. Cass. Sez, V, 12.12.2000; Cass., 31.1.2001, n. 3898). Analogamente, si ha falso ideologico laddove il pubblico ufficiale rediga "un atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva, nel documentare una certa realtà, ha attestato l'esistenza di una situazione di fatto contraria al vero" (Cass., sez. V, 24.2.2003; Cass., 5.5.2003 n. 20073). Nel caso di specie, l'omissione della circostanza riportata in quella parte del verbale (all. 2) ha consentito al perito Massa di negare l'esistenza di un fatto specifico, ovvero il ritrovamento di frammenti di freccia della Punto nella parte posteriore della BMW. Tale circostanza oggettiva, se debitamente valutata dal perito, avrebbe consentito di accertare l'esistenza di un primo impatto in fase di sorpasso tra i due veicoli, e quindi una diversa dinamica che avrebbe portato a riconoscere una responsabilità non solo esclusivamente del sottoscritto, ma anche concorrente del conducente dell'altra auto coinvolta.

In ultimo si rappresenta un altro fatto accaduto, facilmente riscontrabile poiché giacente in atti.

Il riferimento è all’utilizzo legale e corretto da parte del P.M. Dr.ssa CORSINI, del verbale dei rilievi effettuati dal M.llo NOCERA, del quale, detto P.M. ebbe a prendere contezza.

Adesso, considerato che quel P.M. conosceva il contenuto di tale atto, si era palesemente resa conto, leggendo la sua “consulenza”, che il MASSA ne aveva tenuto occultato il contenuto ed aveva riportato il falso in atto pubblico, tenuto conto dell’onestà e della correttezza della Dr.ssa CORSINI, nonché della sua competenza, si presume di non esagerare nel considerare come “inqualificabile” chi voglia soltanto pensare che quel P.M. non abbia voluto usare un dato “oggettivo” per stilare la richiesta di rinvio a giudizio del MASSA, elemento che avrebbe cancellato ( nel caso vi fosse stato), qualsiasi dubbio in merito alle responsabilità del medesimo.

Diciamo che ciò che è avvenuto è da ritenersi del tutto incidentale ma non cancella e non deve cancellare le responsabilità del MASSA che erano, sono e restano le “medesime”.

La perizia frutto di tale omissione, unitamente alla deposizione in aula in cui il Massa decisamente negava un primo impatto durante il sorpasso fra le due auto, si fondano quindi su una situazione di fatto falsa in quanto mancante di un dato oggettivo fondamentale.

In considerazione di quanto sinora esposto, in fatto e in diritto, l'istante come in atti propone formale denuncia e, per quanto occorrer possa, querela e chiede che si proceda formalmente nei confronti del perito Massimo M. Massa, nato a Firenze il 24.9.1955 e residente in Firenze, per aver posto in essere i delitti di cui all’oggetto, evidenziati e descritti in dettaglio nella narrativa del presente atto, e/o quelli che la S.V. vorrà accertare, comportamenti penalmente rilevanti, esposti in premessa e/ o ai sensi di qualunque altra ipotesi di reato che verrà in concreto ravvisata ed accertata sussistere dall'Autorità procedente.

Il presente costituisce atto di denuncia e querela, ove ciò fosse necessario, ai fini dell'esercizio dell'azione penale ai sensi di legge.

Si chiede che vengano sentiti come testimoni sui fatti di cui alla narrativa del presente atto:

- Ing. Luca Barsottini, con studio in Castelfiorentino, piazza Gramsci n. 6

- Ing. Claudio Barboncini, con studio in Livorno, via Acquedotti n. 32

Si allegano i seguenti documenti:

l. verbale Carabinieri Capostrada

2. verbale NOR aliquota operativa

3. copia perizia di Massa nel p.penale 4/ 2000

4. copia verbale in forma stenotipia udienza del 20.4.2001

5. copia sentenza n. 1160/2001 del Tribunale di Pistoia

6. Rigetto Tribunale Firenze

7.copia perizia Ing. Barsottini

8. copia consulenza di parte Ing. Baroncini con apporto verbale rilievi

9.C.T.U. Ing. Baroncini, redatta senza apporto di verbale in quanto non fornito

da parte di codesta Procura, all’atto della di Lui nomina

10. copia denuncia del 28.7.06



Si chiede di essere notiziati, così come per legge, in ordine alle decisioni ed agli atti del presente procedimento, ed in particolare in merito all'eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari, nonché in ordine alla chiusura ed all'archiviazione del procedimento.









Mauro Masoni

All.nr.-6-) Integrazione memoria al proc. Capo di Pistoia.-

Oggetto: Il sottoscritto Masoni Mauro deposita la presente come seguito delle memorie presentate nelle date 18/03/09; 30/03/09; 14/04/09 nonché della denuncia a carico del “noto Massa”, presentata sempre in data 14/04/09.






Alla procura della Repubblica di Pistoia



C.A. Sig. Procuratore Capo











Essendo certi che la volontà di codesta A.G. “inquirente” è quella di perseguire a norma di legge e, vedere condannato il “noto Massa” per tutti i delitti da lui commessi e riportati in dettaglio nella denuncia del 14/04/09, si rappresenta che la prescrizione si sta comunque avvicinando e quindi, onde evitare di lasciare “impunito” il citato Massa e dovere comunque procedere alla revisione ex art 630 cpp che, appare ovvio sarebbe opportuno e corretto fosse richiesto da codesta A.G., onde evitare “malintesi” a seguito di tutto quanto riportato dal sottoscritto, sia in sede di denuncia che nelle memorie alla S.V., appare opportuno procedere per fare in modo che la legge penale abbia il suo corso senza “strane” interruzioni, nei confronti di tutti i responsabili e, visto quanto accaduto, cercando di recuperare il tempo perduto.

Nella certezza che questa è la volontà, “in primis” della S.V., la cui onestà e correttezza sono fuori dubbio, sono certo, non perderà l’occasione, come sempre, di confermare e ribadire il ruolo della A.G. inquirente, nei confronti di tutti i responsabili dei gravi delitti di cui Lei è perfettamente a conoscenza.

Anzi, a tal proposito, saremo in tanti, e in molte sedi che, considerato quanto sopra non sarebbero affatto meravigliati anzi, ben lieti, del fatto che proprio Lei promuovesse l’azione penale nei confronti dei responsabili e, ovviamente, chiedendo una pena esemplare, la Sua persona ancora una volta, confermerebbe tutti i principi a seguito dei quali Lei, sinora, ha svolto la sua professione.

Ciò cancellerebbe totalmente e definitivamente il fatto che all’udienza finale contro il “Massa”, responsabile di tutti i delitti che Lei “ora” conosce nell’interezza, fu inviato un giovane avvocato, nominato P.M. onorario, il quale altro non ebbe da fare che chiedere l’assoluzione per “tale figuro”.

Questo, sinceramente come Lei comprende perfettamente, non si può non classificare, come uno degli aspetti più negativi di tutta la vicenda quindi, niente di più logico nonché lecito nonché giusto e formalmente corretto che sia proprio il sig. Procuratore Capo che, preso atto di tutto, tenga a ricordare a “tutti”, l’obbligatorietà della legge penale nonché la corretta funzione della pubblica accusa e senza discriminazioni di sorta nei confronti di nessuno.

Si porgono





Distinti Saluti.













_______________________

All.nr.-10-) Integrazione g.i.p.-

OGGETTO: Seconda integrazione all’opposizione relativa alla


Richiesta di Archiviazione del P.M., presentata dal

Sottoscritto MASONI Mauro in data 24.06.09.-----









AL TRIBUNALE DI_______________________________P I S T O I A

UFFICIO G.I.P.









Al fine di fornire alla S.V., quanti più elementi che fughino qualsivoglia dubbio in merito a quanto esposto nell’opposizione del 24.06.09, lo scrivente ha provveduto a richiedere all’Ing. BARSOTTINI Luca ( c.t.p. nel I° Grado a mio carico,all.nr.-1-) nonché, all’Ing. BARONCINI Claudio ( già C.T.U. nel Procedimento Penale a carico di LO GUASTO Giovanni, all. nr.-2- ), risposta scritta dalla quale si evince che a nessuno dei due tecnici sopracitati fu consegnato il Verbale dei rilievi esperiti dal M.llo NOCERA Pasquale.-

I due Ing. hanno tenuto a puntualizzare “ l’Incidenza” di tale Verbale, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro.-

In pratica, come già anticipato dallo scrivente, quell’atto è “Determinante” per l’attribuzione delle responsabilità del sx medesimo e si ricorda che l’unico che ne prese contezza è il noto MASSA il quale, come già esposto in denuncia, ha provveduto ad occultarlo totalmente ma di ciò, chi di dovere non ne ha voluto tenere conto anzi, a tal proposito tengo a rappresentare alla S.V. che, di seguito ai due attestati di Cancelleria nonché alle memorie dei due citati Ing., i due fascicoli Processuali oggetto delle esposte verifiche, costituiscono “Corpo del Reato”, ex art. 253 c.p.p.-

Signor Giudice, il comportamento dell’A.G. Inquirente non ha giustificazioni di sorta e giunge ad essere “Vergognoso” tenuto conto che, come riportato nell’opposizione del 24.06.09, la Pubblica Accusa sta continuando ad approfittare, “Indegnamente”, della morte di chi effettuò i rilievi del sx e di chi prese contezza del relativo Verbale.-

Signor Giudice, sarebbe per me, cosa oltremodo gradita quella di poter conferire con Lei, naturalmente alla S.V., la decisione circa la legittimità nonché l’opportunità di quest’ultima richiesta.-

Ricordando poi, che lo scrivente ha provveduto ad allegare all’opposizione in parola, sia la denuncia di assenza atti dal fascicolo Processuale a mio carico, presentata in data 29.06.09 nonché, il relativo attestato della Cancelleria che conferma quanto da me denunciato e, considerato poi, che in data 28.07.06 il sottoscritto presentò altra denuncia perché, a seguito di verifica effettuata in mia presenza, da personale della Cancelleria, risultò la ”Totale assenza”, dal fascicolo Processuale nei confronti di LO GUASTO Giovanni ( il responsabile del sx), di tutti gli atti degli accertamenti ex art.354 c.p.p. ossia, il prestampato della Stazione cc. Di Capostrada ed il Verbale del N.O.R.M., si è provveduto a richiedere ulteriore Attestato relativo alla mancanza di tali atti, alla locale Cancelleria e, come si può constatare, l’Attestato in all. nr.-3-, conferma la totale assenza dal fascicolo in parola, di qualsivoglia atto di cui sopra.-

Signor Giudice, lascio a Lei ogni considerazione relativa a quanto sopra esposto ma, non dimentichiamo che:



1) Quanto verbalizzato dall’Arma dei cc. Fu già esposto nella Querela che il sottoscritto presentò in data 29.02.00, ancora degente in ospedale, immobilizzato ed all’insaputa di chi avesse effettuato i rilievi e quali fossero le risultanze;

2) Il MASSA ebbe il Verbale dei rilievi e ne occultò totalmente il contenuto;

3) Al Dott. Ing. BARSOTTINI Luca, consulente di parte, quel Verbale “Determinante” non fu consegnato. (all. nr.-1-);

4) Al Dott. Ing. BARONCINI Claudio, nominato C.T.U. da questa Procura, lo stesso Verbale non fu consegnato, (all. nr.-2- );

5) Per quanto riguarda le A.G. Giudicanti, la prima non ha potuto prendere contezza del noto Verbale in quanto ne disconosceva l’esistenza ( vedasi mia denuncia del 29.06.09 nonché Attestato di Cancelleria del 06.07.09, allegati all’integrazione del 06.07.09) e l’altra A.G. Giudicante, partendo dal presupposto che non è da ritenersi “Cosa Strana”, il fatto che a seguito di un sinistro stradale siano esperiti dei rilievi, considerata la “ Totale Assenza dal Fascicolo”, (Vedasi mia denuncia del 28.07.06 in all. nr.-13-, all’opposizione del 24.06.09 nonché Attestato di Cancelleria del 07.09.09, in allegato nr. -3- alla presente), di “Qualsivoglia Minimo Accertamento” da parte delle forze di Polizia intervenute, forse, se si fosse posta qualche domanda in più, sarebbe stato più che opportuno anche considerando che l’allora P.M. Dr.ssa CORSINI, nella richiesta di Rinvio a Giudizio del citato LO GUASTO, cita tali atti e ne riporta parole testuali.-



Ma comunque, come Lei può constatare, non vi è traccia di un qualcosa da me asserito che possa definirsi “Mia Deduzione” e se la Pubblica Accusa vorrà continuare a sostenere ciò Lei, Signor Giudice saprà quali domande porsi, quali porre e su cosa chiedere contezza.-



Si porgono Distinti Saluti.-









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All.nr.-1-) Dichiarazione Dott. Ing. BARSOTTINI Luca.-



All.nr.-2-) Dichiarazione Dott. Ing. BARONCINI Claudio.-



All.nr.-3-)Attestato di Cancelleria relativo ad ulteriore verifica e conferma di assenza atti indicati in narrativa, dal fascicolo Proc.le a carico di LO GUASTO Giovanni come da denuncia dello scrivente, del 28.07.06, già allegata all’Opposizione del 24.06.09.-

All.nr.-12-) Primo fax ministeriale.

OGGETTO: Esposto presentato dal sottoscritto MASONI Mauro, nato a Pistoia in data


05.10.56 ed ivi residente in via -----









AL MINISTERO DELLA G I U S T I Z I A



DIREZIONE GENERALE MAGIISTRATI







In data 22.03.10 lo scrivente ha spedito a codesto Ministero quanto in oggetto indicato con annessa richiesta di una Ispezione Ministeriale mirata a prendere atto della condotta tenuta da “Magistrati” sia Inquirenti nonché Giudicanti, appartenenti al palazzo della “Giustizia” di Pistoia.

Il documento è giunto presso codesta sede nella data del 24.03.2010 ed una volta protocollato dall’Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro, è stato smistato, per competenza specifica, a codesta Direzione Generale.



Come si può constatare, in particolare dall’allegato nr. -8- del citato esposto-denuncia, appare evidente la condotta da vari “Togati” di questa sede i quali stanno “Proteggendo” tale MASSA Massimo Manfredi, nominato c.t.u. in data 12.01.00 il quale è responsabile di “occultamento di atto vero”; “Falso ideologico” e quant’altro risulta dagli attti inviati.

Da tali atti risulta altresì che, il verbale già “Occultato” dal citato MASSA è stato “Insabbiato” anche dalla locale procura in quanto, come risulta, a seguito della riapertura indagini preliminari fu nominato un altro c.t.u., individuato nella persona dell’Ing. BARONCINI Claudio di Livorno ma, al citato professionista non fu consegnato il verbale dei rilievi esperiti dal M.llo NOCERA Pasquale appartenente al locale N.O.R.M.

Lo stesso verbale, come risulta, fu estrapolato dal fascicolo Processuale relativo all’udienza preliminare nei confronti del responsabile del sinistro in parola, udienza presieduta dalla Dr.ssa SELVAROLO Rosa in data 19.05.06 la quale, al fascicolo non aveva nemmeno il prestampato della Stazione cc. di Capostrada e comunque si pronunciò riportando il contrario di quanto contenuto negli “Atti Veri” a lei mancanti.

Il Procuratore Capo Renzo DELL’ANNO, messo costantemente a conoscenza di tutto, ha voluto continuare a proteggere il citato MASSA poiché, come risulta, il soggetto è assolutamente privo di titoli per assolvere ad incarichi peritali di sorta ed è giunto a riportare per iscritto, nella sua vergognosa richiesta di archiviazione, che si “Esclude qualsiasi dubbio di falsità a carico del MASSA”.

Il MASSA ha avuto ed “Occultato” il verbale dei rilievi che riportava la causa scatenante del sinistro ove una persona ha perso la vita, come risulta, quanto contenuto in quel verbale era già stato esposto dal sottoscritto, ancora degente in ospedale, nella data del 29.02.00.

L’ultimo G.I.P. che per “dovere” d’ufficio ha preso atto della vicenda, come risulta in al. Nr.-8-, ha dichiarato di “Non essere Interessato all’accertamento della Verità” e ciò lo ha dimostrato con i fatti rifiutandosi di accogliere la mia lecita richiesta dell’elemento suppletivo alle indagini e cioè la “Semplice” nomina di un perito da parte di quel G.I.P. dott. BUZZEGOLI il quale non è interessato alla verità.

Da una attenta e tranquilla lettura di tutto quanto da me inviato emergerà palesemente la condotta “Aberrante” tenuta da quattro togati di questa sede e per questo si richiede l’intervento di codesto Ministero affinchè siano presi i provvedimenti dovuti, nei confronti dei sopracitati “Magistrati” ed al fine di far in modo che determinati “Inqualificabili”comportamenti abbiano a ripetersi nel minor numero possibile.

Il sottoscritto, consapevole di aver fornito tutto quanto ritenuto utile per una serena valutazione dei vari comportamenti, resta in attesa, fiducioso di essere contattato da codesta Sede alla quale colgo l’occasione per dire che cercherò di fare tutto quanto possibile al fine di rendere pubblica la sopracitata condotta ed inoltre, a breve provvederò a depositare una ulteriore memoria alla segreteria del citato dr. DELL’ANNO poiché, di seguito alla precedente (All.Nr.-8-) non è giunta nessuna risposta e come riportato, ciò sarebbe equivalso ad un tacito assenso a tutto quanto da me contestato a quella sede penale e quindi, nella prossima memoria le “Accuse” saranno oltremodo dirette in primis al già citato dr. DELL’ANNO.

Nel caso codesto Ministero fosse interessato anche al citato ultimo documento, in caso di richiesta da parte di codesta Sede, il sottoscritto lo farà pervenire al più presto.

Certo dell’interessamento da parte di codesta Sede si porgono “Distinti Saluti”









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